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Laws of Italy

Regional Act No. 19 making provision in matter of protection of the coastal zone against marine pollution

Made 2003-04-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Toscana
Subjects
Sea, Environment
Keywords
marine pollution, pollution control, coastal zone management, authorization/permit, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n.19 Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 9 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Attribuzione di compiti alle province 1. Il comma 2 dell'Art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' sostituito dal seguente: «2. Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all'Art. 35 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche relative alle seguenti attivita': a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1. materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale e l'innocuita'; b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale.». 2. All'Art. 20 della legge regionale n. 88/1998, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono rilasciate nel rispetto dei criteri e della procedura di cui all'Art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo ambientale).» 3. All'Art. 20 della legge regionale n. 88/1998, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente comma: «2-ter. Qualora l'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative al comma 2, lettera d), sono rilasciate dalla provincia ove l'attivita' di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il persorso prevalente.». Art. 2. Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 4 aprile 2003 PASSALEVA La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 aprile 2003.

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