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Laws of Italy

Regional Act No. 19 amending Regional Act No. 26 of 16 August 1993 in matter of wildlife protection and laying down provisions on hunting and for the protection of the environmental balance

Made 2002-08-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Lombardia
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protection of habitats, hunting/capture, hunting gear/hunting methods, biodiversity

Where to read it

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  1. LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 7-08-2002 REGIONE LOMBARDIA MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1993, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 33 del 12 agosto 2002 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale ARTICOLO 1 (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 26/1993) 1. Al comma 1 dell’articolo 17 (Oasi e zone di protezione) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), le parole “in esse” sono sostituite con le seguenti: “nelle oasi”. ARTICOLO 2 (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 26/1993) 1. I commi 5 e 6 dell’articolo 26 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) della l.r. 26/1993, sono sostituiti dal seguente: “5. I richiami vivi possono essere tenuti privi di anello. Per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la Provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.”. ARTICOLO 3 (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 26/1993) 1. Al comma 7 dell’articolo 28 (Gestione programmata della caccia) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’articolo 1, comma 13, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2002, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), le parole “riscontrato nella stagione venatoria 1998/1999” sono sostituite con le seguenti: “riscontrato nell’ambito delle stagioni venatorie dal 1998/1999 al 2002/2003”. ARTICOLO 4 (Modifica dell’articolo 32 della l.r. 26/1993) 1. All’articolo 32 (Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia) della l.r. 26/1993, i valori espressi in lire sono convertiti in euro. ARTICOLO 5 (Modifica dell’articolo 33 della l.r. 26/1993) 1. Al comma 6 dell’articolo 33 (Criteri e modalità di iscrizione) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’articolo 1, comma 16, lettera c), della l.r. 7/2002, le parole “31 maggio” sono sostituite con le seguenti: “31 marzo”. ARTICOLO 6 (Modifica dell’articolo 35 della l.r. 26/1993) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’articolo 1, comma 17, lettera a), della l.r. 7/2002, è inserito il seguente: “2 bis. Al fine di migliorare l’attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, le Province possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d’intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentite le associazioni venatorie provinciali riconosciute.”. ARTICOLO 7 (Modifica dell’articolo 43 della l.r. 26/1993) 1. All’articolo 43 (Divieti) della l.r. 26/1993 come modificato dall’articolo 1, comma 21, lettera e), della l.r. 7/2002, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera m) del comma 1 le parole “sentito l’INFS” sono soppresse; b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l’esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all’anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale;”. ARTICOLO 8 (Modifica dell’articolo 51 della l.r. 26/1993) 1. All’articolo 51 (Sanzioni amministrative statali e regionali — Ritiro tesserino) della l.r. 26/1993, i valori espressi in lire sono convertiti in euro. ARTICOLO 9 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 7 agosto 2002 ( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/570 del 25 luglio 2002 )

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