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Laws of Italy

Regional Act No. 16 re-arranging the legislation relating to forestry and vegetation protection

Made 1996-04-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Sicilia
Subjects
Forestry
Keywords
forestry protection measures, fire management, inventory, forest service, afforestation/reforestation, expropriation, public forest, policy/planning, institution, forest management/forest conservation, governance, hazards

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  1. LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 6-04-1996 REGIONE SICILIA Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 17 del 11 aprile 1996 La Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro - silvo - pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l' incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi. ARTICOLO 2 Definizione 1. Nell' ambito della presente legge, l' espressione << Amministrazione forestale >> si riferisce agli Uffici centrali e periferici della Direzione regionale delle foreste, nonchè dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana di seguito denominata AFDRS. ARTICOLO 3 Applicabilità delle norme statali 1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale. ARTICOLO 4 Definizione di bosco 1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree e/ o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. 2. Si considerano altresì boschi, semprechè di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonchè i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. 3. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonchè gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto. ARTICOLO 5 Inventario forestale regionale 1. L' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali per le foreste, forma ed aggiorna l' inventario forestale regionale. 2. L' inventario contiene l' elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell' articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi. 3. All' inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni. 4. L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell' inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonchè in ordine alla redazione della carta forestale regionale. 5. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, l' elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale. ARTICOLO 6 Prescrizioni di massima e di polizia forestale 1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale sono rese esecutive con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, su proposta degli Ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il Comitato tecnico - amministrativo dell' Azienda delle foreste demaniali. Tali prescrizioni sono determinate tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate ogni dieci anni. 3. In sede di prima applicazione della presente legge le prescrizioni sono aggiornate entro il 31 dicembre 1997. 4. Unitamente all' aggiornamento delle prescrizioni, si procederà all' aggiornamento degli atti amministrativi con cui è stato imposto il vincolo idrogeologico nonchè alla revisione, ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo. ARTICOLO 7 Forme di gestione del patrimonio forestale 1. Le funzioni attribuite alle comunità montane dall' articolo 9, commi 1 e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono esercitate nel territorio della Regione siciliana dalle province regionali che possono delegare tali funzioni ai comuni interessati. 2. Per i terreni boscati inseriti all' interno di aree naturali protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall' ente parco o dall' ente gestore della riserva naturale. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai terreni boscati appartenenti al demanio regionale. ARTICOLO 8 Attività regolamentare 1. L' AFDRS adotta appositi regolamenti relativi all' esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essa gestiti. 2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, con priorità per i boschi di interesse naturalistico, l' AFDRS è autorizzata ad utilizzare in alternativa parte dei terreni nudi acquisiti per la costituzione di pascoli. 3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E in ogni caso fatto salvo l' obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell' articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l' eventuale maggiore danno arrecato all' ambiente naturale. 4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale. 5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento dell' Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. ARTICOLO 9 Vincolo idrogeologico 1. Il rilascio delle autorizzazioni e/ o dei nulla - osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, nº 3267, e dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonchè dall' articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti di cui all' articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali continua ad applicarsi l' articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84. ARTICOLO 10 Attività edilizia 1. Sono vietate nuove costruzioni all' interno dei boschi e delle forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l' inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0.30 mc/ mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. 3. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico - amministrativo dell' AFDRS per i profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica. 4. I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall' Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali. 5. All' interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. 6. All' interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui al comma 1. 7. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell' Amministrazione forestale. 8. In deroga al divieto di cui al comma 1 nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole. 9. Con riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L' edificazione all' interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco. 10. Le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. ARTICOLO 11 Protezione della flora spontanea 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, di concerto con l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione. 2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporto cartografico, i limiti di operatività delle relative disposizioni. 3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il divieto o i limiti di raccolta possono essere estesi a tutto il territorio regionale. 4. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l' obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell' articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l' eventuale maggiore danno arrecato all' ambiente naturale. 6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale. 7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con provvedimento dell' Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. ARTICOLO 12 Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei 1. Le disposizioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, si applicano nel territorio della Regione, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi. 2. Sono immediatamente applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 13, 18, 19, dell' articolo 20 comma 2, degli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 agosto 1993, nº 352. 3. Trova, altresì , immediata applicazione il decreto del Ministro dell' industria di cui all' articolo 20, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352. 4. La competenza a disporre i divieti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1993, n. 352 è attribuita in via esclusiva ai comuni, che vi provvedono con appositi regolamenti. 5. Per l' attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352 è emanato apposito regolamento, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, su proposta formulata dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, di concerto con l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente. 6. Per l' attuazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste. 7. Per l' attuazione delle disposizioni dell' articolo 9 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l' Assessore regionale per la sanità . 8. In conformità a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nelle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, devono essere previste le modalità della collaborazione e della partecipazione delle associazioni micologiche. 9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e dell' Assessore regionale per la sanità , sono determinati i criteri per l' individuazione delle associazioni micologiche di rilevanza regionale. 10. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell' Assessore regionale per la sanità sono determinate le specie e varietà di funghi freschi spontanei la cui commercializzazione è ammessa, con eventuali condizioni e limiti relativi a particolari specie e varietà , nonchè le modalità relative al controllo igienico dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio. 11. Le funzioni di vigilanza, che l' articolo 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce al Corpo forestale dello Stato, sono esercitate dal Corpo forestale regionale. 12. L' Amministrazione forestale, le province e i comuni promuovono iniziative, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche o naturalistiche, per la divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonchè di quelle relative agli aspetti igienici collegati al consumo alimentare di funghi. 13. La Regione, le province e i comuni, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche di rilevanza regionale, possono promuovere l' organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di formazione professionale, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche che riguardino agli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei ed ipogei nonchè la tutela della flora fungina. 14. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme legislative o regolamentari, richiamate nel presente articolo, sono irrogate con provvedimenti dell' Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, per quanto attiene alle norme sulla raccolta di funghi, e con provvedimenti del direttore generale dell' unità sanitaria locale competente per territorio, per quanto attiene alla commercializzazione dei funghi freschi spontanei. 15. Non si applicano nel territorio della Regione le disposizioni degli articoli 10, 15 e 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352. 16. Fino all' entrata in vigore della norme attuative di cui ai commi precedenti, sono fatti salvi gli usi e i regolamenti locali vigenti nelle materie di cui al presente articolo. ARTICOLO 13 Piani di assestamento forestale 1. Per la gestione del patrimonio boschivo, l' AFDRS opera di norma, sulla base di piani di assestamento forestale. 2. I piani di assestamento forestale contengono: a) una relazione tecnico - economica sullo stato del bosco; b) indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni; c) le norme di gestione e di cura colturale del bosco; d) un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo; e) un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell' ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste. 3. La proposta di piano è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell' AFDRS, sentito il Comitato tecnico amministrativo della stessa, ed è pubblicata presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte. 4. Il piano è approvato con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste. 5. Dell' approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 6. Nelle more dell' approvazione dei piani di assestamento, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, l' AFDRS elabora, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, linee programmatiche che fissino gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato. ARTICOLO 14 Attività complementari dell' Amministrazione forestale 1. L' Amministrazione forestale è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività : a) gestione di riserve naturali; b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici; c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, semprechè destinati alla pubblica fruizione; d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale; e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali; f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere; g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco; h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi; i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi; l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano; m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale; n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati diplomati o studenti; o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti; p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione; q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale. 2. Per le riserve naturali affidate all' AFDRS, la stessa provvede alla spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio. 3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all' AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell' Azienda. L' AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituti per le diverse necessità gestionali. 4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente di una relazione sull' attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell' AFDRS. 5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell' ente proprietario del terreno, fermo restando l' onere della manutenzione a carico dello stesso. 6. Gli interventi di cui alle lettere b) e d) possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a totale carico dell' Amministrazione forestale. 7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. 8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l' ente parco. L' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell' Amministrazione forestale per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. 9. Per la costituzione dei titoli per l' immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi dell' Amministrazione forestale. ARTICOLO 15 Centro vivaistico regionale 1. Il Centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità di servizio nella qualifica. 2. L' attività vivaistica dell' Amministrazione forestale è prioritariamente orientata alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali autoctone. 3. Per ragione di economicità di gestione o per particolari esigenze tecnico - colturali, il Centro può articolarsi in diversi stabilimenti. 4. Alle spese occorrenti per le attività del Centro provvede l' AFDRS. ARTICOLO 16 Consulenza tecnico - scientifica 1. Ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, l' Amministrazione forestale si avvale, di norma, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università siciliane. ARTICOLO 17 Aziende speciali degli enti locali 1. I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti mediante aziende speciali, costituite secondo le modalità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. 2. I comuni, entro il 31 dicembre 1996, provvedono ad adeguare alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti. ARTICOLO 18 Incentivi alle pluriattività 1. Si applicano nel territorio della Regione siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2 dell' articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. 2. L' applicazione delle disposizioni sopra richiamate è estesa alle aree naturali protette e alle isole minori. ARTICOLO 19 Dichiarazione di pubblica utilità 1. L' approvazione di opere o lavori, di competenza dell' Amministrazione forestale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni. ARTICOLO 20 Disciplina delle espropriazioni 1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere e dalle acquisizioni di competenza dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/ o comunque sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. 2. In attuazione del disposto di cui all' articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, restano di competenza dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste solo gli interventi di cui al comma 1 in quanto interessanti il territorio di più comuni. ARTICOLO 21 Disciplina dell' occupazione d' urgenza 1. Le occupazioni d' urgenza sono disciplinate dall' articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 19865, n. 2359 e, per quanto attiene alle procedure, dal secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 3 e dall' articolo 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. 2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l' occupazione non segua nel termine massimo di quattro mesi dalla data della sua emanazione. 3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza per il completamento degli interventi. 4. A richiesta dell' occupante, il termine di cui al comma 3 può essere prorogato nei limiti di durata della dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza e, comunque, per un tempo complessivamente non superiore a cinque anni. 5. L' indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati è pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell' indennità di esproprio, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell' indennità annua. 6. Avverso la determinazione della indennità gli interessati possono proporre opposizione nei modi ed entro i termini di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. ARTICOLO 22 Indennità di espropriazione 1. Per le aree edificabili l' indennità è determinata a norma del primo, secondo e terzo comma dell' articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 1, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. Ai proprietari dei fondi gravati di servitù coattiva in dipendenza dell' esecuzione dell' opera pubblica, è dovuta una indennità determinata ai sensi dell' articolo 40 della legge 25 giugno 19865, n. 2359 e comunque in misura complessivamente non superiore al 50 per cento della indennità di esproprio relativa alla superficie da asservire fissata a norma dei commi precedenti. 4. Le maggiorazioni previste per le aree agricole dal primo e secondo comma dell' articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non competono quando la superficie da espropriare, per la sua modesta estensione, non è suscettibile di diminuire in modo apprezzabile l' utilità che può fornire il fondo. ARTICOLO 23 Espropriazioni di modesto valore 1. Quando il valore della indennità , relativo ai procedimenti espropriativi di cui all' articolo 20, non supera i 10 milioni di lire può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto che dichiarano, nei modi e con le forme di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l' immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura. 2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all' uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui ai commi precedenti. ARTICOLO 24 Procedimenti in corso 1. Nella materia di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell' articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall' articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. ARTICOLO 25 Conferimenti volontari 1. Per gli interventi di competenza dell' Amministrazione forestale tutti i provvedimenti relativi alle connesse procedure espropriative sono adottati dall' Assessorato dell' agricoltura e delle foreste. 2. I proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. In tal caso il valore dell' immobile è determinato ai sensi dell' articolo 22, comma 2. 3. Nel caso di dichiarazione di disponibilità l' indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all' articolo 17, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, se il proprietario è coltivatore diretto imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l' immissione in possesso in favore dell' Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto approvativo della perizia di acquisizione. 4. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezziario generale per le opere pubbliche di cui all' articolo 74 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell' immobile. A tal fine i coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento. 5. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l' indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 4 è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento. 6. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell' immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti. 7. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dall' Amministrazione forestale in occupazione temporanea nonchè di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/ o della Regione. 8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento si applica il comma 4 dell' articolo 27. 9. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l' acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette. 10. All' articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall' articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole << dall' articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2 >>, sono sostituite con le seguenti: << dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali >>; il quarto comma è abrogato. 11. Allo scopo di favorire l' acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte e a corredarne la documentazione. ARTICOLO 26 Occupazione temporanea di terreni 1. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla presente legge, l' Amministrazione forestale può procedere anche all' occupazione temporanea di terreni. 2. L' occupazione è disposta con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e non potrà comunque protrarsi oltre venti anni. 3. L' indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell' articolo 22, comma 2, della presente legge. 4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni. ARTICOLO 27 Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico 1. E' autorizzata l' acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva. 2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari col contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, possono essere sottoposti ad espropriazione qualora l' Amministrazione forestale riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti. 3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia. 4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell' articolo 22. ARTICOLO 28 Programma poliennale di interventi idraulico - forestali 1. Nelle more della redazione dei piani di bacino, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, sentiti l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente e l' Assessore regionale per i lavori pubblici, promuove e realizza un programma poliennale di interventi idraulico - forestali, da realizzare sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell' ambiente. 2. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. ARTICOLO 29 Specificazione degli interventi 1. Gli interventi di cui all' articolo 28 consistono in particolare in: a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione; b) opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d' acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati; c) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi, su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici e comunque su terreni da acquisire al demanio regionale o tramite esproprio o tramite offerte presentate da privati proprietari; d) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi; e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette. ARTICOLO 30 Rideterminazione dei bacini idrografici montani 1. Entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, di concerto con l' Assessore regionale per i lavori pubblici, ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione. 2. Sino alla rideterminazione di tali bacini sono considerati bacini imbriferi montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati. 3. In tali bacini la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione, di regolazione di corsi d' acqua e di difesa del suolo sono di competenza esclusiva dell' Amministrazione forestale. ARTICOLO 31 Piano per l' acquisizione dei terreni 1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all' articolo 28, nonchè il miglioramento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo, l' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari: a) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione; b) i boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purchè accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi; c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio; d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purchè accorpabili con il preesistente demanio; e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio. 2. E', altresì , autorizzata l' acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/ o paesaggistico, ivi compresi specchi d' acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti anche ricadenti all' interno di parchi e riserve naturali. 3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell' articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità , il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell' AFDRS, sentito il Comitato tecnico - amministrativo dell' AFDRS. 4. Priorità assoluta è data all' acquisizione dei boschi naturali e delle aree di interesse naturalistico anche ricadenti all' interno di parchi e riserve naturali. 5. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l' ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all' AFDRS. 6. I beni di cui al precedente comma, ferme restando le disposizioni previste dall' articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco. 7. L' ESA è autorizzato a cedere all' AFDRS i terreni allo stesso conferiti ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e tutt' ora nella sua disponibilità . 8. All' articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è aggiunto il seguente comma: << 6. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell' articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all' AFDRS. >>. ARTICOLO 32 Nulla - osta in materia di impatto ambientale 1. Dopo il comma 4 dell' articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente: << 5. Si prescinde dal nulla - osta di cui al comma 1 per le opere indicate dall' articolo 39, comma secondo, n. 1, del regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonchè per i lavori di imboschimento e di ricostituzione di boschi degradati >>. ARTICOLO 33 Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione 1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione. 2. L' attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonchè a garantire la sicurezza delle persone. ARTICOLO 34 Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi 1. Entro il 31 dicembre 1997, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, è approvato il piano per la difesa della vegetazione dagli incendi. 2. Il piano comprende: a) la base conoscitiva relativa all' individuazione delle cause degli incendi ed alle azioni da adottare per ridurne l' operatività ; b) le azioni organiche di informazione e sensibilizzazione dell' opinione pubblica; c) la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, con particolare riguardo alla creazione di infrastrutture di protezione, quali serbatoi e punti d' acqua, piste, sentieri e fasce tagliafuoco; d) l' individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile; e) la determinazione delle operazioni selvicolturali da incentivare nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi; f) gli indirizzi in ordine all' immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi; g) la creazione o il miglioramento di strutture di sorveglianza fisse e mobili; h) le azioni relative alla formazione del personale specializzato; i) le previsioni relative alla dotazione di personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano; l) le previsioni relative alla dotazione di mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano; m) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l' efficacia dell' azione; n) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all' articolo 33. 3. Dell' approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 4. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può prevedere modalità di collaborazione all' attività di cui all' articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici. 5. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie. 6. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno, dagli enti di cui al comma 4. 7. Nelle more dell' approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ne. 264 dell' 1 giugno 1994. ARTICOLO 35 Interventi urgenti nei punti sensibili 1. Anche nelle more dell' approvazione del piano di cui all' articolo 34, l' Amministrazione forestale è autorizzata a procedere ad interventi nei punti sensibili, di cui alla lettera d) del comma 2 di detto articolo. 2. I luoghi in cui è necessario procedere a detti interventi sono determinati con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, su proposta dell' Ispettorato ripartimentale per le foreste competente per territorio. 3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 41. ARTICOLO 36 Norme speciali per le aree naturali protette 1. Gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all' aggiornamento del piano di cui all' articolo 34, formulando proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza. 2. I programmi annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali regionali, sono approvati con decreto del Presidente dell' ente - parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell' ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all' articolo 34. 3. Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi. ARTICOLO 37 Attività vietate nelle zone boscate percorse da incendi 1. Nelle zone boscate distrutte o danneggiate da incendi restano fermi i divieti di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione data ai terreni prima dell' incendio, ai sensi dell' articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni. 2. I divieti di cui al comma 1 sono estesi alle zone di rispetto di cui all' articolo 10, comma 1, salvo le deroghe previste nel medesimo articolo. 3. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l' esercizio del pascolo per almeno cinque anni, salvo norme più restrittive previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia. 4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni, per le trasgressioni ai divieti di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrative pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro in cui siano state compiute azioni vietate dal presente articolo in aggiunta alle sanzioni previste da altre leggi e all' obbligo di risarcimento del maggior danno ambientale eventualmente causato. ARTICOLO 38 Interventi nei boschi demaniali danneggiati da incendi 1. Nei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell' Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, i lavori di ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali. 2. Gli interventi di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico - amministrativo dell' AFDRS, sono limitati alle opere riconosciute indispensabili per la salvaguardia e il ripristino della copertura vegetale. ARTICOLO 39 Catasto degli incendi boschivi 1. I terreni boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia 1: 10.000, a cura degli Ispettori forestali competenti per territorio. 2. L' elenco dei terreni di cui al comma 1, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale. 3. Copia dell' atto di individuazione del terreno per corso da incendi è trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza. ARTICOLO 40 Fuochi controllati in agricoltura 1. Entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia. 2. L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1. 3. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco. 4. Fino all' approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell' articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 41 Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi 1. L' Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni con termini, ancorchè di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi. 2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purchè vitali, nonchè gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività . In mancanza di tali accordi, l' Amministrazione forestale cura l' esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonchè in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l' esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale. 4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l' individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000. 5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell' albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonchè per estratto all' albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali. 6. I possessori dei terreni interessati all' esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l' accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all' immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l' esecuzione dei lavori. 7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, di concerto con l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente. ARTICOLO 42 Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi 1. L' Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato SpA, le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l' Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate. 2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi. ARTICOLO 43 Interventi nei boschi degradati 1. Per i boschi che, a seguito di incendi, o per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali si trovino in condizioni di accentuato degrado, l' Amministrazione forestale, su conforme parere del Comitato tecnico - amministrativo dell' AFDRS, ordina ai proprietari l' esecuzione dei necessari interventi di ripristino, fissando un termine per l' esecuzione degli stessi. 2. In caso di inottemperanza dei proprietari, l' Amministrazione forestale è facultata all' espropriazione o all' occupazione temporanea dei boschi, ancorchè non previsti nel programma poliennale di cui all' articolo 28. In caso di occupazione temporanea, non è dovuta indennità ai proprietari. 3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell' Amministrazione forestale. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici, che si trovino in condizioni di accentuato degrado, ancorchè non causate da incendi. ARTICOLO 44 Competenza in ordine alle sanzioni amministrative 1. Per l' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle relative sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge, all' Ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio. ARTICOLO 45 Servizio elicotteri 1. Per migliorare e potenziare l' azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonchè i servizi tecnici connessi all' attività forestale, l' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale del ruolo del Corpo forestale della Regione. 2. Ai fini di cui al comma 1 il suddetto personale può frequentare appositi corsi per il conseguimento dei titoli abilitativi e/ o specialistici per il pilotaggio, la manutenzione, il controllo e quant' altro necessario per la gestione degli elicotteri. 3. Nelle more della specializzazione del personale di cui al comma 2, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi di personale esterno in possesso dei necessari requisiti professionali assunto con contratto a termine di diritto privato. 4. Fino a quando non sarà operativo il servizio elicotteri dell' Amministrazione forestale, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi di imprese private con ricorso alle procedure di appalto previste dalla vigente normativa. ARTICOLO 46 Formazione dei contingenti 1. Ferma restando l' articolazione in distretti forestali di cui all' articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all' esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell' opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato; b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. 2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dall' Amministrazione forestale, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali, è stabilita come segue: a) contingente operai a tempo indeterminato: Provincia di Agrigento n. 92 Provincia di Caltanissetta n. 75 Provincia di Catania n. 165 Provincia di Enna n. 87 Provincia di Messina n. 122 Provincia di Palermo n. 195 Provincia di Ragusa n. 38 Provincia di Siracusa n. 45 Provincia di Trapani n. 56 Totale 875 b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue: Provincia di Agrigento n. 276 Provincia di Caltanissetta n. 225 Provincia di Catania n. 495 Provincia di Enna n. 261 Provincia di Messina n. 366 Provincia di Palermo n. 585 Provincia di Ragusa n. 114 Provincia di Siracusa n. 135 Provincia di Trapani n. 168 Totale 2.625 c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue: Provincia di Agrigento n. 644 Provincia di Caltanissetta n. 525 Provincia di Catania n. 1.155 Provincia di Enna n. 609 Provincia di Messina n. 854 Provincia di Palermo n. 1.365 Provincia di Ragusa n. 266 Provincia di Siracusa n. 315 Provincia di Trapani n. 392 Totale 6.125 3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai contingenti di cui all' articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dall' Amministrazione forestale e compresa nell' ambito del distretto medesimo. ARTICOLO 47 Contingente operai a tempo indeterminato 1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all' analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonchè dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell' articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti. 2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell' anzianità d' iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità , della maggiore anzianità d' iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola. 3. L' appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altri attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi. ARTICOLO 48 Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative 1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l' inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell' anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità , della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. 2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 3. L' appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l' iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi. 4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all' articolo 49. ARTICOLO 49 Graduatoria unica distrettuale 1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall' articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l' Amministrazione forestale. 2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell' Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell' arco dell' anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici. 3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1. 5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell' ufficio per il lavoro e la massima occupazione. ARTICOLO 50 Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali 1. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite ai sensi dell' articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, provvedono alla formazione delle graduatorie dei contingenti distrettuali. 2. Le operazioni per l' aggiornamento delle graduatorie, di cui agli articoli 48 e 49, sono effettuate dalle medesime Commissioni provinciali. 3. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente. 4. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e per le qualifiche, sino ad un massimo di due, che intendono utilizzare. 5. Entro lo stesso termine i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica di cui all' articolo 49 devono con apposita istanza dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria. 6. La mancata presentazione dell' istanza nei termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie. ARTICOLO 51 Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato 1. L' iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinato all' accertamento dell' idoneità fisica e professionale. 2. All' accertamento dell' idoneità fisica provvede l' Amministrazione forestale. 3. All' accertamento dell' idoneità professionale si provvede a mezzo di un' apposita commissione provinciale formata dall' Ispettore ripartimentale che la presiede, da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico forestale e da un assistente tecnico forestale. 4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale. ARTICOLO 52 Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili 1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all' articolo 49. Esaurita quest' ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo. 2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza. ARTICOLO 53 Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali 1. Al fine dell' avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un' unica graduatoria distrettuale comprendente nell' ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza. 2. I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso. 3. L' avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell' ordine di graduatoria. 4. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell' anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di appartenenza. 5. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno. ARTICOLO 54 Contingente ad esaurimento 1. In ogni singolo distretto è istituito un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l' Amministrazione forestale non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/ 1995. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti. 3. Gli Uffici di collocamento provvedono nei successivi trenta giorni ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro venti giorni dal ricevimento, formuleranno apposita graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici e, in caso di parità , applicando i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola. 4. Al fine dell' avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall' articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l' ultimo dei lavoratori centocinquantunisti. 5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell' articolo 53, nonchè tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue. 6. Gli operai inseriti nel contingente di cui al comma 1 che hanno svolto la propria attività nei centri radio operativi e negli autoparco forestali, in relazione alla acquisita qualificazione professionale possono, per specifiche esigenze dell' Amministrazione forestale, essere ancora avviati al lavoro, in deroga al disposto di cui al comma 4 dell' articolo 53, nel rispetto della vigente normativa sul collocamento della manodopera agricola. ARTICOLO 55 Assunzione di operai per l' ulteriore fabbisogno occupazionale 1. All' ulteriore fabbisogno occupazionale l' Amministrazione forestale provvede mediante l' assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995. 2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l' Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all' assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l' esecuzione di lavori di pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze. 3. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell' anno per più di un turno di lavoro. 4. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno. ARTICOLO 56 Determinazione dei contingenti distrettuali 1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l' Ammistrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centuno giornate lavorative ai fini previdenziali. 2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno. 3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all' andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà , anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue. 4. Il contingente distrettuale è articolato nelle seguenti qualifiche: a) addetti alle squadre di pronto intervento; b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento; c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative. 5. La dotazione complessiva per la formazione dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione, è stabilita come segue: a) addetti alle squadre di pronto intervento: Provincia di Agrigento n. 320 Provincia di Caltanissetta n. 288 Provincia di Catania n. 576 Provincia di Enna n. 320 Provincia di Messina n. 576 Provincia di Palermo n. 640 Provincia di Ragusa n. 192 Provincia di Siracusa n. 192 Provincia di Trapani n. 320 Totale 3.424 b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento: Provincia di Agrigento n. 92 Provincia di Caltanissetta n. 88 Provincia di Catania n. 140 Provincia di Enna n. 92 Provincia di Messina n. 176 Provincia di Palermo n. 196 Provincia di Ragusa n. 60 Provincia di Siracusa n. 60 Provincia di Trapani n. 92 Totale 996 c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative: Provincia di Agrigento n. 110 Provincia di Caltanissetta n. 110 Provincia di Catania n. 150 Provincia di Enna n. 110 Provincia di Messina n. 150 Provincia di Palermo n. 180 Provincia di Ragusa n. 90 Provincia di Siracusa n. 90 Provincia di Trapani n. 110 Totale 1.100 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale, in misura proporzionale all' estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto, e, nell' ambito del distretto, in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun comune. 7. Per il reclutamento degli addetti alla guida di automezzi e alle torrette di avvistamento si tiene conto del numero di torrette attivate e del numero di automezzi utilizzati in ciascun distretto. Il numero di addetti alle sale operative non potrà superare il 10 per cento della dotazione di cui al comma 5, lettera c). 8. Al fine della garanzia occupazionale di cui al comma 1, è ammessa la mobilità del personale incluso nei contingenti di cui al presente articolo, prioritariamente nell' ambito dei territori comunali inclusi nello stesso distretto e, successivamente, in relazione alle esigenze del servizio, anche nei distretti viciniori. ARTICOLO 57 Modalità di formazione del contingente distrettuale 1. Nella prima applicazione della presente legge il contingente distrettuale antincendio è formato, prioritariamente dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all' articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvede con i lavoratori della graduatoria unica di cui all' articolo 49. Per la formazione del contingente di cui all' articolo 56, comma 5, lettera a), si può concorrere anche senza specifica qualifica; per la formazione dei contingenti di cui all' articolo 56, comma 5, lettere b) e c), si concorre ordinari per ciascuna qualifica secondo i criteri previsti nell' articolo 59. Tra gli addetti alle squadre di pronto intervento un' aliquota del 5 per cento è riservata ai lavoratori iscritti nei quadri del personale volontario dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Per essere inclusi nel contingente di cui all' articolo 56, i lavoratori interessati devono presentare apposita istanza agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti e gli uffici di collocamento dove risultano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L' inclusione è subordinata all' accertamento dell' idoneità fisica e professionale. 3. Al fine dell' accertamento dell' idoneità fisica dovrà essere prodotto un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, riferibile ai compiti da svolgere, rilasciato da autorità pubblica sanitaria. In ogni caso nelle squadre di pronto intervento non possono essere impiegati i soggetti ai quali siano state riconosciute infermità che hanno dato luogo ad invalidità anche parziali. 4. All' accertamento della idoneità professionale provvede la Commissione provinciale di cui all' articolo 51. 5. Per essere inclusi nel contingente di cui all' articolo 56, comma 4, punto b), gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso di patente di guida almeno di categoria C e di certificato di abilitazione professionale (CAP) del tipo KE. 6. In ogni caso gli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento non possono essere inclusi nel suddetto contingente dopo il superamento del cinquantesimo anno di età e non vi possono accedere compiuto il quarantunesimo anno di età . 7. Al raggiungimento del limite massimo di età di cui al comma 6, i lavoratori interessati transitano, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all' articolo 46. ARTICOLO 58 Lavoratori in sovrannumero 1. Fermo restando il criterio per la formazione del contingente distrettuale disciplinato dall' articolo 57, nelle graduatorie previste dall' articolo 56, comma 4, lettere b) e c), possono essere inclusi come sovrannumerari, semprechè in possesso delle relative qualifiche, eventuali lavoratori forestali appartenenti alla fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative. Agli stessi si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 57. 2. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano, altresì , le disposizioni di cui agli articoli 47 comma 2, 48 comma 2, e 53 comma 4. ARTICOLO 59 Criteri per la formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica 1. Per la formazione del contingente distrettuale nel rispetto delle previsioni contenute nell' articolo 57, comma 1, vengono preordinate graduatorie per ciascuna qualifica degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con il seguente criterio: dieci punti per ogni anno di iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di cinquanta punti. 2. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola ed il possesso della relativa qualifica. 3. Ai lavoratori inclusi nel contingente si applicano le disposizioni di cui all' articolo 53, comma 4. 4. I lavoratori risultati idonei e non inclusi nelle superiori graduatorie vengono inclusi in una graduatoria unica ed articolata sempre per qualifica e per provenienza. 5. Al verificarsi di vacanze di posti del contingente distrettuale si provvede alla loro copertura, dopo avere fatto ricorso al sistema di mobilità indicato all' articolo 56, comma 8, attingendo dalla suindicata graduatoria unica nel rispetto della qualifica e della percentuale da osservare. ARTICOLO 60 Formazione ed aggiornamento delle graduatorie 1. Le operazioni per la formazione delle graduatorie di ciascun contingente distrettuale sono effettuate dalle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli uffici di collocamento provvederanno ad inoltrare alle suddette commissioni provinciali le singole istanze, presentate ai sensi dell' articolo 57, comma 2, debitamente istruite, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. 2. Il contingente è aggiornato, a cura delle medesime commissioni provinciali, entro il quindici marzo di ciascun anno. I lavoratori interessati possono presentare istanza di inclusione nella graduatoria unica prevista dall' articolo 59, comma 4, entro il trentuno gennaio. 3. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto a rimanere nei contingenti. 4. Entro il termine di cui al comma 3 i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica dovranno, con apposita istanza, dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria. 5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta la decadenza dei lavoratori dal contingente e dalla graduatoria. ARTICOLO 61 Incompatibilità 1. L' inclusione nel contingente previsto dall' articolo 56 è incompatibile con la permanenza in uno dei contingenti distrettuali previsti dagli articoli 46 e 54. 2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata a mezzo del servizio sanitario previsto dall' articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, i lavoratori inclusi nel contingente di cui all' articolo 56 transitano, anche in sovrannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all' articolo 46. 3. Per gli accertamenti sanitari di cui al comma 2 è corrisposto un compenso calcolato secondo le tariffe professionali vigenti. ARTICOLO 62 Corsi di addestramento professionale 1. Gli operai addetti alle squadre antincendio di pronto intervento frequenteranno brevi corsi di addestramento professionale da tenersi all' inizio della campagna antincendio presso la sede dei distaccamenti forestali. I corsi, di durata non superiore a dieci giorni, saranno tenuti dal personale del ruolo del Corpo forestale della Regione che potrà avvalersi anche di esperti esterni a mezzo di apposite convenzioni. 2. Le squadre antincendio di norma saranno di stanza presso i distaccamenti forestali e dovranno essere dotati di idonea attrezzatura tecnica e di equipaggiamento personale antincendio. ARTICOLO 63 Utilizzazione dei fabbricati demaniali 1. Il Consiglio di Amministrazione dell' AFDRS, anche in relazione alle esigenze rappresentate dalla Direzione regionale delle foreste, individua i fabbricati demaniali da destinare: a) a sedi di servizio dell' Amministrazione forestale; b) ad alloggi di servizio del personale del Corpo forestale della Regione avente qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza; c) ad altri usi. 2. per gli immobili di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione dell' AFDRS stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, l' uso nonchè i canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell' equo canone. 3. Gli immobili di cui alla lettera c), ove ne sussista la disponibilità , possono essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea a titolo oneroso. 4. Per gli immobili di cui alle lettere b) e c), ivi comprese le foresterie, può essere previsto, per il personale individuato nella medesima lettera b), l' uso gratuito dell' alloggio per esigenze connesse al servizio o all' incarico ricevuto. 5. Entro il 31 dicembre 1997 l' AFDRS provvederà alla ricognizione e alla regolarizzazione ai sensi del presente articolo di tutti gli atti concessori riguardanti l' utilizzazione dei fabbricati demaniali. In mancanza di tale adempimento non trova attuazione il disposto del comma 3. ARTICOLO 64 Lavori in economia 1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi coltura e manutentori ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, sono, di norma, realizzati in economia. 2. Per l' esecuzione dei suddetti lavori ed interventi in amministrazione diretta si prescinde dal limite di importo previsto dall' articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4. 3. Sui progetti relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio, nonchè sulle relative perizie di variante e suppletive, da eseguirsi in amministrazione diretta da parte dell' Amministrazione forestale, il parere tecnico previsto dall' articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, e successive modifiche, è espresso dall' Ispettore regionale tecnico forestale, limitatamente ad un importo non superiore a lire 1.000 milioni. 4. I lavori eseguiti in amministrazione diretta dall' Amministrazione forestale di importo superiore a lire 1.000 milioni, sono sottoposti a collaudo. Per i lavori di importo inferiore continua ad applicarsi l' articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2. ARTICOLO 65 Attribuzioni del Corpo forestale della Regione 1. Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell' ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, al fine di perseguire l' obiettivo primario di interesse generale della conoscenza della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell' ambiente naturale e delle aree protette. 2. Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti alle attività di competenza della Direzione regionale delle foreste e dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. 3. Il corpo forestale della Regione svolge, nell' ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all' organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile. ARTICOLO 66 Strutture operative del Corpo forestale 1. Al fine di consentire una più efficace azione di intervento nei settori istituzionali, possono essere costituiti, con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, centri, riparti, nuclei e unità operative del Corpo forestale aventi finalità specifiche. 2. Il provvedimento istitutivo deve contenere finalità e organizzazione della struttura operativa. ARTICOLO 67 Servizio di trasporto del Corpo forestale 1. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a porre in essere quanto necessario all' attuazione dell' articolo 138 comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come integrato dall' articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. 2. La predetta Direzione provvederà a disciplinare, con apposite direttive, l' impiego dei mezzi di dotazione al Corpo forestale, ancorchè acquistati dall' AFDRS. ARTICOLO 68 Corsi di aggiornamento 1. Fermo restando quanto previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, il personale del Corpo forestale della Regione, al fine di migliorare i livelli di professionalità nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, partecipa a corsi di aggiornamento che l' Amministrazione forestale organizzerà avvalendosi, anche a mezzo di apposite convenzioni, di ausili tecnici e professionali esterni e acquisendo le necessarie attrezzature e tecnologie. ARTICOLO 69 Vigilanza sulla riserva dello << Zingaro >> 1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva dello << Zingaro >> sono affidate al Corpo forestale della Regione. 2. Ad esso competono, inoltre l' organizzazione di visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura. 3. Per l' espletamento dei compiti suddetti è costituito un apposito ufficio alla cui direzione è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità . 4. Alla dotazione organica dell' ufficio di cui al comma 3 si provvede con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, secondo la vigente normativa. 5. Alle direttive dipendenze del direttore della riserva è posto un contingente si sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione che sarà costituito a norma dell' articolo 66. 6. Alle spese di funzionamento dell' ufficio provvede l' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. 7. L' articolo 37, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è abrogato. ARTICOLO 70 Ruolo del Corpo regionale delle foreste 1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dai nuovi e maggiori compiti attribuiti al Corpo forestale della Regione dalla normativa regionale statale e comunitaria in materia di difesa del suolo, di tutela delle aree protette e di protezione civile, l' organico dei sottufficiali e delle guardie previsto dalla tabella M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato del 20 per cento. 2. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 37 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, come modificato dall' articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede altresì con diploma di laurea in ingegneria forestale, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, architettura e relative abilitazioni professionali ove richieste. 3. Nei limiti di dodici unità dell' organico si accede con il diploma di laurea in scienze naturali per due posti, di laurea in scienze biologiche per due posti, di laurea in scienze geologiche per quattro posti e di laurea in architettura per quattro - posti. 4. Ai rimanenti posti in organico si accede con il diploma di laurea in scienze forestali ed ambientali o in scienze agrarie nei limiti del 70 per cento dei posti di organico disponibili dopo l' applicazione del comma 3; con il diploma di laurea in ingegneria civile o in ingegneria forestale nei limiti del restante 30 per cento dei posti. 5. Restano salvi i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Si procede alla copertura dei posti, così come individuati nei commi 2 e 3, soltanto in presenza di scopertura complessiva di organico. 7. E' abrogato l' articolo 49 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32. ARTICOLO 71 Agenti tecnici forestali 1. Il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è sostituito dai seguenti: << Ferme restando le mansioni in atto previste dalla vigente normativa per gli agenti tecnici forestali, agli stessi sono estese, con riferimento alle attività di competenza dell' Amministrazione forestale, le disposizioni di cui al primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e dell' articolo 29 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, l' Amministrazione forestale individuate le esigenze strutturali dell' assetto organizzativo interno e di servizio, provvede, con apposito decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare il mansionario degli agenti tecnici forestali e nell' ambito dell' organico esistente i posti degli agenti tecnici per i diversi profili professionali e le rispettive dotazioni numeriche. I profili professionali saranno distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonchè ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento. Agli agenti tecnici forestali possono essere richieste prestazioni proprie di tutti i profili professionali compresi nella qualifica, salvi i casi in cui sono richieste specifiche abilitazioni. La definizione dei profili professionali dovrà avvenire entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e potrà essere rivista ogni triennio. Nelle more della definizione di cui al comma 5, gli agenti tecnici continueranno a svolgere i compiti e le attribuzioni previsti dalla vigente normativa >>. ARTICOLO 72 Modalità per l' assunzione delle guardie forestali 1. L' assunzione delle guardie forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l' accesso agli impieghi nei ruoli dell' Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all' aumenti di limiti di età per l' ammissione ai pubblici impieghi; b) idoneità psico - fisica ed attitudinali al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni; e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni; c) titolo di studio di scuola dell' obbligo; d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall' articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; e) avere assolto gli obblighi di leva e non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l' accesso ai pubblici impieghi. 2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o gli esclusi dall' elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall' impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduti ai sensi dell' articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi. 4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi. 5. La prova scritta consiste nella soluzione in tempo predeterminato di appositi quesiti, a risposta multipla, si argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell' obbligo. 6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. 8. La Commissione esaminatrice è presieduta dal diretore regionale del Corpo forestale o, su sua delega, da un funzionario con qualifica almeno di dirigente superiore tecnico forestale, ed è composta dall' Ispettore generale della Polizia di Stato presso la Presidenza della regione, da due dirigenti superiori tecnici forestali e da un dirigente superiore amministrativo, Le funzioni di segretario saranno espletate da un dirigente amministrativo. 9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando. 10. Secondo l' ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico - fisica ed attitudinale da parte di un' apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità , l' esclusione dal concorso. 11. I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali della Regione e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e addestramento della durata di sei mesi. 12. La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami teorico - pratici ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi guardie forestali. ARTICOLO 73 Modalità per l' assunzione dei sottufficiali forestali 1. L' assunzione dei sottufficiali forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l' accesso agli impieghi nei ruoli dell' Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) età inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all' aumento di limiti di età per l' ammissione ai pubblici impieghi; b) idoneità psico - fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni; c) titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale; d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall' articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, nº 53; e) avere assolto gli obblighi militari di leva e non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l' accesso ai pubblici impieghi. 2. Non sono ammessi a concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o esplulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o gli esclusi dall' elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall' impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dello articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi. 4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi. 5. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema. 6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. 8. La commissione esaminatrici è presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale o, su una delega da un funzionario con qualifica almeno di dirigente superiote tecnico forestale, ed è composta dall' ispettore generale della polizia di stato presso la presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario saranno espletate da un dirigente amministrativo. 9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando. 10. Secondo l' ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico fisica ed attitudinale da parte di un' apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità , l' esclusione dal concorso. 11. I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a frequentare un corso di formazione tecnico - professionale della durata di sei mesi. 12. La nomina a brigadiere forestale si consegue con il superamento delle prove scritte, orali e pratiche al termine del corso, ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi sottufficiali. ARTICOLO 74 Dimissioni dal corso per la nomina a guardia o sottufficiale 1. Sono dimessi dal corso gli allievi guardie o sottufficiali che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi. 2. Nell' ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico - fisica e semprechè nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gradi della censura. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità , sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di illeciti disciplinari punibili con sanzioni già gravi della censura. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore regionale delle foreste, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l' Amministrazione. ARTICOLO 75 Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali 1. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare i distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli gini giuridici. 2. La guardia forestale si fregia del distintivo di guardia scelta al compimento di dieci anni di servizio effettivo nella qualifica. Dopo ulteriori cinque anni detto fregio potrà assumere una diversa colorazione. 3. Il sottufficiale si fregia del distintivo di maresciallo al compimento di cinque anni di servizio effettivo nella qualifica di brigadiere. Differenti i segni distintivi saranno indossati al compimento di ulteriori due anni, quattro anni e sei anni nella qualifica di maresciallo e al conseguimento del profilo di sottoufficiale - ispettore. 4. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' Amministrazione forestale provvederà ad adeguare gli attuali distintivi di grado alle indicazioni del presente articolo. ARTICOLO 76 Riordino delle carriere del personale del corpo forestale 1. Entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta un disegno di legge in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, nel rispetto dei principi contenuti nell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato. ARTICOLO 77 Equiparazione tra Corpo forestale della regione e Corpo forestale dello Stato ai fini dell' attribuzione dell' indennità mensile pensionabile 1. Fino al riordino della legislazione di cui all' articolo 76, ai gini dell' attribuzione dell' indennità mensile pensionabile di cui all' articolo 42, primo comma, della legge regionale 20 ottobre 1985, n. 41, vengono fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia in vigore fino al 31 agosto 1995: Accanto alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato vengono indicate le qualifiche del Corpo forestale della Regione: Guardia: Guardia Guardia scelta: Guardia con anni anni di servizio effettivo nella qualifica Appuntato: Guardia scelta con 10 anni di servizio effettivo nella qualifica Appuntato scelto: Guardia scelta con 15 anni di servizio effettivo nella qualifica Vice Brigadiere: Brigadiere Brigadiere: Brigadiere Maresciallo: Maresciallo dopo 5 anni di servizio effettivo nella qualifica di sottufficiale Maresciallo maggiore e scelto e ispettore: Maresciallo dopo 7 anni di servizio effettivo nella qualifica di sottufficiale 8 livello: Dirigente tecnico forestale 8 livello con 4 anni di anzianità : Dirigente tecnico forestale con 4 anni di servizio effettivo nella qualifica Dirigente superiore: Dirigente superiore tecnico forestale Dirigente generale: Direttore regionale e Ispettore regionale tecnico forestale 2. Per il personale forestale di cui all' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni: Accanto alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato vengono indicate le qualifiche del Corpo forestale della Regione: 3a qualifica funzionale: agente tecnico 4a qualifica funzionale: agente tecnico con 10 anni di servizio effettivo nella qualifica 4a qualifica funzionale: agente tecnico con 15 anni di con 5 anni di anzianità : servizio effettivo nella qualifica 6a qualifica funzionale: assistente tecnico forestale 7a qualifica funzionale: assistente tecnico forestale con sette anni di servizio effettivo nella qualifica 3. Al riordino previsto dall' articolo 76 al personale di cui al comma 1 continua ad essere erogata l' indennità mensile pensionabile ed il supplemento giornaliero di indennità di istituto nelle misure previste dalle tabelle allegate al DDR n. 1234 del 31 ottobre 1990 e al DDR n. 1867 del 12 luglio 1994, modificato in relazione alla superiore tabella. 4. Al personale di cui al comma 2, compete la misura dell' indennità pensionabile mensile previste nella tabella allegata al decreto del Ministro dell' Agricoltura e delle foreste del 18 dicembre 1990 emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per le finalità del presente articolo nel servizio effettivo nella qualifica non si computa il servizio comunque riconosciuto, anche ai soli fini giuridici. 6. Eventuali maggiori somme percepite dal personale interessato vengono mantenute quale assegno ad personam riassorbibile. ARTICOLO 78 Interpretazione autentica 1. All' articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 nella settima fascia funzionale tra gli assistenti amministrativi, tecnici ed equiparati con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica dopo il tirocinio deve intendersi ricompreso anche il personale con qualifica di sottufficiali. ARTICOLO 79 Inquadramento di personale regionale nei ruoli del Corpo forestale 1. Il personale dell' Amministrazione regionale che riveste la qualifica di dirigente o assistente tecnico, in servizio alla data del 30 giugno 1995 presso l' Amministrazione forestale e semprechè tale rapporto sia continuato sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire, a domanda il passaggio alla qualifica, rispettivamente, di dirigente tecnico forestale o di assistente tecnico forestale, purchè in possesso del titolo di studio e dei titoli abilitativi richiesti per l' accesso alla corrispondente qualifica tecnica e previo superamento di un esame - colloquio da effettuarsi innanzi a commissioni istituite in conformità dell' articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12. 2. Modalità e materie dell' esame - colloquio saranno determinate con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e i candidati che risulteranno idonei saranno inquadrati nei ruoli del corpo forestale sino alla copertura della pianta organica di cui alla tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le domande previste dal comma 1 devono essere presentate, e pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La domanda di inquadramento prevista all' articolo 71, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, così come integrato dall' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, e dall' articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per le finalità di cui all' articolo 29, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 77, comma 5. ARTICOLO 80 Interventi di imboschimento a contributo comunitario 1. Nelle more dell' adeguamento della normativa regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269, nel primo triennio di applicazione del regolamento CEE n. 2080/ 92, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione anche non certificato purchè ne venga attestata la provenienza e l' idoneità da parte di un tecnico abilitato all' uopo designato dal beneficiario. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, le piantine di latifoglie da frutto messe a dimora senza innesto, possono, a richiesta dell' interessato, essere accettate come latifoglie da legno con conseguente applicazione di tutte le relative disposizioni. ARTICOLO 81 Perizia per l' utilizzazione degli operai a tempo indeterminato 1. Nell' ambito delle assegnazioni finanziarie relative agli interventi colturali e manutentori dei boschi e dei vivai forestali ed alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste predispongono all' inizio di ciascun anno apposita perizia per l' utilizzazione continuativa, per l' intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, in relazione alla specificità degli interventi. ARTICOLO 82 Modifica di norme 1. All' articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, sono aggiunti, alla fine, i seguenti commi: << Il personale di cui al primo comma da destinare alla conduzione degli automezzi adibiti a servizi di emergenza può richiedere il rimborso della spesa necessaria al rilascio del relativo certificato di abilitazione professionale (CAP). Al personale di cui al primo comma si applicano altresì le disposizioni dell' articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574 >>. 2. All' articolo 10, terzo comma della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, come sostituito dall' articolo 64 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, la parola << nonchè >> è sostituita dalle seguenti: << e, a seguito di apposita autorizzazione >>. 3. All' articolo 30, secondo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, il periodo: << nel ruolo amministrativo con la qualifica di operatore - archivista >> è sostituito con il seguente: << nel ruolo amministrativo nelle corrispondenti fasce funzionali >>. 4. L' articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è così sostituito: << Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratti relativi a forniture di beni o di servizi di competenza dell' Amministrazione forestale è sostituito dal parere del Comitato tecnico - amministrativo dell' AFDRS, allorchè l' importo della spesa sia inferiore a 1.000 milioni >>. ARTICOLO 83 Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e di idraulica - forestale nei bacini idrografici montani 1. In attuazione del disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articolo 3, comma 11, e successive modifiche ed integrazioni, resta di competenza dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica - forestale rientranti nei bacini idrografici montani di cui all' articolo 30. ARTICOLO 84 Interventi di miglioramento fondiario 1. Limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario, ad eclusione di quelli di natura forestale, previsti dai piani di settore e dal programma operativo plurifondo (POP) per la Regione siciliana 1994/ 99, l' Assessore per l' agricoltura e le foreste, al fine di accelerare l' istruttoria e la definizione dei relativi interventi, può attribuire la competenza, anche per le zone montane, agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura. ARTICOLO 85 Acquisizione di terreni devastati da frane nella zona di Timpa di Acireale 1. Le disposizioni dell' articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 24, sono estese ai terreni della zona della Timpa di Acireale, devastati dalle frane provocate dall' alluvione del marzo 1995. 2. I proprietari interessati possono presentare istanza di cessione dei terreni all' Amministrazione forestale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. 3. I terreni di cui ai commi 1 e 2 sono accorpati all' area della riserva naturale della Timpa di Acireale, istituita a norma dell' articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. 4. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente provvede alla nuova delimitazione della riserva naturale della Timpa di Acireale e all' affidamento in gestione della medesima all' AFDRS. ARTICOLO 86 Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 5 luglio 1966, n. 17; 1. Sono abrogati: OMISSIS b) la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 3; 1. Sono abrogati: OMISSIS c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36; 1. Sono abrogati: OMISSIS d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ad eccezione del secondo comma 26, 27, 30, comma 3, 31, 35, 37 e 38 della legge regionale 29 dicembre 1975, nº 88; 1. Sono abrogati: OMISSIS e) la legge regionale 28 luglio 1979, n. 180; 1. Sono abrogati: OMISSIS f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 nonchè gli articoli 20, comma 2, 27 e 28 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52; 1. Sono abrogati: OMISSIS g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ad eccezione del comma 1 e 14 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2; 1. Sono abrogati: OMISSIS h) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 24 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11; 1. Sono abrogati: i) gli articoli 99 e 100 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. ARTICOLO 87 Utilizzo degli stanziamenti disponibili 1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 4 e 8 della legge regionale 4 giugno 1989, n. 11, la disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtù della citata legge, nonchè per quelle previste dalla presente legge. ARTICOLO 88 Spese di funzionamento degli Uffici del Corpo forestale 1. A decorrere dall' anno 1996 l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere direttamente, alle spese per immatricolazione, gestione ed impiego dei mezzi di trasporto in dotazione al Corpo forestale, nonchè alle spese per carburanti, manutenzione e riparazioni dei mezzi stessi. 2. L' onere relativo all' anno 1996 è valutato in lire 1.500 milioni. Per gli anni successivi lo stesso sarà determinato a norma dell' articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. ARTICOLO 89 Norme finanziarie 1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per il triennio 1996/ 1998, le spese indicate a fianco di ciascun articolo: (in milioni di lire) articolo 5 1996 1.00 1997 300 1998 300 articolo 14, lettera a) 1996 1.000 1997 5.000 1998 3.000 articolo 14 lettera c) 1996 1.000 1997 3.000 1998 1.000 articolo 14, lettera g) 1996 100 1997 500 1998 500 articolo 14 lettera o) 1996 250 1997 150 1998 150 articolo 14, lettera p) 1996 100 1997 300 1998 300 articolo 26 1996 5.000 1997 12.000 1998 10.000 articolo 29, lettera a) 1996 0 1997 20.000 1998 10.000 articolo 29, lettera b) 1996 0 1997 20.000 1998 20.000 articolo 29, lettera c) 1996 0 1997 20.000 1998 20.000 articolo 31 1996 2.300 1997 25.000 1998 20.000 articolo 41 1996 0 1997 10.000 1998 10.000 articolo 43 1996 2.000 1997 4.000 1998 4.000 articolo 45, comma 1 1996 0 1997 5.000 1998 2.500 articolo 45, comma 3 1996 0 1997 300 1998 300 articolo 68 1996 100 1997 500 1998 500 articolo 70 1996 0 1997 8.500 1998 8.500 articolo 82 1996 50 1997 0 1998 0 articolo 88 1996 1.500 1997 0 1998 0 Totale 1996 13.500 1997 134. 550 1998 111.050 2. All' onere di lire 13.500 milioni derivante dall' applicazione della presente legge, per l' anno finanziario 1996, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione siciliana per l' esercizio finanziario 1996. 3. La spesa di lire 134.550 milioni e di lire 111.050 milioni autorizzata, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 49.000 milioni, nel codice 1001 e quanto a lire 196.600 milioni nel codice 2001. 4. Per gli anni successivi al 1998, ai sensi dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sarà determinata la spesa per le finalità di cui ai precedenti articoli 14 lettera a), 26, 31, 41, 43. 5. Gli interventi di cui all' articolo 14 lettere a), f), g) e p) sono di pertinenza dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. 6. Agli oneri relativi l' Azienda provvede con appositi capitoli da istituire nel proprio bilancio, utilizzando a copertura degli stessi le corrispondenti somme da versarsi dall' Assessorato dell' agricoltura e delle foreste ad integrazione del contributo di cui all' articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 1997, si provvederà alla ridenominazione, abolizione e nuova istituzione dei capitoli del bilancio dell' Azienda tenuto conto dei diversi compiti alla stessa attribuiti anche dalla presente legge. ARTICOLO 90 Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entretà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 6 aprile 1996

Regional Act No. 16 re-arranging the legislation relating to forestry and vegetation protection · Nelum