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Laws of Italy

Regional Act No. 16 laying down amendments to Regional Act No. 52 of 5 May 1990 on the creation of nature reserves on the Tarsia's basin and the mouth of the River Crati in the Province of Cosenza

Made 1992-08-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Calabria
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
ecosystem conservation, protected area, zoning

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N. 16 Modifiche alla legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990, recante: "Norme in materiadi creazione di riserve naturali presso il bacino Tarsia e la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza". IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L'art. 2 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente: I confini della riserva naturale "Tarsia" comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i terreni delle rive. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come da planimetria (Allegato A) ed un'ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità di 1.500 metri con divieto di caccia. Art. 2 1. L'art. 3 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente: I confini della riserva naturale "Focedel Crati" comprendono le aree percome delimitate dall'allegata planimetria (Allegato B), ricadenti nei comunidi Cassano Ionio e Corigliano Calabro. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella planimetria di cui al comma 1ed una ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2.000 metri dove vige il divieto di caccia. Art. 3 1. All'art.5 della legge regionale 52/90 sostituire, al comma 1, le parole: "al comma 2" con le parole "ai commi 2 e 3". 2. L'art. 5 della legge regionale n.52/90 il comma 2 è sostituito dal seguente: Non sono consentite nell'area a protezione integrale della riserva: a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere; b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelle esistenti; c) il mutamento del tipo delle colture in atto necessarie alla difesa ambientale; d) gli interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorziodi Bonifica Valle Crati Sibari; e) l'insediamento dei campeggi liberi e organizzati, insediamenti turistici oabitativi di qualsiasi tipo; f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina; g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale; h) le attività venatorie ed ittiche; i) la circolazione dei veicoli a motore; l) la raccolta di chiocciole; m) l'accesso e il transito nella riserva naturale; n) accendere fuochi all'aperto; o) l'abbandono di rifiuti; p) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente; q) la navigazione con qualsiasi tipo dinatante, esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Sibari Valle del Crati; r) l'apertura di cave miniere; s) il pascolo; t) l'introduzione di cani; u) l'introduzione di armi, esplosivi oqualsiasi strumento di cattura; v) la caccia fotografica col capanno ele riprese cinematografiche non autorizzate. Art. 4 1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 52/90 è aggiunto il seguente comma: Non sono consentite nell'area a protezione parziale della riserva: a) le attività venatorie, l'uccellagione e la caccia; b) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura; c) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza. Art. 5 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro 26 agosto 1992 Guido Rhodio

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