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Laws of Italy

Regional Act No. 16 amending and supplementing Title VIII, Chapter I of Regional Act No. 31 of 2008 as regards the gathering of mushrooms

Made 2015-05-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge Regionale n. 16: Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei.
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy · Lombardia
Subjects
Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
collecting/harvesting, non-wood forest products, wildlife products

Where to read it

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Text

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  1. Legge Regionale 25 maggio 2015, n. 16 Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei (BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;16 Art. 1 (Modifiche al Titolo VIII, Capo I, della l.r. 31/2008) 1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente: 'Art. 97 (Disciplina della raccolta dei funghi) 1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale. 2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di: a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali; b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica; c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina; d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri; e) prevenzione degli incendi boschivi; f) espletamento delle funzioni di vigilanza; g) espletamento di funzioni amministrative. 3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti. 4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2 è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.'; b) al comma 1 dell'articolo 99 le parole 'Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco,' sono sostituite dalle parole: 'L'ente gestore del parco'; c) al comma 2 dell'articolo 101 le parole 'Il comune può' sono sostituite dalle parole: 'Gli enti di cui all'articolo 97 possono'; d) il comma 1 dell'articolo 104 è sostituito dal seguente: '1. I proventi introitati dagli enti di cui all'articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo.'; e) il comma 2 dell'articolo 104 è abrogato; f) all'alinea del comma 1 dell'articolo 110, le parole 'da euro 25,82 a euro 51,65' sono sostituite dalle parole: 'da euro 50,00 a euro 100,00'; (1) Riferimento attivo Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. g) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 110 è sostituita dalla seguente: 'a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;'; h) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 110, le parole 'del tesserino' sono sostituite dalle parole: 'del titolo di pagamento'; i) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 110 è abrogata; j) dopo il comma 1 dell'articolo 110 è inserito il seguente: '1 bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.'; k) al comma 2 dell'articolo 110 le parole 'comma 1' sono sostituite dalle parole: 'commi 1 e 1 bis.'; l) i commi 3 e 4 dell'articolo 110 sono abrogati; m) dopo il comma 5 bis dell'articolo 110 è aggiunto il seguente: '5 ter. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori.'; n) il comma 1 dell'articolo 111 è sostituito dal seguente: '1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante 'Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei' la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a: a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento; b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993; c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta; d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f); e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali; f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto; g) l'ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera.'. Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. NOTE: 1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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