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Laws of Italy

Regional Act No. 15 setting up the Regional Agency for Allocation in Agriculture

Made 2001-03-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Basilicata
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, subsidy/incentive, agricultural development, governance

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  1. LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 12-03-2001 REGIONE BASILICATA ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA A.R.B.E.A. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 18 del 14 marzo 2001 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: ARTICOLO 1 Istituzione dell’ARBEA 1. E’ istituita, ai sensi dell’art. 3, 3° comma del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, l’Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA). 2. L’ARBEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dalla presente legge. 3. L’Agenzia ha sede in Potenza e può dotarsi di strutture sul territorio. 4. L’ARBEA è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/1999. ARTICOLO 2 Funzioni e competenze 1. All’ARBEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Basilicata degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEAOG, Sezione Garanzia. 2. All’ARBEA potrà essere affidata anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all’agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione Basilicata, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, e da altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione. In questo caso all’ARBEA possono essere affidate anche le sole funzioni di cui ai punti b) e c) del successivo comma 3. 3. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CEE 1663/95, l’ARBEA provvede a: a) autorizzare i pagamenti, determinando l’importo che, in esito all’istruttoria, deve essere pagato al richiedente conformemente alla normativa applicabile; b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all’istituto di credito designato; c) contabilizzare i pagamenti, attraverso registrazione nei propri libri contabili, con l’utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all’AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere altresì registrati gli attivi finanziati dal Fondo, segnatamente, per quanto riguarda le scorte di intervento, gli anticipi non liquidati e i debitori. 4. In caso di eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dall’ARBEA, la Regione procede, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 165/99, alle rettifiche finanziarie conseguenti alla correzione delle poste di bilancio rivenienti dalla ripartizione dei finanziamenti da parte del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. ARTICOLO 3 Rapporti con altri Enti 1. L’ARBEA: a) fornisce all’AGEA tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell’Unione Europea; b) trasmette, con periodicità trimestrale, anche sotto forma di prospetti informatici, rendiconti sull’attività svolta alla Giunta regionale ed agli altri Enti per i quali svolge attività di organismo pagatore; c) invita entro il 30 Aprile di ciascun anno alla Giunta Regionale il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’andamento della gestione. La Giunta Regionale riferisce al Consiglio Regionale nei trenta giorni successivi; d) inoltra all’AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell’AGEA, al Ministero del Tesoro richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. ARTICOLO 4 Gestione delle informazioni 1. L’ARBEA, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dalla presente legge, si avvale, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dell’Anagrafe Agricola Regionale e degli altri servizi informatici regionali. 2. L’ARBEA gestisce i dati e le informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi previsti dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 3. I sistemi informativi e la registrazione dei dati devono essere adeguatamente protetti per garantire il rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. ARTICOLO 5 Regolamento e Struttura 1. Con Regolamento approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale, sono disciplinati l’articolazione e il funzionamento delle strutture amministrative dell’ARBEA, l’attività, i compiti e le attribuzioni del personale. 2. Il Regolamento, tenuto conto del Regolamento CEE 1663/95 nonché delle linee direttrici per la liquidazione dei conti FEOGA Garanzie, tra l’altro: a) prevede la separazione delle strutture cui è affidato lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione alla spesa, esecuzione e contabilizzazione, nonché la predisposizione di servizi di controllo interno e tecnico; b) garantisce che la ripartizione dei compiti avvenga in modo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione, e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario; c) introduce un sistema di controllo che consenta di individuare con certezza e celerità le responsabilità dei singoli funzionari nell’esercizio delle proprie funzioni, determinando le competenze ed i limiti finanziari attribuiti a ciascun funzionario. ARTICOLO 6 Personale 1. Al personale dell’ARBEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Enti Locali-Regioni. ARTICOLO 7 Utilizzazione di risorse umane esterne 1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione ad esigenze operative particolari e solo in mancanza di specifiche figure professionali interne, l’ARBEA potrà utilizzare risorse umane esterne, acquisendo collaborazioni e consulenze con contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati con singoli, o con associazioni od organismi pubblici e/o privati. 2. Con i contratti di cui al primo comma del presente articolo l’ARBEA può affidare lo svolgimento di singole fasi del procedimento, ferma restando la responsabilità dell’ARBEA per le determinazioni assunte ed il controllo dell’opera svolta. 3. L’ARBEA può stipulare convenzioni con le Associazioni dei produttori e con le Organizzazioni professionali riconosciute e operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni ed alle Organizzazioni professionali dalla normativa nazionale e comunitaria. 4. L’ARBEA può altresì stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ad avvenuta individuazione ed operatività degli stessi sul territorio della Regione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 bis del D.Lgs. 165 del 27/5/1999, come integrato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 188 del 15 giugno 2000. ARTICOLO 8 Organi 1. Sono organi dell’ARBEA: a) l’Amministratore; b) il Collegio dei Revisori. ARTICOLO 9 L’Amministratore 1. L’Amministratore, scelto tra candidati in possesso di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, con le procedure di cui alla legge regionale 5 aprile 2000 n. 32. 2. L’Amministratore dura in carica cinque anni e cessa comunque al termine della legislatura regionale nel corso della quale è stato nominato. 3. L’incarico di Amministratore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. 4. L’Amministratore può essere revocato con delibera del Consiglio Regionale, su motivata proposta della Giunta. 5. All’Amministratore spetta una indennità pari alla misura massima prevista dall’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 59/2000. 6. L’Amministratore: a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e sovrintende all’attività amministrativa; b) relaziona periodicamente alla Giunta Regionale sull’attività svolta; c) adotta gli atti di recepimento degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali; d) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento; e) approva regolamenti, piani e programmi predisposti dal direttore e dai dirigenti; f) adotta gli atti di impegno di spesa e di liquidazione; g) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo; h) approva le variazioni di pianta organica, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 80/98 e successive modificazioni ed integrazioni; i) stipula atti, contratti e convenzioni; j) gradua le funzioni, attribuisce gli incarichi ai dirigenti ed al personale e ne definisce le indennità nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro; k) definisce la struttura organizzativa dell’Agenzia ed adotta le innovazioni utili all’ottimizzazione delle strutture ed al suo funzionamento, per il miglior conseguimento degli obiettivi; l) sentito il direttore, istituisce il servizio di controllo interno, di cui al successivo art. 12 e dispone ispezioni e controlli periodici. ARTICOLO 10 Il Direttore 1. Il direttore è nominato dall’Amministratore dell’Agenzia ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto “Regioni - Autonomie Locali” che: a) abbiano una età non superiore a sessantacinque anni; b) abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private; c) siano in possesso di diploma di laurea. 2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l’incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell’incarico dell’Amministratore dell’Agenzia. 3. L’incarico di Direttore è rinnovabile: può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dall’Amministratore. 4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato e regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti Locali, assumendo ai fini dell’indennità di direzione - i valori massimi contemplati dal medesimo contratto. Se l’incarico di direttore è conferito ad un dirigente regionale trova applicazione la Legge regionale n. 13 dell’11/3/1998. 5. Con provvedimento motivato dall’Amministratore, il direttore può essere scelto tra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al primo comma. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. 6. In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore l’Amministratore può sostituirlo con un dirigente dell’Agenzia. 7. Il direttore: a) cura la gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Agenzia ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi; b) predispone manuali e modelli di procedimento, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nel rispetto del regolamento di cui al precedente art. 5; c) predispone e sottopone all’Amministratore i programmi di attività, il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio, il bilancio di esercizio, il conto consultivo; d) controfirma con l’Amministratore i mandati di pagamento; e) supporta l’attività deliberativa dell’Amministratore ed esprime parere di legittimità sui provvedimenti; f) adotta provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie; g) adotta gli atti necessari alla gestione delle attività dell’ARBEA, non rientranti nella sfera di competenza dell’Amministratore e degli altri dirigenti; h) esercita ogni altro compito assegnatogli dall’Amministratore. ARTICOLO 11 Il Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili nominati con le procedure di cui all’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000 n. 32. 2. Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni e cessa, comunque, al termine della legislatura regionale nel corso della quale è stato nominato. 3. Il Collegio dei Revisori, per l’esercizio del controllo sull’amministrazione dell’Agenzia: a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi esprimendo all’uopo pareri e redigendo apposite relazioni; b) formula pareri sulla legittimità contabile ed amministrativa degli atti dell’Agenzia; c) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell’Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo; d) esprime pareri sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e formula proposte all’Amministratore finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione; e) verifica, entro i tre mesi successivi, la legittimità delle erogazioni a carico del FEAOG. 4. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni vengono trascritte in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti. 5. Le decisioni dei revisori sono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissenzienti devono essere riportate a verbale. 6. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia deve fornire tempestiva informativa all’Amministratore ed alla Giunta regionale. 7. Tutti gli atti del Collegio sono notificati al direttore dell’Agenzia. 8. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti lordi dell’Amministratore. Al Presidente del Collegio compete una indennità pari al 20 per cento degli emolumenti lordi dell’Amministratore. Ai Componenti del Collegio, compete il rimborso delle spese di viaggio, se residenti in località diverse dalla sede dell’ARBEA nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale. ARTICOLO 12 Comitato di Indirizzo 1. E’ istituito presso l’Agenzia il Comitato di Indirizzo. 2. Il Comitato è composto da: a) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato; b) tre esperti nominati dal Consiglio Regionale con le procedure di cui alla L.R. n. 32/2000. 3. Il Direttore trasmette al Comitato, ogni tre mesi, una relazione sull’andamento delle attività. 4. Il Comitato valuta l’andamento della gestione e dello stato di attuazione del programma e propone all’Amministratore indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. 5. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul programma annuale di attività e sul bilancio dell’Agenzia. Copia del parere è trasmessa alla Giunta Regionale unitamente agli atti relativi. 6. La Presidenza del Comitato è assegnata ogni sei mesi, a rotazione, tra i suoi componenti. 7. Le organizzazioni professionali di categoria a livello regionale e le centrali del movimento cooperativo a livello regionale partecipano, con un rappresentante ciascuna, alle sedute del Comitato senza diritto di voto. 8. I membri del Comitato non percepiscono alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese di viaggio per ogni giornata di partecipazione alle sedute. 9. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite nel regolamento interno predisposto nella prima riunione. 10. Il Comitato di Indirizzo dura in carica cinque anni e cessa comunque al termine della legislatura nel corso della quale è stato nominato. 11. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario nominato dall’Amministratore. 12. Il Comitato si riunisce presso la sede dell’A.R.B.E.A.. ARTICOLO 13 Controlli interni e verifiche 1. Le procedure messe in atto dall’ARBEA devono garantire che le domande soddisfino i requisiti richiesti per poter accedere agli aiuti e che i pagamenti siano erogati esclusivamente ai richiedenti, o a soggetti delegati. 2. L’ARBEA autorizza il pagamento solo dopo aver accertato che siano stati eseguiti controlli amministrativi e incrociati sufficienti per verificare che la domanda sia conforme alla normativa comunitaria. 3. Le verifiche nel rispetto della disciplina comunitaria, sono finalizzate alla prevenzione ed alla individuazione di frodi ed irregolarità e includono tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. 4. Il controllo amministrativo si svolge anche attraverso l’utilizzo dei servizi forniti dall’AGEA, dei dati del sistema informativo regionale, e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 5. Il servizio di controllo interno esegue anche dei controlli a campione su tutte le tipologie di aiuto più importanti e conserva i programmi di controllo e i rapporti di controllo in modo che essi possano essere facilmente consultati, allo scopo di valutarne l’efficacia, dai funzionari della Commissione Europea. 6. Il Direttore verifica che le procedure contabili garantiscano che qualsiasi errore o omissione siano individuati e corretti tempestivamente, così come previsto dal Regolamento CEE n. 1663/95. 7. In caso di accertamento di irregolarità, l’ARBEA recupera, per conto del FEAOG e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme percepite irregolarmente applicando i criteri previsti dalla normativa comunitaria. 8. L’ARBEA istituisce un registro dei debitori, nel quale sono distintamente indicate tutte le somme dovute in riferimento ai diversi soggetti finanziatori e titoli di finanziamento, in modo da individuare l’importo totale ed i singoli importi dovuti ed intervenire prontamente qualora vi siano dei ritardi nel recupero delle somme dovute. ARTICOLO 14 Bilancio e Certificazione 1. L’esercizio finanziario dell’ARBEA inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. 2. L’Amministratore predispone il bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell’anno precedente, e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. 3. Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ed è redatto applicando gli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. 4. Il bilancio di esercizio è redatto sulla base di uno schema deliberato dalla Giunta Regionale che prevede allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato, con l’obbligo della chiusura del bilancio in pareggio. 5. I conti annuali riferiti alla gestione dei finanziamenti erogati per conto del fondo FEAOG sono certificati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 13 del D.Lgs. 15 giugno 2000 n. 188, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. ARTICOLO 15 Attribuzione e gestione delle risorse finanziarie 1. Le entrate dell’ARBEA consistono: a) nelle somme destinate all’ARBEA dall’Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell’organismo pagatore e nei rimborsi forfettari da parte del FEAOG; b) nelle risorse assegnate ai sensi dell’art. 6, 4° comma del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165; c) negli stanziamenti determinati dal bilancio regionale; d) nelle somme destinate dai soggetti che attribuiscono all’ARBEA compiti di soggetto erogatore ai sensi dell’art. 2 comma 2 della presente legge. 2. Le somme assegnate all’ARBEA dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate ai sensi del comma precedente. 3. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell’ARBEA, sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura “Aiuti comunitari” da tenersi presso la Tesoreria. 4. L’ARBEA, attraverso una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, assegna ad un Istituto di credito le funzioni di tesoreria. 5. La regolarità delle domande finalizzate ad ottenere finanziamenti e/o avuti dall’ARBEA costituisce formale e sostanziale presupposto acchè il competente ufficio, previa fidejussione bancaria o assicurativa, provveda alla relativa anticipazione attraverso l’istituto di credito di cui al presente articolo. Gli interessi dovuti per il periodo di anticipazione sono a carico dell’interessato e pari al tasso d’interesse legale vigente. ARTICOLO 16 Vigilanza regionale 1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell’ARBEA sottoponendo, in particolare al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti: a) bilancio di previsione e relative variazioni; b) bilancio di esercizio; c) programma annuale di attività; d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica. 2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitari di settore. 3. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di parere reso da apposito organismo interno al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, da istituire in via amministrativa e composto da almeno tre dirigenti. E’ fatta salva la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1. 4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Dipartimento entro cinque giorni dalla loro adozione. 4. Le procedure di controllo devono concludersi entro i successivi quindici giorni, fatte salve le approvazioni di competenza del Consiglio Regionale quando collegate ai documenti di Bilancio preventivo e di esercizio della Regione. ARTICOLO 17 Fase di avvio 1. Al fine di agevolare l’operatività delle procedure e degli uffici nella fase di avvio, l’ARBEA conclude convenzioni con l’AGEA per l’utilizzazione delle esperienze e moduli procedimentali di questa, adattandole alle specifiche esigenze regionali. ARTICOLO 18 Disposizioni transitorie e di attuazione 1. In sede di prima applicazione la pianta organica dell’ARBEA è determinata secondo quanto indicato all’Allegato A. 2. In sede di prima applicazione la dotazione organica è costituita dal personale trasferito ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/1999. 3. Per eventuali ulteriori disponibilità nella pianta organica si procede ai sensi dell’art. 36 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché del Regolamento di cui all’art. 5 della presente legge. 4. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, per l’esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell’ARBEA, l’Amministratore chiede all’Alsia, alla Regione, e/o agli Enti locali il distacco temporaneo del personale, in posizione di comando e, comunque, non oltre il limite dei posti disponibili nella pianta organica. 5. Il personale comandato o trasferito all’ARBEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l’anzianità possedute presso l’Ente di provenienza, ivi compreso il Fondo di previdenza di cui all’articolo 1 della L.R. n. 9/90. 6. Nelle more della nomina del direttore, l’Amministratore si avvale per l’attività deliberativa di un dirigente regionale designato dalla Giunta Regionale su conforme proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale. 7. Fino alla data di riconoscimento dell’Agenzia quale organismo pagatore, la Regione individua l’ARBEA - tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell’allegato al Reg. (CEE) 1663/95 - quale organismo regionale di cui l’AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 165/99. ARTICOLO 19 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’esercizio 2001 in L.200.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante il prelevamento della somma dal capitolo 7465 fondo globale per i provvedimenti in corso - spese correnti - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e l’istituzione di apposito capitolo di spesa. 2. Per gli anni successivi al 2001 gli importi dei relativi stanziamenti sono fissati dalle leggi annuali di bilancio. ARTICOLO 20 Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Formula Finale: Potenza, lì 12 marzo 2001. BUBBICO ALLEGATO 1 Pianta organica 1. La pianta organica dell’ARBEA è la seguente: Qualifica/Categoria Dotazione Direttore 1 Dirigente 3 Cat. D 14 Cat. C 16 Cat. B 12 Cat. A 4 Totale 50

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