Regional Act No. 15 amending Regional Act No. 18 on water resources
Made 2000-02-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Marche
- Subjects
- Water
- Keywords
- groundwater, environmental impact assessment (EIA), classification/declassification
Where to read it
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Text
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Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 15. Modifica alla Legge Regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche". Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una risorsa e riserva strategica della Regione da tutelare e salvaguardare. L'utilizzo di nuove acque sotterranee profonde degli stessi sistemi è consentito per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi. Tali risorse potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali. 2. Tali funzioni riguardano in particolare: a) l'approvazione del programma pluriennale e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario; b) la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la definizione e realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato; c) l'adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare sulla base della convenzione tipo regionale; la convenzione tipo è conforme a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; d) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 142/1990 e successive modificazioni, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I Comuni compresi in ciascun Ambito territoriale ottimale e le Autorità di ambito, secondo le rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo delle esistenti aziende speciali e consortili che gestiscono servizi idrici in base ai criteri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 36/1994. Per un periodo transitorio di cinque anni, le Autorità di ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato ad aziende speciali consortili o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica; e) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio. Per un uso razionale della risorsa acqua vanno privilegiati l'utilizzo di acque di superficie e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti; f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe prevedendo specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica; g) l'approvazione della carta dei servizi.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/1998 è inserito il seguente: "2 bis. Per i territori inclusi nelle Autorità di bacino interregionale istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di ambito promuovono e attuano, con le Autorità di ambito delle altre Province interessate, progetti unitari per la gestione del servizio idrico integrato interessanti tutto il territorio del bacino interregionaie.". La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2000. IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio) IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE). NOTE Nota all'art. 1, commi 1 e 2 Il testo vigente dell'articolo 9 della L.R. n. 18/1998 (Disciplina delle risorse idriche), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 9 - (Competenze dell'Autorità di ambito) - 1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una risorsa e riserva strategica della Regione da tutelare e salvaguardare. L'utilizzo di nuove acque sotterranee profonde degli stessi sistemi è consentito per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi. Tali risorse potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali. 2. Tali funzioni riguardano in particolare: a) l'approvazione del programma pluriennale e, in particolare, dei programma degli interventi e del piano finanziario; b) la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la definizione e realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato; c) l'adozione della convenzione per la gestione dei servizio idrico integrato e del relativo disciplinare sulla base della convenzione tipo regionale; la convenzione tipo è conforme a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; d) la scelta delle forme, di gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 142/1990 e successive modificazioni, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I Comuni compresi in ciascun Ambito territoriale ottimale e le Autorità di ambito, secondo le rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo delle esistenti aziende speciali e consortili che gestiscono servizi idrici in base ai criteri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 36/1994. Per un periodo transitorio di cinque anni, le Autorità di ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato ad aziende speciali consortili o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica; e) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio. Per un uso razionale della risorsa acqua vanno privilegiati l'utilizzo di acque di superficie e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti; f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe prevedendo specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica; g) l'approvazione della carta dei servizi. 2 bis. Per i territori inclusi nelle Autorità di bacino interregionale istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di ambito promuovono e attuano, con le Autorità di ambito delle altre Province interessate, progetti unitari per la gestione del servizio idrico integrato interessanti tutto il territorio del bacino interregionale. 3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari, fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo la convenzione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'Autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie. 4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato può gestire, previo consenso dell'Autorità di Ambito, altri servizi pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 36/1994". a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Donini, Modesti n. 424 del 21 dicembre 1999; Relazione della IV commissione permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 22 dicembre 1999; Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio 2000, n. 279 vistata dal commissario del governo il 19/2/200, prot. n. 263/2000. b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE E LAVORI PUBBLI