Regional Act No. 14 on the prevention of radon pollution
Made 2005-03-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Lazio
- Subjects
- Air and atmosphere, Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, nuclear energy, hazardous substances, radiation, emissions, energy conservation/energy production, policy/planning
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n.14 Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 9 aprile 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fi n a l i t a' 1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, previene e limita i rischi connessi all'esposizione al gas radon, al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale. Art. 2. Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon 1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, derivanti da elevate concentrazioni di tale gas nei campi di fratture naturali e negli edifici, di seguito denominato piano. 2. Il piano e' predisposto avvalendosi del supporto tecnicoscientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), punto 3), e 16, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)» e successive modifiche, nonche' dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia. 3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, determina, in particolare: a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici; b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione; c) i criteri, le prescrizioni e le modalita' per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici a rischio; d) i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio di cui alla lettera b); e) l'individuazione tra le aree a rischio di cui alla lettera b), di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell'ARPA; f) le modalita' per la realizzazione, a cura dell'Agenzia di sanita' pubblica (ASP) di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16, di uno studio epidemiologico della popolazione; g) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione dell'esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga nell'approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico; h) un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla lettera g). 4. Il piano e' aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario. 5. Nelle more dell'adozione del piano, possono essere adottati, dal Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, piani stralcio limitati a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l'accertata presenza di livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici a rischio per le popolazioni interessate. 6. Il piano e i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 7. La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel rispetto delle previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio. 8. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui ai commi 1 e 5. In attesa dell'adeguamento, le previsioni dei piani regionali citati prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali. 9. I regolamenti edilizi definiscono, in conformita' ai criteri di cui al comma 3, lettera d), prescrizioni costruttive ed accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a rischio. Art. 3. Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon 1. Ai sensi dell'Art. 10-sexies del d.lgs. 230/1995 e successive modifiche, la giunta regionale individua, con propria deliberazione, nell'ambito delle aree delimitate dal piano di cui all'Art. 2, comma 3, lettera b), ove gia' adottato, e sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla commissione di cui all'Art. 10-septies dello stesso decreto, le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon. 2. L'elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 4. Progetti di recupero e di risanamento 1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e di risanamento degli edifici gia' esistenti, individuati a rischio ai sensi dell'Art. 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalita' di cui al comma 3, lettera c), dello stesso articolo. 2. Nelle more dell'adozione del piano i progetti di' cui al comma 1 sono predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi dell'Art. 2, comma 5. 3. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati dalla Regione nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo di bilancio di cui all'Art. 5. 4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni trasmettono all'assessorato competente, entro il termine previsto dalle leggi regionali concernenti «disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio», i progetti con l'indicazione della relativa spesa. 5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, la giunta regionale determina i criteri per la valutazione da parte della competente struttura regionale dei progetti e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorita', nonche' le modalita' di concessione ed erogazione del finanziamento, in conformita' alla normativa vigente. Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB E34, dei sottoindicati capitoli: a) «Spese per la predisposizione del piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon» con lo stanziamento per l'anno 2005 di euro 100.000,00; b) «Contributi ai comuni per la predisposizione di progetti di recupero e risanamento degli edifici soggetti ai rischi connessi all'esposizione al gas radon» con lo stanziamento per l'anno 2005 di Euro 50.000,00. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 150.000,00 dello stanziamento del capitolo E33509. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 31 marzo 2005 STORACE