Regional Act No. 13 amending Regional Act No. 5 of 2008 on the setting up of greenhouses
Made 2009-04-06 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge Regionale n. 13: Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e di tunnel serre.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Molise
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, plant production, authorization/permit
- Categories
- agriculture
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LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06-04-2009 REGIONE MOLISE Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: "Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e di tunnel serre". BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 8 del 16 aprile 2009 Il Consiglio Regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e di tunnel serre), le parole "e della legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle parole "nonché delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la tutela delle acque dall’inquinamento". ARTICOLO 2 1. L’articolo 6 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente: "Art. 6 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge è subordinata al rilascio del permesso di costruire. 2. Qualora gli impianti non comportino trasformazione permanente del suolo la loro realizzazione è consentita mediante denuncia di inizio attività (DIA), fermo restando il rispetto dei vincoli imposti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 3. Si considerano non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati con strutture leggere a carattere precario ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. 4. Il permesso di costruire di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si impegna a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti". ARTICOLO 3 1. L’articolo 7 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente: "Art. 7 1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni di legge vigenti.". ARTICOLO 4 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 6 aprile 2009