Regional Act No. 13 amending and supplementing Regional Act No. 44 of 17 May 1985 on the protection and improvement of fish fauna in the internal waters and laying down provisions in matter of fisheries
Made 1987-04-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Abruzzo
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, fishing gear/fishing method, seasons, size, stock enhancement/repopulation, institution, enforcement/compliance, offences/penalties, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1987, N. 13: Modifiche ed integrazioni alla L.R 17 maggio 1985, n. 44 - Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Art. 1 Alla L.R. 17 maggio 1985, n. 44 "Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne", sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono. Il richiamo ad articoli di legge senza alcuna specificazione, deve intendersi riferito alla predetta legge regionale. Art. 2 La normativa ricompresa tra il 1° e 4° comma dell'art. 3, è sostituita dalla seguente: Il Comitato consultivo regionale per la pesca è composto da: 1. il Componente la Giunta regionale preposto al Settore, o suo delegato, che lo presiede; 2. il Presidente di ciascuna Provincia o Assessore preposto al Settore Pesca della Giunta provinciale da lui delegato; 3) il Provveditore regionale alle OO.PP. o un suo delegato; 4) L'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato; 5) un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale del1'UNCEM; 6) un rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nelle acque interne della Regione; 7) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni alla pesca sportiva operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale; 8) il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo o un suo delegato; 9) due esperti in ittiofauna scelti dalla Giunta regionale; 10) un rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; 11) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale. Ai lavori del Comitato partecipano senza diritto di voto, i Dirigenti del Servizio Sport, Tempo Libero, Caccia e Pesca e del Servizio Beni Ambientali della Giunta regionale, nonchè un Dirigente del Settore Lavori Pubblici designato dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore stesso. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso l'Ufficio Pesca, designato dal competente Componente della Giunta. I comitati Consultivi Provinciali per la pesca sono composti da: 1) il Presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che lo presiede; 2) un rappresentante dei pescatori di mestiere, le operanti nella Provincia; 3) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pesca sportiva operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale; 4) l'ispettore Ripartimentale delle Foreste o un suo delegato; 5) il Dirigente del Servizio del Genio Civile o un suo delegato; 6) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale. Le funzioni di Segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'Ufficio provinciale della Pesca, designato dal Presidente della Giunta provinciale. Art. 3 L'art. 8 è sostituito come segue: Art. 8 (Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca) Nelle acque di categoria 'A' la pesca può essere esercitata solo con una canna, con o senza mulinello e con lenza armata con un solo amo. É consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera, non superiore a 4 ami. Nelle acque di categoria 'B' la pesca può essere esercitata: al con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera con un massimo di quattro ami; b) con una mazzangola con o senza amo per la esclusiva cattura dell'anguilla; c) con una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di mt. 1,50, montata su asta di manovra. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 20. L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi: 1. "guadando" e "ranzando"; 2. quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri cinque di ampiezza. In tutte le acque interne della Regione, oltre al divieto di uso di mezzi e sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, sono permanentemente vietati: la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea e l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. Nelle acque di categoria "A" sono sempre proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) ed è vietata altresì, qualsiasi forma di pasturazione. Nelle acque di categoria "B" sono consentiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), mentre è limitata la pasturazione col bigattino a gr. 500. Al titolare della licenza di pesca è consentito portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca". Art. 4 Dopo l'ultimo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente: "Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca i minori degli anni 12 purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso di licenza di pesca, che assuma la responsabilità relativamente agli atti di pesca del minore". Art. 5 La parola "Licenza" dopo l'espressione "Nel caso in cui il richiedente non risiede in Italia", di cui al 2° comma dell'art. 11, è sostituita dalla dizione "autorizzazione provvisoria". Art. 6 L'espressione "di tipo A, B e C" di cui al primo comma dell'art. 12 è soppressa. Il terzo comma dello stesso art. 12 è sostituito dal seguente: "La licenza di pesca di tipo "B" può essere richiesta anche dai minori di 18 anni, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela". Art. 7 La dizione "un duplicato" di cui al primo e al secondo comma dell'art. 14 è sostituita da "altra licenza". Art. 8 All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 1° comma: la lettera c) è sostituita come segue: "c) - persico reale: dal 25 aprile al 31 maggio"; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere: "h) - gambero: dal 1° aprile al 30 giugno"; "i) coregono: dal 15 dicembre al 15 gennaio"; "1) - cheppia: dal 15 maggio al 15 giugno"; 3° comma: dopo la parola "anguilla" è aggiunta la seguente frase: "nelle acque di categoria "B"; 5° comma: è così sostituito: "Le misure minine delle specie pescabili sono le seguenti: Trota di fiume cm.22 Trota di lago cm.30 Salmerino cm.25 Coregone cm.25 Tenolo cm.25 Luccio cm.30 Barba e Cavedano cm.18 Carpa cm.30 Tinca cm.20 Persico Trota cm.20 Persico reale cm.15 Anguilla cm.25 Cefalo cm.20 Cheppia cm.18 Gambero cm. 9 Art. 9 Dopo l'art. 16 sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 16/bis (Calendario ittico regionale) La Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo Regionale provvede ad adottare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il calendario ittico regionale da attuarsi nell'anno successivo. Ciascuna Provincia, entro il 31 ottobre, sentito il Comitato Consultivo Provinciale, invia progetti e proposte da recepire eventualmente nel calendario ittico. Il calendario ittico regionale deve contenere: data di apertura e chiusura generale della pesca; classificazione delle acque di categoria A; • acque m concessione; • acque soggette a diritti esclusivi di pesca; • acque ove sussiste il divieto temporaneo di pesca; • misure minime delle specie pescabili e periodi di divieto nel corso della stagione di pesca. La stagione di pesca, nelle acque di categoria A, inizia l'ultima domenica di febbraio e termina la prima domenica di ottobre. La Giunta regionale provvede alla stampa del calendario ittico regionale e alla distribuzione alle Province che ne curano la diffusione. Art. 16/ter (Zone di ripopolamento e di frega-Zone di protezione - Tabellazione) L'incremento e la protezione del patrimonio ittico si attuano mediante la istituzione di "Zone di ripopolamento e di frega" e "Zone di protezione". In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo. Le zone di ripopolamento e di frega vengono istituite al fine di: a. favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche b. consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua; c. favorire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento. I ripopolamenti ittici devono essere effettuati prevalentemente con specie ittiche e autoctone nelle zone di cui al precedente comma. È vietato a chiunque immettere nelle acque pubbliche ittiofauna senza autorizzazione della Provincia competente per territorio. Le zone di protezione vengono istituite in quei tratti di corsi d'acqua ove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico. Le zone di ripopolamento e di frega e le zone di protezione sono istituite dalle Province territorialmente competenti, sentito il Comitato Consultivo Provinciale. L'estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere di regola inferiore a Km. 2, misurati sull'asse del corso d'acqua, e non può essere inferiore al 10% di ciascun torso d'acqua di categoria A. Le zone di ripopolamento e di frega hanno durata di almeno di due anni; possono essere rinnovate per periodo anche di diversa durata e possono essere istituite a rotazione, su tutto il corso d'acqua interessato, a cadenza biennale nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale. Le zone di cui al precedente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle metalliche di colore bianco recante in rosso la scritta: "Zona di ripopolamento e di frega - Divieto di pesca. oppure "Zona di protezione -Divieto di pesca". Le acque soggette ad altri divieti o limitazioni previsti dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche analoghe a quelle del precedente comma". Art. 10 L'art. 19 è così sostituito: Art. 19 (Diritti esclusivi di pesca-concessioni) Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi dl pesca accertati e riconosciuti. A tal fine, tutti i soggetti privati che ne siano titolari, sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria. Le Province provvedono, entro i successivi trenta giorni, ad adottare atto deliberativo della ricognizione effettuata da trasmettere al competente ufficio regionale. In materia di diritti esclusivi di pesca esistenti trovano applicazione le norme del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni; i provvedimenti relativi sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale per la pesca. Ai soli fini dell'incremento della fauna ittica, della vigilanza e dell'esercizio della pesca sportiva le acque pubbliche possono essere date in concessione dalla Provincia alle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti, riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale, per una estensione complessiva non superiore al 30% della superficie degli specchi di acqua mediante apposita convenzione. Art. 11 L'art. 20 è così sostituito: "Art. 20 (Vigilanza) La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti ittici della Provincia. Tale attività è inoltre affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette al Parco Nazionale d'Abruzzo, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e forestali e campestri e alle guardie volontarie appartenenti alle Associazioni ittiche e protezionistiche autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti". Art. 12 Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente: "Art. 20/bis (Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici) La Regione promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici nell'ambito del piano annuale della formazione professionale previsto dalla legislazione regionale vigente. Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle acque e dell'ambiente in generale. Le Province organizzano annualmente i corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. 5 dicembre 1979, n. 63". Art. 13 L'art. 21 è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Sanzioni Amministrative) Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) Sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000 per chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o in quelle date in concessione senza il consenso dell'avente diritto; b) Sanzione amministrativa da lire 120.000 a lire 600.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt. 15 e 16, 1° e 5° comma; c) Sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt. 16, 2°,3° e 4° comma, 17 e 18; d) Sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per ogni salmonide eccedente il limite massimo di cattura giornaliero previsto dall'art. 16; e) Sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 180.000 per chiunque peschi senza essere titolare di licenza o sia titolare di licenza non valida; f) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque immette ittiofauna senza la prescritta autorizzazione della Provincia competente per territorio; g) Sanzione amministrativa di lire 5.000 per chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta del versamento di cui al successivo art. 26, nel caso in cui fornisca prove di essere titolare di valida licenza, entro il termine di legge, all'Amministrazione Provinciale nel cui territorio è avvenuta la violazione; h) Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per chiunque peschi con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica, con sostanze venefiche, mediante prosciugamento e deviazione di corsi d'acqua; i) Sanzione amministrativa da lire 10.000 al lire 30.000 per chiunque abbandoni esche o pasture o pesci o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze; l) Sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 per chiunque violi il divieto di cui all'art. 23; m) Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 a chiunque eserciti la pesca con le mani; n) Sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 a chiunque violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Il pescato oggetto della violazione è confiscato e destinato ad Enti di Assistenza e Beneficenza. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di cinque anni, a chi abbia riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dalle leggi vigenti. Le Amministrazioni Provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui innanzi. Le Amministrazioni Provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che abbiano violato le disposizioni di cui agli artt. 5, 8, 15, 16 e 17 per tre volte, anche se la sanzione Amministrativa sta stata pagata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le Amministrazioni Provinciali terranno apposito registro per ogni tipo di licenza. In tale registro, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le violazioni alla presente legge e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia al pesca. Art. 14 Le parole "24 dicembre 1975, n. 706" d cui al 3° comma dell'art. 22 sono sostituite dalle seguenti: "24 novembre 1981, n. 689". Art. 15 Le parole "dei graticci e simili" dell'art. 23 sono soppresse. Art. 16 Al 2° comma dell'art. 24 la parola "cinque" è sostituita da "dieci". Art. 17 All'art.25 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 1° comma: la dizione "le Associazioni regionali e nazionali giuridicamente riconosciute dai pescatori sportivi" è sostituita da "le Associazioni nazionali e regionali dei pescatori sportivi giuridicamente riconosciute." 2° comma: dopo le parole "persico-trota" sono aggiunte le seguenti "cavedano" e "barbo". 5° comma: l'espressione "a partire dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione" è così sostituita: "a partire dalle ore 5 del giorno precedente l'inizio della manifestazione". Art. 18 Dopo l'ultimo comma dell'art. 26 è aggiunto il seguente: "La misura delle tasse e soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, va rideterminata dalla legge regionale in materia di tasse sulle concessioni regionali". Art. 19 All'art.29 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 1° comma: la lettera d) è così sostituita: "d) un finanziamento in favore delle Associazioni ittiche riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio regione. 2° comma: è sostituito come segue: "la Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo suddetto nelle seguenti misure: 15% per il finanziamento di cui alla lattera a); 50% per il finanziamento di cui alla lettera b); 15% per il finanziamento di cui alla lettera c); 20% per il finanziamento di cui alla lettera d); 3° comma: l'espressione "a), b) e d)" è così sostituita: "a) e b)". Dopo il 3° comma è aggiunto il seguente: "La ripartizione delle somme di cui alla lettera d) viene effettuata dalla Giunta regionale per il 40% in parti uguali e per il 60% in proporzione al numero degli iscritti, a ciascuna Associazione, in possesso di licenza di pesca". Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali) Fino a quando non si sarà provveduto alla classificazione delle acque, rimane comunque in vigore quella vigente in quanto compatibile. Fino a quando non sarà data pratica attuazione ai corsi di preparazione per lanolina delle guardie giurate volontarie, si prescinde dalla frequenza con esito positivo del corso di addestramento. Le Province, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla ricostituzione dei Comitati Consultivi Provinciali per la pesca secondo le norme della presente legge. I Comitati Consultivi Provinciali per la pesca già costituiti, decadono a decorrere dalla data dell'insediamento dei nuovi Comitati. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 3 aprile 1987. MATTUCCI