Regional Act no. 127 of 1980. Provisions for the exploitation of mineral deposits from quarries and measures for the revitalisation and development of the high-quality stone sector in the Sicilian Region
Made 1980-12-09 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge Regionale n. 127 del 1980. Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Sicilia
- Subjects
- Environment, Land and soil, Mineral resources
- Keywords
- protection of environment, hazards, soil conservation/soil improvement, mining, exploration, minerals, policy/planning, research, authorization/permit, monitoring, offences/penalties, concession, special fund, international trade
- Categories
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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(VIII Legislatura) Legge Regionale n. 127 del 09 12 1980 -°- Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana. (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 13 12 1980 n. 55) Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Ambito di applicazione della legge L' attivita' estrattiva delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, ad esclusione di quelle appartenenti ai giacimenti da miniera, definite di prima categoria all' art. 2 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, e' disciplinata, nel territorio della Regione siciliana, dalle disposizioni della presente legge allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attivita' in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione, nel rispetto e tutela del paesaggio e della difesa del suolo. L' attivita' estrattiva e' regolamentata mediante la predisposizione di un piano regionale dei materiali da cava secondo le norme della presente legge. L' attivita' di coltivazione delle sostanze di cui al precedente primo comma e' soggetta ad autorizzazione, ad eccezione dell' estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano sullo stesso, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria. Titolo I PIANO REGIONALE DI SFRUTTAMENTO DI MATERIALI DA CAVA ARTICOLO 2 Commissione regionale per i materiali da cava Nel termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per l' industria, e' costituita la Commissione regionale per i materiali da cava, composta: - dall' Assessore regionale per l' industria, che la presiede; - dal direttore regionale dell' Assessorato dell' industria, con funzioni di vice presidente; - dal capo dell' Ispettorato del Corpo regionale delle miniere o, per sua delega, da un dirigente tecnico del Corpo; - da tre esperti del settore eletti dall' Assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno; - da un rappresentante dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e foreste, scelto tra i dirigenti della direzione regionale delle foreste; - da un rappresentante dell' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, scelto tra i dirigenti dell' Assessorato; - da un rappresentante dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, scelto tra i dirigenti dell' Assessorato; - da un rappresentante dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, scelto tra i dirigenti dell' Assessorato; - da un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione, designato dal medesimo nell' ambito degli esperti di cui all' art. 7, lett. a, della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16; - dagli ingegneri capi dei distretti minerari regionali; - dai rappresentanti delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali; - dal dirigente tecnico del servizio geologico e geofisico regionale; - da due rappresentanti delle organizzazioni regionali degli imprenditori, designati dalle medesime; - da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle medesime; - da un geologo designato dall' Assessore regionale per l' industria, su terna proposta dall' ordine nazionale dei geologi; - da un ingegnere e un perito minerario designati dall' Assessore regionale per l' industria su terne proposte dalle rispettive associazioni regionali; - da un esperto in materie tecniche di settore, sia di estrazione che di lavorazione, designato dall' Assessore regionale per l' industria; - da un esperto in materie economiche o giuridiche di settore, designato dall' Assessore regionale per l' industria; - da un docente universitario di materie minerarie e di trasformazione del settore lapideo, designato dall' Assessore regionale per l' industria. La Commissione dura in carica cinque anni. Essa e' convocata ad iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei propri componenti. Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dall' art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Per il trattamento di missione eventualmente dovuto, i componenti estranei all' Amministrazione regionale sono equiparati al personale regionale con qualifica di dirigente. La Commissione ha sede presso l' Assessorato regionale dell' industria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dell' Assessorato.
ARTICOLO 3 Competenze della Commissione La Commissione di cui al precedente articolo: a) predispone, entro un anno dalla sua costituzione, anche avvalendosi del Corpo regionale delle miniere, il piano regionale dei materiali da cava e, ad anticipazione del medesimo, il programma preliminare settoriale, di cui al successivo art. 8, nonche' i relativi aggiornamenti e modifiche; b) predispone, entro un anno dalla sua costituzione, anche avvalendosi del Corpo regionale delle miniere, il piano regionale dei materiali lapidei di pregio e, ad anticipazione del medesimo, il programma preliminare settoriale di cui al successivo art. 43 nonche' i relativi aggiornamenti e modifiche; c) effettua e propone studi, ricerche e ogni altra iniziativa relativa alla materia disciplinata dalla presente legge; d) svolge attivita' consultiva; e) propone la revisione triennale dei canoni di concessione previsti dal successivo art. 33. L' Assessore regionale per l' industria, su richiesta della Commissione di cui all' art. 2, puo' avvalersi dell' opera di istituti universitari e di organismi specializzati per l' espletamento dei compiti previsti dal precedente comma. I pareri della Commissione sostituiscono ogni altro parere di amministrazioni o organi regionali. ARTICOLO 4 Contenuto del piano regionale dei materiali da cava Il piano regionale dei materiali da cava e, nel quadro di piu' circoscritti limiti di operativita', il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio - lungo e breve termine: indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi, circoscrivono le aree in cui, nella prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio - economica o ambientale, l' attivita' estrattiva di cava e' limitata o preclusa. In particolare, il piano: a) individua le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualita', quantita' ed ubicazione dei giacimenti da cava in esso compresi, presentano interesse industriale e sono suscettibili di attivita' estrattiva. Per tali aree stabilisce i vincoli specifici cui dovranno essere assoggettate le attivita' di cava; b) delimita nell' ambito delle aree di cui alla precedente lett. a, i bacini aventi particolare rilevanza per l' economia regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39. Di tali bacini e' effettuata la delimitazione su cartografia a scala opportuna, con l' indicazione delle infrastrutture e delle zone di rispetto a servizio degli insediamenti industriali necessari per la loro valorizzazione; c) individua le aree nelle quali l' attivita' estrattiva e' limitata o preclusa. ARTICOLO 5 Connessione del piano con la programmazione regionale Il piano regionale dei materiali da cava, corredato dalla necessaria documentazione geologica, giacimentologica e litologica, e' strumento della programmazione regionale di settore e riferimento operativo inderogabile per ogni attivita' estrattiva nel comparto dei materiali da cava. Esso costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16. ARTICOLO 6 Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali da cava Il piano regionale dei materiali da cava, prima della sua approvazione da parte della Commissione di cui all' art. 2, deve essere trasmesso per stralci territoriali ai comuni interessati, i quali dovranno comunicare il proprio parere entro il termine di trenta giorni. Si prescinde dal parere in caso di mancata comunicazione dello stesso nel termine predetto. Il piano, cosi' predisposto dalla Commissione di cui all' art. 2, sentito il parere dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente entro sessanta giorni, e' trasmesso, nel termine di un mese dalla relativa approvazione, al Comitato regionale per la programmazione e da questo, entro tre mesi, deliberato nell' ambito delle competenze di cui all' art. 12, lett. a, della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16. Il piano e' approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale.
ARTICOLO 7 Aggiornamenti del piano La procedura prevista dal primo comma dell' articolo precedente dovra' essere seguita per gli aggiornamenti del piano, da effettuarsi con periodicita' triennale. ARTICOLO 8 Programma preliminare settoriale Entro centottanta giorni dalla propria costituzione, la Commissione di cui al precedente art. 2, previo parere dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, trasmette al Comitato regionale per la programmazione il programma preliminare settoriale dei materiali da cava, per l' inserimento con carattere di priorita' nel piano regionale di sviluppo. Nelle more dell' approvazione del piano regionale dei materiali da cava, il programma settoriale di cui al primo comma, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell' Assessore regionale per l' industria e previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale, costituisce ad ogni effetto anticipazione operativa del medesimo, cui le attivita' di ricerca ed estrattive sono funzionalmente vincolate. Titolo II DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' ESTRATTIVA ARTICOLO 9 Procedure per il rilascio dell' autorizzazione L' esercizio dell' attivita' di cava e' subordinato al rilascio dell' autorizzazione del distretto minerario competente per territorio, al quale deve essere presentata da parte del soggetto interessato apposita domanda nella osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli. L' autorizzazione e' rilasciata nel rispetto delle vigenti norme in maniera urbanistica, paesaggistica e di tutela delle cose di interesse artistico e storico, sentito il parere del servizio geologico e geofisico dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste e delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio. A tale fine nel termine di dieci giorni dalla presentazione dell' istanza, il distretto minerario ne inoltra copia agli uffici di cui al precedente comma nonche' al comune interessato. Nel termine dei successivi sessanta giorni i pareri di cui al presente articolo devono essere comunicati al distretto minerario. I pareri negativi devono essere motivati. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri richiesti o senza che l' organo adito abbia rappresentato motivate esigenze istruttorie, le procedure amministrative hanno il loro corso prescindendosi dall' eventuale tardiva comunicazione. ARTICOLO 10 Autorizzazione comunale L' art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e' sostituito con il seguente: << L' apertura delle cave non e' soggetta alla concessione prevista dall' art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensi' subordinata ad un attestato di conformita' da parte del sindaco agli strumenti urbanistici vigenti ed agli adempimenti di cui all' art. 19 della legge concernente la disciplina della coltivazione delle cave, nonche' all' approvazione da parte del comune del progetto di massima e studio di fattibilita' di cui alla lett. d dell' art. 12. Le decisioni, positive o negative, di cui al precedente comma, devono essere assunte entro sessanta giorni. Decorso tale termine provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente a mezzo di commissario ad acta >>. ARTICOLO 11 Termini Il distretto minerario decide sulle domande di autorizzazione nel termine di centoventi giorni dalla presentazione delle medesime. L' eventuale reiezione deve essere motivata. Contro il provvedimento che nega l' autorizzazione all' esercizio dell' attivita' di cava e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, all' Assessore regionale per l' industria che decide definitivamente, nel termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso, di intesa con l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente per le questioni d' interesse urbanistico o ambientale, previa istruttoria dell' Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.
ARTICOLO 12 Domanda di autorizzazione La domanda di autorizzazione deve specificare il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento ai sensi del successivo art. 15. Qualora la domanda venga presentata da piu' soggetti, deve essere indicato il rappresentante per i conseguenti adempimenti amministrativi. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati: a) certificati e mappe catastali dei terreni interessati all' attivita' estrattiva in disponibilita' del richiedente, con adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi; b) relazione tecnica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali della zona, corredata da uno studio a scala adeguata indicante la consistenza del giacimento attraverso la sua descrizione litologica; la relazione deve essere aggiornata, se richiesta del servizio geologico e geofisico, in rapporto alle modifiche intervenute sullo stato dei luoghi a seguito dei lavori di coltivazione; c) programma di utilizzazione del giacimento, corredato da planimetrie quotate a sezioni rappresentanti le progressive fasi di lavorazione, con l' indicazione del tipo di materiale da estrarre e del volume della produzione media annua preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unita' lavorative da impiegare, della potenzialita' degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti, dei mezzi e dei dispositivi da impiegare a tutela della sicurezza delle lavorazioni e della difesa dell' ambiente, degli impegni finanziari previsti; d) studio di fattibilita' e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l' indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalita' di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona. La documentazione di cui alle precedenti lettere a, b, c e d, redatta da un tecnico abilitato all' esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, deve essere presentata in sei copie. L' area per la quale viene richiesta l' autorizzazione deve avere estensione sufficiente a garantire una coltivazione razionale del giacimento o della parte del medesimo interessata alla coltivazione. In ogni caso, l' autorizzazione deve esclusivamente interessare l' estensione superficiaria che consenta l' attuazione del programma di cui alla precedente lett. c. Le spese per l' istruttoria della domanda sono a carico del richiedente. ARTICOLO 13 Direzione di cave La direzione di una cava e' affidata, previo parere dell' ingegnere capo del distretto minerario, ad un tecnico abilitato all' esercizio della professione, ingegnere geologo o perito minerario, iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, salvo i casi previsti dall' art. 10 del regolamento di polizia mineraria emanato con decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7 e successive modifiche. ARTICOLO 14 Criteri per il rilascio dell' autorizzazione Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato alla valutazione di compatibilita' dell' iniziativa con il piano regionale di cui all' art. 4 o con il relativo programma di settore e, in ogni caso, nella fase transitoria antecedente all' approvazione degli stessi, alla valutazione dei seguenti elementi: a) caratteristiche tecniche e produttive del giacimento e modalita' di coltivazione proposte dal richiedente; b) situazione geomorfologica ed idrogeologica della zona interessata; c) titolo e idoneita' tecnico - economica del richiedente; d) programma di utilizzazione del giacimento. ARTICOLO 15
Titoli di preferenza per le cave di nuova apertura Il rilascio delle autorizzazioni deve rispettare il seguente ordine di priorita' preferenziale: a) proprietario del terreno nel quale ricade il giacimento, nel caso in cui questo, suscettibile di coltivazione, possega dimensioni e caratteristiche tali da consentire l' esercizio di un' attivita' estrattiva a tipologia industriale; b) piu' proprietari di fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, qualora le quote di giacimento comprese nelle singole proprieta' non abbiano dimensioni e caratteristiche tali da consentire l' esercizio di un' attivita' estrattiva a tipologia industriale; c) conduttore di cava o piu' conduttori di cava riuniti in forma associativa, nel caso in cui le singole quote di giacimento ricadenti in ciascun fondo non abbiano dimensioni e caratteristiche tali da consentire l' esercizio di un' attivita' estrattiva a tipologia industriale; d) singolo soggetto non proprietario del fondo nel quale ricade il giacimento nel caso in cui questo, suscettibile di coltivazione, possegga dimensioni e caratteristiche tali da consentire l' esercizio di un' attivita' estrattiva a tipologia industriale; e) piu' soggetti non proprietari di fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, nel caso in cui la quota di giacimento da coltivare in ciascun fondo non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l' esercizio di un' attivita' estrattiva a tipologia industriale. Lo stesso ordine di priorita' preferenziale di cui alle precedenti lettere b, c, d ed e sono tenuti ad osservare i comuni e gli altri enti pubblici ai fini dell' assegnazione in disponibilita' dei terreni di loro proprieta' per l' apertura di nuove cave. ARTICOLO 16 Titolo di conduttore di cava Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al precedente art. 15, il conduttore di cava, per la quale non sia stata effettuata regolare denunzia di esercizio, deve produrre idonea documentazione dalla quale possa rilevarsi lo svolgimento dell' attivita' di esercente di cava per almeno un biennio. ARTICOLO 17 Rilascio di autorizzazione ai non aventi titolo Qualora il proprietario o altro avente diritto sul fondo nel quale ricade il giacimento non intenda intraprendere l' attivita' di coltivazione, il distretto minerario competente per territorio puo' porre un termine non superiore a novanta giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione. Trascorso il termine predetto senza che il titolare del diritto di cui al comma precedente abbia presentato domanda di autorizzazione, o in caso di reiezione della medesima, il distretto minerario puo' rilasciare ad un terzo richiedente che non abbia il consenso del proprietario o avente diritto sul fondo l' autorizzazione alla coltivazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. ARTICOLO 18 Contenuto del provvedimento di autorizzazione Con il provvedimento di autorizzazione, il distretto minerario, tenuto conto del programma di utilizzazione del giacimento proposto dal richiedente, detta i criteri operativi ai quali deve essere improntata l' attivita' di coltivazione, nonche' gli eventuali vincoli da osservare ai fini del rispetto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dell' area interessata, della sicurezza delle lavorazioni e degli interessi dei terzi o del preminente interesse pubblico. ARTICOLO 19 Opere di recupero ambientale Il rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente art. 9 e subordinato al versamento in apposito capitolo gestito dall' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente di una somma da utilizzare per l' esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi per il recupero ambientale. L' entita' del versamento e' stabilita sulla base di apposita tabella predisposta dall' Ispettorato del Corpo regionale delle miniere da sottoporre al parere della Commissione di cui al precedente art. 2 e approvata con decreto dell' Assessore regionale per l' industria. La tabella di cui al precedente comma determina l' entita' della somma, in base alla quantita' della produzione programmata e all' estensione dell' area interessata ai lavori di coltivazione, in misura non inferiore a 2 milioni e non superiore a 50 milioni. Con analoga procedura e' approvata la revisione da apportare alla tabella con periodicita' triennale. Unitamente alla quietanza attestante il versamento della somma di cui sopra il richiedente deve produrre apposita dichiarazione, sottoscritta anche dal proprietario dei terreni interessati o altro avente titolo, con la quale si autorizza l' accesso ai luoghi per l' esecuzione delle opere di recupero ambientale. Copia dell' autorizzazione unitamente a quella dello studio di fattibilita' di cui all' art. 12, lett. d, nonche' delle quietanze e della dichiarazione di cui al comma precedente, devono essere trasmessi al comune interessato e all' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente per gli adempimenti di competenza. Nel corso o al termine dei lavori di coltivazione della cava, sulla base delle indicazioni fornite dallo studio di fattibilita' di cui al precedente art. 12, lett. d, a cura del comune e' effettuato il progetto esecutivo con il relativo preventivo di spesa delle opere da eseguire per il recupero ambientale della zona, da sottoporre all' approvazione dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, il quale, con proprio decreto, determinera' la somma occorrente.
ARTICOLO 20 Deroghe dal piano In caso di gravi calamita' naturali puo' essere autorizzata la coltivazione dei giacimenti di cava anche al di fuori delle aree destinate ad attivita' estrattiva dal piano regionale di cui al precedente art. 4 o dal relativo programma preliminare di settore. All' autorizzazione si provvede con decreto dell' Assessore regionale per l' industria, su proposta dell' ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, fermi restando i vincoli e le procedure previsti dalla presente legge. ARTICOLO 21 Subingresso nella coltivazione L' autorizzazione consente l' esercizio dell' attivita' di cava al soggetto intestatario della medesima. In caso di trasferimento del diritto per atto inter vivos, il soggetto subentrante deve presentare al distretto minerario competente per territorio, nel termine di trenta giorni dall' atto di trasferimento, richiesta di subingresso nella titolarita' dell' autorizzazione. Il distretto minerario provvede sulla domanda, previa verifica del titolo e della idoneita' tecnico - economica del subentrante alla coltivazione del giacimento, nel termine di venti giorni dalla presentazione della stessa. In caso di trasferimento del diritto per causa di morte, l' autorizzazione e' trasferita nel termine di cui sopra, con provvedimento dell' ingegnere capo del distretto minerario, all' erede che ne faccia domanda entro trenta giorni dall' apertura della successione e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma. Qualora succedano piu' eredi che intendano far valere il diritto alla prosecuzione della attivita' estrattiva, nella domanda deve essere indicato il rappresentante degli stessi per i conseguenti adempimenti amministrativi. Il subentrante e' soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario. L' eventuale reiezione della domanda deve essere motivata. Contro il provvedimento di reiezione e' ammesso ricorso entro trenta giorni all' Assessore regionale per l' industria, che decide definitivamente nel termine dei successivi novanta giorni, previa istruttoria dell' Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. ARTICOLO 22 Durata e rinnovo dell' autorizzazione L' autorizzazione e' rilasciata con validita' per un periodo massimo di quindici anni, in relazione alla qualita' e all' entita' del materiale da estrarre, e puo' essere rinnovata a richiesta dell' interessato, previa nuova istruttoria da effettuare secondo le norme della presente legge. La domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l' inamissibilita', almeno centottanta giorni prima della scadenza dell' autorizzazione. Dell' avvenuto rilascio, come di ogni provvedimento che comporti modifica nella titolarita' dell' autorizzazione, e' data notizia al comune interessato. ARTICOLO 23 Vigilanza L' attivita' di vigilanza sulla coltivazione, diretta ad accertare che la medesima si svolga in conformita' alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, e' esercitata dal distretto minerario e dal comune competente. Le eventuali trasgressioni rilevate dal comune sono notificate al distretto minerario che adotta i provvedimenti di competenza. ARTICOLO 24 Regolamentazione dell' attivita' estrattiva e della sua sospensione L' attivita' di escavazione deve iniziare nel termine di un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione. In caso di mancato inizio dell' attivita' estrattiva nel termine predetto, l' autorizzazione decade. La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dall' ingegnere capo del distretto minerario. Ove ricorrano fondati motivi, l' ingegnere capo del distretto minerario puo' consentire la sospensione dei lavori di coltivazione per un periodo determinato, comunque non superiore a centottanta giorni. La sospensione non autorizzata dei lavori, o per un periodo superiore a centottanta giorni, comporta la decadenza dell' autorizzazione. I termini per l' inizio dell' attivita' estrattiva e quelli di sospensione dei lavori possono, a domanda dell' interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini medesimi, essere prorogati dall' ingegnere capo del distretto minerario, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di sessanta giorni. La data dell' inizio dell' attivita' di escavazione deve essere comunicata dal titolare dell' autorizzazione al distretto minerario e al comune competente per territorio nel termine di cinque giorni dalla medesima. Entro il mese di novembre di ogni anno il titolare dell' autorizzazione deve comunicare al distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nel corso dell' anno successivo. L' ingegnere capo del distretto minerario puo' disporre, non oltre il mese di gennaio, eventuali modifiche al programma suddetto per la sicurezza del personale e la piu' razionale coltivazione del giacimento.
ARTICOLO 25 Adempimenti particolari Il titolare dell' autorizzazione deve periodicamente denunziare al distretto minerario competente per territorio il quantitativo di materiale estratto e altresi' trasmettere i dati statistici, le relazioni e le informazioni che vengono richiesti dall' amministrazione. ARTICOLO 26 Decadenza dell' autorizzazione Salvo quanto gia' previsto dall' art. 24, la decadenza dell' autorizzazione viene pronunziata, con provvedimento motivato, dall' ingegnere capo del distretto minerario, anche nei seguenti casi: a) sopravvenuta incapacita' tecnico - economica del titolare dell' autorizzazione; b) inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; c) mancata presentazione della domanda di subingresso nel titolo in caso di trasferimento del diritto di coltivazione; d) persistente inadempienza ai contratti di lavoro e alle norme che regolano la sicurezza o l' integrita' fisica dei lavoratori. Avverso il provvedimento che dichiara la decadenza dell' autorizzazione e' ammesso ricorso entro trenta giorni all' Assessore regionale per l' industria che decide definitivamente nel termine dei successivi novanta giorni, previa istruttoria dell' Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. ARTICOLO 27 Revoca dell' autorizzazione Qualora il Corpo regionale delle miniere, tramite il servizio geologico e geofisico o i distretti minerari o su segnalazione dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente o dei comuni interessati, accerti che siano intervenute nella situazione ambientale, geologica e idrogeologica del territorio in cui ricade il giacimento oggetto dell' attivita' di escavazione alterazioni di particolare estensione o gravita' o siano sopravvenuti fattori radicalmente innovativi rispetto alle ipotesi previste nel programma di utilizzazione del giacimento, tali da precludere la prosecuzione dell' attivita' estrattiva, propone la revoca dell' autorizzazione all' Assessore regionale per l' industria che provvede con proprio decreto, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. Con la stessa procedura, su motivata richiesta della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, l' Assessore regionale per l' industria dispone la revoca dell' autorizzazione nel caso in cui nel corso dei lavori di scavo siano stati rinvenuti reperti tali da rendere la zona suscettibile di vincolo archeologico. Nei casi previsti dai precedenti commi si procede all' indennizzo del valore degli impianti, calcolato sulla base del costo attuale dedotti gli ammortamenti. Il correlato impegno di spesa e' fissato nel provvedimento di revoca e posto a carico del bilancio della Regione. ARTICOLO 28 Comunicazione del provvedimento di decadenza o revoca I provvedimenti di decadenza o di revoca sono comunicati dal distretto minerario al comune competente per territorio, per l' esercizio dell' attivita' di vigilanza. ARTICOLO 29 Trasgressioni e sanzioni Quando siano rilevati dal distretto minerario o dal comune territorialmente competente l' esercizio non autorizzato dell' attivita' di escavazione o la prosecuzione della medesima dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, l' ingegnere capo del distretto minerario ordina l' immediata sospensione dei lavori, informandone l' autorita' giudiziaria competente. Nei casi previsti dal precedente comma, con il provvedimento di sospensione dei lavori e' disposta l' applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa in misura di lire 5 milioni, aumentata della meta' nel caso in cui il trasgressore non ottemperi immediatamente all' ordine di sospensione. Alla riscossione delle somme si provvede con le procedure della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modifiche e integrazioni. Contestualmente e' disposta l' esclusione per un periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione. L' esclusione e' personale ed ha vigore in tutto il territorio della Regione. A tal fine, presso ogni distretto minerario e' tenuto l' elenco unico dei soggetti resisi responsabili delle trasgressioni di cui al presente articolo. Gli ingegneri capi dei distretti minerari provvedono alle reciproche comunicazioni e alle annotazioni di competenza. I comuni sono tenuti a notificare al distretto minerario competente per territorio le trasgressioni rilevate.
ARTICOLO 30 Acquisizione al patrimonio regionale Nei casi previsti dalla presente legge di decadenza dell' autorizzazione o di esercizio non autorizzato dell' attivita' di cava, qualora il titolare dell' autorizzazione o l' esercente abusivo dell' attivita' estrattiva sia il proprietario del terreno in cui ricade il giacimento, con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per l' industria, previa motivata relazione dell' ingegnere capo del distretto minerario, puo' essere disposto limitatamente ai materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39, qualora il giacimento presenti per l' ubicazione e l' entita' delle sostanze minerali particolare interesse ai fini dello sfruttamento industriale, il passaggio del medesimo nel patrimonio indisponibile della Regione. Nei casi previsti dalle lettere b, c, e dell' art. 15, limitatamente ai giacimenti di materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39, qualora per la costituzione di una attivita' estrattiva a tipologia industriale si renda indispensabile, a giudizio dell' ingegnere capo del distretto minerario, l' inclusione nel perimetro dell' area interessata all' attivita' estrattiva di un fondo il cui proprietario o l' avente titolo non aderisca ne', invitato, intenda aderire all' apertura della cava, su richiesta dei soggetti interessati all' autorizzazione l' ingegnere capo del distretto minerario propone allo Assessore regionale per l' industria il passaggio della porzione di giacimento ricadente nel fondo del proprietario dissenziente nel patrimonio indisponibile della Regione. Qualora il titolare dell' autorizzazione oggetto della dichiarazione di decadenza o l' esercente non autorizzato all' attivita' di cava sia soggetto diverso dal proprietario del terreno in cui ricade il giacimento, quest' ultimo, nel termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza o di accertamento dell' esercizio non autorizzato dell' attivita' di cava, puo' richiedere il rilascio dell' autorizzazione a norma delle disposizioni della presente legge. Trascorso tale termine senza che il proprietario abbia avanzato richiesta di autorizzazione o nel caso di reiezione della medesima, con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo puo' essere disposto il passaggio del giacimento nel patrimonio indisponibile della Regione. Del trasferimento di un giacimento al patrimonio indisponibile della Regione e' data comunicazione ai comuni competenti, per gli adempimenti di cui allo art. 10. ARTICOLO 31 Provvedimento di concessione Nei casi previsti dal precedente art. 30, l' Assessore regionale per l' industria, sentita la Commissione di cui all' art. 2 della presente legge, puo' dare in concessione con proprio decreto il diritto di coltivazione del giacimento a chiunque ne faccia domanda, nel rispetto dell' ordine di priorita' preferenziale previsto dal precedente art. 15. ARTICOLO 32 Diritti dei privati in caso di concessione Nei casi di assegnazione in concessione ai sensi dell' art. 31 o di autorizzazione ai sensi dell' art. 17 della presente legge, il concessionario o il soggetto autorizzato alla coltivazione del giacimento deve corrispondere al proprietario del terreno in cui ricade il giacimento stesso o ad altro avente titolo un canone annuo da ragguagliarsi, per il periodo di durata della concessione o della autorizzazione: al 2,50 per cento del materiale estratto e asportato per la commercializzazione, ovvero, a richiesta del proprietario o avente tiolo, un indennizzo pari al 25 per cento annuo del valore agricolo dell' area riservata all' attivita' estrattiva, determinato a norma dell' art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonche' della legge 29 luglio 1980, n. 385. Alla determinazione del valore del materiale estratto si provvede sulla base delle risultanze quantitative del registro di cava, vidimato dal distretto minerario, e delle rilevazioni dei prezzi fornite dalla com competente Camera di commercio, o in mancanza, di quelli pubblicati dai periodici di settore. L' eventuale compressione dei diritti dei terzi sulle medesime aree e' risolta sugli indennizzi. In particolare se l' area e' edificabile o dotata di opere di urbanizzazione o se sulla medesima insistono manufatti e il piano di coltivazione comporta l' abbattimento delle costruzioni e dei manufatti o l' eliminazione delle opere di urbanizzazione, si procede all' indennizzo del relativo valore definito ai prezzi attuali detratti gli ammortamenti. In caso di mancato accordo fra le parti, la misura dei canoni o degli indennizzi puo' essere in via provvisoria determinata dall' ingegnere capo del distretto minerario, salva in ogni caso la tutela giudiziaria dei diritti.
ARTICOLO 33 Canone di concessione Nel caso di assegnazione in concessione il concessionario e' tenuto a corrispondere annualmente alla Regione un canone annuo per ogni ettaro di superficie o frazione del medesimo, compreso entro i limiti della concessione, pari a: a) lire 250.000 per i materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39; b) lire 150.000 per i materiali di cava. Con decreto dell' Assessore regionale per l' industria, su proposta della Commissione di cui al precedente art. 2, i canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all' atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno. ARTICOLO 34 Sono fatti salvi i diritti nascenti a favore del comune di Lipari dalla legge 5 gennaio 1908, n. 10, modificata con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 26 febbraio 1952, n. 4, ratificato con legge regionale 11 luglio 1952, n. 28. I diritti di cui al precedente comma da gravare sui prodotti destinati all' utilizzazione al di fuori del comune di Lipari rimangono determinati nella misura in atto fissata dal consiglio comunale di Lipari e sono sottoposti a revisione triennale con decreto dell' Assessore regionale per l' industria, su proposta del consiglio comunale di Lipari, sentito il parere della Commissione di cui all' art. 2 della presente legge. ARTICOLO 35 Divieto di subingresso nella concessione La concessione di coltivazione e' personale. Qualsiasi forma di intermediazione o di affitto nel regime di coltivazione e' nulla tanto fra le parti quanto nei rapporti con la Regione e la concessione e' dichiarata decaduta con le modalita' di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54. ARTICOLO 36 Registro delle autorizzazioni e concessioni L' Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere tiene un pubblico registro nel quale sono annotate, per tutto il territorio della Sicilia, le autorizzazioni e le concessioni di coltivazione dei materiali da cava, per ciascuna delle quali devono essere indicati il titolare, gli estremi e il periodo di validita' del provvedimento ed ogni altro elemento atto a caratterizzare l' esercizio della cava. Chiunque ne faccia istanza e corrisponda i diritti di ufficio puo' prendere visione ed ottenere copie ed estratti del registro predetto. ARTICOLO 37 Ricerca di materiali da cava Chiunque intenda effettuate indagini, al fine di accertare le condizioni di coltivabilita' di un giacimento di materiale da cava, deve chiedere l' autorizzazione al distretto minerario competente per territorio. Alla domanda devono essere allegati: a) certificazione atta a comprovare il titolo del richiedente; b) planimetria della zona, corredata ove possibile da documentazione fotografica; c) relazione geologica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, geolitologiche e strutturali di massima della zona; d) programma di massima delle modalita' e fasi dell' indagine; e) atto di consenso del proprietario del terreno, del quale devono comunque essere comunicate le generalita' o, in caso di diniego, richiesta di autorizzazione all' ingegnere capo del distretto minerario. Gli allegati di cui alle precedenti lettere, redatti da un tecnico abilitato all' esercizio della professione, ingegnere, geologo o perito minerario, iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio devono essere presentati in duplice copia. L' autorizzazione di indagine e' rilasciata, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dall' ingegnere capo del distretto minerario, che contemporaneamente ne da' avviso al proprietario del fondo. Essa ha efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data del rilascio. L' autorizzazione non puo' accordarsi per durata superiore a un anno e puo' essere prorogata per giustificati motivi una sola volta per durata non superiore a centoventi giorni. Con il provvedimento di autorizzazione d' indagine sono dettate le prescrizioni particolari che l' interessato e' tenuto ad assumere. Chi ottiene l' autorizzazione all' indagine deve servirsene nel modo meno pregiudizievole al proprietario del fondo. Egli e' obbligato a risarcire qualunque danno arrecato dai lavori di indagine. Per assicurare il risarcimento dei danni, su richiesta degli interessati, l' ingegnere capo del distretto minerario puo' prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma. La liquidazione dei danni puo' essere effettuata in via provvisoria, in difetto di accordo, dall' ingegnere capo del distretto minerario, senza pregiudizio dell' eventuale azione giudiziaria. Con le modalita' della presente legge e' disposta la decadenza dall' autorizzazione nei casi di inadempienza agli obblighi stabiliti nel provvedimento stesso. Avverso la reiezione della domanda diretta ad ottenere l' autorizzazione all' indagine o avverso il provvedimento che ne dichiara la decadenza e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all' Assessore regionale per l' industria, che decide definitivamente nel termine dei successivi novanta giorni, previa istruttoria dell' Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.
ARTICOLO 38 Sanzioni amministrative Salva la fattispecie di cui al secondo comma del precedente art. 29 le sanzioni amministrative del titolo V della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, sono elevate di tre volte. Titolo III PIANO REGIONALE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO ARTICOLO 39 Definizione dei materiali lapidei di pregio Nell' ambito delle sostanze minerali di cui all' art. 1 della presente legge, i materiali lapidei di pregio sono riconosciuti di preminente interesse regionale. Sono materiali lapidei di pregio, agli effetti della presente legge, il marmo e le altre pietre per uso ornamentale. Ai fini di cui trattasi, sono assimilate a detti materiali, altresi', la pietra pomice di Lipari e le argille dei bacini estrattivi di Caltagirone, S. Stefano di Camastra e Sciacca, utilizzate per la fabbricazione di ceramiche artistiche, nonche' le calcareniti della provincia di Trapani. Con decreto dell' Assessore regionale per l' industria, su proposta del Corpo regionale delle miniere e previo parere della Commissione di cui al precedente art. 2, puo' essere disposta la inclusione fra i materiali indicati al precedente comma di altri prodotti lapidei. Per il rilancio e lo sviluppo delle attivita' di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei materiali lapidei di pregio sono adottati gli interventi di cui ai successivi articoli ARTICOLO 40 Contenuto del piano regionale per i materiali lapidei di pregio Il piano regionale dei materiali lapidei di pregio e, nel quadro dei piu' circoscritti limiti di operativita', il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio - lungo e breve termine, con particolare riguardo alla creazione di valore aggiunto e all' incremento dei livelli di potenziamento e trasformazione delle unita' produttive e di occupazione; indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi; coordinano gli interventi previsti dalla presente legge con le politiche associative e aziendali; definiscono i programmi settoriali di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione. ARTICOLO 41 Connessione del piano regionale per i materiali lapidei di pregio con la programmazione regionale Il piano regionale per la promozione delle attivita' estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio e' strumento della programmazione regionale di settore e riferimento operativo inderogabile per ogni attivita' estrattiva, di lavorazione e di commercializzazione nel settore del marmo e degli altri materiali lapidei di pregio. Il piano dei materiali lapidei di pregio deve essere opportunamente coordinato con quello delle cave. Esso costituisce specificazione settoriale del piano regionale di sviluppo economico di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16. ARTICOLO 42 Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali lapidei di pregio Il piano regionale per la promozione delle attivita' estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio, predisposto dalla Commissione di cui al precedente art. 2, e' trasmesso, corredato dalla necessaria documentazione economica, tecnologica e giacimentologica, nel termine di un mese dall' approvazione, al Comitato regionale per la programmazione e da questo, entro tre mesi, deliberato nell' ambito delle competenze di cui all' art. 12, lett. a, della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16. Il piano e' approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale. ARTICOLO 43 Programma preliminare settoriale per i materiali lapidei di pregio Entro centottanta giorni dalla propria costituzione la Commissione di cui al precedente art. 2 presenta al Comitato regionale per la programmazione un programma preliminare settoriale, per l' inserimento con carattere di priorita' nel piano regionale di sviluppo. Nelle more dell' approvazione del piano regionale per la promozione delle attivita' estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio, il programma preliminare settoriale di cui al primo comma, coordinato con quello delle cave, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell' Assessore regionale per l' industria previa delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale, costituisce ad ogni effetto anticipazione operativa del medesimo, cui le attivita' del comparto sono funzionalmente vincolate.
Titolo IV INTERVENTI CREDITIZI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO ARTICOLO 44 Fondo di rotazione Presso l' Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia( IRFIS) e' istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 12.530 milioni per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio di cui al precedente art. 39. Resta salva l' applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041. L' IRFIS e' tenuto ad avvalersi, per la raccolta e l' istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti e aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane. Alla dotazione del fondo si provvede mediante versamento, a carico del bilancio della Regione, dello importo di lire 900 milioni per l' esercizio finanziario 1980, e di lire 900 milioni per gli esercizi 1981, 1982. Al fondo di rotazione, di cui al primo comma, va addebitato l' intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti previsti dagli articoli successivi. ARTICOLO 45 Natura e definizione degli interventi Al carico del fondo di cui al precedente articolo sono disposti, in favore degli imprenditori singoli o associati, interventi creditizi a medio termine per: a) l' impianto e l' attivazione di cave e stabilimenti tecnicamente organizzati per l' estrazione, segagione e lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione; b) l' ampliamento, il potenziamento e l' ammodernamento delle unita' di escavazione e trasformazione esistenti, diretti alla razionalizzazione degli impianti industriali; c) la realizzazione di opere sociali con particolare riguardo a quelle dirette al miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro, alla dotazione antinfortunistica ed alla prevenzione delle malattie professionali; d) il trasferimento in zone industriali delle aziende di trasformazione esistenti. Per i programmi di cui alle precedenti lettere a e b l' intervento e' esteso alla formazione di scorte di materie prime e ausiliarie per le lavorazioni entro il limite del 40 per cento della spesa necessaria per la realizzazione degli investimenti fissi. ARTICOLO 46 Convenzione con l' IRFIS L' Assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato a stipulare con l' IRFIS apposita convenzione diretta a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 44 e a determinare il compenso da attribuire all' Istituto. E' fatto obbligo all' IRFIS di comunicare annualmente alla Assemblea regionale siciliana l' elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente titolo. ARTICOLO 47 Misura e limiti degli interventi I mutui agevolati hanno durata massima quindicennale, di cui i primi due destinati al preammortamento, e vengono concessi al tasso d' interesse a carico del mutuatario del 5 per cento, comprensivo di ogni onere e spesa. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 50 per cento della quota di investimento globale fino a lire 2.000 milioni e in misura non superiore al 40 per cento della quota di investimento globale eccedente lire 2.000 milioni. Tali misure sono elevate rispettivamente al 60 e al 50 per cento per le iniziative a carattere cooperativistico. ARTICOLO 48 Comitato di gestione del fondo Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo presieduto dal Presidente dell' IRFIS o, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci. Il Comitato amministrativo, di cui al precedente comma, e' cosi' composto: a) da tre componenti eletti dall' Assemblea regionale siciliana con voto limitato a due; b) da due rappresentanti, designati dall' Assessore regionale per l' industria, scelti su terne proposte dalle organizzazioni regionali degli imprenditori; c) da tre dirigenti in servizio di cui due presso l' Assessorato regionale dell' industria e uno presso lo Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai relativi Assessori; d) da due componenti designati rispettivamente dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane. Detti componenti durano in carica quattro anni. Il Comitato di cui al presente articolo e' nominato con decreto del Presidente della Regione.
ARTICOLO 49 Istruttorie delle istanze I finanziamenti previsti dagli articoli precedenti sono concessi dall' IRFIS sulla base di documentata istanza, corredata di un piano finanziario, di un progetto tecnico e di una relazione sulle attivita' che il richiedente abbia svolto ed intenda svolgere. L' istruttoria deve essere definita dal Comitato amministrativo di cui all' articolo precedente nel termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda. L' erogazione dei finanziamenti e dei contributi e' subordinata alla certificazione attestante che l' attivita' e gli impianti siano adeguati alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento ambientale. Gli impianti, i macchinari e le attrezzature finanziati a norma del presente titolo sono soggetti a vincolo di destinazione per il periodo di ammortamento del mutuo. L' inosservanza di tale obbligo, anche se per parte degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature finanziate, comporta la decadenza dai benefici concessi e il recupero delle somme finanziate che residuano al momento della risoluzione. Da tale momento e fino all' integrale pagamento di quanto dovuto si applica il maggior interesse determinato con le modalita' di cui all' ultimo comma del successivo art. 50. Degli interventi deliberati l' IRFIS da' comunicazione all' Assessorato regionale dell' industria. ARTICOLO 50 Anticipazione sui mutui Nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di mutuo agevolato, il Comitato amministrativo di cui al precedente art. 48 puo' provvedere alla liquidazione in favore del richiedente, nelle more dell' espletamento dell' istruttoria, su fidejussione bancaria od assicurativa e con le garanzie previste dalla legislazione vigente, di un' anticipazione in misura del 20 per cento dell' importo ammissibile a finanziamento, elevata al 25 per cento per le imprese cooperative. Nel termine di sessanta giorni dall' avvenuta erogazione dell' anticipazione il beneficiario deve fornire al Comitato amministrativo di cui al precedente art. 48, apposita attestazione rilasciata dal comune o dal distretto minerario competente per territorio, dalla quale risulti l' avvenuto inizio dei lavori. In difetto, l' istituto erogatore procede immediatamente al recupero della anticipazione, con la maggiorazione di un interesse calcolato sulla base del prime rate medio praticato dallo istituto fra quelli vigenti rispettivamente alla data di erogazione e alla data di revoca dell' anticipazione. Titolo V INTERVENTI VARI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO ARTICOLO 51 Contributi per le attrezzature Allo scopo di favorire l' acquisizione delle attrezzature per l' attivita' estrattiva e di lavorazione dei materiali lapidei di pregio, l' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato a concedere contributi alle imprese singole nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto di macchinari di escavazione e del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto dei macchinari di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei di pregio. Tali limiti sono elevati al 35 per cento, per le imprese a carattere cooperativistico. Tali misure sono elevate al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto di attrezzature destinate alla captazione e all' abbattimento di fumi e di polveri di produzione. ARTICOLO 52 Procedure per la concessione Il contributo di cui al precedente art. 51 e' erogato con decreto dell' Assessore regionale per l' industria, previa istruttoria del distretto minerario, ed e' subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente dell' osservanza dei contratti collettivi di lavoro vigenti e delle norme dirette a tutelare la sicurezza e l' integrita' fisica dei lavoratori. L' inosservanza dell' obbligo di cui al precedente comma comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e il recupero delle somme liquidate, con la maggioranza di un interesse calcolato con le modalita' di cui all' ultimo comma del precedente art. 50.
ARTICOLO 53 Vincolo di destinazione I macchinari ammessi a contributo a norma del precedente art. 51 sono soggetti a vincolo di destinazione per non meno di cinque anni dalla data di erogazione del contributo. L' inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del beneficio concesso e il recupero delle somme liquidate. ARTICOLO 54 Iniziative per il basalto Al fine della valorizzazione dell' impiego del basalto dell' Etna, quale stralcio prioritario delle competenze previste dal penultimo comma dell' art. 3, l' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con istituti universitari e organismi specializzati che, in collaborazione con il distretto minerario, effettuino studi e sperimentazioni per la razionalizzazione delle tecniche di estrazione e di lavorazione per l' utilizzo del basalto medesimo come materiale lapideo di pregio, e prestino attivita' di consulenza sulle attivita' estrattive e trasformatrici, nonche' sull' impiego del prodotto finito. ARTICOLO 55 Attivita' promozionale I programmi di attivita' promozionale all' estero in favore dei prodotti siciliani, che l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo secondo della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, dovranno essere strutturati per settori merceologici distinti uno dei quali sara' destinato ai materiali lapidei siciliani. A modifica dei commi 1, 2 e 3 dell' art. 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, i programmi di cui al primo comma del presente articolo, contenenti le scelte motivazionali, le linee di indirizzo operativo, la ripartizione dello stanziamento per i settori merceologici individuati quali meritevoli in via preferenziale di sostegno promozionale, i singoli paesi esteri di intervento nonche' l' indicazione dei mezzi e delle azioni da attuarsi, saranno comunicati alla competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana ed affidati per la esecuzione totalmente o parzialmente all' Istituto per il commercio estero, ad organismi ed agenzie specializzate con le procedure previste dalle vigenti norme di contabilita' regionale e statale e prescindendo dal parere prescritto dall' art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove gli importi di spesa non superino centomilioni di lire. La fase esecutiva avra' luogo sulla base di piani esecutivi dettagliati delle singole iniziative in ordine alla spesa e che, nell' articolazione e nello svolgimento, assicurino il massimo coinvolgimento degli operatori ecomici siciliani pubblici e privati ai fini di un concreto sviluppo della commercializzazione dei prodotti siciliani. Rimane in facolta' dell' Assesorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca di curare direttamente talune iniziative previste nei programmi di cui ai precedenti commi con le procedure di cui al secondo comma del presente articolo. ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 1 I programmi di attivita' promozionale all' estero in favore dei prodotti siciliani, che l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo secondo della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, dovranno essere strutturati per settori merceologici distinti uno dei quali sara' destinato ai materiali lapidei siciliani. A modifica dei commi 1, 2 e 3 dell' art. 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, i programmi di cui al primo comma del presente articolo, contenenti le scelte motivazionali, le linee di indirizzo operativo, la ripartizione dello stanziamento per i settori merceologici individuati quali meritevoli in via preferenziale di sostegno promozionale, i singoli paesi esteri di intervento nonche' l' indicazione dei mezzi e delle azioni da attuarsi, saranno comunicati alla competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana ed affidati per la esecuzione totalmente o parzialmente all' Istituto per il commercio estero, ad organismi ed agenzie specializzate con le procedure previste dalle vigenti norme di contabilita' regionale e statale e prescindendo dal parere prescritto dall' art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove gli importi di spesa non superino centomilioni di lire. La fase esecutiva avra' luogo sulla base di piani esecutivi dettagliati delle singole iniziative in ordine alla spesa e che, nell' articolazione e nello svolgimento, assicurino il massimo coinvolgimento degli operatori ecomici siciliani pubblici e privati ai fini di un concreto sviluppo della commercializzazione dei prodotti siciliani. Rimane in facolta' dell' Assesorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca di curare direttamente talune iniziative previste nei programmi di cui ai precedenti commi con le procedure di cui al secondo comma del presente articolo. E' abrogato il secondo comma dell' art. 15 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 2 I programmi di attivita' promozionale all' estero in favore dei prodotti siciliani, che l' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo secondo della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, dovranno essere strutturati per settori merceologici distinti uno dei quali sara' destinato ai materiali lapidei siciliani. A modifica dei commi 1, 2 e 3 dell' art. 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, i programmi di cui al primo comma del presente articolo, contenenti le scelte motivazionali, le linee di indirizzo operativo, la ripartizione dello stanziamento per i settori merceologici individuati quali meritevoli in via preferenziale di sostegno promozionale, i singoli paesi esteri di intervento nonche' l' indicazione dei mezzi e delle azioni da attuarsi, saranno comunicati alla competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana ed affidati per la esecuzione totalmente o parzialmente all' Istituto per il commercio estero, ad organismi ed agenzie specializzate con le procedure previste dalle vigenti norme di contabilita' regionale e statale e prescindendo dal parere prescritto dall' art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove gli importi di spesa non superino centomilioni di lire. La fase esecutiva avra' luogo sulla base di piani esecutivi dettagliati delle singole iniziative in ordine alla spesa e che, nell' articolazione e nello svolgimento, assicurino il massimo coinvolgimento degli operatori ecomici siciliani pubblici e privati ai fini di un concreto sviluppo della commercializzazione dei prodotti siciliani. Rimane in facolta' dell' Assesorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca di curare direttamente talune iniziative previste nei programmi di cui ai precedenti commi con le procedure di cui al secondo comma del presente articolo. OMISSIS All' art. 16 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 sono soppresse le parole << sentito il Comitato per il marchio >>. Titolo V INTERVENTI VARI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO ARTICOLO 56 Esportazione nei mercati esteri Allo scopo di favorire il collocamento all' estero dei materiali lapidei di pregio della Sicilia, l' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca e' autorizzato a concedere, per gli anni finanziari 1981 e 1982, alle imprese singole o associate premi di esportazione dei predetti materiali nei mercati esteri in misura del 6 per cento del valore delle esportazioni da accertarsi attraverso i documenti di esportazione. Le domande per la concessione dei premi, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere presentate all' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca al termine di ogni semestre solare con riferimento alle operazioni efettuate nel semestre medesimo. I decreti di concessione dei premi devono essere emanati nel termine di novanta giorni dalla presentazione delle relative istanze. ARTICOLO 57 Indagini di campagna e di laboratorio Allo scopo di migliorare la conoscenza dei giacimenti di materiali lapidei di pregio siciliani e delle caratteristiche tecnologiche e qualitative dei relativi prodotti e di promuovere la valorizzazione, nell' ambito del piano di cui al precedente titolo III, il Corpo regionale delle miniere puo' condurre, attraverso il servizio geologico e geofisico siciliano e avvalendosi della collaborazione di istituti universitari, di organismi specializzati e di liberi professionisti, indagini di campagna e di laboratorio. Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE ARTICOLO 58
Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad elaborare un piano pluriennale, di intesa con le categorie interessate e con le confederazioni sindacali, per l' organizzazione di corsi di qualificazione nonche' di aggiornamento professionale riguardanti specializzazioni inerenti all' estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preventivo delle competenti Commissioni legislative dell' Assemblea regionale. I partecipanti a tali corsi hanno diritto ad un rimborso spese che verra' stabilito nel decreto assessoriale che indice i corsi stessi. I docenti dei corsi devono essere scelti preferibilmente tra i funzionari del Corpo regionale delle miniere e, in mancanza di essi, tra esperti delle materie trattate. ARTICOLO 59 Infrastrutture Le amministrazioni provinciali in cui ricadono i bacini marmiferi di Messina, Palermo e Trapani e nel cui territorio lavorano le imprese per l' estrazione e la lavorazione di materiali lapidei di pregio dispongono, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, piani per la realizzazione di infrastrutture, quali vie di accesso, elettrodotti, linee telefoniche, posti di pronto soccorso. Gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture stesse sono a carico della Regione. Restano a carico dei privati gli allacciamenti ai singoli servizi. L' Assessorato regionale dell' industria, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, predispone un programma di ripartizione provinciale della spesa utilizzabile per infrastrutture, in misura proporzionale alla presenza di imprese settoriali nelle province interessate. Il programma di cui al precedente comma e' sottoposto al parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale. ARTICOLO 60 Lavori di sbancamento Per una piu' razionale coltivazione dei giacimenti da cava l' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato a concedere contributi alle imprese singole o associate nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' esecuzione dei lavori di sbancamento dei materiali sterili di copertura fino al raggiungimento del primo strato utile del giacimento stesso, nonche' per il trasporto dei predetti materiali sterili nel caso in cui questi vengano utilizzati per lavori di colmatura dei vuoti creati con le coltivazioni nella stessa cava e in cave limitrofe ai fini del recupero ambientale della zona. Il contributo di cui sopra e' esteso alla spesa occorrente per l' eventuale esecuzione di sondaggi meccanici tendenti ad accertare la consistenza dei materiali sterili di copertura. L' erogazione dei contributi si effettua con la procedura indicata al precedente art. 52. ARTICOLO 61 Cave di calcareniti della provincia di Trapani Per assicurare condizioni di maggior sicurezza nelle lavorazioni delle cave di calcareniti della provincia di Trapani l' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato a concedere contributi alle imprese, singole o associate, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l' indagine, a mezzo prospezione geofisica e/ o sondaggi meccanici, tendente ad individuare l' esistenza di vuoti dovuti a lavorazioni effettuate in passato nelle aree sottostanti a quelle da interessare ai nuovi lavori di coltivazione a cielo aperto. L' erogazione dei contributi si effettua con la procedura indicata al precedente art. 52. I piani per la realizzazione di infrastrutture di cui al precedente art. 59, per la provincia di Trapani devono riguardare anche il bacino in cui si sviluppano le cave di calcareniti. ARTICOLO 62 Scuola professionale per il marmo Per il completamento della scuola professionale per il marmo di Custonaci e' autorizzata la spesa di lire 630 milioni.
ARTICOLO 63 Attrezzature per il porto di Trapani Per sopperire alle esigenze manifestatesi per il carico dei materiali lapidei nel porto di Trapani la Presidenza della Regione e' autorizzata ad acquistare idonee attrezzature, ivi compresa una macchina di sollevamento di portata non inferiore a 15 tonnellate, fino al limite di lire 1.000 milioni. Dette attrezzature entrano a far parte del patrimonio mobiliare della Regione e sono state in concessione con le modalita' della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 89. Titolo VII DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINANZIARIE ARTICOLO 64 Non cumulabilita' di benefici I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. ARTICOLO 65 Coordinamento con altre disposizioni di legge Si applicano, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54. E' abrogato l' art. 6 del decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni. ARTICOLO 66 Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: modalita' Per le cave in attivita' di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente denunziate in conformita' a quanto disposto dal DP Regione 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni, i titolari delle medesime che intendano proseguire l' esercizio devono farne richiesta entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge al distretto minerario competente per territorio. Nel caso in cui, dopo che si e' ottenuta l' autorizzazione definitiva, si intendano proseguire i lavori di coltivazione in aree limitrofe a quella in atto disponibile, alla richiesta dovra' essere allegata apposita planimetria con l' indicazione dei confini. Il distretto minerario, sulla base della richiesta, rilascia un' autorizzazione provvisoria all' esercizio dell' attivita' di cava che avra' validita' di anni tre con decorrenza dal termine precisato nel comma precedente. Entro il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati devono produrre la documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 12 ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lett. d dello stesso comma, per il rilascio dell' autorizzazione definitiva, la cui istruttoria verra' effettuata con le modalita' di cui ai precedenti articoli 9 e 11. Nel caso in esame i titolari sono esonerati dal versamento della somma di cui al primo comma del precedente art. 19. ARTICOLO 67 Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: titoli di preferenza A modifica di quanto disposto dal precedente art. 15, per le cave in regolare esercizio il rilascio dell' autorizzazione deve rispettare il seguente ordine di priorita' preferenziale: a) singolo esercente, proprietario o non del fondo, dove ricade il giacimento, nel caso in cui la porzione di giacimento coltivata o da coltivare abbia estensione sufficiente a permettere una lavorazione razionale; b) a piu' esercenti, proprietari o non di cave limitrofe, riuniti in forma associativa, nel caso in cui le porzioni di giacimento coltivate in ciascuna cava non siano sufficientemente ampie da permettere una coltivazione razionale. Gli esercenti dissenzienti sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione che sara' intestato ai consenzienti, e nei loro riguardi, soltanto se proprietari dei fondi, sara' riconosciuto il diritto all' indennizzo di cui all' art. 32; c) agli esercenti e proprietari di cave e fondi limitrofi, riuniti in forma associativa, nel caso in cui le porzioni di giacimento, interessato da ciascuno
o ricadente in ciascun fondo, non siano sufficientemente ampie da permettere una coltivazione razionale; i proprietari dissenzienti, esercenti o non, saranno esclusi dall' autorizzazione a favore dei consenzienti e nei loro riguardi sara' riconosciuto l' indennizzo di cui all' art. 32; d) al singolo proprietario non esercente, soltanto nel caso in cui la porzione di giacimento, ricadente nel suo fondo, abbia le caratteristiche di cui alla lett. a; e) a piu' proprietari di fondi limitrofi riuniti in forma associativa, qualora le porzioni di giacimento comprese nelle singole proprieta' abbiano le caratteristiche di cui alla lett. b del presente articolo. I proprietari dissenzienti sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione e nei loro riguardi sara' riconosciuto l' indennizzo di cui all' art. 32. ARTICOLO 68 Per le finalita' previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1980 - 89, le seguenti spese (in milioni di lire): TABELLA RISTRUTTURATA Art. 2 anno 1981 L. 50, anno 1982 L. 50, anno 1983 L. 40, dal 1984 al 1989 L. 250, TOTALE (per art.) L. 390, Art. 3 anno 1981 L. 100, anno 1982 L. 100, anno 1983 L. 100, dal 1984 al 1989 L. 250, TOTALE (per art.) L. 900, Art. 19 anno 1981 L. 100, anno 1982 L. 300, anno 1983 L. 500, dal 1984 al 1989 L. 7.500, TOTALE (per art.) L. 8.400, Art. 27 anno 1981 L. 100, anno 1982 L. 100, anno 1983 L. 100, dal 1984 al 1989 L. 600, TOTALE (per art.) L. 900, Art. 44 anno 1980 L. 900, anno 1981 L. 3.000, anno 1982 L. 3.000, anno 1983 L. 5.630, dal 1984 al 1989 L. 0 TOTALE (per art.) L. 12.530, Art. 51 anno 1981 L. 450, anno 1982 L. 500, anno 1983 L. 1.020, dal 1984 al 1989 L. 13.600, TOTALE (per art.) L. 15.570, Art. 54 anno 1981 L. 50, anno 1982 L. 50, anno 1983 L. 50, dal 1984 al 1989 L. 300, TOTALE (per art.) L. 450, Art. 55 anno 1981 L. 200, anno 1982 L. 200, anno 1983 L. 200, dal 1984 al 1989 L. 1.800, TOTALE (per art.) L. 2.400, Art. 56 anno 1981 L. 450, anno 1982 L. 450, anno 1983 L. 450, dal 1984 al 1989 L. 1.500, TOTALE (per art.) L. 2.850, Art. 57 anno 1981 L. 10, anno 1982 L. 10, anno 1983 L. 20, dal 1984 al 1989 L. 120, TOTALE (per art.) L. 160, Art. 58 anno 1981 L. 50, anno 1982 L. 50, anno 1983 L. 50, dal 1984 al 1989 L. 300, TOTALE (per art.) L. 450, Art. 59 anno 1981 L. 500, anno 1982 L. 450, anno 1983 L. 900, dal 1984 al 1989 L. 13.000, TOTALE (per art.) L. 14.850 Art. 60 anno 1981 L. 500, anno 1982 L. 500, anno 1983 L. 500, dal 1984 al 1989 L. 3.500, TOTALE (per art.) L. 5.000, Art. 61 anno 1981 L. 200, anno 1982 L. 200, anno 1983 L. 320, dal 1984 al 1989 L. 2.800, TOTALE (per art.) L. 3.520, Art. 62 anno 1981 L. 440, anno 1982 L. 190, anno 1983 L. 0 dal 1984 al 1989 L. 0 TOTALE (per art.) L. 630, Art. 63 anno 1981 L. 1.000, anno 1982 L. 0 anno 1983 L. 0 dal 1984 al 1989 L. 0 TOTALE (per art.) L. 1.000 Totali anno 1980 L. 900, anno 1981 L. 7.200, anno 1982 L. 6.150, anno 1983 L. 9.880, dal 1984 al 1989 L. 45.870, TOTALE (per art.) L. 70.000. All' onere di lire 900 milioni derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilita' del cap. 60751 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo. Gli oneri a carico degli esercizi successivi previsti in lire 7.200 milioni e 6.150 milioni, rispettivamente per l' anno 1981 e 1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nell' elemento di programma 5.2.1.5. << Interventi per l' industria marmifera >>. ARTICOLO 69 La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 9 dicembre 1980.