Regional Act No. 12 on fishing licence fees
Made 2010-03-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Legge Regionale n. 12: Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Valle d'Aosta
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, non-commercial fishing, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit
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REGIONE VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE 29 marzo 2010, n. 12 Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale. Abrogazione delle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 30 e 1° giugno 1982, n. 13. (GU n. 5 del 5-2-2011 ) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 13 aprile 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Licenze di pesca 1. L'esercizio della pesca nelle acque del territorio regionale e' consentito ai titolari in possesso di una delle seguenti licenze di pesca di cui al titolo II, numero 18, del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 14 giugno 1990, n. 158): a) licenza di tipo A, per la pesca professionale con tutti gli attrezzi, riservata a coloro che intendano esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attivita' lavorativa e siano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne); b) licenza di tipo B, per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50; c) licenza di tipo D, per gli stranieri, per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50. 2. Le licenze di pesca di tipo A e B sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione regionale. Detta ricevuta deve riportare i dati anagrafici del titolare nonche' la causale del versamento di licenza di pesca sportiva e deve essere esibita unitamente a un documento di identita' valido. 3. La licenza di pesca di tipo D e' costituita da un tesserino rilasciato dal Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta. Detto tesserino, contrassegnato da numerazione progressiva, riporta i dati anagrafici del titolare e deve essere esibito unitamente a un documento di identita' valido. 4. La licenza di pesca di tipo A e B e' annuale, mentre quella di tipo D ha una validita' di tre mesi. 5. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano hanno validita' sul territorio regionale. 6. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca, nell'esercizio delle loro funzioni, i seguenti soggetti: a) addetti agli impianti di acquacoltura e di pesca sportiva, nell'ambito degli stessi impianti; b) il personale della Regione e di altri enti o organizzazioni ittiche, autorizzato dalla Regione stessa alla cattura di materiale ittico per scopi scientifici, di ripopolamento o di reimmissione; c) i ricercatori in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dalla Regione, per effettuare operazioni di pesca scientifica. Art. 2 Tariffe delle tasse di concessione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale sono cosi' determinate: a) euro 31,50, per la licenza di tipo A; b) euro 16,00, per la licenza di tipo B; c) euro 8,50, per la licenza di tipo D. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con deliberazione della giunta regionale. Art. 3 Modalita' di riscossione 1. Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione delle tasse di concessione di spettanza della Regione. Art. 4 Abrogazioni e ultrattivita' 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta); b) legge regionale 1° giugno 1982, n. 13 (Revisione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta - Modificazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 30); c) art. 23 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997). 2. L'art. 1 della legge regionale n. 30/1973, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 13/1982, e l'art. 23 della legge regionale n. 1/1995 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010. Art. 5 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 29 marzo 2010. ROLLANDIN