Regional Act No. 1 supplementing Regional Act No. 60 of 22 November 2001 setting out the authorization regime for waste water and water discharge
Made 2003-02-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Abruzzo
- Subjects
- Water
- Keywords
- pollution control, effluent waste water/discharge, waste domestic sources, sewerage, authorization/permit, offences/penalties, freshwater pollution
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LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 13-02-2003 REGIONE ABRUZZO Integrazione alla L.R. 22.11.2001, n° 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche) BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 5 del 21 febbraio 2003 Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Interpretazione autentica 1. La disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60, come modificato dall'art. 1 della L.R. 10.8.2002, n. 21 è interpretata nel senso che per procedimenti amministrativi definiti si intendono quelli per i quali è avvenuto il pagamento delle relative somme. ARTICOLO 2 Integrazione all'art. 5 della L.R. 60/2001 1. All'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis: "1.bis - La riduzione ad un ventesimo della sanzione per gli scarichi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 è applicata fino al 31.12.2005”. ARTICOLO 3 Irrogazione delle sanzioni 1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 è delegata alla Provincia competente per territorio. 2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici. 3. Le province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di prevenzione e di risanamento. ARTICOLO 4 Urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 13 Febbraio 2003