Provincial Act No. 9 regulating the lake domain and navigation in the Lake Garda
Made 2001-11-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Trentino-Alto Adige
- Subjects
- Water
- Keywords
- sub-national agreement, inland waters, navigation, bank, freshwater pollution, recreational water use, concession, institution, offences/penalties, basin/catchment/watershed, pollution control, governance
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LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2001, n.9 Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda. (GU n. 38 del 21-9-2002) TRENTO IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' della legge 1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonche' alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale). 2. Nei successivi articoli le regioni Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come enti preposti. Art. 2. Efficacia della legge 1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei capi II, III e IV della presente legge, e' subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti. di provvedimenti legislativi di identico contenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi. 2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni e' disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalita'. Art. 3. Comitato permanente d'intesa 1. E' istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonche' per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti. 2. Il comitato e' composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonche' da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso e' convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro in 31 ottobre e inoltre ogniqualvolta lo richiedano tre dei componenti. Art. 4. Consulenza esterna 1. Il comitato puo' avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza piu' idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza. 2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 e' ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci. Capo II Demanio lacuale Art. 5. Aree del demanio lacuale 1. In attuazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale. Art. 6. Utilizzo del demanio lacuale 1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda. 2. I criteri riguardano in particolare: a) l'individuazione e la delimitazione delle: 1) aree portuali riservate all'esercizio di attivita' inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto; 2) aree portuali di terra destinate all'esercizio di attivita' artigianali e commerciali; 3) aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attivita' sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici; 4) zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonche' zone mantenute a canneto; b) l'utilizzo degli introiti della attivita' concessoria. Art. 7. Ormeggi e ancoraggi 1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei e' rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'art. 6 e della specifica legislazione in materia concessoria, salva la facolta' di delega ai comuni. Art. 8. Aree demaniali portuali di terra 1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facolta' di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'art. 6. 2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attivita' di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attivita' esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni. Art. 9. Divieto di occupazione 1. E' vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno metri 2,50 nonche' le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e al dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze. 2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti. Art. 10. Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri 1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonche' di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale e' subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527. 2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale. Art. 11. Utilizzo dei proventi dell'attivita' concessoria 1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attivita' di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'art. 6. Capo III Navigazione e pratiche sportive Art. 12. Protezione della fascia costiera 1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela. 2. La fascia di protezione di cui al comma 1 e' ridotta a centocinquanta metri nei tratti costieri dei golfi di Salo' e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonche' della estremita' del promontorio di Sirmione - Punta Grotte. 3. Alle unita' a motore e' consentito, a una velocita' non superiore a 3 nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purche' la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa. Art. 13. Divieti di navigazione 1. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita' nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate. 2. E' altresi' vietato l'accesso a qualsiasi unita' nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate, nonche' nella fascia ad esse esterna di trecento metri. 3. Sono vietati l'ammaraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti. Art. 14. Limitazione alla circolazione delle unita' di navigazione 1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'art. 12 e' obbligo dei conducenti delle unita' di navigazione regolare la velocita' avuto riguardo alla manovrabilita' del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualita' evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densita' del traffico, alla visibilita' e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'. 2. In ogni caso la velocita' non puo' superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne tranne che per le unita' in prova o in collaudo, debitamente autorizzate dagli organi competenti. 3. Nelle acque di competenza della provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, e' vietata la navigazione delle unita' a motore. Art. 15. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unita': a) unita' in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonche' unita' operative appositamente autorizzate; b) unita' in servizio di trasporto pubblico di linea; c) unita' adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate. 2. Le unita' adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprieta' di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria "A", residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera, adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti. Art. 16. Norme di comportamento di navigazione 1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita': a) unita' adibite al pubblico servizio di linea; b) unita' addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici; c) unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 2. Le unita' a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a cento metri dalle unita' adibite al pubblico servizio e dalle unita' impegnate in operazioni di pesca professionale nonche' di osservare particolare prudenza in prossimita' delle scuole a vela. 3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita' di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco. 4. E' vietato ostacolare le unita' impegnate in operazioni di pesca professionale e le unita' impegnate in regate veliche. 5. E' vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unita' trainanti sciatori nautici. Art. 17. Manutenzioni e rifornimenti 1. Per ridurre l'inquinamento e' fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unita' di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio. 2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei. Art. 18. Scarico di rifiuti 1. In tutta la sponda trentina del lago, nonche' su banchine, moli e pontili, e' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro. 2. E' altresi' vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante. 3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche. 4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia. Art. 19. Sci nautico 1. Lo sci nautico e' consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva. 2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme: a) i conduttori delle unita' sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unita' o entro gli eventuali corridoi di lancio; b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unita' deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino; c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri; d) le unita' adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato; e) e' vietato a tale unita' trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di piu' di due sciatori; f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio. 3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocita' previsto dal comma 2 dell'art. 14, e' consentito alle unita' di raggiungere la velocita' massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi. Art. 20. Impiego delle tavole a vela 1. La navigazione con tavole a vela e' consentita solo di giorno e con buona visibilita', da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. 2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione. 3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo e' consentita solo ove l'unita' sia convenientemente armata. 4. E' vietato l'impiego delle tavole a vela: a) sulla rotta delle unita' in servizio pubblico di linea; b) nei porti e in prossimita' dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone mantenute a canneto; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. Art. 21. Immersioni 1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi: a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca; b) utilizzo di apposita unita' di appoggio. 2. Nei casi di immersione con partenza da riva e' sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1. 3. E' vietato praticare immersioni: a) sulla rotta delle unita' di servizio pubblico di linea; b) nei porti e in prossimita' dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone mantenute a canneto; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. 4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attivita' professionali debitamente autorizzate. Art. 22. Balneazione 1. E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonche' negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unita' in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse. Art. 23. Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici 1. E' vietato: a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unita' in servizio pubblico; b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere; c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici; d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e sui moli pubblici. Art. 24. Manifestazioni sportive 1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago e' subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali. 2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente legge. 3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore e' comunque vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della provincia autonoma di Trento. Capo IV Norme finali e transitory Art. 25. Norme di comportamento degli utenti 1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni. 2. Nelle zone portuali e' vietato: a) lasciare in sosta veicoli o unita' di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati; b) occupare i corridoi di accesso e di uscita; c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione. 3. E comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda trentina del lago e delle sue rive unita' o relitti delle medesime. Art. 26. Rumori molesti 1. E' vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a venti metri di distanza. Art. 27. Segnaletica 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti preposti approvano, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna. Art. 28. Sanzioni 1. Chiunque violi le disposizioni di cui al capo III della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000. 2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000. 3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle leggi regionali e provinciali vigenti. Art. 29. Vigilanza 1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e' effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente. 2. La vigilanza e' effettuata altresi' dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonche' dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi. 3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento di cui al comma 2, mediante deliberazione delle rispettive giunte. 4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonche' degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente. 5. Nell'ambito del comitato d'intesa di cui all'art. 3 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della legge. 6. Le regioni e la provincia autonoma di Trento mettono a disposizione degli uffici cui e' attribuita la vigilanza i mezzi necessari per il suo esercizio, con oneri a proprio carico. Art. 30. Norma di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna. Capo V Disposizioni particolari per la provincia autonoma di Trento Art. 31. Competenze dell'ispettore di porto 1. Salvo diversa disposizione, ogni provvedimento demandato da questa legge agli enti preposti o ogni altro atto previsto dalla presente legge e' adottato dall'ispettore di porto, con esclusione dei provvedimenti previsti dagli articoli 6, 27 e 29, comma 3, che sono approvati con deliberazione della giunta provinciale. 2. Con proprio provvedimento, l'ispettore di porto puo' individuare le zone, non soggette al divieto di esercizio della pesca di cui all'art. 23, comma 1, lettera d). 3. L'ispettore di porto puo' emanare circolari applicative di questa legge. Art. 32. Divieto della navigazione a motore 1. Limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza della provincia autonoma di Trento, in deroga al divieto di navigazione di cui all'art. 14, comma 3, la circolazione a motore e' consentita, oltre ai casi previsti dall'art. 15, comma 1, anche: a) alle unita' di navigazione in servizio di trasporto pubblico non di linea; b) alle unita' di navigazione in uso ai pescatori in possesso di licenza "A" o "B", residenti nei comuni trentini rivieraschi, dotate di motore non superiore a 4,5 Kw; c) alle unita' di navigazione per il traino di unita' in avaria; d) alle unita' di navigazione di diporto a vela con motore ausiliario, oltre che per l'uscita e l'ingresso nei porti secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, per il rientro in porto in caso di sopravvenuta oggettiva assenza di vento o in caso di motivata necessita'. 2. E' vietata l'entrata e l'uscita dai porti con la sola propulsione velica per le unita' di naviglio superiori ai sei metri ad eccezione delle imbarcazioni a vela da regata con lunghezza anche superiore ai sei metri, partecipanti a prove, allenamenti o alle regate indette dai circoli velici. Art. 33. Divieto della navigazione a motore sui laghi appartenenti al demanio idrico provinciale 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 relativamente alla navigazione sul lago di Garda, sui laghi appartenenti al demanio idrico della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e' vietato l'uso di natanti con motore a combustione interna, fatta eccezione per i laghi con superficie superiore a 1 kmq sui quali e' consentito l'uso di natanti provvisti di motori di potenza non superiore a 3 Kw. 2. L'ispettore di porto puo' autorizzare l'uso di natanti dotati di motori di potenza superiore a quella di cui al comma 1, per fini di soccorso e per operazioni relative alla cura dei laghi. Per il solo lago di Caldonazzo puo' essere autorizzato l'uso di natanti dotati di motori di potenza superiore a quella di cui al comma 1, da parte delle scuole di sci nautico regolarmente affiliate alla federazione italiana di sci nautico; in tale caso l'autorizzazione e' rilasciata per il periodo di un anno ed e' rinnovabile. 3. Chiunque violi le disposizioni previste nei commi 1 e 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000. 4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al bilancio della provincia. Art. 34. Disposizioni per la stipula di convenzioni per la vigilanza e la sicurezza sul lago di Garda 1. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la sicurezza della navigazione e della balneazione sul lago di Garda anche avvalendosi di enti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di un'apposita convenzione che regoli le modalita' di svolgimento del servizio e i rapporti economici e patrimoniali. Art. 35. Modificazioni all'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento). 1. Dopo il comma 4 dell'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'utilizzo delle zone demaniali sul lago di Garda ai sensi degli articoli 7, 8, 10 del provvedimento legislativo concernente "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda e' autorizzato con provvedimento dell'ispettore di porto, sulla base delle norme d'indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.". 2. Il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e' sostituito dal seguente: "5. L'atto di concessione adottato dalla giunta provinciale e l'autorizzazione dell'ispettore di porto, stabiliscono la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione o autorizzazione e' disposta e ogni altra condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l'esercizio, dell'attivita' connessa all'utilizzo del bene medesimo, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.". 3. Il comma 6 dell'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e' sostituito dal seguente: "6. Qualora il concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'ispettore di porto sia un soggetto pubblico e l'uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone puo' essere ricognitorio e la cauzione non essere richiesta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali della provincia. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attivita' sportive o di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attivita' esercitate da societa' o associazioni sportive non aventi fini di lucro, riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.". 4. Il comma 7 dell'art. 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e' sostituito dal seguente: "7. Allo scadere della concessione o dell'autorizzazione dell'ispettore di porto e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio provinciale, salvo che nell'atto di concessione o nell'autorizzazione non sia prevista la riduzione in pristino a carico del concessionario o del titolare dell'autorizzazione.". Art. 36. Applicazione della normativa provinciale in materia di rumori molesti 1. Il divieto di cui all'art. 26 fa comunque salve diverse disposizioni previste dalle leggi della provincia autonoma di Trento. Art. 37. Vigilanza e sanzioni 1. La competenza ad effettuare la vigilanza ai sensi dell'art. 29, comma 1, e per l'accertamento delle infrazioni di cui al capo V e' attribuita a dipendenti provinciali, individuati con deliberazione della giunta provinciale, oltre ai soggetti indicati all'art. 29, comma 2. 2. L'ispettore di porto e' competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli articoli 17 e 18, come modificato dall'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, della legge n. 689 del 1981 per le violazioni amministrative previste dalla presente legge. 3. L'ispettore di porto e' competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 689 del 1981 per le violazioni amministrative previste dal codice della navigazione e dalle altre norme disciplinanti la navigazione. 4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al bilancio della provincia. Art. 38. Abrogazioni 1. Sono abrogati la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36 (Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento) e l'art. 19 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente). 2. Questa legge non si applica a procedimenti amministrativi in corso al momento della sua entrata in vigore. Art. 39. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 si provvede con gli stanziamenti gia' autorizzati in bilancio per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1961, n. 5 (Incarichi per consulenze collettive specializzate) (U.P.B. 7.2.110). 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 11, si provvede con le entrate previste dal medesimo articolo. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 29, comma 6, si provvede con gli stanziamenti gia' autorizzati in bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 34, previsti in L. 50.000.000 per ogni anno a decorrere dal 2002, si provvede con una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003. 5. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 15 novembre 2001 DELLAI