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Laws of Italy

Provincial Act No. 8 laying down measures to protect agrarian cultures and bees and to control nurseries

Made 1981-03-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Bolzano
Subjects
Livestock, Cultivated plants
Keywords
apiculture/sericulture, animal production, plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies, pests/diseases, seeds/planting material, fruits/edible nuts, hygiene/sanitary procedures, inspection, offences/penalties, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. Printing... file:///D/HTML/ita32382.htm[15.01.2025 18:07:47] LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1981, n. 8 1) Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai 1. (1) La Giunta provinciale può emanare disposizioni più particolareggiate sulla prevenzione e sulla lotta contro parassiti e malattie; il relativo provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2) 2. (1) Qualora la prevenzione o la lotta contro i parassiti e le malattie delle piante non venga effettuata in modo non adeguato, l'osservatorio per le malattie delle piante può ordinare l'attuazione di determinati interventi entro un dato termine. (2) Chi non esegue l'intervento entro il termine stabilito soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L 500.000 3). L'osservatorio per le malattie delle piante è, inoltre, autorizzato a far eseguire gli interventi ordinati a spese dell'inadempiente. 2/bis. (Premi per l'estirpazione e la distruzione di piante) (1) La Giunta provinciale può concedere a proprietari o conduttori di terreni a qualsiasi titolo contributi a parziale copertura dei costi di estirpazione e distruzione di piante affette da organismi nocivi, qualora l'intervento sia stato disposto dagli addetti dell'ufficio provinciale competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione agricoltura. 4) 3. (1) Durante il periodo di fioritura di fruttiferi è vietato il trattamento con fitofarmaci dannosi alle api. Printing... file:///D/HTML/ita32382.htm[15.01.2025 18:07:47] (2) L'ispettorato dell'agricoltura, sentito il centro di consulenza per la frutti- e viticoltura dell'Alto Adige, dispone su quale periodo e su quali fitofarmaci il divieto si estende. I punti essenziali della disposizione devono essere pubblicati mediante affissione nelle zone di colture, sulla stampa e comunicati tramite la radio. (3) Chiunque violi il divieto soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 5). Le trasgressioni vengono accertate da impiegati tecnici dell'ispettorato dell'agricoltura o dell'osservatorio per le malattie delle piante. 4. (1) Per tutelare e favorire la produzione di patate da semina la Giunta provinciale, qualora oltre il 60% dei coltivatori di patate disponenti di almeno il 70% dei terreni interessati per la pataticoltura ne facciano richiesta, è autorizzata ad emanare per determinate zone della provincia vincolanti. Tali prescrizioni nelle zone interessate possono comportare tra l'altro: a) l'obbligatorietà dell'uso di sementi certificate; b) il controllo di tutte le colture della zona comprese quelle non destinate della zona comprese quelle non destinate alla produzione di seme; c) l'adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie. (2) Chiunque violi le prescrizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000 6). L'ispettorato dell'agricoltura può ordinare la rimozione o la distruzione, a spese dell'interessato, delle colture attuate in violazione delle prescrizioni di cui sopra oppure il compimento di altre misure idonee. 5. (1) L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la produzione a scopo di vendita o per il commercio di piante o parti di piante destinate alla moltiplicazione o alla coltivazione, è concessa dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito l'ispettorato dell'agricoltura. Printing... file:///D/HTML/ita32382.htm[15.01.2025 18:07:47] (2) L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente o revocata su proposta motivata dell'osservatorio per le malattie delle piante o dell'ispettorato dell'agricoltura per violazione delle norme vigenti in materia. (3) Contro il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione. (4) Chiunque eserciti un'attività senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 7) 6. (1) Tutte le piante e parti di piante da frutto destinate alla vendita devono corrispondere ai requisiti sanitari qualitativi minimi, che vengono stabiliti dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il centro di sperimentazione agraria e forestale, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'osservatorio per le malattie delle piante, il centro di consulenza per la frutti- e viticoltura dell'Alto Adige e l'associazione vivaisiti frutticoli altoatesini. Con la stessa procedura vengono fissati i requisiti di provenienza e qualitativi per un livello qualitativo superiore. (2) Il materiale che corrisponde ai requisiti minimi o lì supera viene contrassegnato con apposite etichette. Ulteriori disposizioni sul tipo e il testo delle etichette e sull'applicazione delle stesse vengono emanate con regolamento di esecuzione. (3) I produttori di piante e parti di piante (portainnesti, innesti, marze e piantine) di pomacee, drupacee e frutti bacciferi devono comunicare annualmente entro il mese di giugno all'ispettorato dell'agricoltura su apposito modulo la consistenza di piante, divisa per genere, specie e varietà, esistente nei propri vivai, nonché l'ubicazione e la superficie degli stessi. (4) In caso di mancata comunicazione per due anni consecutivi scade l'autorizzazione di cui al precedente articolo 5. 7. Printing... file:///D/HTML/ita32382.htm[15.01.2025 18:07:47] (1) Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale non corrispondente ai requisiti minimi di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge o non corrispondente alle indicazioni dell'etichetta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000. 8) (2) Chiunque violi la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. 8) (3) In casi di particolare gravità viene revocata l'autorizzazione. 8. (1) I controlli e le ispezioni necessari ai fini della presente legge vengono eseguiti da funzionari dell'osservatorio per le malattie delle piante e dell'ispettorato dell'agricoltura all'uopo incaricati dal proprio capoufficio. Le analisi chimiche necessarie ai fini della presente legge vengono eseguite dal laboratorio chimico della Provincia. (2) A colui che neghi ai funzionari di cui al comma precedente l'accesso ai propri fondi viene revocata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 5, previa diffida scritta da parte dell'ufficio di controllo. 9. (1) Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, e della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le disposizioni vigenti per la lotta ai parassiti delle piante forestali. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Provincia. 1) Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20. Printing... file:///D/HTML/ita32382.htm[15.01.2025 18:07:47] 2) L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10. 3) Vedi l'art. 2, comma 14, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 4) L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10. 5) Vedi l'art. 2, comma 15, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 6) Vedi l'art. 2, comma 16, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 7) Vedi l'art. 2, comma 17, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62. 8) Vedi l'art. 2, comma 18, del D.P.P. 19 ottobre 2001, n. 62.

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