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Laws of Italy

Provincial Act No. 7 on the Environmental Impact Assessment

Made 1998-07-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Bolzano
Subjects
Environment
Keywords
pollution control, environmental impact assessment (EIA), institution, offences/penalties, basic legislation, governance

Where to read it

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  1. LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1998, n. 7 Valutazione dell'impatto ambientale 1. (Obiettivi) (1) Al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita, e proteggere l'ambiente, i progetti pubblici e privati che possono avere probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, di seguito denominata VIA. (2) La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente alle disposizioni della presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori: a) l'uomo, la fauna e la flora; b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; c) i beni materiali ed il patrimonio culturale; d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c). 2. (Ambito di applicazione) (1) Formano oggetto della VIA tutti i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. (2) In casi eccezionali, la Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato VIA, può esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA. In tal caso deve: a) esaminare se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte; b) mettere a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa; c) informare la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e fornire alla stessa le informazioni che mette a disposizione del pubblico. 3. (Procedura di VIA per progetti) (1) Negli allegati 1 e 2 sono individuati i progetti che, in quanto appartenenti a determinate classi, hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente e devono in ogni caso formare oggetto di VIA. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con regolamento di esecuzione anche al fine di assicurare la conformità alle disposizioni statali ed europee. 2) (2) Per i progetti al di sotto delle soglie e non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della presente legge o dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, il presidente del Comitato VIA verifica sulla base dei criteri di selezione fissati nell'allegato 4 se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura VIA. La Giunta provinciale decide entro 30 giorni sulla proposta del presidente del Comitato VIA di sottoporre il progetto alla VIA. (3) Nel caso di estensioni di progetti la procedura di VIA di cui al comma 1 si applica quando tale estensione o la somma delle estensioni degli ultimi cinque anni - compresa l'attuale richiesta supera il 50 per cento della soglia limite oppure il 30 per cento della soglia limite per progetti ricadenti nelle aree protette; per estensioni inferiori a queste percentuali oppure per modifiche si applica la verifica di cui al comma 2. 2) (4) Qualora la procedura di VIA sia stata applicata su un progetto preliminare, il relativo progetto definitivo o esecutivo è sottoposto al comitato VIA che entro il termine di 60 giorni esprime un parere sulla conformità al progetto preliminare. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere del comitato VIA, la Giunta provinciale decide se approvare il progetto definitivo o esecutivo o sottoporlo alla procedura di VIA. 2) 4. (Documentazione) (1) Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla domanda di autorizzazione. Tramite tale documentazione devono essere fornite le informazioni relative al progetto e alle sue ripercussioni sull'ambiente specificate nell'allegato 3. In ogni caso il committente deve fornire: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d). (2) È facoltà del committente chiedere al presidente del Comitato VIA la definizione delle informazioni comprese nell'allegato 3, che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA. Il presidente del Comitato VIA procede in questo caso alla nomina del gruppo di lavoro VIA ai sensi dell'articolo 7. 5. (VIA per piani e programmi) (1) Piani e programmi possono essere sottoposti alla procedura di VIA su proposta della Giunta provinciale. (2) Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla relativa domanda che va presentata al Comitato VIA. 6. (Partecipazione pubblica) (1) Il progetto ed il relativo SIA vanno depositati per la durata del procedimento presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata Agenzia, e nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l'opera o l'intervento. (2) Del deposito del progetto e del SIA è dato avviso, a cura dell'Agenzia ed a spese del committente, su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana. Il procedimento si intende avviato a tutti gli effetti dalla data ultima di pubblicazione di tale avviso. (3) Chiunque può prendere visione del progetto e dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data ultima di pubblicazione di cui al comma 2, osservazioni scritte all'Agenzia. Il richiedente può prendere visione di tali osservazioni. (4) Entro il termine di cui al comma 3, il Comune interessato al progetto o il rappresentante legale di un'associazione ambientalistica operante a livello provinciale può richiedere all'autorità competente per la VIA la presentazione pubblica del progetto e del relativo SIA, presentazione alla quale va invitato il committente. Il verbale di tale audizione pubblica va trasmesso al Comitato VIA. 7. (Esame del progetto e del SIA) (1) Per l'esame del progetto e del relativo SIA il presidente del Comitato VIA nomina un rappresentante del Comitato VIA e dell'Ufficio VIA ed, a seconda del progetto, ulteriori esperti interni ed esterni. Tale gruppo di lavoro, formato specificamente per ciascun progetto, in seguito denominato gruppo di lavoro VIA, esamina il progetto e il relativo SIA e rilascia entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni scritte di cui all'articolo 6, comma 3, un giudizio tecnico-scientifico di qualità, tenendo conto di eventuali osservazioni. (2) Il Comitato VIA esamina il SIA ed ogni altro atto e documento ed emette, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del giudizio di qualità da parte del gruppo di lavoro VIA, un parere motivato sull'impatto ambientale del progetto, tenendo conto anche di eventuali osservazioni di cui all'articolo 6. Il committente ha diritto di essere ascoltato, prima del rilascio del parere, dal comitato VIA. Il parere può contenere anche indicazioni su provvedimenti per evitare, limitare o compensare le conseguenze negative, così come la predisposizione di misure di controllo che debbano essere previste all'atto della realizzazione del progetto. 8. (Autorizzazione) (1) La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Comitato VIA, tenendo conto anche di eventuali osservazioni di cui all'articolo 7. (2) L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura e del paesaggio, della gestione rifiuti, dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico-forestale. (3) Gli atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale, diversi da quelli indicati nel comma 2, e la concessione edilizia, ove richiesta, non possono essere rilasciati prima dell'autorizzazione ai fini della VIA. 9. (Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale) (1) L'esito della pronuncia sulla compatibilità ambientale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Vengono fornite le seguenti informazioni: a) il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione; b) i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione; c) eventualmente una descrizione delle principali misure utili per prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi. 10. (Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni) (1) Per i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 all'intesa con la Provincia, si applica l'articolo 8 della presente legge. 11. (Sanzioni) (1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, e nel qual caso non si applicano le sanzioni amministrative, sono stabilite le sanzioni amministrative di cui al comma 2. (2) Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto per il quale è prevista la VIA senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 8, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni soggiace chi non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale. (3) In caso di una infrazione ai sensi del comma 2, l'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente sospende immediatamente i lavori e ordina il ripristino dello stato originario entro un termine stabilito. Decorso tale termine senza che il contravventore vi abbia provveduto, all'esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino si provvede d'ufficio, a spese del contravventore. Al recupero delle relative spese si provvede con l'osservanza del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. (4) Nel caso in cui la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all'ambiente e presentare il progetto e lo SIA per l'approvazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 3 e seguenti della presente legge. L'entità del risarcimento è determinata dall'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente, sentite le ripartizioni competenti di cui all'articolo 7. Per la riscossione dell'importo determinato a titolo di risarcimento si applica il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. (5) All'accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge provvede il personale delle ripartizioni competenti. 12. (Comitato VIA) (1) Il comitato VIA è composto: a) dal direttore della Ripartizione Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro; b) da un rappresentante della Ripartizione Sanità in qualità di esperto nel settore dell'igiene e della sanità pubblica, designato dal direttore di ripartizione; c) da un rappresentante della Ripartizione competente per la tutela del paesaggio e della natura, designato dal direttore di ripartizione; d) da un rappresentante della Ripartizione competente per la tutela delle acque, designato dal direttore di ripartizione; e) da un rappresentante della Ripartizione competente per l'adozione di provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria e per la tutela dal rumore, designato dal direttore di ripartizione; f) da un rappresentante della Ripartizione competente per l'urbanistica, designato dal direttore di ripartizione; g) da due esperti esterni nel campo della tutela della natura e dell'ambiente, scelti dall'Assessore provinciale alla tutela della natura e dell'ambiente da una quaterna proposta dalle associazioni ambientalistiche. (2) Il comitato VIA nomina altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell'amministrazione provinciale nonché fra esperti esterni nel campo della tutela della natura e dell'ambiente. (3) Per ogni membro del comitato VIA di cui ai commi 1 e 2 è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il comitato VIA è legalmente costituito con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti. 3) (4) I membri del comitato VIA di cui al comma 1 vengono nominati con delibera della Giunta provinciale. Nella delibera di nomina la Giunta provinciale stabilisce il presidente e il vicepresidente del comitato. (5) I membri di cui al comma 1 restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. (6) Il Comitato VIA svolge le funzioni del Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui alle leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61, 20 novembre 1978, n. 66, 4 giugno 1973, n. 12, e 6 settembre 1973, n. 63. 4) 13. (Procedura di approvazione cumulativa) (1) Per le attività non soggette alla procedura di VIA ma soggette a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri vincolanti da parte dell'amministrazione provinciale, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia della tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche nonché di vincolo idrogeologico-forestale, si applica la procedura di approvazione cumulativa di cui ai seguenti commi. (2) I progetti per le succitate attività vengono presentati all'Agenzia in un numero di copie stabilite nel regolamento di esecuzione, corredati dagli allegati previsti dalle singole leggi provinciali tramite il comune. Qualora per l'attività progettata vada richiesta anche la concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata con il parere della commissione edilizia. Inoltre devono essere forniti i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. Progetti di interesse provinciale, per i quali non è richiesta una concessione edilizia, vengono presentati direttamente all'Agenzia. (3) Il direttore dell'Agenzia stabilisce a quali autorizzazioni, approvazioni o pareri il progetto sia da sottoporre, ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, ed indice una conferenza dei direttori degli uffici provinciali di volta in volta competenti per l'applicazione delle leggi, nel qual caso il direttore d'ufficio può delegare un rappresentante dell'ufficio. Nelle ripartizioni i cui uffici sono decentrati su tutto il territorio provinciale, il direttore della ripartizione competente può incaricare un direttore d'ufficio nonché un supplente che rappresenti la ripartizione nella conferenza dei direttori d'ufficio. (4) La conferenza dei direttori d'ufficio, presieduta dal direttore dell'Agenzia, emette un parere vincolante sul progetto. Tale parere deve essere comunicato dalla ripartizione competente per la VIA al comune ed a colui che ha presentato il progetto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi. (5) Il parere espresso dalla conferenza dei direttori d'ufficio sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza provinciale di cui al comma 1. (6) Contro il parere della conferenza dei direttori d'ufficio può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. (7) Per progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione che superano le soglie previste dall'allegato 1 e 2 si applica la procedura di VIA. (8) La procedura di approvazione cumulativa non si applica a quelle categorie di opere, stabilite nel regolamento di esecuzione, che per i loro effetti sulle materie della tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio nonché della gestione delle risorse idriche rappresentano degli interventi non sostanziali e che sono autorizzati dal sindaco, fermi restando le autorizzazioni od i pareri prescritti dalla normativa vigente nei settori delle foreste e della pesca. Contro l'autorizzazione del sindaco può essere presentato ricorso all'Agenzia entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. (9) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e all'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, concernente "Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale", il rappresentante dell'Agenzia nel comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici può trasmettere il progetto per l'esame all'Agenzia. 14. (Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli) (1) Le ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, vigilano sull'esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale o parere positivo di cui all'articolo 13. (2) Qualora trattasi di attività per le quali sia prescritta l'autorizzazione all'esercizio ai sensi delle leggi in materia di tutela dell'acqua, dell'aria e della gestione rifiuti, una volta realizzato il progetto, l'interessato deve presentare all'Agenzia domanda per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti nelle materie indicate nelle disposizioni di cui al comma 1. 14/bis. (Durata dell'approvazione) (1) Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 13 hanno una validità di cinque anni. Tale validità, su richiesta e sentito il parere del Presidente del Comitato VIA, può essere prorogata di ulteriori due anni. 5) 15. (Abrogazioni) (1) Gli articoli da 1 a 24, 31, 32 e 33 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente "Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", modificata dalla legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, dalla legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, e dalla legge provinciale 21 maggio 1996, n. 11, sono abrogati. 16. 6) 17. (Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente "Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi") (1) Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, è abrogato. 18. 7) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Allegato I Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale Progetti 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi. 2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (1). 3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; b) impianti destinati: alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare, impianti destinati al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi, impianti destinati allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati, impianti destinati esclusivamente allo smaltimento definitivo dei residui radioattivi, impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione. 4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. 5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate. 6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione di stoffe su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro: I) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; II) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; III) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti); IV) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; V) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; VI) per la fabbricazione di esplosivi. 7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m; b) costruzione di autostrade o vie di rapida comunicazione (3); c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, semprechè la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km. 8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate; b) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. 9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) (5) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE (4), o interramento di rifiuti pericolosi. 10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno. 11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. 12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. 13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE (6). 14. Estrazione di petrolio o di gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 metri cubi al giorno per il gas naturale. 15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. 16. Gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km. 17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o c) 900 posti per scrofe. 18. Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. 19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari. 20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km. 21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200.000 tonnellate. ————— (1) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto. (2) Gli "aeroporti" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14). (3) Le "vie di rapida comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975. (4) GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU n. L 5 del 7.1.1994, pag. 15). (5) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2.7.1994, pag. 28). (6) GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. Allegato II Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale Progetti Soglie 1) Agricoltura, silvicoltura ed acquicoltura a) Progetti di ricomposizione rurale: oltre i 20 ettari (ha) b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni oltre i 20 ha seminaturali alla coltivazione agricola intensiva: c) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo oltre i 20 ha di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo: d) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura oltre i 300 ha su (compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio aree che costituiscono delle terre): una unità funzionale e) Malghe (stalle): oltre le 200 unità bestiame adulto (UBA) f) Impianti di allevamento intensivo di volatili da cortile o di suini (progetti non contemplati nell'allegato I): 1.) Impianti che possono ospitare volatili da cortile: oltre 30.000 capi 2.) Impianti che possono ospitare suini: oltre i 500 capi g) Impianti che possono ospitare bovini: oltre le 100 UBA da latte ed oltre le 200 UBA da ingrasso h) Impianti che possono ospitare conigli: oltre i 5.000 capi i) Pescicoltura: oltre i 5 ha di superficie complessiva delle vasche j) Recupero di terre dal mare: tutti i progetti 2) Industria estrattiva a) Estrazione della torba e di argilla; cave; attività con estrazione superiore minerarie a cielo aperto (progetti non contemplati a 400.000 mc di materiale nell'allegato I): b) Attività mineraria sotterranea: con estrazione superiore a 400.000 mc di materiale c) Trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua, oltre i 200 m di profondità o escluse trivellazioni intese a studiare la stabilità eduzione superiore a 50 l/sec del suolo: d) Trivellazioni in profondità, escluse quelle intese a tutti i progetti studiare la stabilità del suolo: e) Trivellazione geotermiche: tutti i progetti f) Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari: tutti i progetti g) Estrazione di carbone fossile, di lignite, di petrolio, tutti i progetti di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi: h) Estrazione di sabbia, ghiaia e minerali da acque: oltre 100.000 mc di materiale per anno i) Impianti destinati alla produzione di cemento, calce, tutti i progetti gesso o refrattari: 3) Industria energetica a) Impianti industriali, impianti termici o altri impianti di con potenza termica combustione per la produzione di energia elettrica, complessiva al generatore vapore o acqua calda (progetti non contemplati superiore a 10 Megawatt (MW) nell'allegato I): b) Installazione di oleodotti o gasdotti, nonché impianti con condotte di diametro industriali per il trasporto di gas, vapore ed acqua nominale superiore a 10 calda, escluse le reti all'interno dei centri urbani pollici (250 mm) e di lunghezza (progetti non contemplati nell'allegato I): superiore a 10 km c) Costruzione di linee aeree di energia elettrica superiori a 200 kilovolt /kV) (progetti non contemplati nell'allegato I): e con una lunghezza superiore a 5 km d) Stoccaggio di combustibili liquidi: con capacità complessiva superiore a 5.000 tonnellate (t) e) Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione tutti i progetti di materiali fissili e fertili; per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari; impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I): f) Stoccaggio in superficie o in serbatoi sotteranei di gas con capacità complessiva naturale o gas combustibili o combustibili gassosi superiore a 200 t o gassossi liquefatti: g) Stoccaggio in superficie o in serbatoi sotterranei di con capacità complessiva combustibili fossili: superiore a 10.000 t h) Agglomerazione industriale di carbone fossile e lignite: tutti i progetti i) Impianti per la produzione di energia idroelettrica: con potenza nominale media annua superiore a 3 MW j) Impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e con potenza termica acqua calda mediante lo sfruttamento del vento e del complessiva al generatore sole: superiore a 0,5 MW 4) Produzione e trasformazione dei metalli a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione insediamento complessivo primaria o secondaria), compresa la relativa pari o superiore a 2000 metri colata continua: quadrati (mq) di superficie coperta o 20.000 metri cubi (mc) di volume edificato b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi insediamento complessivo mediante: pari o superiore a 2.000 mq I) laminazione a caldo, di superficie coperta o II) forgiatura con magli, 20.000 mc di volume III) applicazione di strati protettivi di metallo fuso: edificato c) Fonderie di metalli ferrosi: insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi insediamenti produttivi pari o i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero, superiori a 3.000 mq di (raffinazione, formatura in fonderia, ecc.): superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e insediamenti produttivi pari o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici: superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione insediamenti produttivi pari o dei relativi motori: superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW g) Cantieri navali: insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili: insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW i) Costruzione di materiale ferroviario: insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato o potenza termica nominale di 1,5 MW j) Imbutitura di fondo con esplosivi: tutti i progetti k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali tutti i progetti metallici: 5) Industria dei prodotti minerali a) Cokerie (distillazione a secco del carbone): tutti i progetti b) Impianti destinati alla produzione di amianto o alla tutti i progetti fabbricazione di prodotti a base di amianto; impianti per la produzione di mole e di altri corpi abrasivi (progetti non compresi nell'allegato I): c) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli tutti i progetti destinati alla produzione di fibre di vetro, di lana di vetro o di lana di silicati: d) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi tutti i progetti quelli destinati alla produzione di fibre minerali: e) Fabbricazione di tegole, mattoni, refrattari o piastrelle tutti i progetti mediante cottura: 6) Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I) a) Produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti insediamenti produttivi pari o per l'igiene del corpo e di profumeria: superiori a 1.000 mq di superficie coperta o 5.000 mc di volume edificato b) Trattamento di prodotti chimici intermedi; tutti i progetti fabbricazione di prodotti chimici: c) Produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, tutti i progetti di elastomeri o perossidi; produzione di mastici, di pitture, di vernici o di inchiostri da stampa: d) Impianti di stoccaggio di petrolio e di prodotti derivati con capacità complessiva di prima distillazione: superiore a 3.000 mc e) Impianti di stoccaggio di altri prodotti chimici e con capacità complessiva petrolchimici: superiore a 1.000 mc 7) Industria dei prodotti alimentari a) Impianti per la produzione di oli o grassi animali: con produzione annua superiore a 500 tonnellate (t) b) Impianti per la produzione di oli o grassi vegetali: con produzione annua superiore a 1.500 t c) Impianti per la produzione di vino; impianti per la con produzione annua produzione della birra e del malto: superiore a 100.000 ettolitri (hl) d) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero - caseari: con capacità di lavorazione annua superiore a 100.000 t di latte e) Impianti per la macellazione di animali: con capacità di macellazione superiore a 5.000 capi grossi/anno o a 100.000 animali di bassa corte/anno f) Impianti per la lavorazione, conservazione e con capacità di lavorazione trasformazione industriale della carne, del pesce superiore a 5.000 t/anno di e dei prodotti alimentari marini: prodotto lavorato g) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di con capacità di lavorazione olio di pesce; impianti per la produzione di conserve superiore a 5.000 t/anno di di prodotti animali: prodotto lavorato h) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi: con capacità di lavorazione annua superiore a 20.000 t i) Industria per la produzione della fecola: con capacità di lavorazione annua superiore a 10.000 t j) Industria per la trasformazione della frutta, degli con capacità di lavorazione ortaggi e dei funghi; impianti per la produzione superiore a 40.000 t/anno di conserve di origine vegetale: di prodotto lavorato k) Impianti per la surgelazione della frutta, degli con capacità superiore a ortaggi e dei funghi: 12.000 t/anno di prodotto surgelato l) Impianti per la produzione di alcool etilico, acquaviti con capacità di produzione e liquori: superiore a 1.000 hl/anno di alcool puro m) Zuccherifici: con capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/anno 8) Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta a) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle insediamento complessivo e compensati: pari o superiore a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato b) Impianti per la fabbricazione di pasta per carta, carta insediamento complessivo o cartoni (progetti non compresi nell'allegato I): pari o superiore a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato c) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa: insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato d) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, insediamento complessivo imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre pari o superiore a 3.000 mq o di tessili: di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato e) Impianti per la concia delle pelli: insediamento complessivo pari o superiore a 1.000 mq di superficie coperta oppure 10.000 mc di volume edificato 9) Industria della gomma e delle materie plastiche a) Industria della produzione di materie plastiche: insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato b) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di insediamenti produttivi pari elastomeri: o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato c) Industria della gomma; ricostruzione di pneumatici: tutti i progetti 10) Altre industrie a) Impianti per la produzione di prodotti in ceramica insediamenti produttivi pari mediante cottura, in particolare gres o porcellane, con o superiori a 3.000 mq di esclusione dei laboratori artistici: superficie coperta o 30.000 mc di volume edificato b) Fabbricazione, confezionamento, caricamento o messa insediamenti produttivi pari in cartucce o involucri di polveri ed esplosivi: o superiori a 1.000 mq di superficie coperta o 10.000 mc di volume edificato 11) Progetti d'infrastrutture a) Progetti di sviluppo di zone per insediamenti produttivi o per aree superiori a 30 ha di zone industriali: b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione per aree superiori a 30 ha di centri commerciali e parcheggi: c) Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti tutti i progetti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I): d) Costruzione di vie navigabili interne non comprese tutti i progetti nell'allegato I: e) Costruzione di ferrovie (progetti non compresi nell'allegato I): tutti i progetti di piattaforme intermodali e di terminali intermodali tutti i progetti per aree (progetti non compresi nell'allegato I): superiori a 5 ha f) Tram, metropolitane sopraelevate e sotteranee: tutti i progetti g) Costruzione di aerodromi (progetti non compresi con piste di decollo e di nell'allegato I): atterraggio lunghe almeno 1.500 m h) Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali con una lunghezza superiore e strade a una corsia: a 15 chilometri (km) i) Costruzione e lo spostamento di strade a due corsie: per la costruzione o lo spostamento con lunghezza del singolo lotto superiore a 5 km j) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi per opere che comportano d'acqua, esclusi gli interventi di somma urgenza: una spesa complessiva superiore a 15 miliardi per progetti funzionalmente unitari k) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere le acque o con capacità superiore a ad accumularle in modo durevole (progetti non 100.000 mc o di altezza compresi nell'allegato I): superiore a 10 m l) Installazione di acquedotti a lunga distanza: oltre 30 km m) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e tutti i progetti lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere: n) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle volume annuale dell'acqua acque freatiche, non compresi nell'allegato I: estratta o ricaricata superiore a 100.000 mc o) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini con una portata media imbriferi, non comprese nell'allegato I: superiore a 5.000 l/s 12) Altri progetti a) Grandi opere edilizie (ospedali, fiere, centri di superficie superiore a commerciali, interporti, mercati all'ingrosso, centri 10 ha o di una cubatura direzionali, ecc.): complessiva superiore a 200.000 mc b) Piste permanenti per corse o prove di veicoli a motore: lunghezza complessiva superiore a 1 km c) Depositi di fanghi: superficie superiore a 1 ha d) Stoccaggio di rottami di ferro, comprese le carcasse superficie superiore a 1 ha di veicoli: e) Banchi di prova per motori, turbine o reattori: insediamenti complessivo pari o superiori a 3.000 mq di superficie coperta o 15.000 mc di volume edificato f) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali: insediamenti produttivi pari o superiori a 1.000 mq di superficie coperta o 10.000 mc di volume edificato g) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze tutti i progetti esplosive: h) Stabilimenti di squartamento: superiore a 15.000 t/anno di materiale lavorato o superiore a 2 t/giorno in caso di incenerimento i) Discariche o depositi di rifiuti inerti: capacità complessiva pari o superiore a 500.000 mc j) Discariche per rifiuti urbani e speciali non tossico-nocivi: capacità complessiva pari o superiore a 300.000 mc k) Centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi: capacità superiore a 10 t o rispettivamente 50 t, quando trattasi di rifiuti compatibili con discariche di III. o rispettivamente di II. categoria, tipo B o C, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 l) Impianti di incenerimento di rifiuti urbani e speciali, potenzialità superiore non tossico-nocivi: a 0,5 t/h m) Discariche ed impianti di trattamento termico o tutti i progetti chimico-fisico di rifiuti tossico-nocivi (progetti non compresi nell'allegato I): n) Impianti di cernita e trattamento di rifiuti inerti: potenzialità superiore a 50.000 t/anno o) Impianti di cernita e trattamento di rifiuti urbani e potenzialità superiore a speciali non tossico-nocivi: 50.000 t/anno p) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti potenzialità superiore a non compresi nell'allegato I): 50.000 abitanti equivalenti 13) Turismo e svaghi a) Piste da sci da discesa: tutte le piste con lunghezza superiore a 2.000 m o superficie superiore a 5 ha b) Impianti di risalita o funivie e strutture connesse: portata oraria massima superiore a 2.200 persone/ora c) Porti turistici: tutti i progetti d) Villaggi di vacanza o complessi alberghieri situati con oltre 300 posti-letto o fuori dalle zone urbane e strutture connesse: superiore a 30.000 mc di volume edificato e) Terreni da campeggio o caravaning: superficie superiore a 2 ha f) Realizzazione di piste artificiali di bob e slittino: tutti i progetti g) Parchi tematici: superficie superiore a 2 ha h) Impianti di innevamento artificiale: con una derivazione complessiva superiore a 10 l/sec (escluso il rinnovo della concessione senza aumento della quantità di derivazione d'acqua) i) Campi da golf e strutture connesse: area superiore a 5 ha Allegato III Informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati; una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto. 2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale. 3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori. 4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente: dovuti all'esistenza del progetto, dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali, dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente. 5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente. 6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti. ————— (1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. Allegato IV Criteri di selezione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 1. Caratteristiche dei progetti Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: delle dimensioni del progetto, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali, del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 2. Localizzazione dei progetti Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: dell'utilizzazione attuale del territorio, della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: a) zone umide, b) zone montuose o forestali, c) riserve e parchi naturali d) zone classificate o protette dalla legislazione e) zone nelle quali gli standard di qualità ambienta le fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati, f) zone a forte densità demografica, g) zone di importanza storica, culturale o archeologica. 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. 1) Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1998, n. 32. 2) I commi 1, 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 33 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 3) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 33 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 4) Il comma 6 è stata aggiunto dall'art. 30 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1. 5) L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 33 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19. 6) Modifica l'art. 30, comma 1, della L.P. 4 giugno 1973, n. 12. 7) Sostituisce l'art. 8, comma 1/bis, della L.P. 25 luglio 1970, n. 16.

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