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Laws of Italy

Provincial Act No. 17 on interventions to promote the development of mountains areas and laying down urgent provisions on agriculture

Made 1998-11-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Trentino-Alto Adige
Subjects
Agricultural and rural development, Environment, Forestry
Keywords
agricultural development, agro-forestry, less favoured areas, mountain area, special fund, institution, access-to-information, governance, afforestation/reforestation, forest management/forest conservation

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  1. LEGGE PROVINCIALE N. 17 DEL 23-11-1998 PROVINCIA DI TRENTO Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 50 del 1 dicembre 1998 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità e principi generali 1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con le disposizioni comunitarie e statali, promuove nelle zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica la valorizzazione delle attività economiche, lo sviluppo sociale e la salvaguardia dell'identità culturale delle popolazioni locali, nonché la conservazione e la tutela dell'ambiente. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono in particolare i seguenti obiettivi: a) contenere lo spopolamento delle zone montane; b) garantire servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati; c) ridurre le diseconomie che penalizzano le attività economiche esistenti nelle zone montane; d) ricercare e favorire l'equilibrio fra sviluppo economico ed esigenze ambientali; e) mantenere in vita le tradizioni e il patrimonio culturale esistente, anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale; f) favorire le attività economiche tradizionali legate all'ambiente, incentivando l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali e in particolare del legno. 3. La Provincia si attiene nell'attuazione della presente legge al principio di sussidiarietà in base al quale la programmazione e la gestione degli interventi spetta, in quanto possibile, al livello istituzionale più vicino agli interessi locali. 4. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono realizzati prioritariamente mediante azioni organiche e capaci di costituire sinergie intersettoriali. ARTICOLO 2 Soggetti e ambiti di applicazione 1. Alla attuazione degli interventi provvedono la Provincia, i comuni, le aggregazioni di comuni comunque denominate e i soggetti privati, secondo quanto previsto negli articoli successivi. 2. Il regolamento di esecuzione della presente legge individua e classifica le zone montane nelle quali sono effettuati gli interventi previsti dalla presente legge, sulla base di indicatori della situazione economica, sociale e ambientale delle zone stesse. 3. Resta ferma la delimitazione delle zone montane individuate dalla Giunta provinciale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza statale ivi previsti. ARTICOLO 3 Istituzione del fondo 1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito, mediante le disponibilità finanziarie autorizzate ai sensi della presente legge, il fondo provinciale per la montagna. 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da: a) appositi stanziamenti del bilancio provinciale; b) quote di competenza provinciale del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; c) trasferimenti a favore della Provincia in base a leggi statali e alla normativa dell'Unione europea specificamente destinati alla montagna; d) altri trasferimenti provenienti da soggetti pubblici o privati. 3. I trasferimenti attribuiti ai comuni ai sensi della presente legge concorrono a determinare la quantità di risorse da destinare alla finanza locale, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. ARTICOLO 4 Utilizzo del fondo 1. La Giunta provinciale determina all'inizio di ogni anno la quota del fondo provinciale per la montagna riservata al finanziamento delle iniziative rientranti nelle zone più svantaggiate e a quelle volte a superare fenomeni temporanei di crisi delle attività economiche ovvero al mantenimento dell'identità linguistica e culturale della popolazione. 2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale individua, previa deduzione dell'importo riservato ai sensi del comma 1, le quote annuali del fondo da destinare rispettivamente al finanziamento degli interventi settoriali e intersettoriali e procede altresì alla ripartizione della quota destinata a interventi settoriali tra i comuni. 3. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione, la graduazione e l'erogazione degli interventi finanziari gravanti sulle disponibilità del fondo, tenendo conto in particolare delle zone, delle tipologie di intervento e dei soggetti attuatori. In ogni caso dovrà essere accordata preferenza per la realizzazione delle iniziative localizzate nei comuni che in base alla classificazione contenuta nel regolamento di esecuzione risultano maggiormente svantaggiati e dei progetti predisposti d'intesa tra più comuni, di cui almeno uno classificato come tale. 4. La Giunta provinciale provvede ad eventuali modifiche della ripartizione del fondo al termine di ogni anno sulla base dell'effettiva utilizzazione del medesimo. ARTICOLO 5 Progetti integrati 1. In coerenza con gli obiettivi indicati nell'articolo 1, i progetti integrati tendono a creare le condizioni per un coordinato sviluppo socio-economico delle zone montane. 2. Il progetto integrato è predisposto dai soggetti di cui all'articolo 2, che lo realizzano attraverso lo strumento del patto territoriale. 3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la formazione del patto territoriale e per la predisposizione e l'attuazione dei progetti integrati da parte dei comuni e degli altri soggetti interessati. 4. Ai progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate); essi sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia di cui all'articolo 30 della predetta legge provinciale n. 4 del 1996. 5. Gli interventi di diretta competenza della Provincia, previsti nei progetti approvati, sono attuati a cura dei servizi provinciali competenti, con precedenza rispetto agli interventi rientranti nei programmi di settore approvati dalla Giunta provinciale. 6. Gli interventi di competenza dei comuni sono finanziati sul fondo di cui all'articolo 3 fino al 95 per cento della spesa sostenuta per l'attuazione del progetto. 7. Le iniziative attuate da soggetti privati sono agevolate dalla Provincia ai sensi delle leggi provinciali di settore. A tal fine le iniziative rientranti nei progetti, per i due anni successivi a quello della approvazione dei medesimi, hanno la precedenza sulle altre iniziative agevolabili ai sensi delle medesime leggi provinciali e i relativi contributi sono concessi nella misura massima consentita. ARTICOLO 6 Progetti sperimentali 1. Nella prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale individua, anche sulla scorta di atti programmatori già definiti e approvati, di intesa con l'organismo rappresentativo dei comuni, alcune aree ricadenti nelle zone montane, al fine di sperimentare nelle aree stesse progetti integrati tendenti a creare per la popolazione residente migliori condizioni di vivibilità sociale e di sviluppo economico. Almeno una delle aree predette deve comprendere un comune caratterizzato da situazioni di particolare svantaggio socio-economico e ambientale. 2. Ove l'intesa di cui al comma 1 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta con la quale la Giunta provinciale individua le aree interessate, si può procedere in mancanza dell'intesa, valutando gli eventuali orientamenti espressi dall'organismo medesimo. 3. La Giunta provinciale individua la struttura competente alla predisposizione e al coordinamento della attuazione dei progetti sperimentali. Per la realizzazione dei progetti e per la formulazione di proposte alla Giunta provinciale di eventuali correttivi di natura metodologica e strumentale al fine di migliorare l'efficacia degli interventi da attuare, il dirigente della struttura competente si avvale del supporto tecnico di un apposito gruppo di lavoro cui partecipano funzionari provinciali e esperti esterni indicati dai comuni interessati e dall'organismo rappresentativo dei comuni trentini. 4. Ai componenti del gruppo di lavoro sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7. ARTICOLO 7 Interventi di carattere ambientale 1. I comuni attuano interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali avvalendosi di imprenditori agricoli singoli o associati, di consorzi di miglioramento fondiario e di cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, che abbiano soci, o sede, o esercitino prevalentemente le loro attività, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 2. Ai fini della presente legge si considerano interventi di manutenzione ambientale quelli diretti alla salvaguardia dell'integrità ecologica e paesaggistica e alla valorizzazione compatibile dell'ambiente montano, mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento e alla conservazione delle acque e del patrimonio agricolo-forestale, alla utilizzazione del territorio per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi. Le specifiche tipologie di intervento sono individuate nel regolamento di esecuzione. 3. I lavori di cui al comma 1 sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna), come introdotto dall'articolo 12 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6. 4. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati, mediante apposita convenzione, anche alle cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, i quali, conformemente alle disposizioni del loro statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agricola e forestale, nonché ai consorzi di miglioramento fondiario che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani nel settore della manutenzione del territorio; in deroga alle vigenti disposizioni di legge l'affidamento di lavori fino a lire 300.000.000 per ogni anno viene disposto a trattativa privata. 5. L'importo di cui al comma 4 può essere adeguato dalla Giunta provinciale tenendo conto di quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97. 6. Il programma degli interventi relativo all'anno successivo è trasmesso dai comuni alla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente. La Giunta provinciale, sentito il parere dei servizi provinciali competenti, provvede entro il mese di novembre alla approvazione dei programmi e a stabilire i criteri per la assegnazione dei finanziamenti, entro il limite del 95 per cento della spesa prevista. 7. Gli interventi di tutela ambientale nell'ambito dei parchi naturali vengono realizzati dai comuni secondo le modalità di cui al presente articolo previa convenzione con il soggetto gestore dell'area. 8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, relativamente ai lavori affidati da soggetti privati nelle zone montane a imprenditori agricoli singoli o associati. ARTICOLO 8 Interventi per il rimboschimento artificiale 1. Per i fini di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, nelle aree agricole o a pascolo, individuate dal piano urbanistico provinciale e dai piani regolatori comunali o dagli strumenti di pianificazione forestale, è vietato il rimboschimento artificiale. 2. Per rimboschimento artificiale si intende l'impianto di specie forestali per la costituzione di bosco come definito dal piano generale forestale di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 48 del 1978; in ogni caso non sono considerati rimboschimento artificiale l'impianto con funzioni ornamentali, o per il recupero o stabilizzazione di superfici degradate o manomesse, l'impianto di specie a rapido accrescimento come definito dall'articolo 5 della legge provinciale n. 48 del 1978, nonché la messa a dimora di piante singole per altri scopi, ivi compresa quella effettuata ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica). 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, il comitato tecnico forestale di cui all'articolo 31 della legge provinciale n. 48 del 1978 può autorizzare sulla base di appositi progetti rimboschimenti artificiali diretti a favorire la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque. 4. Per gli interventi di rimboschimento artificiale sottoposti a valutazione di impatto ambientale si applica la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), come da ultimo modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13. 5. Gli enti o i privati proprietari di aree rimboschite senza l'autorizzazione di cui al comma 3 sono tenuti alla rimessa in pristino delle aree stesse, secondo i tempi e le modalità prescritti dal servizio foreste. Ove il proprietario non provveda al ripristino entro i tempi prescritti, il ripristino è eseguito a cura del servizio foreste con addebito dell'onere a carico del proprietario; per la riscossione delle somme corrispondenti a tale onere si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. ARTICOLO 9 Incentivi per l'insediamento in comuni montani 1. Al fine di favorire il recupero delle località montane e di contribuire alla formazione e allo sviluppo degli insediamenti abitativi, i comuni possono concedere a coloro che trasferiscono la loro residenza e la loro dimora abituale, nonché la propria attività in una delle località allo scopo indicate nel regolamento di esecuzione, impegnandosi a mantenerle nella medesima per almeno dieci anni, le seguenti agevolazioni: a) un premio di insediamento corrispondente al 70 per cento della spesa sostenuta per il trasferimento, ivi compresa quella relativa al trasloco e agli allacciamenti di telefono, gas e elettricità; b) un contributo a fondo perduto, fino al 15 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni eventualmente concesse ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ai soggetti già residenti. 3. I soggetti concessionari di servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale concedono ai soggetti non residenti, che svolgono attività dipendente o autonoma nelle zone individuate nel regolamento di esecuzione, particolari agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità e le misure delle agevolazioni. Per le zone nelle quali il servizio di trasporto sia mancante, possono essere finanziati dai comuni servizi finalizzati a garantire una risposta ai bisogni essenziali di trasporto della popolazione residente nelle località medesime. ARTICOLO 10 Interventi per l'artigianato 1. Al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle attività artigianali i comuni possono concedere alle imprese artigiane operanti nel settore delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali tipici della montagna trentina, che attivino o trasferiscano la propria attività nelle zone montane che ne siano sprovviste, impegnandosi a mantenerla per almeno cinque anni, un premio di insediamento nella misura massima di lire 50.000.000. 2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le tipologie delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali di cui al comma 1. 3. Il contributo previsto dal comma 1 è aggiuntivo rispetto alle agevolazioni previste dalle norme vigenti in materia di artigianato e non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a). ARTICOLO 11 Norme speciali per la tutela e il recupero del patrimonio edilizio montano 1. Ai fini della protezione e riqualificazione dei beni culturali e ambientali propri del territorio montano e al fine di consentire il recupero a fini abitativi anche non permanenti del vasto patrimonio di edifici minori esistenti, destinati ad attività rurali o silvo-pastorali, isolati o riuniti in gruppi, a bassa o alta quota, situati fuori dei centri abitati permanenti, la Giunta provinciale, in concorso con le amministrazioni locali interessate, adotta appositi progetti speciali. 2. Ogni progetto contiene: a) il censimento e la localizzazione, per aree omogenee, e per ciascun ambito comunale, degli edifici suscettibili di recupero; b) la definizione di soluzioni tipologiche e di elementi edilizi e architettonici omogenei per una corretta progettazione degli interventi di recupero; c) le condizioni infrastrutturali necessarie per consentire l'utilizzo abitativo - anche stagionale - dei fabbricati; d) le prescrizioni urbanistiche e edilizie speciali, nonché quelle di carattere igienico-sanitario, anche diverse da quelle disposte ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, necessarie a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi. 3. La deliberazione di adozione della Giunta provinciale e gli atti connessi sono trasmessi al comune interessato per il deposito presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi previo avviso esposto all'albo comunale. 4. Entro quindici giorni successivi al periodo di deposito di cui al comma 3, chiunque ne abbia interesse e l'amministrazione comunale possono produrre osservazioni alla Giunta provinciale, la quale, previo esame e decisione sulle stesse, provvede all'approvazione definitiva del progetto. 5. La deliberazione di approvazione definitiva è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione acquista efficacia col giorno successivo alla pubblicazione predetta. La documentazione allegata alla deliberazione è trasmessa al comune per il deposito a libera visione del pubblico. 6. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera d), ove compatibili con i vincoli del piano urbanistico provinciale, prevalgono rispetto alle norme contenute nello strumento urbanistico e nel regolamento edilizio locale in vigore. 7. I comuni possono concedere, per i fini di cui al comma 1, contributi una tantum a favore dei proprietari che siano tali da almeno un anno all'entrata in vigore della presente legge e che intendano ristrutturare o recuperare gli edifici, a condizione che il beneficiario si impegni a non alienarli per almeno dieci anni dalla data di liquidazione del contributo e alla manutenzione dei luoghi e delle pertinenze di sua proprietà, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo. 8. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa. ARTICOLO 12 Agevolazioni per allacciamenti di utenze isolate 1. I comuni possono concedere ai residenti contributi in conto capitale per la realizzazione di allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, fognari e viari a servizio di edifici isolati e di piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate a insediamenti residenziali. 2. I contributi per l'allacciamento elettrico e telefonico possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva a carico dell'utente. 3. I contributi per l'allacciamento idrico, fognario e viario di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 40 per cento della spesa complessiva a carico del richiedente. 4. I contributi di cui al presente articolo possono riguardare: a) l'allacciamento della residenza permanente; b) l'allacciamento di utenze anche temporanee, relative a edifici e impianti sedi di attività comunque riguardanti l'utilizzo e la valorizzazione dell'ambiente montano. 5. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con quelli disposti ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come introdotto dall'articolo 8 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6. ARTICOLO 13 Misure per il riordino della proprietà fondiaria silvo-pastorale 1. Al fine di favorire una corretta gestione delle proprietà boschive private, sia in funzione economica che di salvaguardia complessiva degli ecosistemi, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare le misure idonee a stimolare il riordino e il consolidamento della proprietà silvo-pastorale. 2. Le misure di cui al comma 1 sono volte a favorire l'accorpamento e l'arrotondamento delle singole aree forestali in modo da limitare la frammentazione della proprietà incentivando la formazione e lo sviluppo di aziende forestali di maggiori dimensioni. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 vengono erogate sotto forma di premio forfettario e anticipazione, commisurate al valore medio provinciale delle diverse tipologie forestali così come determinato entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Presidente della Giunta provinciale. 4. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce limiti e criteri di concessione dei premi e delle anticipazioni. ARTICOLO 14 Sistema informativo della montagna 1. Per soddisfare le esigenze informative delle zone montane la Giunta provinciale, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), come sostituito dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, prevede un sistema informativo per la montagna, volto anche a favorire le opportune forme di connessione, di interscambio informativo e di fruizione di servizi fra le strutture provinciali, l'organismo rappresentativo dei comuni, gli enti pubblici e privati che operano sul territorio montano. 2. La Giunta provinciale, nell'ambito dei programmi di sviluppo della telematica, individua interventi e azioni da realizzare per la fruizione decentrata di informazioni e servizi nonché per la incentivazione, la partecipazione alla realizzazione o la predisposizione di infrastrutture necessarie alla distribuzione delle informazioni. Per tali fini la Giunta provinciale promuove intese con i comuni interessati per la realizzazione di sportelli polifunzionali di informazione e di servizio al cittadino. 3. La Giunta provinciale è autorizzata ad attuare gli opportuni collegamenti con il sistema informativo della montagna (SIM) istituito a livello nazionale. ARTICOLO 15 Conferenza per la montagna 1. La Giunta provinciale convoca periodicamente e almeno ogni due anni la conferenza per la montagna quale momento di analisi dei problemi legati allo sviluppo delle zone di montagna anche in relazione alla approvazione di nuovi strumenti di programmazione e di intervento. 2. La conferenza è formata: a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede; b) dai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi competenti nelle materie della programmazione, delle foreste, dell'agricoltura, dell'urbanistica e tutela del paesaggio, della cultura, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'energia; c) da sei esperti designati dall'organismo rappresentativo dei comuni trentini; d) da due esperti scelti dalla Università di Trento tra i docenti in materie attinenti con l'economia montana; e) da due rappresentanti designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trento scelti fra gli operatori dei settori della produzione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti della montagna. ARTICOLO 16 Osservatorio provinciale per lo sviluppo montano 1. E' attivato all'interno della struttura individuata ai sensi dell'articolo 20, l'osservatorio provinciale per lo sviluppo montano il quale, in raccordo con la struttura prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e in collegamento con l'organismo rappresentativo dei comuni, svolge con riferimento alle zone montane i seguenti compiti: a) gestire la banca dati relativa alla situazione dell'economia montana di cui alla presente legge; b) effettuare studi e indagini sui fenomeni economici, sociali e demografici; c) verificare il grado di efficacia degli interventi pubblici per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; d) redigere annualmente, avvalendosi anche dell'apporto dei servizi provinciali, una relazione sullo stato della montagna da inviare alla Giunta provinciale, al Consiglio provinciale e al ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; e) mantenere i necessari raccordi con i servizi provinciali competenti per gli interventi nei settori di interesse della montagna, ivi compresi quelli previsti dai programmi comunitari. ARTICOLO 17 Attività lavorativa a distanza 1. Al fine di evitare il disagio derivante dal pendolarismo e di favorire nel contempo lo svolgimento di attività lavorative da parte di lavoratori residenti nelle zone montane, la Giunta provinciale approva un apposito programma per lo sviluppo dell'attività lavorativa a distanza, denominato "Programma telelavoro", da realizzare attraverso: a) la sperimentazione diretta di tale modalità di lavoro nell'ambito delle strutture provinciali, sulla base di un programma di fattibilità; b) la concessione alle aziende interessate di contributi fino al 40 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di attrezzature informatiche, sulla base di un piano operativo redatto dalle aziende medesime e approvato dalla Giunta provinciale; c) la formazione degli addetti alle attività lavorative per le quali è richiesto il telelavoro. ARTICOLO 18 Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 1. L'articolo 19 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente: "Art. 19 - Approvazione e attuazione dei progetti di turismo rurale 1. I progetti di turismo rurale presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18, sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere dei servizi competenti espresso in sede di conferenza dei servizi convocata dal dirigente del dipartimento competente in materia di agricoltura. 2. All'attuazione dei progetti di turismo rurale provvedono: a) i competenti servizi provinciali per gli interventi la cui esecuzione spetta alla Provincia; b) i comuni per gli interventi di competenza degli stessi; c) gli enti e i soggetti privati proponenti per il rispettivo ambito di competenza. 3. Per l'attuazione dei progetti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), previsti nei progetti approvati dalla Giunta provinciale hanno la precedenza nelle graduatorie previste dalle leggi di settore. 4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera b), la Giunta provinciale può concedere ai comuni finanziamenti nella misura massima del 95 per cento della spesa sostenuta. 5. Con il provvedimento di approvazione del progetto la Giunta provinciale può assegnare un contributo finanziario per la predisposizione dei progetti medesimi nella misura massima dell'80 per cento delle spese stesse." ARTICOLO 19 Regolamento di esecuzione 1. Il regolamento di esecuzione è deliberato dalla Giunta provinciale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sentito l'organismo rappresentativo dei comuni. Nel regolamento sono stabiliti anche termini e modalità per la prima applicazione della presente legge. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva un regolamento tipo sulla cui base i comuni adottano entro tre mesi i propri regolamenti per la concessione delle agevolazioni erogate ai sensi della presente legge. ARTICOLO 20 Coordinamento degli interventi 1. La Giunta provinciale individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura di coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge. ARTICOLO 21 Efficacia della legge e abrogazioni 1. Le disposizioni del capo I della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, hanno effetto a decorrere dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione sono abrogate le disposizioni incompatibili con il capo I della presente legge e in particolare: a) gli articoli 20, 21, 22 e 63, commi 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; b) gli articoli 4, 10 e 10 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come modificati dalla legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6. 3. Le disposizioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 richiamate al comma 2 continuano in ogni caso ad applicarsi ai fini dell'attuazione degli interventi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del capo I della presente legge. ARTICOLO 22 Disposizioni per l'estinzione anticipata e per la rinegoziazione dei Finanziamenti a favore del settore agricolo 1. Nell'articolo 8 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui è soggetta ad autorizzazione della Provincia su richiesta dell'interessato; con la predetta autorizzazione l'importo del contributo già concesso è rideterminato, in relazione alla durata di ammortamento prevista nel contratto originario, secondo le disposizioni dell'articolo 3 (in materia di disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8. Qualora l'interessato proceda all'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui senza l'autorizzazione della Provincia, cessa il concorso nel pagamento degli interessi a decorrere dalla data di estinzione dei medesimi prestiti e mutui." 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle richieste di autorizzazione all'estinzione di prestiti e mutui presentate a partire dal 1° ottobre 1998; in caso di richieste presentate fino a tale data, il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui e prestiti comunque concesso in precedenza ai sensi della medesima legge continua ad essere corrisposto per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario, secondo le norme in vigore al momento della concessione della relativa agevolazione. ARTICOLO 23 Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati dalle eccezionali grandinate. Provvidenze a favore delle cooperative agricole 1. In relazione alle eccezionali grandinate verificatesi nella primavera-estate 1998, la Provincia può concedere alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale), un contributo straordinario non superiore alle perdite causate dalle predette calamità e comunque nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del comma 2 per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie conseguenti, qualora la riduzione della quantità di prodotto conferita dai soci nella medesima annata agricola sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente. Nel caso di produzioni frutticole la predetta riduzione della quantità di prodotto deve riferirsi a quello idoneo per la commercializzazione al consumo fresco. 2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate con riferimento alle produzioni colpite dalle calamità predette e comunque nel limite massimo dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo delle cooperative relativo alla commercializzazione del raccolto dell'anno 1998 in cui si è verificato il predetto evento. L'importo totale della spesa ammissibile sarà ridotto in misura pari all'incidenza in termini percentuali della produzione annuale conferita dai soci che non hanno subito una perdita di produzione nell'anno 1998 superiore al 20 per cento rispetto alla produzione media rilevata nel triennio precedente. 3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale stabilisce i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione, le modalità di determinazione delle spese ammissibili e dell'entità del contributo straordinario, le modalità di erogazione e liquidazione dello stesso nonché quelle per l'effettuazione dei controlli. 4. Il periodo di tre anni di cui all'articolo 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, è determinato escludendo l'anno nel quale è concesso il contributo straordinario di cui al presente articolo. ARTICOLO 24 Efficacia delle disposizioni 1. Gli effetti delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea. ARTICOLO 25 Autorizzazioni di spesa 1. Per la costituzione del fondo provinciale per la montagna di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1999 e di lire 9.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001 (unità previsionale di base 4.2.220). 2. Per i fini di cui all'articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 2.400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 (unità previsionale di base 33.2.230). ARTICOLO 26 Riferimento delle spese e copertura degli oneri 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 6, 6, 7, 9, 10, 11, comma 7, 12, 13 e 17, comma 1, lettera b), si provvede con le disponibilità del fondo provinciale per la montagna di cui all'articolo 25. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, commi 5 e 7, si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte sulle leggi provinciali di settore. 3. Ai maggiori oneri valutati nell'importo di lire 20.000.000 a carico degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella A. 4. Agli oneri previsti dagli articoli 14, 16 e 17, comma 1, lettera a), si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i medesimi fini relativi allo sviluppo del sistema informativo provinciale e al funzionamento delle strutture provinciali. 5. Agli oneri previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera c), si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (unità previsionale di base 30.1.110). 6. Agli oneri previsti dall'articolo 19, commi 2, lettera a), 4 e 5, della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della presente legge, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 19 della medesima legge provinciale n. 14 del 1992 (unità previsionale di base 54.4.210). 7. Per il triennio 1999-2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella A. ARTICOLO 27 Variazioni di bilancio 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 23 novembre 1998 VISTO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO IL PRESIDENTE PER LA PROVINCIA DI TRENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE Carlo Andreotti

Provincial Act No. 17 on interventions to promote the development of mountains areas and laying down urgent provisions on agriculture · Nelum