Provincial Act No. 16 on apiculture
Made 1988-04-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Trentino-Alto Adige
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- apiculture/sericulture, pests/diseases, data collection/reporting, inspection, offences/penalties, animal health, animal production
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LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1988, n. 16 Norme per la tutela dell'apicoltura (b.u. 26 aprile 1988, n. 19) Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento disciplina con la presente legge l'apicoltura al fine di tutelare e promuovere tale attività, anche come fattore del miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole con particolare riguardo alla frutticoltura. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si considera: a) "apicoltore" chiunque allevi api; b) "alveare" l'arnia contenente più di un favo e la famiglia di api; c) "apiario" più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario; d) "apiario stanziale" l'apiario che non viene spostato nel corso dell'anno; e) "apiario nomade" l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno. Art. 3 Denuncia degli apiari 1. Gli apicoltori, entro il trenta novembre di ogni anno, sono tenuti a denunciare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio il numero degli alveari allevati, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi. 2. All'atto della prima denuncia il servizio competente rilascia un cartello recante data e numero di iscrizione nonché le generalità e il recapito dell'apicoltore. Ogni alveare è contraddistinto dal predetto numero di iscrizione. 3. La mancata denuncia di cui al primo comma comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, l'esclusione per tre anni dai benefici previsti dalla legislazione provinciale concernente lo sviluppo dell'apicoltura. Art. 4 Profilassi e denuncia delle malattie 1. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio attua interventi di profilassi in materia di apicoltura e periodici accertamenti sanitari sugli alveari. 2. Al fine di permettere il periodico controllo sanitario delle famiglie di api è vietato l'uso di bugni villici o similari a favo fisso, che devono essere eliminati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione della cera utilizzata. 4. Per i fini di cui al regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 è fatto obbligo agli apicoltori di denunciare al sindaco, che ne dà subito conoscenza al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, le malattie, sospette od accertate, che verranno indicate con deliberazione della Giunta provinciale. 5. Al ricevimento della denuncia il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio provvede agli accertamenti diagnostici e propone al sindaco l'adozione delle misure previste dal suddetto regolamento di polizia veterinaria. Art. 5 Cessione di alveari e api 1. La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api vive può avvenire solo quando gli stessi siano accompagnati da un certificato, rilasciato da non oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria, che ne attesti la sanità e la provenienza da allevamenti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria con riferimento alle malattie infettive e infestive di cui all'articolo 4. 2. Il certificato di cui al primo comma deve essere conservato dall'acquirente per almeno un anno e, se richiesto, va esibito al personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 8, primo comma. Art. 6 Nomadismo 1. Gli apicoltori che intendono esercitare il nomadismo sul territorio provinciale devono preventivamente notificare il trasferimento degli alveari o degli apiari al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale nel cui territorio di competenza ricade la località di destinazione. 2. Detta notificazione deve indicare il numero degli alveari, la località di destinazione, la data presunta di trasferimento nonché la durata presumibile della permanenza. Essa deve pervenire al servizio veterinario di cui al precedente comma almeno dieci giorni prima del trasferimento e alla stessa deve essere allegato il certificato, rilasciato da non oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria, che ne attesti la sanità e la provenienza da allevamenti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria con riferimento alle malattie infettive e infestive di cui all'articolo 4. 3. Quando gli alveari o gli apiari provengono da fuori provincia, gli stessi devono recare le generalità e il recapito dell'apicoltore e inoltre il certificato di cui al comma precedente deve attestarne la sanità sulla base di esami effettuati da un istituto zooprofilattico. Art. 7 Trattamenti con pesticidi 1. È fatto divieto di effettuare trattamenti con insetticidi, acaricidi, diserbanti e disseccanti dipiridilici sulle colture arboree ed arbustive dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali. 2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e degli apicoltori, ha la facoltà di determinare, anche con eventuali differenziazioni territoriali, le tecniche colturali e le iniziative ritenute più idonee per la salvaguardia del patrimonio apistico provinciale. 3. Per favorire la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi da parte di tutti gli apicoltori interessati, la Giunta provinciale può determinare negli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990 una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti autorizzati anche per le finalità di cui all'articolo 36 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8 Vigilanza 1. È incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 sulla presente legge il personale appartenente ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali individuato ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 27 agosto 1982, n.19. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il predetto personale ha facoltà di accedere e di effettuare prelievi negli alveari o apiari e le loro pertinenze e nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica. 2. È incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 7 il personale assegnato al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola nonché al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, individuato con deliberazione della Giunta provinciale. 3. Le funzioni tecniche di vigilanza, analisi e controllo ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 sono esercitate dal servizio protezione ambiente e dal servizio di prevenzione. Per l'effettuazione delle analisi di laboratorio la Provincia può avvalersi anche di enti od istituti specializzati in materia. 4. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale di cui al secondo e terzo comma, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha facoltà di accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele di pesticidi dalle attrezzature agricole adibite ai trattamenti con gli stessi; il personale medesimo può altresì procedere all'effettuazione dei prelievi direttamente dalle predette attrezzature che si trovino a transitare sulle pubbliche strade o sulle strade di accesso ai fondi in occasione dei trattamenti medesimi. 5. Gli apicoltori e gli operatori agricoli sono invitati, anche in via breve, a presenziare alle operazioni di vigilanza e di prelievo di cui al presente articolo. Art. 9 Sanzioni 1. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: a) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute negli articoli 3, 5 e 6; b) da lire 400.000 a lire 1.200.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'articolo 4; c) da lire 300.000 a lire 900.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'articolo 7. 3. La sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma precedente si applica anche a chiunque impedisca l'accesso o l'effettuazione dei prelievi nei casi e nei luoghi di cui all'articolo 8, primo comma; la sanzione amministrativa di cui alla lettera c) del precedente comma si applica anche a chiunque impedisca l'accesso o l'effettuazione dei prelievi nei casi e nei luoghi di cui all'articolo 8, quarto comma. 3. Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. La loro determinazione è pubblicata entro quindici giorni dall'adozione sul Bollettino ufficiale della regione. 4. Le somme dovute a titolo di sanzione nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono versate alla tesoreria dell'unità sanitaria locale competente per territorio per essere introitate nel bilancio della stessa; le somme dovute a titolo di sanzione nei casi in cui alla lettera c) del medesimo primo comma sono versate alla tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale. 5. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma e rispettivamente al dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola nei casi di cui alla lettera c) del medesimo primo comma. Art. 10 Abrogazione 1. È abrogata la legge provinciale 19 giugno 1978, n. 21. Art. 11 - Art. 12 omissis ( 1 ) NOTE (1) Disposizioni finanziarie.