Provincial Act No. 13 on Genetically Modified Organisms in agriculture
Made 2006-11-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Legge Provinciale n. 13: Organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Bolzano
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- genetically modified organism (GMO), plant production, offences/penalties, biotechnology
- Categories
- agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2006, n. 13 Organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura - disposizioni transitorie. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 28 novembre 2006) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge stabilisce norme transitorie per la salvaguardia delle colture agricole nella provincia di Bolzano da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM), in assenza di norme per l'applicazione del principio di coesistenza. Art. 2. D i v i e t o 1. Fino all'adozione della disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all'Art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dall'Art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono vietati sul territorio provinciale la coltivazione e l'uso in agricoltura di specie geneticamente modificate. 2. La disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 e' adottata entro il 2009. Art. 3. S a n z i o n i 1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all'Art. 2, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 16 novembre 2006 DURNWALDER