Presidential Decree No. 57 implementing Directive 99/21/EC on dietary foods for special medical purposes
Made 2002-03-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, nutrition, packaging/labelling, special dietary uses, standards
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Testo file:///D/HTML/ita31039.htm[15.01.2025 18:01:09] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2002, n.57 Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C; Vista la direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500; Visto il decreto del Ministro della sanita' 1 giugno 1998, n. 518; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002; Visto il rilievo n. 40, del 13 marzo 2002, formulato dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo di legittimita' su atti dei Ministeri istituzionali, relativo al mancato inserimento della clausola di cedevolezza, che legittima l'intervento dello Stato nella materia oggetto del decreto; Ritenuto di dover accogliere il suddetto rilievo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di composizione ed etichettatura degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "lattanti" i soggetti con meno di dodici mesi di eta'; b) "alimenti dietetici destinati a fini medici speciali" i prodotti alimentari per fini nutrizionali particolari, lavorati o formulati in maniera speciale e destinati alla dieta di pazienti, da utilizzare sotto controllo medico. Tali prodotti sono destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacita' di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinati nutrienti contenuti negli alimenti o di metaboliti. Essi sono altresi' destinati a pazienti con altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici e il cui equilibrio alimentare non puo' essere raggiunto semplicemente modificando il normale regime dietetico, ne' mediante altri alimenti a fini nutrizionali particolari, ne' con una combinazione di entrambi. 2. Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali si dividono in tre categorie: a) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutrienti che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati; b) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione di sostanze nutrienti adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati; c) alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che non sono adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento. 3. Gli alimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati anche per sostituire parzialmente o integrare la dieta del paziente. Testo file:///D/HTML/ita31039.htm[15.01.2025 18:01:09] Art. 3. Requisiti 1. Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali debbono essere conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento ed ai criteri di composizione di cui all'allegato. 2. La formulazione degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e' basata su principi attendibili di medicina e di scienza dell'alimentazione. Il loro consumo, secondo le istruzioni del produttore, deve essere sicuro, salutare e rispondere efficacemente alle particolari esigenze nutrizionali delle categorie di soggetti cui sono destinati, in base a dati scientifici generalmente riconosciuti. Art. 4. Etichettatura 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura oggetto del presente regolamento deve riportare, in lingua italiana, le seguenti diciture obbligatorie, quando sono aggiuntive o ulteriori specificazioni rispetto a quelle prescritte dal citato decreto legislativo n. 111 del 1992: a) la dicitura "Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"; b) l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal e il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto cosi' come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo secondo le istruzioni del produttore. Tali informazioni possono in aggiunta essere espresse anche per razione quantificata sull'etichetta o per porzione, a condizione che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione; c) l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate nell'allegato e contenute nel prodotto, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto cosi' come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo secondo le istruzioni del produttore. Tali informazioni possono in aggiunta essere espresse anche per razione quantificata sull'etichetta o per porzione, a condizione che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione; d) l'indicazione del tenore delle componenti, rispettivamente, di proteine, di carboidrati e di grassi e/o di altre sostanze nutrienti e dei relativi componenti che dovrebbero essere dichiarati per il corretto uso specifico del prodotto, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto cosi' come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo secondo le istruzioni del produttore. Tali informazioni possono in aggiunta essere espresse anche per razione quantificata sull'etichetta o per porzione, a condizione che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione; e) se del caso, informazioni sull'osmolalita' e l'osmolarita' del prodotto; f) informazioni sull'origine e la natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto; g) la dicitura: "Avvertenza importante" seguita da: 1) l'indicazione che il prodotto deve essere utilizzato sotto la sorveglianza di un medico; 2) l'indicazione che il prodotto e' adatto o non e' adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento; 3) se del caso, l'indicazione che il prodotto e' destinato a consumatori di una certa fascia d'eta'; 4) se del caso, l'indicazione che il prodotto puo' comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifico per i quali il prodotto e' indicato; h) la dicitura "Indicato per il regime alimentare di" seguita dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per i quali il prodotto e' indicato; i) se del caso, un'avvertenza sulle opportune precauzioni e controindicazioni; l) la descrizione delle proprieta' o delle caratteristiche che spieghino l'utilita' del prodotto per quanto riguarda in particolare l'aumento, la riduzione, l'eliminazione o comunque una modifica di determinate sostanze nutrienti e i motivi che giustificano l'uso del prodotto; m) le modalita' di assunzione del prodotto e, se del caso, l'avvertenza che non deve essere somministrato per via parenterale; n) in tutti i casi nei quali sia necessario, le istruzioni per la corretta preparazione, l'uso e la conservazione del prodotto dopo apertura del contenitore. Testo file:///D/HTML/ita31039.htm[15.01.2025 18:01:09] Art. 5. Commercializzazione 1. Ai fini di agevolare e rendere efficace il controllo sugli alimenti di cui al presente regolamento, il produttore o, qualora il prodotto sia fabbricato in un Paese terzo, l'importatore, al momento della loro prima commercializzazione informa il Ministero della salute, mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta. 2. Il Ministero della salute puo' richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformita' del prodotto ai requisiti di cui all'articolo 3. 3. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 2 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione. 4. Qualora i prodotti presentino pericolo per la salute umana il Ministero della salute adotta ogni misura ritenuta necessaria e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 6. Norma transitoria 1. E' consentita la commercializzazione di alimenti dietetici destinati a fini medici speciali non conformi al presente regolamento, purche' conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente regolamento si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/21/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Marzano, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 28 Allegato (art. 3, comma 1) Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali I requisiti riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore. 1. I prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), destinati specificamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali elencati nella tabella 1. 2. I prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), destinati specificamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali elencati nella tabella 1, fatte salve le modifiche di una o piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 3. I livelli massimi di vitamine e di sostanze minerali contenute nei prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), destinati specificatamente ai lattanti non devono superare i valori indicati nella tabella 1, fatte salve le modifiche di una o piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. Testo file:///D/HTML/ita31039.htm[15.01.2025 18:01:09] 4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dal loro uso specifico, gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti, devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutrienti applicabili, in funzione del caso, agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento di cui al decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, e al decreto del Ministro della sanita' 1 giugno 1998, n. 518. 5. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali indicati nella tabella 2. 6. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali come da indicazioni della tabella 2, fatte salve le modifiche di una o piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 7. I livelli massimi di vitamine e sostanze minerali contenuti nei prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori indicati nella tabella 2, fatte salve le modifiche di una o piu' sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.