Presidential Decree No. 432 amending Presidential Decree No. 1164 of 24 December 1964, on the production and trade of vine propagating material
Made 1997-10-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, seeds/planting material, viticulture/oenological practices
- Categories
- agriculture
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18-12-1997 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie genera/e - n. 294 LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1997, n. 432. Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di pro duzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegeta tiva della vite. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costitu zione; Visto ii decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produ zione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Vista la direttiva 68/ 193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968; Considerata l'esigenza di determinare un aggiorna mento delle tariff e massime necessarie per far fronte alle spese per le operazioni di controllo e di certifica zione del materiale di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'ltalia al processo nor mativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, nonche la legge 6 f ebbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee - legge comunitaria 1994; Udito ii parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole; EMANA ii seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e sostituito dal seguente: «Art. 15. - 1. Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivai sti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di. Cone gliano e saranno determinate dal Ministro per le politi che agricole in misura non superiore a: a) L. 100.000 per ogni ettaro di piante madri per portainnesti e marze; b) L. 8 per ogni talea coltivata. 2. Le somme indicate alle lettere a) e b) del comma 1, possono essere aggiomate annualmente con decreto del Ministro per le politiche agricole in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente ed accertata dall'Istituto nazionale di stati stica. 3. L'aggiornamento di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblica zione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repub blica italiana.». II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar:i inserito nella Raccolta uf(iciale degli atti norma tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun que spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 29 ottobre 1997 SCALFARO Visto, ii Guardasigilli: FLICK PRODI, Presidente def Con siglio dei Ministri PINTO, Ministro per le poli tiche agricole Registrato alla Corte dei conti ii 9 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111,foglio n. 13 NOTE AYVERTENZA: II testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi del l'art. 10, comma 3, de! testo unico delle disposizioni sulla promulga zione delle leggi, sull'emanazione dei decreti de! Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili tare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato ii rinvio. Restano invariati ii valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra scritti. · Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nelta Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presi dente delta Repubblica ii potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 68/ 193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 e pub blicata nella GUCE n. 93/15 de! 17 aprile 1968. II D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, reca: «Norme sulla produ zione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa delta vite». L'art. 1 recita: «In applicazione della direttiva del Consi glio delle Comunita europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nelta "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltipli cazione vegetativa delta vite, come precisati nell'art. 2 delta direttiva m edesima, in appresso denominati "materiali di moltiplicazione" e la vendita di essi a imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi delta Comunita economica europea, sono regolate dalle disposi zioni de! presente decreto». La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca norme generali sulla parte cipazione delt'Italia al processo normativo comunitario e suite proce dure di esecuzione degli obblighi comunitari. La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempi mento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alte Comu nita europee - legge comunitaria 1994. 3 18-12-1997 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA II comma I dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina del l'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza de! Consiglio dei Ministri), come modificato dall 'art. 74 de! D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto de! Presidente della Repubblica, previa deliberazione de! Consiglio dei Ministri, sentito ii parere de! Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser vate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun que riservate alla legge; d) l'organizzazione ed ii funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. II comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regola menti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Si trascrive )'art. 15 del D .P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, nella versione antecedente alla sostituzione ad opera del decreto qui pub blicato: «Art. 15. - Le spese relative alle operazioni di controllo e dicer tificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto e verranno determinate dal Mini stro per I'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura, in misura non superiore a: a) L. 15.000 per ettaro di piante madri; b) L. 3 per ogni barbatella innestata; c) L. I per ogni barbatella non innestata». 97G0469 4 Serie generate - n. 294