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Laws of Italy

Presidential Decree No. 4 implementing article 33 of Regional Act No. 19 of 2009 on wild fauna preservation in protected areas

Made 2012-07-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto del Presidente della Giunta Regionale No. 4: Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette. Stralcio per la conservazione della specie scoiattolo rosso (sciurus vulgaris) e per il controllo dello scoiattolo grigio (sciurus carolinensis).».
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy · Piemonte
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
management/conservation, wild fauna, protected area, rodents

Where to read it

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  1. REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2012 , n. 4 Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette. Stralcio per la conservazione della specie scoiattolo rosso (sciurus vulgaris) e per il controllo dello scoiattolo grigio (sciurus carolinensis).». (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-3212 del 30 dicembre 2011; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8-4164 del 23 luglio 2012; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'), individua i principi generali per la gestione faunistica all'interno delle aree protette regionali, provvedendo a disciplinare le procedure da adottare al fine d'assicurare il rispetto dei fini istitutivi delle aree protette regionali ed, al contempo, la maggiore garanzia per la pubblica incolumita' dei fruitori, degli operatori del settore e, piu' in generale, di tutta la collettivita'. 2. Nell'ambito della gestione faunistica, tesa a promuovere la funzionalita' ecologica in un rapporto di compatibilita' con le attivita' antropiche e in particolare agricole e zootecniche, le operazioni di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono svolte per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'Area protetta, previa predisposizione di un apposito piano pluriennale. 3. Interventi di cattura e prelievo per finalita' scientifiche o per esigenze di conservazione ambientale o di sicurezza, che prevedano interventi straordinari limitati quantitativamente e temporalmente, ovvero stagionali, sono autonomamente autorizzati dall'Ente gestore dell'area protetta previa motivata informativa al Settore competente in materia di Aree protette. 4. Le attivita' di monitoraggio faunistico, condotte secondo le modalita' indicate dalle linee guida dell'I.S.P.R.A., delle specie selvatiche (censimenti annuali, raccolta dati, stime di popolazione, raccolta osservazioni occasionali) sono obbligatorie in tutte le aree protette della Regione Piemonte. 5. Per quanto riguarda le specie alloctone, la Regione Piemonte, in conformita' alla «Strategia Nazionale per la Biodiversita'» approvata in Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, puo' «mettere in atto programmi e iniziative volte a prevenire l'introduzione e l'invasione di specie alloctone, assicurare la rapida identificazione e rimozione dei nuclei di nuovo insediamento, attivare azioni coordinate di eradicazione e controllo per le specie gia' insediate nel territorio nazionale e di mitigazione degli impatti sulle specie e gli ecosistemi colpiti». Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento a quanto riportato nei documenti elaborati sul tema dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dall'ISPRA ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, si intendono per: a) metodi ecologici: tutti quelli che prescindono dalla sottrazione diretta, a opera dell'uomo, di individui alla popolazione oggetto di controllo; b) controllo (faunistico): strategia di gestione, composta da una o piu' modalita', d'azione volta a ridurre gli impatti esercitati dalla fauna selvatica sugli ecosistemi o sulle attivita' economiche. Tutte le specie possono, almeno potenzialmente, essere oggetto di controllo indipendentemente dal grado di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale; c) controllo numerico: azione volta a ridurre la consistenza locale di una determinata specie per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attivita' economiche, o per impedirne la diffusione su aree piu' vaste; d) abbattimenti selettivi: abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della popolazione oggetto di controllo effettuati con l'intento di incidere unicamente sulla specie «bersaglio», evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi. Per abbattimento quantitativo s'intende l'abbattimento specifico e interspecifico di una determinata quantita' di capi. Per abbattimento qualitativo s'intende l'abbattimento interspecifico e intraspecifico di una determinata quantita' di capi suddivisi per genere e classe d'eta'; e) prelievi: catture di individui della popolazione oggetto di controllo o studio finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione; f) catture: catture temporanee di individui della popolazione oggetto di studio con finalita' di marcatura, radio telemetria, determinazione, immunocontraccezione, terapia, ecc.; g) immissione: trasferimento e rilascio, intenzionale o accidentale, di una specie. Un'immissione intenzionale viene indicata con il termine traslocazione. Reintroduzioni, ripopolamenti e introduzioni rappresentano casi specifici di immissioni intenzionali (traslocazioni); h) introduzione: traslocazione di una specie in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici; i) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata specie autoctona in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta; l) ripopolamento: traslocazione di una specie operata dall'uomo in un territorio dove questa e' gia' presente; m) eradicazione: completa e permanente rimozione di una specie alloctona da un'area geografica, realizzata attraverso una campagna mirata condotta in un tempo definito; n) specie alloctona (sinonimi: esotica, aliena): specie che non appartiene alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo. Art. 3 Indirizzi per la conservazione dello Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) e per il controllo dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) 1. Ai fini di cui all'articolo 1 sono adottati gli indirizzi per la conservazione dello Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) e per il controllo dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) di cui all'allegato A al presente regolamento, nel quale sono specificate le motivazioni e le modalita' degli interventi da realizzare. 2. Ciascun Ente di gestione di area protetta approva un piano pluriennale degli interventi da realizzare sul territorio delle aree protette in gestione, in coerenza con gli indirizzi del presente regolamento. Un unico piano puo' interessare aree protette in gestione a Enti gestori diversi: in tal caso ciascun ente approva il Piano per le aree di propria competenza. Art. 4 Urgenza 1. Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 23 luglio 2012 COTA (Omissis).

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