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Laws of Italy

Presidential Decree No. 364 amending Presidential Decree of No. 559 of 30 December 1992 implementing Directive No. 91/495/EEC concerning public health and animal health problems affecting the production and placing on the market of rabbit meat and farmed game meat

Made 1996-05-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, meat, game, rodents

Where to read it

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Text

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  1. DPR 17/05/1996 Num.364 Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364 (in Suppl. ordinario n. 115, alla Gazz. Uff. n. 160, del 10 luglio). -- Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto necessario apportare modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; Emana il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) nell'art. 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) carni di selvaggina di allevamento: tutte le parti adatte al consumo umano dei mammiferi terrestri, dei volatili selvatici e degli uccelli corridori (ratiti), in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani, riprodotti, allevati e macellati in cattività>>; b) nell'art. 6, è aggiunto il seguente comma: <<6. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamenente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo: a) nella parte superiore, il nome del comune; b) al centro, la sigla V.S.; c) nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice.>>; c) nell'art. 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera a), dell'allegato I, per le carni di coniglio;>>; d) nell'art. 15, è aggiunto il seguente comma: <<5. Le carni di coniglio o di selvaggina d'allevamento da penna ottenute negli stabilimenti di cui al comma 4 devono essere contrassegnati con un bollo a placca recante, in caratteri perfettamente leggibili ed indelebili, da un lato il nome del comune, la denominazione della ditta produttrice e la sede dello stabilimento e dall'altro la sigla VS ed il numero assegnato al veterinario addetto al macello dalla unità sanitaria locale di appartenenza. I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre. Il bollo a placca deve essere in materiale resistente, tale da non poter essere reimpiegato, conforme a tutte le esigenze di igiene. Qualora le carcasse, parti di esse ed i visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o su apposite etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo a placca.>>; e) nell'art. 19, comma 2, tra il n. 8 e il n. 10 è inserito il seguente numero: <<9>>.

Presidential Decree No. 364 amending Presidential Decree of No. 559 of 30 December 1992 implementing Directive No. 91/495/EEC concerning public health and animal health problems affecting the production and placing on the market of rabbit meat and farmed game meat · Nelum