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Laws of Italy

Presidential Decree No. 279 implementing the Special Statute of the Trentino Alto Adige Region in matter of small cultivated areas, hunting, fisheries, agriculture and forestry

Made 1974-03-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Wild species and ecosystems
Keywords
institution, mountain area, governance

Where to read it

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste (g.u. 26 luglio 1974, n. 196) Art. 1 Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino - Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale ( 1 ). Art. 2 Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, già spettante agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto. In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico - economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio. Art. 3 Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria. Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela. Le province, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali. La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti. Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il Parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del Parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in relazione alle unità di personale messe a loro disposizione d'intesa con le province stesse. Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla Provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potrà essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico - economica acquisita. Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili, restano operanti fino alla entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facoltà delle province di provvedere anche prima in ordine alle estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo. Art. 4 Con effetto dalla data di compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, il consorzio di bonifica Monte S. Michele, estendentesi sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, è disciolto. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le province adotteranno d'intesa i provvedimenti necessari per la regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente. Art. 5 Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, la parte del comprensorio di bonifica montana dell'Astico, Valletta Longhella e Brenta ricadente nella provincia di Trento cessa di appartenere al relativo consorzio. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà, sentito il consorzio e gli altri enti interessati, alla regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente. Art. 6 Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti nelle materie di cui al presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i rispettivi programmi di attività concernenti tali materie debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico - economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale saranno adottati con decreto del ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma. Art. 7 Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica. Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati. L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici. Art. 8 Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea; b) alla applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati; c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; l'attività di ricerca e sperimentazione di competenza statale interessante le province e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese; d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione di prodotti agricoli; e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; f) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli; g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari; ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 dello statuto, del disposto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; h) alla alimentazione; i) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia; l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche; m) alla tenuta dei registri delle varietà dei prodotti sementieri ( 2 ). Art. 9 I requisiti e le condizioni richiesti per l'ammissione al libro genealogico delle razze riconosciute a norma della legislazione statale saranno stabiliti con legge provinciale. Parimenti con legge provinciale sarà disciplinato il controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione. Art. 10 Viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi od uffici locali: a) funzioni di cui alla lettera d) del precedente art. 8; b) funzioni di cui alla lettera f) del medesimo articolo; c) adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 marzo 1970, n. 364. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso riservate ai sensi del precedente art. 8 lo Stato può affidare determinati compiti ad enti od organismi locali. Art. 11 Lo Stato, previo accordo con le province sulle modalità di utilizzazione, può avvalersi dei servizi tecnici provinciali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle province. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il ministro competente, previa intesa con l'amministrazione provinciale interessata. Le province possono chiedere che il consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse provinciale. In tali casi, alle riunioni del consiglio superiore interviene un rappresentante della provincia interessata, designato di volta in volta dalla giunta provinciale. Art. 12 L'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni riservate allo Stato, è trasferito alla Provincia di Bolzano. L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni, il transito e le importazioni. Al funzionamento del predetto ufficio, l'amministrazione provinciale provvede con proprio personale. Il personale dello Stato, in servizio presso l'osservatorio fitopatologico di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito, previo consenso, nei ruoli provinciali, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. La Provincia provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a quando non sarà attuato tale passaggio le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti della Provincia. Art. 13 I certificati fitopatologici rilasciati dagli uffici delle province autonome sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Art. 14 Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche ai fini dell'esercizio delle funzioni, che venissero loro attribuite dalle province stesse inerenti alla polizia delle acque pubbliche e delle opere di bonifica. L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la Giunta provinciale competente. Il personale dipendente dalla regione Trentino - Alto Adige messo a disposizione delle province, al quale sia stata già riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, mantiene la qualifica stessa, anche dopo l'inquadramento nei ruoli provinciali, per l'esercizio delle funzioni di polizia già ad esso spettanti o attribuite dalle province ai sensi del primo comma del presente articolo. Art. 15 La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori. Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Art. 16 Il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574. è abrogato. NOTE (1) Comma aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267. (2) Articolo così modificato dall'art. 14 del d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526. Per i rapporti con la CEE vedi anche quest'ultimo decreto.

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