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Laws of Italy

Presidential Decree No. 11 amending the Regulation relative to game protection and hunting

Made 2010-02-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto del Presidente della Provincia n. 11: Modifica del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy · Bolzano
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting authorization/permit, policy/planning

Where to read it

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Text

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  1. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 febbraio 2010, n. 11 Modifica del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 16 marso 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 137 del 1° febbraio 2010 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. La pianificazione degli abbattimenti di cui all'art. 27 della legge rappresenta uno strumento per la gestione della fauna selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo destinati anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali gli ungulati vengono distinti per sesso, qualita' ed eta'. I singoli piani vengono approvati da una commissione che viene nominata dall'associazione ed e' composta da sei membri. Della commissione fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorita' forestale, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura ed uno dell'associazione dei coltivatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, nonche' il direttore dell'ufficio o un suo delegato. Qualora il piano di prelievo interessi una riserva privata di caccia, la commissione e' integrata da un rappresentante della Federazione provinciale riserve caccia private della Provincia di Bolzano, con diritto di voto.». 2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. I tesserini di accompagnamento rilasciati dall'ufficio e dall'associazione ai sensi del comma 5 sostituiscono, durante il periodo di caccia al camoscio nonche' durante i tempi specificati dall'assessore provinciale competente in materia di caccia nel decreto di cui all'art. 29, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, e di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione alla stessa legge provinciale, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29. Al fine di consentire un efficace controllo, l'associazione si munisce di apposite targhette sono contraddistinte da numero progressivo e vengono messe a disposizione delle singole riserve di diritto. Per ogni singola riserva di diritto la quantita' delle targhette rilasciate non puo', tuttavia superare i limiti di cui alla tabella A) allegata al succitato regolamento di attuazione. L'associazione o i suoi organi periferici comunicano per iscritto e prima del 1° agosto di ogni anno la stazione forestale territorialmente competente la quantita' ed i numeri progressivi delle targhette di riconoscimento rilasciate per ciascuna riserva di diritto.». Art. 2 1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2 Ha diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno dieci anni o la ha avuta per almeno qunidici anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia per la quale si richiede il permesso annuale, purche' risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).». 2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge ed e' proprietario unico di una minima unita' colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprieta', compresa quella dell'associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purche' i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonche', ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.». Art. 3 1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno cinque anni o la ha avuta per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia di diritto per la quale richiede il permesso d'ospite, purche' risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).». 2. II comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Indipendentemente dalla titolarita' di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi e' proprietario unico di una minima unita' colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprieta', compresa quella dell'associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purche' i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonche', ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.». Art. 4 1. II comma 4 dell’art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4. Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonche' delle autorizzazioni speciali e' ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.». 2. II comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei titolari di permessi annuali della rispettiva riserva di caccia di diritto, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3. In caso di inattivita' da parte dell'associazione per piu' di trenta giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio.». Art. 5 1. Nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, le parole «selvaggina», «comprensorio di caccia» e «guardiacaccia» sono rispettivamente sostituite dalle parole «fauna selvatica», «comprensorio» e «agente venatorio». 2. Nel testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, le parole «Jagdgebief» und «Jagdaufseher» sono rispettivamente sostituite dalle parole «Wildbezirk» und «hauptberuflicher Jagdaufseher». 3. II presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 18 febbraio 2010 DURNWALDER

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