Presidential Decree implementing Directive No. 93/75/CEE concerning minimum requirements for vessels entering or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods, and Directive No. 96/39/CE amending the above mentioned Directive
Made 1997-05-19 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Sea, Environment
- Keywords
- marine pollution, pollution control, harbour, transport/storage, hazardous substances, coastal zone management, data collection/reporting
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DPR 19/05/1997 Num. 268 Il Presidente della Repubblica:Visto l' Art. 87 della Costituzione; Visto l'Art. 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'Art. 4, comma 5, della legge 9marzo 1989, n. 86; Visto l' Art. 39 della legge 6 febbraio 1996, n.52, legge comunitaria per il 1994, che prevede che il Governo emanicon uno o pi— regolamenti norme intese ad attuare la direttiva93/75/CEE, del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa allecondizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimidella Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose oinquinanti; Vista la direttiva 96/39/CE, della Commissione del 19giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE; Visto l'Art. 35,primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Viste ledisposizioni dell'Art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge 24 dicembre1993, n. 537; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardiadella vita umana in mare (SOLAS 74/78), firmata a Londra il 1ønovembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e conlegge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivoprotocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti; Vista laConvenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamentocausato da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973,emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978,ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quantoriguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata invigore in Italia il 2 ottobre 1983 e successivi emendamenti; Vista larisoluzione OMI A.648(16) recante principi generali dei sistemi dirapporto e delle prescrizioni per la compilazione dei rapporti, checomprende le linee guida, per rapportare gli incidenti in cui sonocoinvolte le merci pericolose, le sostanze nocive e/o le sostanzeinquinanti marine, adottata nel corso della XVI assembleadell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 19 ottobre1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9maggio 1968, n. 1008; Visto il decreto del Presidente dellaRepubblica 4 febbraio 1984, n. 50; Visto il decreto interministerialedel Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministrodell'ambiente in data 28 aprile 1994, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 200 del 27 agosto 1994; Visto il decreto del Ministrodei trasporti e della navigazione in data 4 maggio 1995, pubblicatonel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18maggio 1995; Ritenuta la necessita' di definire le condizioni minimeper l'entrata e l'uscita da porti marittimi di navi che trasportanomerci pericolose ed inquinanti, al fine di evitare gravi incidenti oridurre gli eventuali danni, ai sensi della direttiva 93/75/CEE;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanzagenerale del 17 aprile 1997; Vista la deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla propostadel Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro deitrasporti e della navigazione, di concerto con il Ministrodell'ambiente; Emana il seguente regolamento:DPR 19/05/1997 Num. 268 Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di imbarco etrasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quantoattiene alle merci pericolose o inquinanti: a) in colli: 1) in colli posti in <<unita' di carico>> o su <<carrelli>>oppure posti in contenitori posizionati su carrelli;2) in contenitori con solidi alla rinfusa;3) in contenitori intermedi;4) in contenitori cisterna;5) in veicoli cisterna stradali;6) in veicoli cisterna ferroviari;7) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa;8) in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa;9 ) in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidialla rinfusa; b) alla rinfusa. 2. Il presente regolamento non si applica: a) alla sosta e alla movimentazione delle merci pericoloseall'interno delle aree portuali e a terra; b) ai depositi di combustibile, alle scorte ed attrezzature dibordo; c) alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate afini non commerciali.DPR 19/05/1997 Num. 268 Art. 2 Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) <<agente marittimo>> il raccomandatario marittimo di cuiall' Art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135; b) <<nave>>, qualsiasi nave da carico, petroliera, chimicheria ogasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o che neesce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, come indicatoall' Art. 1, comma 1; c) <<merci pericolose>> le merci classificate nel codice IMDG,nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC; d) <<merci inquinanti>>: 1) idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato1; 2) sostanze liquide nocive, secondo la definizione dellaMARPOL, allegato 2; 3) sostanze dannose, secondo la definizion della MARPOL,allegato 3; e) <<MARPOL>>: la Convenzione internazionale del 1973 sullaprevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativoprotocollo del 1978, in vigore al 1ø gennaio 1996; f) <<codice IMDG>>: il codice marittimo internazionale per iltrasporto delle merci pericolose, in vigore al 1ø gennaio 1996; g) <<codice IBC>>: il codice internazionale OMI per lacostruzione e l'armamento delle navi che trasportano sostanzechimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 1ø gennaio 1996; h) <<codice IGC>>: il codice internazionale OMI per lacostruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gasliquefatti alla rinfusa, in vigore al 1ø gennaio 1996; i) <<risoluzione OMI A.648(16)>>: la risoluzione adottata nelcorso della XVI assemblea dell'Organizzazione marittimainternazionale (OMI) il 19 ottobre 1989, recante princ�pi generalidei sistemi di rapporto e delle prescrizioni per la compilazione deirapporti, che comprende le linee guida, per rapportare gli incidentiin cui sono coinvolte le merci pericolose, le sostanze nocive e/o lesostanze inquinanti marine; l) <<spedizioniere/caricatore>>: soggetto che ha stipulato uncontratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cuinome o per conto della quale, viene stipulato il contratto; m) <<autorita' centrale>>: Ministero dei trasporti e dellanavigazione - Comando generale delle capitanerie di porto; n) <<comando di porto>>: organo periferico del Ministero deitrasporti e della navigazione.DPR 19/05/1997 Num. 268 Art. 3.Dichiarazione di imbarco. 1. Ai fini dell'imbarco di merci pericolose o inquinanti lospedizioniere e/o caricatore deve trasmettere all'agente marittimo eal comandante della nave una dichiarazione contenente ledenominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti,i numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, le classi dirischio OMI conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, i quantitatividi tali merci e, se sono trasportate in contenitori cisterna o incontenitori mobili, i marchi di identificazione degli stessi. 2. Al momento dell'imbarco lo spedizioniere e/o caricatore devefornire al comandante della nave e all'agente marittimo una ulterioredichiarazione circa la corrispondenza del carico con quello indicatonella dichiarazione di cui al comma 1.DPR 19/05/1997 Num. 268 Art. 4. Obbligo di notifica di informazioni per l'approdo per la partenzae in caso di incidente. 1. L'agente marittimo, prima della partenza di una nave dal portonazionale, anche in caso di viaggio occasionale, comunica al comandodi porto tutte le informazioni di cui all'allegato I. 2. L'agente marittimo di una nave proveniente da un portoextracomunitario e diretta in un porto nazionale o in un luogo diormeggio nelle acque territoriali, al momento della partenza dalporto di caricamento o appena a conoscenza del porto di destinazioneitaliano, notifica al comando di porto, quale condizione di accesso atale porto o luogo di ormeggio, tutte le informazioni di cuiall'allegato I. L'agente marittimo notifica al comando di porto,appena ne viene a conoscenza, l'eventuale cambiamento del porto didestinazione della nave deciso nel corso del viaggio. 3. Il comandante della nave allega alla nota informativa di cuiall' Art. 179 del codice della navigazione l'elenco di controllo perle navi di cui all'allegato II. Tale elenco e' messo a disposizionedel pilota al momento del suo imbarco. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle naviche effettuano il trasporto di merci pericolose o inquinanti conservizio di linea di durata inferiore ad un'ora. In tal caso, arichiesta del comando di porto, il comandante della nave, o l'agentemarittimo, deve rendere disponibili in ogni momento le informazionidi cui all'allegato I. L'agente marittimo puo' chiedere, con istanzamotivata alla Commissione dell'Unione europea, tramite l'autorita' centrale, un aumento del lasso di tempo predetto. 5. La nave che trasporta merci pericolose o inquinanti e che entrain un porto nazionale o che ne esce si avvale dei servizi dipilotaggio e dei servizi di assistenza al traffico secondo ledisposizioni vigenti in materia nel porto interessato. 6. Il pilota impegnato nelle operazioni di ormeggio, di disormeggioe/o ancoraggio della nave informa immediatamente il comando di portodell'esistenza di deficienze che possono pregiudicare la sicurezzadella navigazione e della nave. 7. Il comando di porto provvede all'immediato inoltro delleinformazioni notificate ai sensi dei commi 1 e 2, all'autorita'centrale che, per l'intero arco delle ventiquattro ore, mantienedisponibile, ai fini della sicurezza una banca dati per fornire, surichiesta, tali informazioni ad altro Stato membro dell'Unioneeuropea. L'autorita' centrale, informata di fatti che possonocomportare o aumentare il rischio di un pericolo per talune zonemarine o costiere di un altro Stato membro dell'Unione europea,fornisce tempestivamente le informazioni di cui dispone allo Statomembro in questione. 8. L'autorita' centrale, in caso di incidente o di situazioni inmare, anche al di fuori dei limiti del mare territoriale e delle areemarine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, che possonocostituire un pericolo per la fascia costiera o per i connessiinteressi nazionali, segnala via radio tutte le informazioninecessarie alle navi o stazioni radio; tali informazioni sonotrasmesse anche al Ministero dell'ambiente. 9. Il comandante della nave interessata, in caso di incidente o disituazione in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera oper i connessi interessi nazionali, ha obbligo di fornireimmediatamente al comando di porto pi— vicino informazioni in meritoai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato I, ovverosegnalare quale autorita', nell'ambito dell'Unione europea, disponedelle informazioni richieste. 10. La comunicazione di cui al comma 9, E' effettuata secondo quantoprevisto dalla risoluzione OMI A.648(16).DPR 19/05/1997 Num. 268 Art. 5.Modalita' di trasmissione delle informazioni. 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,sentiti i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio edell'artigianato e della sanita', da emanarsi entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sonostabilite le procedure e le modalita' di trasmissione delleinformazioni e di conservazione dei dati.DPR 19/05/1997 Num. 268 Art. 6.Disposizioni finali. 1. L'osservanza del presente regolamento E' condizione per ilrilascio dell'autorizzazione all'approdo e per la spedizione dellanave. 2. Eventuali modifiche agli allegati sono apportate con successividecreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.DPR 19/05/1997 Num. 268 Art. 7. Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.DPR 19/05/1997 Num. 268 Allegato IINFORMAZIONI CONCERNENTI LE NAVICHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI 1. Nome della nave e nominativo internazionale. 2. Nazionalita' della nave. 3. Lunghezza e pescaggio. 4. Porto di destinazione. 5. Ora presunta di arrivo al porto di destinazione o presso lastazione di pilotaggio, secondo quanto prescritto dall'autorita'competente. 6. Ora presunta di partenza. 7. Itinerario previsto. 8. Denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose oinquinanti, numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, classidi pericolo OMI, conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC,quantitativi di tali merci e loro ubicazione a bordo, nonchE', se talimerci sono contenute in contenitori cisterna o in casse mobili(contenitori), marchi di identificazione. 9. Conferma della presenza a bordo di un elenco o di un manifestooppure di un piano di carico appropriato nel quale siano indicate indettaglio le merci pericolose o inquinanti imbarcate a bordo dellanave, con la relativa ubicazione.DPR 19/05/1997 Num. 268(‚ omesso l'allegato II).