Skip to content
Nelum
Laws of Italy

Ordinance establishing the surveillance plan against the classical swine fever

Made 1995-02-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, swine

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. O.M. 16 febbraio 1995 (1). Piano di sorveglianza sierologica nei confronti della peste suina classica (1/a). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1995, n. 79. (1/a) Abrogata dall'O.M. 28 novembre 1996 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 11). IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 289; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994; Vista l'ordinanza ministeriale 2 dicembre 1994 riguardante il piano di eradicazione e di sorveglianza in allevamenti di suini del territorio nazionale nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus del suino; Ritenuto necessario attuare un piano di monitoraggio sierologico finalizzato a verificare la presenza e la diffusione del virus della PSC negli allevamenti da riproduzione soprattutto per gli stipiti virali a bassa virulenza nonché per il controllo dello stato anticorpale nei confronti della PSC anche dei suini da ingrasso; Ordina: 1. [1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano attuano il piano di sorveglianza sierologica nelle aziende di suini presenti nel territorio di propria competenza nei confronti della peste suina classica (PSC) di seguito denominato «Piano», in conformità dei criteri e delle modalità indicati nei successivi articoli, avvalendosi delle aziende sanitarie - unità sanitarie locali (USL). 2. Il suddetto piano viene eseguito nell'ambito del programma di controllo sanitario per la malattia vescicolare da enterovirus del suino di cui all'ordinanza ministeriale 2 dicembre 1994 (2), citata in premessa.] (1/a) (2) Riportata al n. A/CCXXIV. (1/a) Abrogata dall'O.M. 28 novembre 1996 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 11). 2. [1. Ai fini del piano, per azienda si intende il complesso agricolo o la stalla di sosta del commerciante o, in generale, ogni locale, recinto od impianto in cui sono allevati od abitualmente tenuti animali da allevamento, da ingrasso o da macello, come definita all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (3). 2. Il campionamento per il monitoraggio sierologico, riferito al territorio regionale o provinciale di competenza deve essere attuato sulla base della seguente tabella: TABELLA 1 Numero scrofe presenti in azienda Numero scrofe da campionare per azienda < 5 0 6-29 metà dei capi presenti 30-49 22 50-99 25 > 99 29 3. I servizi veterinari delle USL, utilizzando la scheda di accompagnamento prevista per i campioni da sottoporre ad esame per la malattia vescicolare, richiederanno l'esame sierologico anche per la peste suina classica. Gli istituti zooprofilattici di competenza estrarranno i campioni da saggiare in conformità dell'art. 2, comma 2. 4. La regione Sardegna, stante la particolare situazione epidemiologica nei confronti della malattia nonché la elevata presenza di allevamenti suinicoli di piccole dimensioni, assicurerà il campionamento di tutti gli allevamenti con numero uguale o inferiore a cinque scrofe. 5. La regione Sardegna, in considerazione dell'avvenuta vaccinazione antipestosa fino a tutto il 1991, attuerà il campionamento su soggetti riproduttori di età inferiore ai trentasei mesi. 6. La regione Sardegna di concerto con il Ministero della sanità programmerà eventuali azioni conseguenti all'andamento del piano di cui trattasi. 7. I suini da ingrasso destinati alla macellazione sono controllati a scopo conoscitivo mediante prelievo di campioni di sangue al macello. Tale campionamento viene effettuato sulla base della seguente tabella: TABELLA 2 Numero suini macellati in ambito regionale per anno Numero di campioni da prelevare 500 tutti 1.000 950 2.000 1.553 3.000 1.895 4.000 2.109 5.000 2.253 10.000 2.588 > 10.000 2.995 8. Le regioni e le province autonome definiscono le modalità di stratificazione e di esecuzione del campionamento prendendo in considerazione i suini da macello introdotti dall'estero per la immediata macellazione.] (1/a) (3) Riportato al n. A/CXCI. (1/a) Abrogata dall'O.M. 28 novembre 1996 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 11). 3. [1. I controlli dei suini provenienti dall'estero e destinati ad allevamenti da riproduzione o da ingrasso devono essere eseguiti nella azienda di prima destinazione riportata sul certificato sanitario di scorta agli animali. 2. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le unità sanitarie locali e gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, per quanto di competenza, individuate di concerto le aziende di prima destinazione degli animali di cui al comma 1 del presente articolo introdotti da Paesi dell'Unione europea e dai Paesi terzi, assicurano che, nell'ambito del piano ed entro 48 ore dall'arrivo, vengano effettuati prelievi di sangue nei confronti della peste suina classica. 3. Gli accertamenti sierologici per la peste suina classica sono eseguiti sulle partite di suini di cui al comma 1 del presente articolo sulla base di un campionamento randomizzato effettuato secondo la seguente tabella 3: TABELLA 3 Numero suini per partita Numero suini da campionare per partita 1-29 metà dei capi presenti 30-49 22 50-99 25 > 99 29 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono che il campionamento di cui al comma precedente venga comunque effettuato in modo tale che non sia descriminatorio e che in un quadrimestre il controllo interessi tutti i Paesi e le provenienze nonché tutte le ditte importatrici. 5. Per gli animali introdotti dall'estero in caso di accertamento di sieropositività in uno o più capi, è ammessa su espressa richiesta del detentore: A) la rispedizione della partita nel Paese di provenienza, in base al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (4); B) la macellazione, senza corresponsione dell'indennizzo, di tutti i capi sieropositivi fermo restando quanto previsto al comma 1 del successivo art. 4 della presente ordinanza.] (1/a) (4) Riportato al n. D/LX. (1/a) Abrogata dall'O.M. 28 novembre 1996 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 11). 4. [1. Le USL, d'intesa con le regioni e province autonome, in caso di riscontro in suini di sieropositività in aziende o nei macelli, effettuano una accurata indagine epidemiologica unitamente ad ulteriori accertamenti diagnostici nelle aziende ai fini della diagnosi definitiva nei confronti della peste suina classica. In tal caso la USL competente preleverà d'intesa con l'istituto zooprofilattico competente opportuni campioni per confermare o escludere la presenza dell'infezione, utilizzando la scheda allegata n. 1. 2. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dagli istituti zooprofilattici competenti per territorio alla USL che provvede ad inviare dettagliata relazione al Ministero ed alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano. 3. I campioni positivi agli esami sierologici devono essere inviati per la conferma dall'istituto zooprofilattico al centro di referenza nazionale per le pesti suine accompagnati dalla allegata scheda n. 1. 4. Le unità sanitarie locali in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici negli allevamenti sospetti applicano le misure previste dal decreto 18 ottobre 1991, n. 427 (5). 5. Il centro di referenza nazionale per le pesti suine provvederà a fornire le istruzioni relative al sistema informativo di supporto al presente piano di sorveglianza e per la gestione dello stesso potrà avvalersi del centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in epidemiologia, programmazione ed informazione veterinaria, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 ottobre 1991.] (1/a) (5) Riportato al n. A/CLXXII. (1/a) Abrogata dall'O.M. 28 novembre 1996 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 11). 5. [1. L'onere finanziario del piano è a carico del Fondo sanitario nazionale.] (1/a) (1/a) Abrogata dall'O.M. 28 novembre 1996 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 11). 6. [1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] (1/a) (Si omettono gli allegati) (1/a) (1/a) Abrogata dall'O.M. 28 novembre 1996 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 11).

Ordinance establishing the surveillance plan against the classical swine fever · Nelum