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Laws of Italy

Order of the President of the Region n. 5 of 13 March 2020 Further measures for the prevention and management of the epidemiological emergency from COVID-2019. Ordinance pursuant to art. 32, paragraph 3, of the Law of 23 December 1978, n. 833 on hygiene and public health

Made 2020-03-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitá pubblica.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy · Sicilia
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition, General
Keywords
coronavirus disease (COVID-19), hazards, pests/diseases, public health, food security, good practices, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

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  1. 1. L’art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l’adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento. Pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l’ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile. Articolo 4 (Misure da applicare ai servizi di trasporto sull’intero territorio regionale)

  2. 1. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 - 13.30/16.00 con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l’utenza ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro. E’ obbligo delle imprese garantire con le stesse modalità una terza fascia oraria 17.00/19.00 in relazione alle esigenze della utenza lavorativa.

  3. 2. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano garantiscono i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi-traghetto con le isole minori della Regione si atterranno allo svolgimento dei servizi secondo l’articolazione indicata nell’allegato 1 alla presente ordinanza. Sono sospesi i servizi integrativi regionali di collegamento con le isole minori a mezzo unità veloci, ad eccezione della tratta Marsala-Favignana, in entrambe le direzioni, che è effettuata come indicato nell'allegato 1.

  4. 3. Gli esercenti servizi di trasporto marittimo per il collegamento con le isole minori sono tenuti ad acquisire all’atto dell’emissione del biglietto di passaggio, ovvero di titolo di viaggio equipollente, l’autocertificazione da rendere per gli spostamenti delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.1, comma 1, del DPCM dell’8 marzo 2020 e dell’articolo 1, comma 1, del DPCM del 9 marzo 2020.

  5. 4. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti sono tenuti ad estendere agli aeroporti di Lampedusa e di Pantelleria i controlli in atto svolti presso gli altri aeroporti del territorio regionale.

  6. 5. Per favorire la regolare prosecuzione dei servizi di traghettamento dello Stretto di Messina per l’approvvigionamento di beni, con particolare riguardo a quelli considerati di prima necessità, e la mobilità in sicurezza delle persone nei casi consentiti, le Società esercenti servizi di navigazione adottano il “Protocollo per la messa in sicurezza della continuità del traghettamento dello Stretto di Messina” (allegato 2).

  7. 6. E’ fatto obbligo di effettuare la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutti mezzi del trasporto pubblico locale via terra, urbano ed extraurbano, e via mare. 4/7

  8. 7. Il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, anche attraverso le Aziende sanitarie competenti per territorio, provvede ad istituire presidi sanitari dedicati presso i porti di Palermo, Messina, Milazzo, Trapani e Porto Empedocle, per il controllo dei passeggeri diretti o provenienti dalle isole minori. Articolo 5 (Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale)

  9. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020 e dall’articolo 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.

  10. 2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.

  11. 3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall’art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID- 19. Articolo 6 (Ulteriori norme per le attività commerciali da osservare nel territorio regionale)

  12. 1. Per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare le imprese della grande distribuzione predispongono nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche amovibili, per assistere gli autotrasportatori.

  13. 2. L’ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori.

  14. 3. I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all’aperto con particolare riferimento ai mercati rionali. Articolo 7 (Misure atte a prevenire fenomeni di allarme sociale)

  15. 1. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti. 5/7 Articolo 8 (Norme riguardanti il personale in servizio presso tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale, degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico)

  16. 1. Al fine di salvaguardare la salute del personale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione regionale, tenuto conto delle esigenze relative alla necessità di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa nell’attuale fase emergenziale e degli adempimenti connessi a inderogabili future scadenze, e di assicurare il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali, si rende necessario adottare le seguenti misure: a) applicare la modalità di “lavoro agile” e dare attuazione alle “disposizioni per il personale dipendente” secondo le direttive impartite dall’Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica recanti rispettivamente protocollo n. 27519 del 9 marzo 2020 e n. 29231 del 12 marzo 2020, di cui agli allegati n. 4 e 5 alla presente ordinanza; b) per contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali, i Dirigenti Generali e i Responsabili di tutti gli Uffici dell’Amministrazione regionale adottano piani per la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente del rispettivo personale, da predisporre contemperando eventuali comprovate esigenze connesse alla necessità di garantire il corretto adempimento degli obblighi in capo agli Uffici; c) disporre, con tempestività, la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali sede di tutti gli Uffici. La pulizia straordinaria e accurata, con acqua e detergente, seguita dall'applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti, i corrimano e i pulsanti di scarico dei servizi igienici; d) installare dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani nei locali di accesso e nei corridoi; e) sospendere gli accessi dell’utenza con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici; f) procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico; g) attenersi rigorosamente alle norme precauzionali di tipo igienico-sanitario di cui all’allegato 3 alla presente ordinanza. Articolo 9 (Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti locali)

  17. 1. Ferma restando la puntuale applicazione da parte degli Enti Locali delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, potranno essere adottate dai competenti organi ulteriori misure analoghe a quelle di cui all’articolo precedente articolo 8. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all’ANCI e ai Comuni. 6/7 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Presidente Musumeci 7/7 ALLEGATO 1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A MEZZO NAVI TRAGHETTO per collegamenti con isole minori regionali UNITÀ DI RETE ISOLE EOLIE Servizi essenziali Siremar Linea C/1 Milazzo Napoli: SOSPESA Linea Interisole C/2: partenza delle ore 09.00 da Milazzo SOSPESA Linea C/6 Lipari Vulcano Milazzo e VV: limitatamente a Partenza da Lipari ore 06.30 per Vulcano Milazzo e ripartenza da Milazzo alle ore 17.15 Linea C/3 C/4: in esercizio regolare come in atto direttrice Milazzo Isole Eolie (capolinea Alicudi e Stromboli) Linee Integrative regionali Linea Regionale Milazzo Eolie e VV: partenza ore 06.30 trasporto carburante e mezzi commerciali, nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì come da itinerari orari in atto; Linea serale con partenza da Milazzo ore 21.00 SOSPESA UNITÀ DI RETE USTICA Servizi essenziali Siremar Linea D1: come da itinerari orari, tranne la domenica Linea Integrativa regionale SOSPESA UNITÀ DI RETE ISOLE EGADI Servizi essenziali Siremar Linea D2/D3: due partenze giornaliere (rispettivamente in fascia mattutina, con estensione a Marettimo, e pomeridiana limitatamente a Favignana e Levanzo) Linea Integrativa regionale Marsala-Favignana partenza ore 07.10 – arrivo ore 07.40 Favignana-Marsala partenza 07.50- arrivo ore 08.20 Marsala-Favignana partenza 17.25- arrivo ore 17.55 Favignana-Marsala partenza 18.00- arrivo ore 18.30 UNITÀ DI RETE PANTELLERIA Servizi essenziali Siremar Linea D4: come da itinerario e orario in atto, limitatamente a uno/max due giorni a settimana per trasporto infiammabili, secondo esigenze di approvvigionamento. Linea Integrativa regionale SOSPESA UNITÀ DI RETE ISOLE PELAGIE Servizi essenziali Siremar Linea D5 SOSPESA Linea Integrativa regionale servizio da espletarsi sei giorni a settimana, comprensivo del trasporto esclusivo di merci pericolose, con partenza da Porto Empedocle alle ore 23:00 e doppio scalo a Linosa (andata e ritorno). ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 Norme precauzionali di tipo igienico-sanitario per contrastare la diffusione del COVID-19 − Lava spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica; − non toccare occhi, naso e bocca con le mani; − evita il contatto ravvicinato con tutte le persone, strette di mano e abbracci, attenendoti al mantenimento della distanza minima di 1 metro lineare; − starnutisci in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; − copri la bocca quando tossisci altrimenti usa la piega del gomito; − evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; − pulisci accuratamente e frequentemente il tuo telefono. 1/1 NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826 REPUBBLICA ITALIANA NUMERO DI PARTITA I.V.A. 02711070827 ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA L’ASSESSORE Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO telefono 091.7072824- 091.7073230 Prot. n. 27519 Palermo, 9 MARZO 2020 OGGETTO: Dire/va recante misure urgen3 in materia di contenimento e ges3one dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a8raverso l’adozione di modalità di lavoro agile (smart working) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 le8. r) – Prime istruzioni. Ai Dipar3men3 Regionali, agli Uffici equipara3 e Uffici speciali Agli Uffici di dire8a collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e p. c. All’On.le Presidente della Regione Agli Assessori regionali All'Aran -Sicilia Al C.U.G Alle Organizzazioni Sindacali Con riferimento all’ogge8o si forniscono i seguen3 riferimen3 u3li a 3tolo informa3vo e per ogni inizia3va che i dirigen3 prepos3 agli uffici in indirizzo, nell’ambito della propria autonomia organizza3va, potranno ado8are quali misure per concorrere al contenimento del rischio di contagio da COVID-19. PREMESSA La legge 7 agosto 2015, n. 124 ha previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, in via sperimentale,di ado8are misure organizza3ve per l’a8uazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento dell’a/vità lavora3va. 1 La dire/va n.3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipar3mento della Funzione Pubblica, in a8uazione della richiamata l. n. 124/2015, ha de8ato linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e del lavoro. Dopo i cenna3 interven3 che hanno introdo8o un primo periodo sperimentale, la 2legge n.81 del 22 maggio 2017 ha regolato la materia fornendo una definizione di lavoro agile improntata su flessibilità organizza3va, volontarietà delle par3 e adozione di strumentazione tecnologica. Il lavoro agile o smart working è definito quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le par3, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obie/vi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile u3lizzo di strumen3 tecnologici per lo svolgimento dell’a/vità lavora3va.” (Art 18, Legge 22 maggio 2017, n. 81). Tra le norme della legge di bilancio 2019 vi è anche una disposizione in materia di lavoro agile (comma 486 del suo ar3colo unico) che prevede il riconoscimento di priorità a favore di alcune categorie di lavoratori (lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, lavoratori con figli in condizioni di disabilità). Tra le misure urgen3 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnalano il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e, da ul3mo, il DPCM 8 marzo 2020. Tali ul3me disposizioni prevedono la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previs3. Infine si cita e si fa rinvio alla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 e la circolare dell’INAIL n. 48 del 2 novembre 2017. Al quadro delle disposizioni sopra richiamate si aggiunge la disciplina, per quanto riguarda l’Amministrazione di questa Regione, contenuta nel CCRL del comparto non dirigenziale 2016/2018 all’art. 35 “Disciplina del lavoro agile”. DISPOSIZIONI In via eccezionale e provvisoria, in concomitanza con il perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 e per contribuire al suo contenimento, i dipenden3 della Regione Siciliana possono essere autorizza3 a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità “agile”, anche in assenza degli accordi individuali previs3 dagli ar3coli 18 e seguen3 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il ricorso alle modalità di “lavoro agile” è possibile qualora sussistano le condizioni di cui al richiamato ar3colo 35 del CCRL del comparto non dirigenziale che per comodità di le8ura di seguito si riportano: - è possibile delocalizzare le a/vità di lavoro senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro; - è possibile u3lizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavora3va al di fuori della sede di lavoro; 2 - il dipendente gode di autonomia lavora3va e ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavora3va; - è possibile monitorare e valutare i risulta3 consegui3. In considerazione della par3colare con3ngenza e delle speciali disposizioni varate a livello nazionale, la modalità “smart working” può essere u3lizzata, ricorrendo le prede8e condizioni, senza dis3nzione di categoria di inquadramento o di 3pologia di rapporto di lavoro. E’ opportuno, dunque, che il ricorso al lavoro agile sia preceduto da una fase istru8oria all’interno dei singoli Dipar3men3 per individuare le a/vità o segmen3 di a/vità che possono essere svolte in modalità agile. Per quanto sopra i Dirigen3 in indirizzo, previo coordinamento con i dirigen3 degli uffici in cui si ar3colano le singole stru8ure, possono nell’esercizio della propria autonomia organizza3va, individuare le 3pologie di a/vità ritenute delocalizzabili, in tu8o o in parte, fuori dalla sede di lavoro, senza detrimento per la prestazione medesima o l’a/vità della stru8ura dirigenziale. La possibilità di delocalizzare un’a/vità o fasi di essa dipende sia da cara8eris3che intrinseche all’a/vità medesima (quali a 3tolo meramente esemplifica3vo le a/vità di studio, ricerca, stesura di provvedimen3, a/ o documen3) sia da condizioni specifiche in cui opera la stru8ura di riferimento (disponibilità idonea strumentazione informa3ca per esempio per la ges3one di applicazioni e conseguen3 elaborazioni in remoto). Tu8avia, considerata l’urgenza con3ngente connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’istru8oria di cui sopra può precedere la concessione delle singole autorizzazioni. La prestazione lavora3va può essere svolta dalla residenza o da altro domicilio del dipendente, previa condivisione con la stru8ura di appartenenza. La prestazione di lavoro svolta dal dipendente in autonomia è so8oposta a monitoraggio e valutazione da parte del Dirigente della stru8ura di appartenenza. L’a8uazione di questa condizione è stre8amente connessa alla puntuale individuazione della a/vità delocalizzata. L’accesso al rapporto di lavoro in modalità di smart working è disposto su base volontaria mediante compilazione e presentazione di apposita istanza (di cui all'allegata modulis3ca) da inviare al Dirigente Generale del rela3vo Dipar3mento o Ufficio per il tramite del Dirigente della stru8ura di appartenenza al corrispondente indirizzo di posta ele8ronica. Il provvedimento di ammissione alla modalità di lavoro smart working è disposto dal Dirigente Generale (o dirigente dell’ Ufficio equiparato o speciale) ovvero da un suo delegato. Le autorizzazioni concesse devono essere trasmesse al Dipar3mento della Funzione Pubblica e del Personale u3lizzando il seguente indirizzo di posta ele8ronica cer3ficata : dipar3mento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it. I dipenden3 sono tu/ potenzialmente des3natari della possibilità di accesso al rapporto di lavoro in modalità di smart working su base volontaria. I Dirigen3, laddove si renda compa3bile con la funzionalità dell’a/vità, privilegiano i dipenden3 rientran3 nelle seguen3 categorie: a) affe/ da patologie tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (trapianta3, immunodepressi, etc.); 3 b) lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’ar3colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall’ar3colo 16 del decreto legisla3vo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell’ar3colo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81; d) dipenden3 sui quali grava la cura dei figli minori, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l’infanzia e della scuola primaria di primo grado. In caso di manifestazioni di disponibilità presentate da lavoratori rientran3 entrambi in una delle sudde8e categorie, sarà preferito il dipendente con maggiore anzianità anagrafica. Il dipendente interessato dovrà presentare apposita istanza corredata dalla proposta di a/vità da svolgere con le modalità di lavoro agile u3lizzando la modulis3ca allegata ed indicare l’indirizzo completo del luogo in cui intende prestare l’a/vità di lavoro e un recapito telefonico fisso o mobile. La proposta può essere rimodulata in sede di autorizzazione alla prestazione in modalità smart working. Il dipendente si impegna ad essere reperibile nella fascia oraria concordata con l’Amministrazione, che comunque non può eccedere l’ordinaria prestazione giornaliera, e a comunicare immediatamente al proprio ufficio le ragioni, mo3vate e documentate, che lo costringono ad allontanarsi dalla sede individuata durante la sudde8a fascia oraria. Dalla prestazione in modalità smart working non derivano incremen3 retribu3vi. Sono escluse prestazioni ecceden3 l’orario ordinario che determinino incremen3 retribu3vi, brevi permessi o altri is3tu3 che compor3no la diminuzione dell’orario giornaliero di lavoro. Non è configurabile la corresponsione di buoni pasto. Il dipendente svolge la prestazione lavora3va avvalendosi degli strumen3 di dotazione informa3ca già in suo possesso o forni3 dalla Amministrazione. Le spese connesse all’uso di tali dotazione (consumi ele8rici, di connessione alla rete Internet) sono a carico del dipendente. Le dotazioni informa3che dell’Amministrazione non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte rela3va alla sicurezza, ed in par3colare su di queste non devono essere effe8uate installazioni di soNware non preven3vamente autorizza3. L’autorizzazione alla prestazione in modalità smart working stabilisce: - le prestazioni di lavoro e le modalità di esecuzione in smart working; - la durata: giornate mensili e fasce orarie della prestazione; - l’ eventuale strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento dell’a/vità lavora3va fuori dalla sede di lavoro; - gli obblighi connessi all’espletamento dell’a/vità fuori dalla sede di lavoro; - gli orari di reperibilità telefonica e telema3ca; - i risulta3 a8esi; - le forme e le modalità di monitoraggio e controllo sulla prestazione e sui risulta3 e di esercizio del potere dire/vo del datore di lavoro; - le modalità di recesso d’inizia3va del dipendente e di revoca da parte dell’Amministrazione. L’autorizzazione prescrive, inoltre, che il dipendente: - esegua la prestazione lavora3va nel pieno rispe8o dei vigen3 obblighi di riservatezza e di protezione dei da3 personali; 4 - u3lizzi le eventuali dotazioni informa3che fornite dall’Amministrazione senza alterare la configurazione del sistema o installare soNware in dife8o di preven3va autorizzazione; - rispe/ la vigente norma3va in materia di sicurezza dei da3. - rispe/ disposizioni di sicurezza sul lavoro di cui all'informa3va, ai sensi dell'ar3colo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sul sito del Dipar3mento della funzione pubblica e del personale. In vigenza dell’a8uale stato di emergenza, le autorizzazioni sono concesse fino ad un massimo di 30 giorni, rinnovabile in relazione alla durata della stessa emergenza. Ogni dipendente collabora con l’Amministrazione al fine di garan3re un adempimento sicuro e corre8o della prestazione di lavoro. L’ Amministrazione non risponde degli infortuni verifica3si a causa di comportamen3 del dipendente incoeren3 con quanto indicato nella informa3va di cui sopra e comunque incompa3bili con un corre8o svolgimento della prestazione lavora3va. L’assegnazione del dipendente a proge/ di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro nè sul riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Ai fini del computo di anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavora3va viene resa con la modalità agile viene integralmente considerato come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi di servizio abituale. L’Amministrazione, in presenza di gius3ficato mo3vo, può revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione alla prestazione di lavoro in modalità smart working. In tal caso, il dipendente dovrà rendere la propria prestazione secondo l’orario ordinario presso la sede di lavoro, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Il Dirigente Generale ad interim del Dipar3mento della Funzione Pubblica e del Personale Bologna L'ASSESSORE On.le Bernade8e Grasso 5 NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826 REPUBBLICA ITALIANA NUMERO DI PARTITA I.V.A. 02711070827 ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA L’ASSESSORE Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO telefono 091.7072824- 091.7073230 Prot. n. 29231 Palermo, 12 marzo 2020 Oggetto: Emergenza COVID-19 - Disposizioni per il personale dipendente. Trasmissione per posta elettronica Al Segretario Generale Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale Ai Dirigenti preposti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori e p.c. All’On.le Presidente della Regione Agli Assessori regionali Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha adottato la direttiva n. 2/2020 ad oggetto “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Al fine di assicurare uniformità di comportamenti all’intero territorio nazionale nello svolgimento dell’attività amministrativa e della prestazione lavorativa dei dipendenti, i dirigenti in indirizzo daranno puntuale applicazione alle indicazioni fornite con la sopra richiamata direttiva, al cui contenuto integrale si fa rinvio. 1 Per la tempestiva applicazione delle modalità di lavoro “agile”, quale modalità di svolgimento - nella attuale situazione di emergenza - in via ordinaria delle prestazioni lavorative secondo quanto previsto dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 all’art. 1, punto 6), i Dirigenti delle Strutture di massima dimensione e Uffici equiparati individueranno, entro 24 ore, le attività indifferibili da rendere in presenza. I dirigenti in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano, altresì, l’applicazione delle misure oggetto della predetta direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. Si fa richiamo, infine, alla massima attenzione e fattiva collaborazione anche per la piena attuazione di ogni altra utile misura organizzativa, ivi comprese quelle necessarie a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 e il divieto di qualsiasi forma di aggregazione. Il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale Bologna L’ASSESSORE B. Grasso 2

Order of the President of the Region n. 5 of 13 March 2020 Further measures for the prevention and management of the epidemiological emergency from COVID-2019. Ordinance pursuant to art. 32, paragraph 3, of the Law of 23 December 1978, n. 833 on hygiene and public health · Nelum