National emergency plan for the defense against pollution of hydrocarbons or other harmful substances caused by marine accidents
Made 2010-11-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanza nocive causati da incidenti marini.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy
- Subjects
- Environment, Sea
- Keywords
- residues, access-to-information, classification/declassification, coastal zone management, management/conservation, hazards, early warning system, hazardous substances, local government, marine pollution, navigation, oil, oil pollution, pollution control, protection of environment, public health, transport/storage, territorial sea, waste disposal, maritime zone
- Categories
- energy
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— 4 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 PIANO DI PRONTO INTERVENTO NAZIONALE PER LA DIFESA DA INQUINAMENTI DI IDROCARBURI O DI ALTRE SOSTANZE NOCIVE CAUSATI DA INCIDENTI MARINI — 5 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 Allegato A 1 – GENERALITA’ 1.1 – premessa L’art.11, 4° comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 individua limiti e competenze del Dipartimento della Protezione Civile in materia di inquinamento del mare da idrocarburi o da altre sostanze nocive in caso di emergenza nazionale. Tale norma recita: “Quando l’emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministro della Marina Mercantile dispone, il Ministro della Marina Mercantile (*) chiede al Ministro della Protezione Civile di promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del Servizio nazionale per la protezione civile”. 1.2. – introduzione Il presente “piano di pronto intervento nazionale” rappresenta il terzo livello temporale del piano operativo nazionale comprendente: a - al primo livello, i piani operativi di pronto intervento locale, predisposti da ciascun Capo di Compartimento Marittimo ed i vari piani predisposti dalle province in base agli indirizzi regionali, per quanto attiene all’inquinamento su costa; b. - al secondo livello, il piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Esso disciplina le modalità operative di intervento del Dipartimento della Protezione Civile e delle componenti e strutture centrali e periferiche del servizio nazionale della protezione civile, coordinati dal Dipartimento stesso ai sensi della L. n. 225 del 1992. 1.3 – definizioni Limitatamente agli usi del presente piano, la terminologia di seguito indicata assume i seguenti significati: a - per “difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive“ si intendono tutte le azioni, non solo operative, finalizzate alla salvaguardia delle vite umane e tutela di tutti gli interessi economici ed ambientali; eliminazione del rischio, limitazione dei danni e attività di bonifica; attuazione, coordinata con i competenti organi istituzionali, di tutte le iniziative necessarie ed indilazionabili per la ripresa delle normali condizioni di vita e di libera fruizione delle zone interessate dall’inquinamento o dalla sua minaccia; b - per “incidente marino“ si intende qualsiasi evento, anche doloso, che causi o minacci di causare sversamenti in mare e/o su costa di idrocarburi o di altre sostanze nocive; c - per “costa“ o “zona costiera“ si intende il tratto di territorio compreso tra due limiti ideali: il primo ricadente in mare oltre il quale - procedendo verso terra - per scarsa profondità del fondale o per ostacoli naturali, non possono più operare i battelli antinquinamento ed i mezzi nautici idonei ad azioni di contenimento e recupero meccanico; il secondo ricadente in terra, là dove, per azione di marea, risacca o mareggiata, può arrivare il prodotto inquinante sversato in mare; d - per “operazioni a terra“ s’intendono tutte quelle attività che vanno dalla raccolta del prodotto inquinante in “zone costiere”, allo stoccaggio provvisorio ed al successivo avvio allo smaltimento o al recupero; (*) Le competenze del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di lotta agli inquinamenti sono ora attribuite al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ai sensi dell’art.1 – comma 10- della Legge 24.12.93 n. 537). — 6 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 e - per “smaltimento“, ai sensi dell’art.183, comma 1, del D.Lgs.152/06, si intende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del citato decreto; f - per “recupero”, ai sensi dell’art.183, comma 1, del D.Lgs.152/06, si intende ogni operazione che utilizza rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del citato decreto; g - per “stoccaggio”, ai sensi dell’art.183, comma 1, si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del citato decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta; h - per “deposito temporaneo” si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni indicate dall’art.183 del D.Lgs.152/06. Le acque oleose raccolte dai mezzi disinquinanti, sino a quando sono a bordo di tali mezzi, sono da considerarsi quale carico della nave e non in deposito temporaneo o stoccaggio; i - per “discarica”, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.36/03, si intende l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno; j - per “direzione strategica” si intende la condotta unitaria di tutte le attività a livello centrale e periferico a terra ed in mare, mirate alla difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive; in particolare rimangono nell’ambito della direzione strategica tutte le decisioni relative alla gestione dell’inquinamento aventi rilevanza politica o socioeconomica quali, ad esempio, la scelta della strategia di intervento, la scelta del sito in cui eseguire/confinare l’oggetto dell’incidente marino, l’adozione dei provvedimenti legali che supportano l’attività effettuata in emergenza, la ricerca delle risorse finanziarie, ecc.; k - per “direzione operativa” si intende l’autorità delegata ad un funzionario responsabile di impiegare le forze assegnate per le operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive in uno specifico settore di intervento (es. in mare, in terra, una determinata area territoriale, ecc), nonché di ritenere o delegare la direzione tattica di dette forze; l - per “direzione tattica” si intende l’autorità delegata ad un’Autorità di area di attribuire compiti alle forze assegnate per condurre le operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive nel settore di intervento assegnato. L’autorità che esercita la direzione tattica è anche responsabile delle unità poste nella sua disponibilità; m - per “Autorità Marittima Designata” si intende l’Autorità Marittima cui è delegata la direzione tattica delle operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive in mare. L’Autorità Marittima Designata sarà nominata, se del caso, dall’autorità che ha la direzione operativa nello specifico settore d’intervento; n - per “Comandante in zona” si intende si intende l’autorità delegata al Comandante di nave per la direzione ed il controllo dettagliato dei movimenti e delle manovre necessarie alle unità navali per svolgere i compiti assegnati. — 7 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 2 – PIANO OPERATIVO 2.1- scopo del piano Il presente piano: predispone le norme esecutive per esercitare direttamente la direzione di tutte le operazioni di riduzione del danno finalizzate alla bonifica; regolamenta forme e modalità pratiche/esecutive di intervento che le Autorità dello Stato, centrali e periferiche, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali, debbono porre in atto nel rispetto della normativa vigente, al fine di conseguire il massimo risultato possibile nell’azione di bonifica e di contenimento dei danni che possono essere causati a persone e ambiente da un inquinamento marino da idrocarburi o da altre sostanze nocive. 2.2 – concetto operativo Gestire l’emergenza nazionale e condurre a termine, nel più breve tempo possibile, le operazioni di riduzione del danno finalizzate alla bonifica iniziate sotto il coordinamento del Capo di Compartimento Marittimo competente, secondo il piano operativo di pronto intervento locale adottato d’intesa con le componenti del servizio nazionale della protezione civile, nell’ambito del piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella zona di mare o di costa inquinata, attuando tutte le necessarie misure di carattere operativo - logistico, organizzativo, amministrativo e normativo, iniziando da quelle che possono essere predisposte in sede di pianificazione ed adattando l’azione successiva all’evolvere della situazione. 2.3 – applicazione del piano Il presente piano trova applicazione in tutti i possibili inquinamenti marini o costieri, qualunque siano le fonti e le situazioni che li hanno originati, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della Legge 225/92, ovvero, nei casi di situazioni emergenziali eccezionali che possano compromettere l’integrità della vita, ai sensi dell’art. 3 della Legge 286/02. Poiché un inquinamento del mare può verificarsi in forme, modalità e situazioni diversissime, non è possibile dettare norme dettagliate ma solo dare direttive che siano valide in ogni circostanza. Il presente piano ha la sua prima applicazione con l’attivazione del Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio ed emergenze marittime del Dipartimento della Protezione Civile nel momento in cui il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e/o il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, comunica la notizia dell’avvenuta dichiarazione di emergenza locale. L’attuazione del piano si completa nel momento in cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 5 della legge 225/92, o in caso di eccezionalità della situazione emergenziale decretata ai sensi dell’art. 3 comma 1 Legge 286/2002. La zona di mare entro i cui limiti si applicano le disposizioni del piano, è compresa tra la costa ed il limite esterno delle Zone di Protezione Ecologica, così come definite dalla Legge n. 61/2006. I limiti esterni delle Zona di Protezione Ecologica sono determinati in conformità ad accordi con gli Stati interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate ai sensi dell’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono quantificate le risorse finanziarie occorrenti per il contrasto dei contesti emergenziali insorti, nonché le modalità di erogazione delle stesse, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2.4 – organi responsabili Gli organi responsabili dell’applicazione del piano sono: 2.4.1.- A livello centrale: il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile il quale assume, a livello centrale, la direzione strategica delle operazioni di difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive di tutte le forze impegnate a livello — 8 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 6 centrale e periferico. Il medesimo Dipartimento, anche tramite la convocazione del Comitato Operativo di cui all’art.10 della l.225/92 e s.m.i, assicura il coordinamento delle operazioni di disinquinamento in terra e in mare attraverso le amministrazioni responsabili secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3.3.1. Per lo svolgimento di tale attività si avvale delle proprie strutture di coordinamento, direzione e conoscenza tecnico-scientifica, nonché delle strutture centrali e regionali del Servizio Nazionale di Protezione Civile; il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare concorre alla gestione dell’emergenza con la sua organizzazione attivando: la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare-Divisione VII; il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto - Gabinetto; l’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), in particolare per il monitoraggio scientifico della qualità dell’ambiente marino e per il prelievo dei dati necessari alla valutazione del danno ambientale conseguente all’inquinamento; la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concorre alla gestione dell’emergenza attivando l’organizzazione centrale e periferica del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a cui è assegnata la direzione operativa delle operazioni in mare (strutture/uomini/mezzi). Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto disimpegna la direzione operativa delle attività in mare attraverso la propria Centrale Operativa e/o l’Autorità Marittima Designata cui è assegnata, se del caso, la direzione tattica delle operazioni in mare atte a fronteggiare l’emergenza. il Ministero dell’Interno concorre alla gestione dell’emergenza attivando: il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che fornisce, anche attraverso le proprie Direzioni Regionali ed Interregionali e i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, il contributo tecnico al fine di assicurare la pubblica incolumità, sia dal punto di vista del rischio incendio sia da quello dell’esposizione a sostanze pericolose, nonché per concorrere con procedure di monitoraggio strumentale e attività di vigilanza antincendio alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dall’evento; le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo territorialmente interessate dall’evento, cui è affidata la direzione operativa delle componenti statali del Servizio Nazionale della Protezione Civile in caso di inquinamento della zona costiera; il Ministero della Difesa, per l’impiego dei mezzi utilizzabili per le operazioni antinquinamento e/o di altri mezzi/personale come necessario; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali concorre alla gestione dell’emergenza, con particolare riferimento alle aree protette, attivando l’organizzazione centrale e periferica del Corpo Forestale dello Stato; il Ministero della Salute per l’allertamento e l’attivazione delle dipendenti strutture sanitarie; il Ministero dello Sviluppo Economico – (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche), nel caso di incidenti derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per il coordinamento dei propri Uffici dirigenziali sedi periferiche dell’U.N.M.I.G competenti per territorio; l’Agenzia delle Dogane per lo snellimento di tutte le procedure fiscali e burocratico amministrative connesse sia con le eventuali problematiche di stoccaggio provvisorio e avvio a smaltimento degli oli raccolti e di altri prodotti o materiali inquinanti o inquinati, sia per agevolare l’eventuale arrivo e l’utilizzazione, nel territorio nazionale, di mezzi e materiali provenienti da paesi esteri per fronteggiare l’emergenza. 2.4.2.- A livello periferico: l’Autorità Marittima Designata, se nominata, esercita la direzione tattica delle attività in mare per la difesa da inquinamento da idrocarburi o da altre sostanze nocive. Per lo svolgimento di tali compiti nomina e può avvalersi del Comandante in Zona il quale mantiene il controllo delle unità navali in mare. L’Autorità Marittima designata mantiene i contatti con l’Autorità Giudiziaria; — 9 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 il Prefetto titolare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio che, nell’eventualità in cui l’inquinamento giunga in costa, assume la direzione operativa a terra di tutte le forze statali a disposizione previste dallo specifico Piano Provinciale al fine di assicurare la sicurezza pubblica, la difesa dell’ambiente, nonché la pulizia, raccolta ed avvio allo smaltimento dei materiali inquinanti; i Comandi Territoriali Periferici di Forza Armata con funzioni logistiche ed amministrative con competenza territoriale, operanti nell’area colpita dall’emergenza, mettono a disposizione le proprie organizzazioni secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze; i Coordinamenti Territoriali per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato operanti nell’area protetta colpita dall’emergenza, mettono a disposizione le risorse umane e strumentali disponibili, secondo le direttive impartite dall’Ispettorato Generale del CFS; il Presidente della Regione che, nell’ambito di attuazione degli indirizzi regionali per il concorso nelle attività di emergenza, assicura - nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato - nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge del 24 febbraio 1992 n. 225 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, lo svolgimento in ambito regionale delle relative attività di protezione civile; il Presidente della Provincia, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dà attuazione a quanto previsto dal piano provinciale di emergenza; il Sindaco/Sindaci del comune/comuni il cui litorale sia stato direttamente interessato dall’inquinamento, o ne sia minacciato, che garantisce l’attuazione delle misure di informazione ed assistenza alla popolazione; l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) con competenze nell’ambito dell’analisi della sostanza inquinante e nella valutazione e monitoraggio del livello di contaminazione; la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche (uffici dirigenziali) e le sedi periferiche dell’U.N.M.I.G. competenti per territorio per la definizione, ai sensi del D. L.vo 624/96, degli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo al verificarsi di eruzioni del pozzo stesso nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi. — 10 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 3 – EMERGENZA 3.1 – Fasi operative per la gestione dell’emergenza NAZIONALE Le fasi operative per la gestione dell’emergenza nazionale si suddividono in: la fase di allertamento, che scatta quando si ha notizia della dichiarazione della emergenza locale; la fase di emergenza nazionale, che viene attivata a seguito della intervenuta dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 L. 225/92 o di Decreto da parte del presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 3 Legge 286/02. A seguito dell’attivazione della fase di emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del presente Piano raccordandosi con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, responsabile della fase locale dell’emergenza. Di ciò viene altresì data conoscenza al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 3.2 – fase di allertamento – EMERGENZA LOCALE L’inquinamento si mantiene ancora nella sfera di competenza dell'Autorità Marittima e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In questo caso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare devono mantenere costantemente aggiornato il Dipartimento della Protezione Civile. 3.2.1. – Compiti del Dipartimento della Protezione Civile: Appena ricevuta notizia della dichiarazione di “emergenza locale”, validata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Sala Situazione Italia (SSI) del Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio ed emergenze marittime (SI.STE.MA.) informa il Direttore dell’Ufficio Gestione delle Emergenze il quale, su conforme parere del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dà disposizioni perché la Sala Situazione Italia provveda, a: mettere in stato di allerta tutti i componenti del SI.STE.MA. e gli uffici del Dipartimento della Protezione Civile in base a quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative interne; allertare il personale designato per assicurare il servizio H24 del Centro Operativo Emergenze Marittime (COEMM); allertare il personale designato quale Ufficiale di Collegamento con la M.M.; attivare un flusso costante di informazioni con: il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII; il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Gabinetto Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; il Ministero dell’Interno - Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; il Ministero della Difesa - Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) nel caso sia ragionevole ipotizzare l’impiego dei mezzi navali della Marina Militare con adeguate capacità di Comando, Controllo e Supporto Logistico o con specifiche capacità antinquinamento o di altri mezzi delle Forze Armate; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato; il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi; — 11 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 prendere contatto con la Regione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) interessati, al fine di accertarsi circa l’avvenuta predisposizione delle misure di rispettiva competenza; allertare le organizzazioni nazionali di Volontariato attrezzate a fronteggiare l’opera di decontaminazione costiera ed i centri specializzati per la cura dell’avifauna, dei mammiferi e dei rettili marini; attivare il proprio Ufficio Attività Aeronautica , per la messa in stato di allerta di: aeromobili del Dipartimento della Protezione Civile; aeromobili dell’Amministrazione della Difesa e di altri Enti/Amministrazioni dello Stato a supporto di attività di scoperta e controllo; attivare il proprio Centro Operativo Emergenze Marittime per la messa in stato di allerta del comparto industriale per la eventuale messa a disposizione delle proprie risorse. IL Centro Operativo Emergenze Marittime. segue la situazione, acquisendo ed elaborando ogni notizia utile e redigendo ogni dodici ore, un rapporto generale; mantiene i contatti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per acquisire le informazioni sull’evoluzione dell’evento; segue le eventuali attivazioni di aiuti internazionali avvenute in forza di Accordi o Convezioni e le collaborazioni sia di carattere operativo che scientifico provenienti dalle organizzazioni a carattere internazionale quali l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), l’Organizzazione Regionale competente (REMPEC) e l’Unione Europea: Monitoring Information Centre (MIC), European Maritime Safety Agency (EMSA) ecc. 3.2.2. – Compiti degli organi a livello periferico. Il Capo del Compartimento Marittimo provvede a dare esecuzione al “Piano operativo di pronto intervento locale” attenendosi, altresì, al Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Egli tiene costantemente aggiornato il predetto Ministero (Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII - Gabinetto Reparto Ambientale Marino) il Dipartimento della Protezione Civile, la centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Regione interessata, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, gli Uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sedi periferiche dell’U.N.M.I.G. competenti per territorio nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi e i sindaci che potranno essere interessati all’emergenza assicurando un flusso di dati completo e continuo che consenta di avere, in ogni istante, la nozione precisa della situazione reale e del suo evolvere. Il Prefetto titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo e il Presidente della Provincia, nell’ambito delle rispettive competenze, d’intesa con il Capo del Compartimento Marittimo, predispongono e mettono in atto, là dove necessario, tutte le misure interessanti i tratti di costa minacciati, sulla base del piano provinciale, raccordandosi con i sindaci interessati all’emergenza. Di tale attività e dell’evolvere della situazione, il Prefetto tiene costantemente aggiornato il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII, - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e il Reparto Ambientale Marino - Gabinetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione. — 12 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 Sulla base dei prevedibili sviluppi dell’inquinamento, tenuto conto delle forze e dei mezzi a disposizione, formulano una lista di necessità. Il Presidente della Regione assicura l’impiego delle risorse regionali per le attività necessarie al supporto delle Autorità locali impegnate nell’attività di pronto intervento. Il Sindaco assicura l’attività d’informazione ed assistenza alla popolazione. 3.3 – fase di emergenza nazionale Il criterio base cui s’ispira l’attuazione dell’art. 11 della L. 979/82 è caratterizzato dall’entità del danno che un inquinamento può provocare nei riguardi degli interessi nazionali e della salvaguardia della vita umana e dell’ambiente in mare o lungo le coste, riconosciute tali nel piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’Autorità Marittima nel cui ambito territoriale è avvenuto un inquinamento non fronteggiabile con i mezzi messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente, ovvero che abbia le caratteristiche di seguito elencate, deve informare il Ministro dell’Ambiente affinché valuti l’opportunità di proporre la dichiarazione di emergenza nazionale, mettendo a conoscenza il Dipartimento della Protezione Civile, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Presidente della Regione interessata e il Prefetto del luogo (cfr. messaggio formattato in Appendice). Lo stato di emergenza nazionale, può essere dichiarato in linea di massima quando la situazione è caratterizzata: dal grande inquinamento, intendendosi come tale quello di difficile contenimento o neutralizzazione, interessante un’area di mare o di litorale molto estesa, cui non possa farsi fronte con i mezzi disponibili e/o messi a disposizione nei/nel Compartimenti/o Marittimo interessato; dall’inquinamento di idrocarburi che, a prescindere dalle dimensioni, minacci di provocare disastro ecologico in tratti di costa di alto valore intrinseco, riconosciute tali nel piano di pronto intervento antinquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o che interessi aree costiere particolarmente sensibili o le aree marine protette, con conseguenti rilevanti danni economici/ambientali; dall’inquinamento da altre sostanze nocive, con riferimento al grado di minaccia per l’incolumità e la salute delle popolazioni rivierasche, oltre che per il presumibile grave danno economico/ambientale (zone della costa di alto valore intrinseco, aree costiere particolarmente sensibili, aree marine protette). 3.3.1 – Compiti degli organi a livello centrale Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile avuta notizia della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale formulata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o dell’emanazione del Decreto da Parte del Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 3 Legge 286/02, tramite la Sala Situazione Italia convoca: il personale designato per assicurare il servizio continuativo presso il Centro Operativo Emergenze Marittime (cfr. All. 1); il personale designato quale ufficiale di collegamento con la M.M. in caso di utilizzo di unità M.M., ovvero, su valutazione effettuata in sede di coordinamento, indipendentemente dall’utilizzo di unità M.M.,(cfr. All. 1); il Comitato Operativo di Protezione Civile (art. 10 Legge 225/92) limitatamente ai componenti dei ministeri direttamente interessati, con l’aggiunta di un rappresentante della regione colpita dall’inquinamento. Una volta dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ex art. 5 Legge 225/92, o emanato il Decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 3 Legge 286/02, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, assume immediatamente la direzione strategica di tutte le operazioni sulla base del presente piano ex Legge 979/82 - art. 11 comma 4°. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione unitaria di tutte le forze impegnate, in particolare: coordina le operazioni di disinquinamento in terra ed in mare rispettivamente attraverso il Prefetto titolare dell’Ufficio territoriale del Governo cui è assegnata la direzione operativa delle forze statali a — 13 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 terra, e mediante il Comando Generale delle Capitanerie di Porto a cui è assegnata la direzione operativa degli interventi in mare, avvalendosi del contributo delle Regioni interessate, anche tenendo conto degli accordi e delle convenzioni definiti a livello regionale. stabilisce le strategie di intervento; rappresenta al Ministero della Difesa, tramite il Comando Operativo di Vertice Interforze, eventuali esigenze da soddisfare con mezzi militari; attiva e coordina l’intervento di tutte le risorse nazionali (compresi esperti del settore) disponibili ivi comprese quelle disposte dall’industria nazionale del settore, promuovendo, inoltre, se e quando ritenuto necessario, l’acquisto, il noleggio, anche all’estero, nonché la precettazione e/o la requisizione di materiali, mezzi e quant’altro occorra in relazione al tipo di intervento; richiede, qualora lo ritenga opportuno, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel quadro delle convenzioni internazionali e degli eventuali accordi esistenti, la cooperazione dei paesi stranieri anche non limitrofi e delle organizzazioni internazionali e comunitarie, anche al fine di attivare il meccanismo europeo nei casi di intervento di protezione civile e di lotta agli inquinamenti marini come previsto nella decisione del Consiglio dell’Unione Europea dell’ 8 novembre 2007/779/CE, Euratom, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (All. 9); si avvale del supporto della Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Div. VII; della Centrale operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, nonché del Centro operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno; attraverso la Sala Situazione Italia tiene i contatti con la Regione, con il Prefetto, con la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dando loro informazioni e direttive sulle misure d’intervento da adottare; tramite la Sala Situazione Italia tiene i contatti con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e/o l’Autorità Marittima Designata, che localmente dirigono gli interventi in mare, dando loro informazione e direttive sulle procedure e sulle misure d’intervento tenendo costantemente informati il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell’Interno - Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione; attiva le organizzazioni nazionali di Volontariato attrezzate a fronteggiare l’opera di decontaminazione costiera ed i centri specializzati per la cura dell’avifauna, dei mammiferi e dei rettili marini; invia, se possibile e qualora ritenuto opportuno, in ausilio all’Autorità Marittima Designata che dirige le operazioni sul posto, un nucleo di pronto intervento composto da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di tutti gli Enti/Amministrazioni competenti nel settore, dando informazione alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, affinché possa eventualmente integrarne la composizione dello stesso; attiva, nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l’energia Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; coordina in forma unitaria i rapporti con la stampa e/o mezzi di pubblica informazione, oppure delega tale compito ad una Autorità centrale o periferica. 3.3.2 – Compiti degli organi a livello periferico Ferme restando le responsabilità di ciascun organo, l’Autorità Marittima Designata - se nominata e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo: attuano le direttive aggiuntive che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ritiene di dover impartire; — 14 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 di idrocarburi, gli Uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sedi periferiche dell’U.N.M.I.G. competenti per territorio; redigono ed inviano alle suddette autorità centrali un rapporto giornaliero sullo svolgimento delle operazioni e sull’evolvere della situazione, mentre il sindaco/i delle zone interessate assolve/no gli stessi compiti nei riguardi delle relativi uffici territoriali del Governo. Il Presidente della regione concorre alla gestione dell’emergenza, assicurando l’impiego delle risorse regionali. corrispondono direttamente con le rispettive Autorità Centrali, mantenendo informati il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell’Interno, il Comando Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, la Regione e, nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione — 15 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 4 – INQUINAMENTO DA IDROCARBURI 4.1 – Situazioni Operative Qualunque inquinamento da idrocarburi che abbia originato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, richiede interventi caratterizzati da: massima rapidità nelle decisioni e nella scelta della strategia da adottare; massima rapidità di intervento. Tenuto conto che si è alla presenza di un evento di estrema gravità, in grado di produrre rilevanti danni ambientali, bisogna inoltre che le scelte strategiche non siano condizionate da interessi di alcun genere se non da quello, primario, di limitare i danni. Nell’ambito dell’emergenza nazionale, il livello di gravità del disastro costituisce la caratteristica che identifica e definisce questo tipo di emergenza per il quale si può comunque stabilire una sorta di gradualità casistica ipotizzando tre diversi stadi operativi di gravità crescente: il primo, definito di media gravità o di primo stadio, si ha in presenza di un inquinamento che interessi esclusivamente il mare senza rappresentare diretta, immediata minaccia per le zone costiere. Questa situazione può evolvere anche rapidamente in una delle due situazioni successive; il secondo, definito grave o di secondo stadio, si ha in presenza di un inquinamento che rappresenti seria minaccia per la costa, anche di isole minori; il terzo, definito gravissimo o di terzo stadio, si ha in presenza di un inquinamento che interessi anche aree costiere. 4.2 – Modalita’ Operative Le modalità operative di intervento nell’ambito dell’emergenza nazionale variano a seconda del tipo di situazione operativa che si deve affrontare e possono essere fortemente condizionate dal tempo trascorso in mare dall’idrocarburo e dalle condizioni meteo-marine. In ogni caso bisogna soprattutto impegnarsi per limitare il più possibile il danno ambientale. Per questo motivo ogni sforzo deve essere operato al fine di conseguire la maggiore rapidità nell’intervento di bonifica che deve tendere: innanzitutto all’eliminazione della fonte inquinante; per quanto possibile, alla rimozione meccanica di quanto sversato in mare e del prodotto giunto in costa. 4.2.1 – Inquinamento di media gravità o di primo stadio In linea di massima si tratta di una situazione di emergenza riferita a zone di mare particolarmente sensibili quali, ad esempio, le riserve marine e le aree di pesca. Le modalità di intervento e la scelta della tecnica più idonea dipendono da diversi fattori quali: condizioni meteo-marine, regime di correnti superficiali e variazioni di marea temperatura e insolazione, risultati di modelli numerici di simulazione di trasporto degli inquinanti; caratteristiche del prodotto inquinante e tempo trascorso dallo sversamento in mare; spessore dello strato; ubicazione dell’inquinamento, distanza dalla costa e caratteristiche dell’ambiente (aree di pesca, riserve marine, zone particolarmente sensibili, profondità media, tipo di costa, suo valore e sensibilità); grado di pericolo per il personale operante; tipo di azioni già condotte prima della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale; disponibilità e dislocazione dei mezzi di bonifica, allibo, raccolta; possibilità di sorveglianza e guida con aeromobili; possibilità di disporre di unità navali/aeree dotate di apparecchiature ad infrarossi così da poter lavorare anche in ore notturne o di scarsa visibilità. L’attenta valutazione di tali fattori deve suggerire la strategia ottimale e condurre alla scelta della tecnica d’intervento ritenuta più idonea, ovvero alla combinazione di alcune di esse, non escludendo a priori nessuna delle opzioni possibili. In allegato 3 si forniscono dei sommari cenni sulle tecniche in uso. — 16 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 4.2.2 – Inquinamento grave o di secondo stadio E’ un tipo di situazione veramente complessa e delicata che presenta aspetti di grande difficoltà sia per quanto attiene la scelta delle strategie operative, che la loro gestione. In linea generale va privilegiata per quanto possibile la difesa della costa, soprattutto se di alto valore intrinseco (ambientale, paesaggistico, archeologico, economico, turistico, faunistico, ecc.). Nell’impossibilità di operare una difesa su tutta la fascia costiera minacciata, occorre concentrare gli sforzi a protezione dei punti maggiormente sensibili. Tale direttiva assume valore assolutamente categorico per quelle particolari zone della costa italiana individuate di alto valore intrinseco, riconosciute tali nel piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché per le aree marine protette (All. 4). Dette zone richiedono prioritaria protezione e i relativi piani operativi di pronto intervento locale delle competenti Capitanerie di Porto, adottati d’intesa con le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, devono prevedere misure e dotazioni particolari a difesa anche passiva della costa. Parimenti, le Province interessate, oltre ad indicare nei loro piani provinciali di emergenza di protezione civile, le previsioni dei rischi per inquinamento della costa, redatti in armonia con quelli della locale Autorità Marittima, devono stabilire in anticipo quale metodo di bonifica sia possibile adottare nelle varie situazioni ipotizzabili d’inquinamento della fascia costiera da salvaguardare e quali siano i sistemi, i mezzi e le strategie d’intervento che le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo nelle aree colpite devono attuare. Qualora un inquinamento grave o di secondo livello interessi zone di mare prospicienti coste di alto valore intrinseco, riconosciute tali nel piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, aree costiere particolarmente sensibili o le aree marine protette, l’inquinamento va considerato come un inquinamento gravissimo o di terzo stadio. 4.2.3 – Inquinamento gravissimo o di terzo stadio Alla presenza di un inquinamento che per dimensioni e gravità determini la richiesta di dichiarazione di emergenza nazionale ovvero che, a causa del grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, determini l’applicazione dell’art. 3 della Legge 286/2002, la costa finisce per essere direttamente interessata in maniera anche molto pesante. Tenuto conto del particolare valore paesaggistico, faunistico, ambientale, turistico e quindi economico, rappresentato mediamente da tutte le coste italiane, l’inquinamento costiero va necessariamente considerato il più grave dei tre livelli ipotizzati. Un’operazione di bonifica su costa presenta di per sé notevoli difficoltà che derivano soprattutto dal fatto che il rischio di danno ambientale non solo è maggiore che in mare aperto, ma aumenta notevolmente in funzione della vulnerabilità della zona interessata dall’inquinamento (lagune costiere, estuari, foci dei fiumi, litorali di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, faunistico, ecc.). Le Province interessate provvedono, pertanto, ad integrare le previsioni dei rischi prevalenti dei piani provinciali di protezione civile con quelle da inquinamento della costa da idrocarburi o da altre sostanze nocive. I piani provinciali di protezione civile, secondo gli indirizzi regionali, saranno predisposti in concorso con l’Autorità Marittima competente e in raccordo con il Prefetto anche per gli aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica. A tale fine si deve tenere presente che: diverse strategie di bonifica e metodi di disinquinamento vanno, in accordo con l’Autorità Marittima, decisi, prepianificati e, quindi, utilizzati a seconda del tipo di costa e della sensibilità dell’area; una volta avvenuto l’inquinamento della costa, l’urgenza non va più considerata fattore determinante come in mare aperto; è indispensabile una preventiva individuazione, da parte delle regioni interessate, con proprie ordinanze emanate ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06, eventualmente coordinate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli impianti da utilizzare per la distruzione del materiale recuperato e rimosso e/o per lo smaltimento definitivo; — 17 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 la pianificazione deve includere gli interventi di recupero, stabilizzazione e cura degli animali marini (uccelli, rettili mammiferi, ecc.) come pure l’individuazione degli impianti di smaltimento delle carcasse; va preferita, per quanto possibile, la rimozione meccanica accompagnata dal recupero; le operazioni vanno condotte con estrema accuratezza e professionalità, evitando improvvisazioni, pena il rischio di aggravare la situazione; in ogni caso vanno assolutamente evitati interventi di effetto esclusivamente cosmetico; è opportuno che i piani provinciali comprendano la lista dei materiali, mezzi e risorse predisposte e disponibili per gli interventi di disinquinamento. In allegato 5 è riportato un estratto della “Guida operativa sul controllo e sulle tecniche di disinquinamento degli sversamenti petroliferi costieri” (edita da Concawe - Conservation of Clean Air and Water in Europe) per la parte riguardante gli inquinamenti costieri e le varie tecniche di intervento cui è possibile fare riferimento per la elaborazione delle necessarie integrazioni ai vari piani e quindi nelle operazioni di bonifica. 4.2.3.1. Luoghi di rifugio Per “luogo di rifugio” è da intendersi, ai sensi della Direttiva 2002/59/CE (Monitoraggio del traffico navale) come modificata dalla Direttiva 2009/17/CE, il porto, la parte di un porto, o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave che necessiti di assistenza. A sua volta, per “Nave che necessita di assistenza” si intende, ai sensi della richiamata Direttiva 209/17/CE, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l’ambiente o la navigazione (fatte salve le disposizioni della Convenzione S.A.R. sul salvataggio delle persone). Secondo quanto previsto dalle norme interne di recepimento, ogni Capo di Compartimento, nell’ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, di cui all’articolo 11 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, individua le procedure da poter adottare per valutare l’accesso di una nave che necessita di assistenza in un idoneo luogo di rifugio, se identificato nelle acque di propria giurisdizione. Qualora la situazione in atto sia tale da non poter essere fronteggiata con i mezzi di cui può disporre il Capo di Compartimento, nello stesso Piano sono altresì delineate le procedure per passare ad un coordinamento sovraordinato, che tenga pertanto conto di quanto previsto dal presente Piano nazionale, nonché degli Accordi Regionali e subregionali stipulati nello specifico settore dell’antinquinamento. — 18 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 5 – INQUINAMENTO DA ALTRE SOSTANZE NOCIVE 5.1 –Normativa La normativa cui fare riferimento in materia di sostanze nocive diverse dagli idrocarburi è la seguente: Legge 25.1.1979, n. 30 di adesione alla “Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976”; Legge 29 settembre 1980, n.622 “ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dall’inquinamento e del protocollo sull’intervento in alto mare causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973” e successive modificazioni; Legge 31 dicembre 1982, n.979 “disposizioni per la difesa del mare”; Decreto 6 luglio 1983 del soppresso Ministero della Marina Mercantile “aggiornamento delle sostanze nocive di cui all’allegato “A” della legge 31 dicembre 1982, n.979”; Legge 4 giugno 1982, n.438 recante “adesione ai protocolli relativi alle convenzioni Marpol e Solas 74”; Legge 28 febbraio 1992, n.220 “interventi per la difesa del mare”; Legge 16 luglio 1998, n. 239 (art. 7) "Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali"; Legge 15 dicembre 1998 n. 464 recante la ratifica della “Convenzione internazionale sulla preparazione, lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi – OPRC 1990; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale”. 5.2 – Generalita’ Il problema rappresentato dallo sversamento in mare di sostanze chimiche non è in genere affrontabile in modo analogo a quello adottato per gli idrocarburi se non nel caso di sostanze ad essi assimilabili per caratteristiche di insolubilità, volatilità e non reattività con l’acqua. Inoltre, l’elevato numero di prodotti chimici trasportabili per mare, la diversità di caratteristiche che li distingue e, di conseguenza, il loro diverso comportamento una volta che, a causa di un incidente, siano immessi nell’ambiente, rende praticamente impossibile comprendere in una pianificazione la disposizione di norme dettagliate per ciascuno di essi. Un compromesso accettabile può essere comunque rappresentato dalla formulazione di una serie d’indicazioni operative di carattere generale, tenendo conto del fatto che uno sversamento di sostanze chimiche in mare: è caratterizzato dall’estrema pericolosità che si determina anche in riferimento alla possibilità di esplosioni, incendi, nonché emanazioni e concentrazioni tossiche che, sotto forma di nubi gassose (in aria) o di miscele diluite (in acqua), possono interessare aree anche molto vaste; richiede, prioritariamente, l’adozione di misure a difesa dell’uomo e dell’ambiente. 5.3 – Modalita’ operative I provvedimenti operativi da attuare in caso di incidente che comporti sversamento in mare o, comunque, nell’ambiente di prodotti chimici (sostanze nocive) variano di volta in volta a seconda del: tipo del prodotto; sistema di trasporto; caratteristiche dell’incidente; caratteristiche della nave; sistemazione dei prodotti (in caso ve ne siano più di uno) a bordo; zona in cui l’incidente è avvenuto; condizioni meteo-marine. — 19 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 Allo scopo di rendere più agevole il compito di chi deve decidere il tipo di intervento più idoneo, si riportano nell’allegato 6 alcune informazioni di carattere generale sulla classificazione con riferimento alla natura delle sostanze (IMDG CODE). Nonostante le complessità e varietà della suddivisione, le misure da porsi in atto in caso di sversamento di sostanze chimiche in mare, vanno comunque definite soprattutto in funzione del tipo di prodotto. A questo fine bisogna acquisire immediatamente il maggior numero di informazioni avvalendosi: a livello locale: del chimico del porto; del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; degli Istituti Universitari; delle società produttrici; dell’A.R.P.A. regionale; a livello centrale: delle banche dati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; dell’I.S.P.R.A. quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio di pareri ed informative tecniche a corredo di provvedimenti operativi da adottare; delle banche dati del comparto industriale; a livello Europeo/Mediterraneo: del R.E.M.P.E.C. (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea) di Malta; delle eventuali altre banche dati, contattabili attraverso il MIC (Monitoring Information Centre) della Commissione Europea a cura degli organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). In linea generale valgono comunque le seguenti indicazioni: A - In ordine prioritario: 1 - portare soccorso alle persone in pericolo; 2 - dare assistenza alla nave in difficoltà, operando tutti i possibili accorgimenti tesi a rilevare la reale gravità dell’incidente ed il livello di rischio. In particolare se è riscontrata fuoriuscita di prodotti gassosi (che sviluppano nubi esplosive e/o tossiche) o liquidi che evaporano, totalmente o in parte, producendo anch’essi concentrazioni esplosive e/o tossiche al di sopra della superficie dell'acqua, ovvero incendi che producono fumi tossici, bisogna preoccuparsi innanzi tutto della incolumità delle persone che ne possono essere investite. A questo fine, tenuto conto che le concentrazioni gassose e i fumi si spostano con il vento, va privilegiata la tutela delle popolazioni eventualmente minacciate, arrivando a prevederne, se del caso, lo sgombero verso aree sicure; 3 - eliminare le fonti dell’inquinamento; 4 - rimuovere dall’ambiente gli inquinanti sversati. Molti prodotti chimici sono trattabili come gli idrocarburi e per essi possono essere utilizzati gli stessi mezzi antinquinamento predisposti per il contenimento e il recupero dei petroli. In genere possono rientrare in questo gruppo tutte le sostanze che galleggiano, con alcune limitazioni per quelle che in parte galleggiano e in parte evaporano, a causa delle concentrazioni esplosive e/o tossiche che queste ultime possono formare sopra la superficie dell’acqua. Per le sostanze trasportate in colli, generalmente i problemi che si presentano sono di minore complessità. Lo sversamento in mare è forse in questo caso l’aspetto meno delicato, mentre maggiore attenzione bisognerà rivolgere alla nave: infatti, soprattutto nei casi d’incendio, potrebbero innescarsi reazioni pericolose in dipendenza anche solo del fuoco e/o della presenza a bordo di più — 20 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 prodotti. A questo scopo è necessario che al più presto si possa venire a conoscenza dei tipi, quantitativi e stivaggio sulla nave delle varie sostanze. Le suddette operazioni dovranno essere eseguite adottando tutte le precauzioni opportune a tutela dell’incolumità delle squadre d’intervento e degli operatori che a loro volta dovranno osservare scrupolosamente le norme di sicurezza in materia. Si richiamano, inoltre, le direttive del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, concernenti “indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti con presenza di sostanze pericolose”. A questo proposito le pianificazioni redatte a cura delle autorità locali dovranno indicare, per le procedure d’intervento: il tipo di equipaggiamento del personale, gli apparecchi per il controllo del livello di pericolosità dell’ambiente in cui si è chiamati ad operare, le norme igieniche e di sicurezza da osservare; le modalità di avvicinamento alla nave oggetto dell’incidente, sia per via aerea (elicottero) che via mare, tenendo conto del tipo d’incidente e dei fattori meteorologici come vento, mare e corrente; le indicazioni sui primi soccorsi da praticare ad eventuali feriti, prevedendo ove possibile la presenza di un medico nella squadra di pronto intervento. B - In via subordinata 1 - interdire la navigazione e ogni altra attività nella zona interessata dall’incidente e dall’evoluzione del fenomeno; 2 - qualora i prodotti siano del tipo che si solubilizzano, anche in parte in acqua, assumere misure di interdizione della pesca e di ogni altra attività; 3. - in tutti i casi disporre un monitoraggio ambientale continuo (aria, acqua, fondo del mare, costa), arrivando a definire e tenere sotto controllo i contorni di tutta l’area interessata dall’inquinamento. Per quanto riguarda, infine, l’attività di recupero delle sostanze (sia quelle sversate sia quelle rimaste a bordo della nave) bisognerà indirizzarsi, fin dal primo momento, verso la scelta di ditte/società altamente specializzate, nazionali od estere, che, per le loro caratteristiche e per le attività precedentemente svolte, forniscano le massime garanzie circa la possibilità di conseguire un buon risultato. — 21 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 6 - MEZZI 6.1 – categorie S’intendono “mezzi utilizzabili per la lotta all’inquinamento marino e costiero da idrocarburi o da altre sostanze nocive” tutti quelli per i quali, nell’eventualità d’inquinamento, sia possibile prevederne l’impiego in compiti di avvistamento, ricognizione, controllo, bonifica, supporto logistico e ausiliario. Per comodità possono essere suddivisi in due categorie: mezzi utilizzabili per la lotta agli inquinamenti in mare; mezzi utilizzabili per la lotta agli inquinamenti su costa; anche se, spesso, alcuni dei mezzi compresi nella prima categoria possono essere impiegati in operazioni di disinquinamento delle zone costiere. Un quadro completo dei mezzi potenzialmente disponibili su scala Europea è fornito dal Sistema Comunitario d’Informazione sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/civil/marin/cis/cis index.htm 6.1.1 – Mezzi utilizzabili per la lotta agli inquinamenti in mare In questa categoria sono compresi: a - i mezzi navali per intervento antinquinamento che, compatibilmente con le risorse disponibili e nei limiti di quanto contrattualmente stabilito con le società proprietarie ed armatrici degli stessi, sono a disposizione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. b - i mezzi navali per interventi antinquinamento della Marina Militare; c - le navi speciali, i rimorchiatori ed altri mezzi navali privati attrezzati per le operazioni di bonifica o in compiti ausiliari di supporto logistico, nonché i mezzi e sistemi di contenimento e bonifica; d - i mezzi navali ed aerei per il pattugliamento e controllo del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato. La consistenza dei mezzi di cui ai punti a), b) e c) è memorizzata nelle banche dati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, cui il Dipartimento della Protezione Civile è collegato a mezzo terminale ubicato in Sala Situazione Italia; per gli altri mezzi le consistenze sono disponibili presso i vari enti/corpi/amministrazioni di appartenenza cui di volta in volta, secondo le necessità, i mezzi stessi vanno richiesti. Il Dipartimento della Protezione Civile dispone inoltre di sistemi per irrorazione di disperdenti via aerea montati sui velivoli C.L. 415 Canadair. L’eventuale impiego di tali mezzi sarà disposto dal Capo del Dipartimento, mentre quello dei disperdenti sarà determinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In caso di emergenza nazionale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha la direzione operativa delle operazioni in mare, potrà direttamente impiegare gli assetti scorta nazionali disponibili, ivi compresi quelli messi a disposizione dal comparto industriale promuovendo presso il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, eventualmente, l’acquisto, il noleggio, nonché la precettazione e/o la requisizione di materiali, mezzi e quanto altro occorra in relazione al tipo di intervento. 6.1.2 - Mezzi utilizzabili per la lotta agli inquinamenti su costa A titolo indicativo ma non esaustivo, si ritiene utile fornire di seguito un elenco concernente i mezzi e materiali indispensabili per interventi di disinquinamento su costa: mezzi speciali camion/auto (quattro ruote motrici), trattori escavatori, pale meccaniche e simili, macchine per il movimento terra, autogrù cisterne su rimorchi autocarri con pompe aspiranti e relative manichette prodotti chimici/biologici disinquinanti — 22 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 materiale assorbente compressori autocarrati e barellabili e idropulitrici ad alta temperatura e ad alta pressione torri faro con relativo generatore telecamere per video conferenze satellitari pompe barellabili dotazioni generali indumenti protettivi per tutti, indumenti di riserva autorespiratori e filtri per maschere protettive giubbotti di salvataggio materiali di pulizia (stracci, sapone, detergenti, spazzole) equipaggiamenti per la pulizia di indumenti contenitori di plastica o metallo (per gli usi gravosi) per la raccolta di residui oleosi (di varia grandezza) contenitori in cartone, teli e sacchi per la raccolta e il trasporto di animali marini vasche barellabili per il trattamento degli animali marini fogli di plastica per usi gravosi e sotto rivestimenti per aree di stoccaggio e in modo particolare per il rivestimento di buche di stoccaggio temporaneo vanghe, pale, raschietti, secchi, rastrelli, forconi cordami vari ancore e boette lampade e generatori portatili generatori di corrente fischietti materiale di pronto soccorso paletti e nastri in plastica per delimitazione di area radio ricetrasmittenti portatili officine, impianti di manutenzione esplosimetri mezzi per la nebulizzazione di prodotti liquidi. Ogni piano di emergenza provinciale deve contenere, in accordo con la competente Autorità Marittima e la Regione, una lista delle risorse disponibili e di quelle di cui dotarsi all’emergenza, in funzione del tipo di intervento di difesa e bonifica l’elenco delle organizzazioni di volontariato e dei centri specializzati per la cura dell’avifauna, dei mammiferi e dei rettili marini e l’elenco dei centri autorizzati per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento delle sostanze inquinanti e ogni altra risorsa disponibile sul territorio in dotazione a Amministrazioni Pubbliche (es. mezzi movimento terra, mezzi di trasporto) e/o a privati (es. dotazioni di impianti industriali, mezzi di comunicazioni satellitari) in grado di concorrere al superamento della fase emergenziale. Tali dati, che costituiscono, di fatto, gli elenchi dei mezzi impiegabili in caso di inquinamento su costa, sono allegati ai vari piani provinciali e sono tenuti costantemente aggiornati. Copie dei piani provinciali aggiornati sono inviate al Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell’Interno, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Div. VII e al Reparto Ambientale Marino Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - 3° Reparto - Ufficio I (piani), alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, alle competenti Capitanerie di Porto e alle altre amministrazioni ed enti locali interessati, e alle regioni. — 23 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 7 – SMALTIMENTO O RECUPERO 7.1 – Generalita’ Particolare importanza, nell’ambito delle operazioni di disinquinamento, assume la fase di smaltimento o recupero dei materiali recuperati dal mare e dalle coste, intendendosi per smaltimento o recupero il complesso delle operazioni intese a consentire, attraverso idonei processi, la totale o parziale riutilizzazione dell’idrocarburo recuperato, oltre che il ricondizionamento e l’inertizzazione o la distruzione dei residui o di altri materiali contaminati o contaminanti e la sistemazione dei residui in condizione di sicurezza. 7.2 – Fasi dello smaltimento Tra l’attività del recupero degli oli, o di altri materiali inquinati o inquinanti, e lo smaltimento o recupero vero e proprio, esiste una fase intermedia che è quella del deposito e dello stoccaggio provvisorio della massa recuperata. Generalmente si tratta comunemente di grossi quantitativi che, secondo la situazione, possono comprendere: a) - idrocarburi miscelati in parte con acqua e/o con vari detriti; b) - residui di idrocarburi allo stato solido, o semi solido, anch’essi frammisti o meno con altro materiale; c) - materiale vario, di diversa provenienza, contaminato in tutto o in parte, o contaminante. Com’è possibile immaginare, la fase di stoccaggio temporaneo, così come quella di avvio allo smaltimento o recupero vero e proprio, è un’operazione complessa e molto delicata che, qualora non gestita correttamente, rischia di creare ulteriori problemi di diverso genere (organizzativi, tecnici, amministrativi, assicurativi, ecc.) non ultimo quello di natura ambientale, nel caso in cui il materiale recuperato non venga trattato secondo regole ben precise. Inoltre la fase di deposito o stoccaggio provvisorio, soprattutto quando realizzata a terra, in aree adattate a tale scopo, deve essere necessariamente limitata nel tempo. Varie e diverse sono le motivazioni che sottendono alle esigenze di ridurre al minimo i tempi di deposito provvisorio anche quando si utilizzassero a questo fine mezzi, siti o natanti dedicati per loro natura al ricovero di materiali inquinati o inquinanti. Esse vanno, da una parte dalla necessità di ridurre, ove possibile, al minimo i costi delle operazioni, dall’altra all’opportunità di eliminare comunque al più presto un potenziale pericolo per l’ambiente. Per le operazioni di smaltimento o recupero, infine, saranno utilizzati a seconda dei casi e delle circostanze, impianti idonei a svolgere tale attività, indirizzandosi preferibilmente verso quelli più prossimi all’area dell’incidente o dello stoccaggio provvisorio e che, ove è possibile, siano in grado di garantire un numero maggiore di operazioni (recupero dell’olio riutilizzabile, ricondizionamento ed inertizzazione dei materiali inquinati o inquinanti, incenerimento, distruzione e deposito finale). 7.3 – Aspetti amministrativi Affinché l’avvio allo smaltimento o recupero del materiale raccolto in mare o sulla costa avvenga nel più breve tempo possibile, le autorità locali responsabili delle operazioni (salvo direttive diverse che dovessero essere impartite dall’Autorità Centrale che dirige e coordina tutta l’attività di disinquinamento), dovranno adoperarsi affinché esso sia trattato, in emergenza, in maniera corretta. In seguito, il prodotto dovrà essere avviato allo smaltimento nel più breve tempo possibile, nel rispetto della vigente normativa nel settore dello smaltimento rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nonché delle pianificazioni locali di protezione civile e dei piani di gestione dei rifiuti di cui al suddetto D.Lgs. n.152/06. A questo fine, l’Agenzia delle Dogane detterà disposizioni per i propri organi periferici affinché, stante la dichiarazione di emergenza, le procedure burocratico-amministrative connesse con l’avvio ai luoghi di smaltimento o recupero di idrocarburi o di tutti gli altri materiali inquinati da trattare non creino intralci di alcun genere, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento fiscale dei prodotti petroliferi. Inoltre, anche per i connessi risvolti di carattere assicurativo, le autorità locali responsabili dovranno, ciascuna per la parte di propria competenza, verificare la reale consistenza e tipologia dei prodotti e materiali recuperati, prima che gli stessi vengano avviati allo smaltimento o al recupero. — 24 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 8- COMUNICAZIONI Un efficiente sistema di comunicazioni è indispensabile per una corretta gestione delle operazioni di disinquinamento. A livello nazionale (centrale e periferico) tutta l’organizzazione assicura, anche in situazioni di routine, un’immediata risposta H-24, sia sotto l’aspetto operativo sia sotto quello informativo. In allegato 8 sono riportati i recapiti telefonici e fax dei centri operativi nazionali E’ bene prevedere comunque che almeno una delle linee telefoniche attestate presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e l’Autorità Marittima Designata sia utilizzata esclusivamente per assicurare il flusso informativo con l’organizzazione centrale. Per quanto attiene eventuali interventi in alto mare ovvero qualora non dovessero essere disponibili efficaci sistemi di comunicazione nell’area investita dall’evento, potrà essere previsto l’impiego di navi della Marina Militare in grado di garantire adeguate capacità di comunicazione e di sistemi per il coordinamento dei mezzi sulla scena d’azione. — 25 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 9 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE I rapporti con gli organi d’informazione rappresentano un aspetto molto delicato e importante, non limitato soltanto ai momenti della gestione della fase critica dell’emergenza. Gli enormi danni che un grave inquinamento può causare ed i pericoli che esso può rappresentare anche per le popolazioni, fanno sorgere, intorno all’evento ed alle misure che vengono condotte per controllarlo e combatterne gli effetti, un enorme interesse, che spinge gli organi di informazione, non solo nazionali, ad esercitare una pressione continua e notevole su tutti gli organi centrali e periferici interessati in varia misura alla gestione dei problemi connessi con l’incidente, al fine di acquisire al più presto possibile notizie. Nell’ottica quindi, vista la grande importanza degli interessi in gioco, di assicurare un’informazione la più possibile rapida, obiettiva e uniforme, è assolutamente necessario che le notizie siano: 1. filtrate da un’unica autorità responsabile che conferisca loro la caratteristica dell’univocità, il crisma dell’ufficialità e di taglio professionale; 2. date con regolarità e cadenza fissa, possibilmente giornaliera. Per tali motivi in caso di emergenza nazionale la gestione dei rapporti con gli organismi di pubblica informazione, è accentrata e diretta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, ove lo ritenga opportuno, potrà delegarla, in tutta o in parte, ad un'altra autorità centrale o periferica della pubblica Amministrazione. — 26 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 10 – APPENDICE Messaggi formattati: PROPOSTA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA NAZIONALE COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE CONVOCAZIONE UFFICIALI/SOTTUFFICIALI MM/CP DISPOSIZIONI PER L’IMPIEGO DI UNITA’ NAVALI M.M. NOMINA DELL’AUTORITA’ MARITTIMA DESIGNATA. Nota: nella compilazione dei messaggi omettere i punti che non interessano. PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI EMERGENZA NAZIONALE QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE Da: - (AUTORITA’ MARITTIMA) A: - MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE - DIV. VII COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO –C.O. Per conoscenza: PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Segretariato generale Dipartimento Della Protezione Civile MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Gabinetto Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche Reparto Ambientale Marino MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Gabinetto MINISTERO DELL’INTERNO Gabinetto Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; MINISTERO DELLA DIFESA Gabinetto Comando Operativo Vertice Interforze (COI) Stato Maggiore Marina MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Gabinetto Direzione generale della Pesca marittima e Acquacoltura Corpo Forestale dello Stato – Centrale operativa nazionale REGIONE (……………) UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (……………) DIREZIONE MARITTIMA (….) N.C. INQUINAMENTO MARINO – PROPOSTA DICHIARAZIONE EMERGENZA NAZIONALE 1. (Riferimenti) 2. SI RICHIEDE A CODESTO MINISTERO OPPORTUNITA’ DI PROPORRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE LA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA NAZIONALE IN CONSIDERAZIONE DI: (indicare: tipologia dell’inquinamento, motivazioni della richiesta) — 27 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE Da: - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE A: - MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Gabinetto Direzione generale della Protezione della Natura e del Mare - Divisione VII Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche Reparto Ambientale Marino Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Gabinetto Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Centrale Operativa MINISTERO DELL’INTERNO Gabinetto Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Centro Operativo; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Gabinetto Corpo Forestale dello Stato Centrale operativa nazionale MINISTERO DELLA DIFESA Gabinetto Comando Operativo di vertice Interforze (COI) Stato Maggiore Marina MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Gabinetto Agenzia delle Dogane MARIDIPART (.........................) REGIONE (...................................) PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (…….) DIREZIONE MARITTIMA (……….) CAPITANERIA DI PORTO DI (.....................................) Per conoscenza: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Segretariato Generale MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI N.C. 1 - INQUINAMENTO MARINO (.) EMERGENZA NAZIONALE. 2 - (Riferimenti) 3 - OPERATIVO PIANO PRONTO INTERVENTO NAZIONALE QUESTO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (.) 4 - AUTORITÀ RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA ATTIVITA’ IN MARE(:) COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO 5 - AUTORITÀ RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA ATTIVITA’ A TERRA(:) (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente) 5 - (Comunicazioni eventuali per Miniambiente) 6 - (Comunicazioni eventuali per Mintrasp) 7 - (Comunicazioni eventuali per Capitaneria di Porto) 8 - (Comunicazioni eventuali per Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo/Regione) 9 - (Altre comunicazioni) — 28 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 CONVOCAZIONE UFFICIALI MM/CP. QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE Da: DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE A: (Enti citati in allegato 1) Per conoscenza: MINISTERO DIFESA – Gabinetto – ROMA (solo se indirizzato a Maristat) N.C. 1. INQUINAMENTO MARINO (.) EMERGENZA (indicare il tipo di emergenza: locale o nazionale) 2. ATTIVAZIONE PUNTO 3.2.1 PIANO PRONTO INTERVENTO NAZIONALE 3. (indicare solo eventuale personale di cui non si richiede la presenza) DISPOSIZIONI PER UNITA’ NAVALI M.M. QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE Da: - DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE A. - COI (per unità navali) Per conoscenza: MINISTERO DIFESA GABINETTO ROMA MARISTAT MINIAMBIENTE ROMA – GABINETTO- RAM- D.G. PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE – DIV. VII CINCNAV MARICOGECAP C.O. MARIDIPART (......................) DIREZIONE MARITTIMA (………………) COMPAMARE (.......................) Testo “A” (da utilizzare per messaggio di “allertamento”) N.C. 1. INQUINAMENTO MARINO (,) EMERGENZA (indicare il tipo di emergenza: locale o nazionale) 2. FASE UNO (.) 3. (coordinate geografiche del luogo dello sversamento) 4. (qualità e quantità dello sversamento) 5. (origine dello sversamento) 6. (Autorità responsabile della direzione operativa: MARICOGECAP) 7. (Autorità Marittima Designata, responsabile della direzione tattica (se nominata)) 8. (Tipologia assetti da allertare) — 29 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010 Testo “B” (da utilizzare per messaggio “esecutivo”) N.C. 1. INQUINAMENTO MARINO (,) EMERGENZA (indicare il tipo di emergenza: locale o nazionale) 2. SEGUITO N.C. (indicare gli estremi del precedente messaggio di “allertamento” se c’è stato) OPERATIVA FASE DUE (.) compilare punti da 3 a 8 (se non vi è stato il messaggio di “allertamento”, tali punti vanno redatti come per il testo “A”; vanno omessi in caso contrario) 9. (indicare il compito cui l’unità è assegnata, fornendo ogni necessario chiarimento) Testo “C” (da utilizzare per fine allertamento o fine emergenza) N.C. 1. INQUINAMENTO MARINO (,) EMERGENZA (indicare il tipo di emergenza: locale o nazionale) 2. SEGUITO N.C. (estremi del precedente messaggio di “allertamento” o “esecutivo”) CESSA FASE (specificare se “uno” o “due”) 3. (varie disposizioni, se ve ne sono) NOMINA DELL’AUTORITÀ MARITTIMA DESIGNATA DA PARTE DI MARICOGECAP QUALIFICA DI PRECEDENZA: URGENTE Da: -COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO A. - DIREZIONE MARITTIMA - M.R.S.C. DI (………………) Per conoscenza: PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – C.O.E.MM. MINISTERO TRASPORTI - GABINETTO MINISTERO DIFESA - GABINETTO MINISTERO AMBIENTE – GABINETTO – R.A.M.- DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE MINISTERO INTERNO – GABINETTO E DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – CENTRO OPERATIVO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – CORPO FORESTALE DELLO STATO COI MARISTAT MARIDIPART (......................) REGIONE (…………………) PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (……………) DIREZIONE MARITTIMA DI (………………..) CAPITANERIA DI PORTO DI (……………….) N.C. INQUINAMENTO MARINO - EMERGENZA NAZIONALE – NOMINA AUTORITA’ MARITTIMA DESIGNATA 1. (Riferimenti) 2. AUTORITÀ MARITTIMA DESIGNATA PER LA DIREZIONE TATTICA DELLE OPERAZIONI IN MARE (:) DIREZIONE MARITTIMA-M.R.S.C. DI (………………..) 3. Area di responsabilità 4. (varie)