Ministerial Ordinance concerning the plan for the eradication and surveillance of the vesicular disease of the swine caused by the enterovirus throughout the national territory
Made 1997-02-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, swine, policy/planning
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OM06/02/1997 Ordinanza Ministeriale 6 febbraio 1997 (in Gazz. Uff., 10 marzo, n. 57). - Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale. OM06/02/1997 Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, in particolare l'art. 3, comma 2; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362; Vista la decisione della commissione CEE del 22 novembre 1996 che approva il piano di eradicazione e di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino presentato dall'Italia; Ritenuto necessario riesaminare il piano di sorveglianza ed eradicazione della malattia sulla scorta dei dati epidemiologici e diagnostici di laboratorio raccolti nel biennio di controllo della malattia medesima nel territorio nazionale; Ravvisata la necessità e l'urgenza di adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria; Ordina: OM06/02/1997 Art. 1. 1. E' resa obbligatoria l'esecuzione, in aziende suinicole del territorio nazionale, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate <<regioni>>, del piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS), di seguito denominato <<piano>>. Il piano deve essere effettuato, secondo i criteri e le modalità di seguito riportate, nelle aziende suinicole campionate, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997 in conformità del piano approvato dalla commissione CEE con la decisione citata in premessa. Il piano mira alla sorveglianza e al mantenimento dello stato di accreditamento delle aziende suinicole presenti nelle regioni accreditate per la MVS. 2. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza hanno raggiunto lo stato di accreditamento per la MVS, nel darne immediata comunicazione al Ministero della sanità, dispongono, nel territorio di propria competenza, un campionamento randomizzato di trecento aziende suinicole da riproduzione, da ingrasso e miste. 3. Nelle aziende estratte devono essere prelevati, per una volta soltanto, dodici campioni di sangue, per gli esami sierologici, da altrettanti suini da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata AUSL. Il campionamento deve essere espletato rispettando i criteri di causalità fino al raggiungimento del numero di dodici campioni. Nelle aziende in cui sono presenti meno di dodici suini devono essere sottoposti a controllo tutti i suini. I suini campionati devono essere contrassegnati individualmente in modo che possano essere identificati per l'eventuale ricampionamento. 4. I controlli devono essere eseguiti, da parte della AUSL, anche nelle stalle di sosta e nei centri di raccolta almeno trimestralmente, prelevando, a random, ogni volta, almeno dodici campioni di sangue da altrettanti suini. Per la identificazione dei suini sottoposti a prelievo deve essere adottato lo stesso criterio di identificazione di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Nelle aziende accreditate in cui è effettuato il controllo, in attesa dei risultati degli esami sierologici, i suini sottoposti al prelievo non possono essere movimentati. La regione, d'intesa con la AUSL, può disciplinare la movimentazione dei restanti suini presenti in azienda. 6. I dati identificativi individuali dei suini sottoposti al prelievo devono essere riportati nel modello di cui all'allegato I che accompagna i campioni di sangue inviati all'istituto zooprofilattico competente per territorio, che deve effettuare gli esami nel più breve tempo possibile. Gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio non accettano campioni da sottoporre ad esame se non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato. 7. Per ogni azienda in cui viene effettuato il controllo, il modello di cui all'allegato I deve essere compilato, da parte del veterinario ufficiale, in triplice copia. Una copia resta presso la AUSL, un'altra viene trasmessa, dalla stessa AUSL, alla regione, e la terza deve accompagnare il campione. La AUSL provvederà a fornire copia del modello, con allegati i risultati degli esami, al proprietario dell'azienda. 8. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non hanno ultimato il piano biennale 1995-1996 di cui all'ordinanza ministeriale 2 dicembre 1994, citata nelle premesse, provvedono ad ultimarlo applicando le disposizioni di tale ordinanza, le successive istruzioni impartite dal Ministero della sanità nonchè, in caso di riscontro di sieropositività, le misure di cui al successivo art. 6. Tali regioni, raggiunto lo stato di accreditamento, nel darne immediata comunicazione al Ministero della sanità, dispongono l'attuazione del piano di cui alla presente ordinanza entro i termini indicati. 9. Le regioni che constatano, dai dati forniti dalle AUSL, la non ultimazione del piano biennale 1995-1996, nell'ambito delle vcompetenze delle leggi di riordino del servizio sanitario regionale, provvedono a: a) valutare la situazione regionale in base ai parametri di cui al comma 1, art. 3, della presente ordinanza, correlata alle aziende presenti; b) disporre l'identificazione di tutte le aziende suinicole non campionate comprese quelle con suini le cui carni sono destinate al consumo familiare o agroturistico e a redigere un elenco delle medesime; c) impartire istruzioni alle AUSL affinchè pongano sotto stretta sorveglianza e controllo sanitario le aziende non controllate per il piano e, ove necessario, adottino misure straordinarie sanitarie restrittive al fine di non pregiudicare le azioni di controllo e di profilassi svolte sia in ambito regionale che nazionale; d) effettuare una indagine per accertare le eventuali cause che, nell'arco di due anni, non hanno permesso l'espletamento del piano nei modi e termini prescritti. 10. Le regioni di cui al precedente comma trasmettono al Ministero della sanità le risultanze di quanto emerso dalle precedenti lettere a), b) e d) con allegato l'elenco di cui alla precedente lettera b), nonchè gli eventuali provvedimenti adottati con le misure di cui alla lettera c). OM06/02/1997 Art. 2. 1. Il Ministero della sanità, in applicazione della decisione comunitaria citata nelle premesse, provvede a trasmettere alla CEE le relazioni trimestrali. Queste devono contenere indicazioni sullo stato sanitario delle regioni e sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, i focolai accertati, gli allevamenti e il numero dei capi sieropositivi riscontrati, gli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente. 2. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità le relazioni trimestrali con i dati suddetti entro le seguenti date: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre 1997, 31 gennaio 1998 in adempimento dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Il Ministero della sanità, ove necessario, invia alle regioni eventuali istruzioni esplicative relative alla esecuzione del piano. OM06/02/1997 Art. 3. 1. Ai fini del piano valgono le seguenti definizioni: a) azienda: lo stabilimento definito all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, con esclusione dei mercati. In tale definizione di azienda rientrano anche gli allevamenti costituiti da un solo riproduttore nonchè quelli composti da un solo suino da ingrasso per i quali è obbligatorio l'accreditamento per la MVS; b) azienda suinicola accreditata per la MVS: l'azienda con suini da riproduzione in cui sono stati effettuati su un campione di suini, calcolato per rilevare una prevalenza della sieropositività uguale o superiore al 5% con un livello di confidenza del 95%, due test ad un intervallo di almeno ventotto giorni con esiti negativi, oppure l'azienda da ingrasso che contiene e riceve unicamente suini da aziende da riproduzione, da ingrasso o da stalle di sosta certificate accreditate. L'accreditamento, dell'azienda è rilasciato dalla AUSL competente. Nelle aziende accreditate possono essere introdotti solo suini provenienti da aziende accreditate; c) provincia accreditata per la MVS: la provincia nella quale il 99% degli allevamenti suini presenti nel proprio territorio sono stati accreditati; d) regione accreditata per la MVS: regione nella quale tutte le province sono state accreditate. 2. La regione mantiene la qualifica di accreditamento per la MVS se viene attuato il piano di monitoraggio di cui alla presente ordinanza. 3. Le regioni provvedono all'adozione dei provvedimenti di accreditamento previsti dalle lettere c) e d) del presente articolo e alla sospensione dei medesimi dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità. 4. Quando tutte le regioni del territorio nazionale sono state accreditate nei confronti della MVS il Paese è accreditato. Il Ministero ne dà comunicazione alla commissione CEE. 5. Le aziende non accreditate spostano i suini solo se destinati direttamente ad uno stabilimento di macellazione. OM06/02/1997 Art. 4. 1. In caso di focolaio di MVS le qualifiche di accreditamento delle aziende presenti nella zona di protezione saranno sospese fino a che i controlli clinici e sierologici effettuati nelle medesime non saranno ultimati con esiti negativi. La AUSL dispone, inoltre, che i suddetti controlli vengano espletati anche nelle aziende presenti nella zona di sorveglianza e in correlazione epidemiologica con il focolaio, anche se ubicate in altre regioni. In tali aziende verrà sospesa la qualifica fino ad esito favorevole dei controlli clinici e sierologici. 2. Nelle regioni e province ove si dovesse verificare un focolaio, le relative qualifiche di accreditamento vengono sospese fino a che non saranno completate le operazioni previste di stamping-out, pulizia e disinfezione nell'azienda e saranno effettuati i controlli clinici e sierologici, con esiti favorevoli, nelle aziende presenti nella zona di protezione e di sorveglianza. OM06/02/1997 Art. 5. 1. Nei casi di sieropositività, compresi i <<singieton reactors>>, la AUSL attua una indagine epidemiologica per stabilire la possibile origine della sieropositività nell'azienda, l'eventuale connessione con altre eventuali aziende in cui si trovino animali sieropositivi, nonchè per accertare movimenti di veicoli e trasporti di animali o materiali. A tale scopo la AUSL compila il modello di cui all'allegato II che deve essere trasmesso al Ministero della sanità. 2. Si definisce <<singleton reactor>> un siero positivo quando sono presenti tutti i seguenti requisiti: a) presenza di positività sierologica di un singolo soggetto al test sierologico di screening (ELISA competizione mediante anticorpi monoclonali) e al test di conferma di sieroneutralizzazione (SN) per anticorpi verso la MVS; b) assenza di un incremento significativo del titolo anticorpale al test di sieroneutralizzazione (SN) dopo un secondo prelievo; c) assenza di anticorpi per la MVS di classe IgG anche dopo un secondo prelievo; d) assenza di sieroconversione in altri soggetti dell'azienda; e) assenza dell'enterovirus della MVS nelle feci prelevate dal soggetto sieropositivo e nell'azienda; f) nessun precedente contatto del soggetto sieropositivo e degli altri soggetti dell'azienda con un focolaio noto di MVS; g) nessun segno clinico di malattia nel soggetto sieropositivo e negli altri soggetti dell'azienda; h) nessun caso precedente di malattia clinica nell'allevamento. 3. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni, che la sieropositività può essere stata introdotta da altre aziende, ne dà comunicazione alla AUSL competente che sottopone al controllo sierologico ed eventualmente virologico ufficiale l'azienda interessata; le misure restrittive adottate possono essere revocate soltanto quando la sieropositività nell'azienda sia stata ufficialmente esclusa. OM06/02/1997 Art. 6. 1. L'istituto zooprofilattico competente per territorio, in seguito al referto di laboratorio di sieropositività nei suini delle aziende campionate, deve comunicare l'esito senza indugio, a mezzo fax, contestualmente alla AUSL, alla regione e al Ministero della sanità, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 2. La AUSL, in attesa della conferma dell'esame di prima istanza da parte del Centro di referenza di Brescia, dispone: a) il sequestro dell'azienda; b) il prelievo di sangue e di un <<pool>> di feci dai suini sieropositivi e dai suini a contatto con i medesimi; c) il prelievo di un <<pool>> di feci dalle strutture in cui sono ricoverati i suini sieropositivi; d) il prelievo di un <<pool>> di feci dalle restanti strutture dell'azienda. 3. Se l'esito degli esami sierologici di prima istanza eseguiti all'istituto zooprofilattico sperimentale competente evidenzi una particolare situazione di rischio nell'azienda, tenuto conto anche dei risultati dell'indagine epidemiologica espletata, la AUSL, su proposta dell'istituto zooprofilattico competente e in attesa della conferma del Centro di referenza di Brescia, fermi restando il sequestro dell'azienda e l'esecuzione dei prelievi delle feci, può procedere direttamente ad effettuare prelievi di sangue su tutti I riproduttori presenti nell'azienda stessa. 4. In attesa degli esiti degli esami delle feci non è consentito lo spostamento dei suini anche se destinati al macello. 5. Nel caso che l'esame delle feci dimostri la presenza dell'enterovirus della MVS l'azienda è dichiarata focolaio e la AUSL applica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362. 6. Se il risultato degli esami di laboratorio e l'indagine epidemiologica esperita rilevino la presenza di <<singleton reactor>>, lo stesso deve essere macellato secondo le modalità di seguito indicate. 7. Qualora invece venga confermata la sieropositività dal Centro di referenza di Brescia, ma non venga isolato l'enterovirus della MVS, la AUSL provvede alla revoca dello stato di accreditamento dell'azienda. Per le aziende da riproduzione e miste che sono, state sottoposte agli interventi di cui al comma 2, la AUSL procede, inoltre, al prelievo su tutti i riproduttori non ancora sottoposti a controllo e su quelli già controllati ma risultati sieronegativi. Per i suini da ingrasso presenti eventualmente nelle aziende da riproduzione e miste, per le aziende da ingrasso e le stalle di sosta, le azioni da attuare da parte della AUSL saranno valutate di volta in volta di concerto tra la AUSL medesima, la regione, il Ministero della sanità, l'istituto zooprofilattico competente per territorio e il Centro di referenza di Brescia. 8. I suini risultati sieropositivi dopo gli esami sierologici prescritti devono essere macellati entro 72 ore dall'adozione del provvedimento di abbattimento da parte dell'autorità competente. In caso di dimostrata necessità, su proposta della regione, la macellazione dei suini sieropositivi può essere effettuata secondo un piano concordato tra la regione medesima, la AUSL e il Ministero della sanità. Le macellazioni devono essere effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale, in un macello designato dalla AUSL nel territorio di propria competenza. Nell'impossibilità di reperire il macello nella AUSL, la regione provvederà a designare uno stabilimento dove macellare, sempre nei tempi stabiliti, i suini. La AUSL provvede affinchè i suini sieropositivi pervenuti al macello vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e loro carni, bollate come prescritto, siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. Per tali suini, inoltre, si procederà alla distruzione della testa e del pacchetto intestinale. 9. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere sottoposti ad un esame clinico con esito favorevole e identificati individualmente con indicazione del contrassegno sulla certificazione di scorta. Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'invio dei suini e a sua volta deve comunicare alla AUSL competente l'avvenuta macellazione. I mezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto e lo scarico dei suini devono essere puliti, lavati e disinfettati, con disinfettanti riconosciuti idonei prima di uscire dal macello. 10. Le aziende da riproduzione e miste devono essere ritestate per ottenere lo stato di accreditamento mediante due controlli sierologici randomizzati effettuati a distanza non inferiore a ventotto giorni sulla base della tabella di cui all'allegato III. Per le aziende da ingrasso si procederà al riaccreditamento induttivo in relazione alle introduzioni di suini da aziende accreditate. Fino a quando l'azienda non sarà riaccreditata i suini presenti nella stessa, potranno essere spostati solo, per l'invio diretto al macello. OM06/02/1997 Art. 7. 1. I suini provenienti da altri Stati membri della Comunità europea sono soggetti a controlli non discriminatori, di cui alla direttiva 90/425/CE recepita con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, senza preavviso, assimilabili al programma generale di monitoraggio della MVS. 2. Per i suini importati dai Paesi terzi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 3. Le regioni e gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, per quanto di competenza, dispongono affinchè la AUSL, nell'ambito del piano, effettui controlli sierologici nei confronti della MVS sulle partite di animali di provenienza comunitaria. Tali controlli devono essere effettuati nei locali di prima destinazione indicati nel certificato sanitario di scorta ed entro il termine di due giorni lavorativi dalla data di arrivo delle partite stesse. 4. Gli accertamenti sierologici di cui al terzo comma del presente articolo sono eseguiti sulla base di un campionamento randomizzato secondo la tabella di cui all'allegato IV. I campioni prelevati devono essere spediti all'istituto zooprofilattico competente accompagnati dal modello di cui all'allegato V debitamente compilato, in cui devono essere riportati i contrassegni individuali in identificazione dei suini sottoposti a controllo. 5. Ogni campione di sangue deve essere prelevato in un quantitativo che permetta all'istituto zooprofilattico competente per territorio che lo riceve di suddividerlo in due aliquote: la prima deve essere utilizzata per l'effettuazione degli esami, mentre la seconda deve essere conservata presso lo stesso istituto zooprofilattico sperimentale in condizioni adeguate per almeno un mese, ed essere utilizzata, in caso di contenzioso tra lo Stato membro speditore e lo Stato membro destinatario, per l'effettuazione di ulteriori esami. 6. Per ogni sieropositività nei confronti della MVS, riguardante animali provenienti, sia dai Paesi comunitari che dai Paesi terzi, deve essere data, da parte della AUSL, comunicazione al Ministero della sanità con le seguenti indicazioni: paese di provenienza della partita, categoria e numero dei capi della partita, data di introduzione in azienda, estremi del certificato sanitario di scorta (numero, località e data del rilascio, generalità del veterinario che ha sottoscritto il certificato), indicazione dell'azienda di prima destinazione, indicazione della ditta importatrice, data, esito e titolo dell'esame sierologico, data ed ora del prelievo in azienda, veterinario ufficiale, provvedimenti adottati. Il Ministero delle sanità provvede a segnalare la sieropositività alla Commissione CEE e alle competenti autorità veterinarie dei Paesi terzi. 7. In caso di riscontro di sieropositività confermata dal Centro di referenza di Brescia per la MVS in uno o più suini provenienti dall'estero è ammessa, su espressa richiesta del proprietario, la rispedizione della partita nel Paese di provenienza in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Nella dimostrata impossibilità di rispedire la partita si procede al controllo della partita stessa in conformità ai criteri e modalità previsti dalla presente ordinanza. Tutti i suini riscontrati sieropositivi devono essere macellati con le modalità già indicate. OM06/02/1997 Art. 8. 1. Le metodiche di laboratorio da eseguire per individuare gli anticorpi nei confronti dell'enterovirus della MVS sono descritte nell'allegato VI. 2. Il Ministero della sanità e il Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari assicurano la raccolta in modo uniforme dei dati relativi al piano inviati dagli istituti zooprofilattici sperimentali e provvedono all'elaborazione dei dati stessi. A tal fine gli istituti zooprofilattici inviano al Centro di referenza I dati richiesti. La raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti al piano viene effettuata mediante software. I dati aggregati dal Centro di referenza devono essere inviati mensilmente al Ministero della sanità su supporto magnetico. 3. I predetti Enti tengono a disposizione i documenti comprovanti gli esami eseguiti per un eventuale controllo da parte delle autorità competenti compresa la CEE. OM06/02/1997 Art. 9. 1. L'onere finanziario del piano è a carico del Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro). 2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini sieropositivi macellati in applicazione delle misure del piano è disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati nella premessa. 3. Le regioni, ai fini della richiesta alla CE del previsto rimborso per i suini sieropositivi macellati, utilizzeranno il modello di cui all'allegato VII che deve essere trasmesso al Ministero entro 30 giorni dalla data di macellazione dei suini stessi. 4. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda le spese per i tests sierologici e virologici e quelle riguardanti gli indennizzi che vengono corrisposti ai proprietari dei suini sieropositivi macellati. 5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero, entro il 1° aprile del 1998, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 1997. OM06/02/1997 Art. 10. 1. Le contravvenzioni alle norme della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, salvo che il fatto non costituisca reato. OM06/02/1997 Art. 11. 1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. OM06/02/1997 (Sono omessi gli allegati).