Ministerial Decree supplementing and amending the Annexes to Act No. 281 of 15 February 1963 concerning the preparation and placing on the market of feedstuffs
Made 1991-10-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, international trade
- Categories
- *
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Text
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DM 16/10/1991 Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991 (in Gazz. Uff., 25 ottobre, n. 251). -- Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. Preambolo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanit…: Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152; Visto il decreto 21 luglio 1989, n. 316, concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni; Vista la direttiva del Consiglio n. 86/354/CEE del 21 luglio 1986 che modifica, tra l'altro, le direttive del Consiglio n. 77/101/CEE e n. 79/373/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione dei mangimi semplici e dei mangimi composti; Considerato che Š necessario adeguare la vigente normativa nazionale alla succitata direttiva n. 86/354/CEE, limitatamente alle definizioni di mangimi semplici e di ingredienti o materie prime; Ritenuto inoltre necessario apportare ulteriori modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati; Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole: Decreta: Articolo 1 Gli allegati I, II, III, IV e V della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto. Allegato 1 L'allegato II, parte A, mangimi semplici, viene cosmodificato: dopo il punto 2.1.4 vengono introdotti i seguenti due punti 2.1.4.1 e 2.1.4.2: Denominazioni Descrizioni Dichiariazioni obbligatorie 4 2.1.4.1 Tritello di frumento Sottoprodotto ottenuto dalla Cellulosa fabbricazione della farina greggia partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventi vamente puliti. � costituito essenzialmente da piccoli frammenti del tegumento e sterno, da parti del germe e dello strato aleuronico e della mandorla farinosa 2.1.4.2 Farinaccio di frumento Sottoprodotto ottenuto dalla Cellulosa fabbricazione della farina greggia partendo dal frumento o dal Amido farro decorticato, preventi Ceneri gregge mente puliti. � costituito Umidit… essenzialmente da parti della mandorla farinosa e da picco li frammenti del tegumento esterno in misura maggiore che nella farinetta dopo ilpunto2.1.7vieneinseritoilseguentepunto 2.1.8.1: Denominazioni Descrizioni Dichiariazioni obbligatorie 4 2.1.8.1 Crusca di orzo Sottoprodotto ottenuto dalla Cellulosa macinazione in farina del greggia l'orzo o dalla preparazione Ceneri gregge di orzo decorticato, Hordeum Umidit… vulgare L., preventivamente pulito. � costituito essen zialmente da frammenti del tegumento esterno, da tracce di glume e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa dopo ilpunto2.2.1vieneinseritoilseguentepunto 2.2.1.1: Denominazioni Descrizioni Dichiariazioni obbligatorie 4 2.2.1.1 Fiocchi di Prodotto ottenuto dallo Cellulosa avena schiaccimento dell'avena de greggia corticata, Avena sativa L., Amido trattata con il vapore Umidit… dopo il punto 2.2.6 viene inserito il seguente punto 2.2.7.1: Denominazioni Descrizioni Dichiarazioni obbligatorie 4 2.2.7.1 Fiocchi di riso Prodotto ottenuto dallo Cellulosa schiacciamento di chic greggia chi interi o di rotture Amido di riso, Oryza Sativa L., Umidita' trattati con il vapore dopo ilpunto2.6.6vieneinseritoilseguentepunto 2.6.7.1: Denominazioni Descrizioni Dichiarazioni obbligatorie 4 2.6.7.1 Melasso di zuc- Sottoprodotto co- Zuccheri to chero stituito dal re- tali siduo sciropposo espressi in ottenuto dalla saccarosio fabbricazione e raffinazione del lo zucchero (sac carosio) ladichiarazioneobbligatoriariportatanellacolonna4 <<cellulosa greggia>>, relativa al mangime 2.6.4 polpe essiccate di barbabietola da zucchero, viene soppressa unitamente alla nota 3. L'allegato III, denominazioni e indicazioni obbligatorie, parte A) mangimi semplici, Š cos odificato: il comma che inizia con <<Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, ecc.>> viene sostituito da <<Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II - parte A), venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, non Š richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. La dichiarazione dei titoli analitici non Š richiesta neppure per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali e dei semi oleosi allo stato naturale, per i quali Š richiesta invece l'indicazione della o delle materie prime di provenienza>>. L'allegato IV, indicazioni facoltative, Š cosmodificato: alla lettera i), dopo l'ultima voce <<lisina (limitatamente ai mangimi per suini)>> viene inserito il seguente testo: <<per il mangime semplice polpe essiccate di barbabietola da zucchero: cellulosa greggia>>. L'allegato V, prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo, punto 2, Š cosmodificato: prima della voce <<polpe secche di barbabietola melassate 3,5%>> Š inserita la voce: <<polpe fresche di barbabietole pressate borlandate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%) 3,5%>>; dopo la voce <<Alghe marine calcaree 5,0%>> viene introdotto il seguente testo: <<Per i semi, i frutti, le paglie, e per gli altri mangimi semplici dell'allegato III, parte A) (diversi da quelli riportati nel presente allegato), per i quali non Š richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici, non Š previsto alcun tenore massimo in ceneri insolubili in acido cloridrico>>.