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Laws of Italy

Ministerial Decree setting up the Register for keeping of animal and plant species

Made 2002-01-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto 8 gennaio 2002 - Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.
Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
captive wild animals, wild flora, registration, protection of species, trade in species, wild fauna, biodiversity

Where to read it

Text

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  1. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 8 gennaio 2002. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estin zione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modifica zioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso; Visto il regolamento (CE) 1808/2001 della Commis sione del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modi ficazioni, recante modalita© d'applicazione del regola mento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che sostitui sce integralmente il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive attua zioni e modificazioni; Visto l'art. 4, comma 1, lettera b) della legge 9 dicem bre 1998, n. 426, che inserisce il comma 5-bis all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esem plari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato; Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo fore stale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli previsti dalla citata convenzione di Washington e dai citati regolamenti comunitari; Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Visto il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'am biente, di concerto con il Ministro delle politiche agri cole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale e© stato istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali; Ritenuto che, a seguito dell'esigenza di fornire una piu© articolata indicazione dei soggetti tenuti alla com pilazione del registro, nonchë delle difficolta© oggettive riscontrate per il ritiro e la compilazione dello stesso nei termini indicati dal decreto del 3 maggio 2001, si rende necessario sostituire il su citato decreto intermi nisteriale; Decreta: Art. 1. 1. Eé istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, com ma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, cos|© come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del rego lamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modifica zioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli alle gati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modifica zioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territo rio, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio 2001. Art. 2. 1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti: a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attivita© circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto; ö 33 ö 18-1-2002 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15 b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, let tera b) del presente decreto; c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari prove nienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Art. 3. 1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro: a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116; b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita© e con il Ministro dell'univer sita© e della ricerca scientifica e tecnologica; c) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e suc cessive attuazioni e modificazioni, in conformita© delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera a) dello stesso regolamento (CE); d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformita© alla definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed inte grazioni, nonchë coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi. Art. 4. 1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vege tali e le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, detenuti alla data di consegna del registro di detenzione, devono essere iscritti nel mede simo registro entro il 31 gennaio 2002. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altres|© a coloro che risulteranno tenuti alla compila zione del registro, ai sensi del precedente art. 2, succes sivamente alla data del 31 gennaio 2002. 3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro dovra© avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione stessa. 4. L'iscrizione nel registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andra© riportata entro quindici giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e suc cessive modificazioni. 5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'art. 1, qualora risultino registrate in schede di carico e scarico vidimate dal Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve essere riportato nella tabella di carico del registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001. 6. Il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, e© compilato dal detentore degli esemplari con le modalita© indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001. Art. 5. 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvedera© alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovra© essere esibito ad ogni richiesta delle autorita© pre poste ai controlli. Qualora esistano procedure informa tiche che consentano la compilazione del suddetto regi stro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo fore stale dello Stato. 2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, dovra© essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che ne fara© copia e riconsegnera© l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma. 3. Ai fini della gestione delle attivita© di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'am biente e della tutela del territorio puo© richiedere al Corpo forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma. Art. 6. 1. Salvo che il fatto non costituisca piu© grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto e© punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. ö 34 ö 18-1-2002 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15 Art. 7. 1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F=altro. 2. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2002 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno 02A00397 DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti. IL COMITATO NAZIONALE dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare l'art. 30, comma 4, che stabilisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effet tuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, nonchë per le imprese che intendono effettuare attivita© di bonifica dei siti inquinati; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della program mazione economica, recante il regolamento di organiz zazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla compe tenza del Comitato nazionale dell'Albo la determina zione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi; Considerato che l'iscrizione all'Albo e© subordinata al possesso dei requisiti di idoneita© tecnica e di capacita© finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406; Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscri zione all'Albo nella categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attivita© di bonifica dei siti; Delibera: Art. 1. Requisiti per l'iscrizione 1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 devono: a) dimostrare la disponibilita© delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato A; b)dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato B; c) disporre della dotazione minima di personale individuata nell'allegato C; d) soddisfare il requisito di capacita© finanziaria con gli importi di cui all'allegato D. 2. Il possesso della capacita© finanziaria di cui al comma 1, lettera d), e© dimostrato con le modalita© di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attesta zione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da societa© finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera E, o da una dichiarazione con cernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi. Art. 2. Responsabile tecnico 1. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 sono individuati nell'allegato F. Art. 3. Disposizioni finali e transitorie 1. L'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 feb braio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del decreto che fissera© modalita© e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6 del mede simo decreto legislativo. Roma, 12 dicembre 2001 Il presidente: Pernice ö 35 ö 18-1-2002 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15

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