Ministerial Decree repealing Ministerial Decree of 4 July 1995 on the protection against African swine pest in Sardinia
Made 1999-08-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- animal health, animal by-products, pests/diseases, swine, authorization/permit, institution, inspection, data collection/reporting, governance, food safety and quality, certification
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Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23/09/99 file:///D/HTML/ita31713.htm[15.01.2025 18:02:33] MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 5 agosto 1999 Modificazioni al decreto del Ministro della sanita' 4 luglio 1995 e successive modificazioni, concernente misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna. IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche; Viste le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995 "misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 1995, n. 213; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1996, modificazioni al decreto ministeriale 4 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 1996, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363; Vista la decisione n. 95/108/CE del 28 marzo 1995 di modifica della decisione della Commissione del 92/451/CEE del 30 luglio 1992; Vista la decisione 98/703/CE della Commissione europea; Visto il parere del Comitato nazionale di coordinamento di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1995 espresso nella seduta del 10 dicembre 1998; Vista la decisione 99/384/CE del 31 maggio 1999 che modifica la decisione 95/108/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna; Decreta: Art. 1. 1. E' vietata la spedizione a qualsiasi titolo di animali vivi della famiglia dei suidi dalla regione Sardegna. Art. 2. 1. E' vietata la spedizione di carni suine fresche di animali appartenenti alla famiglia dei suidi dal territorio della regione Sardegna. 2. In deroga al primo comma sono consentite le spedizioni di carni suine al di fuori del territorio della regione Sardegna a condizione che tali carni siano state ottenute in un macello, in cui vengano macellati esclusivamente suini, provenienti dalle province di Cagliari, Sassari ed Oristano, appositamente autorizzato dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e che siano stati ottenuti, in via alternativa: a) da suini da macello introdotti nella regione Sardegna dal rimanente territorio italiano ovvero nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 889 del 10 settembre 1982, e loro successive modifiche e conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ed al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. I suddetti suini da macello devono essere trasportati direttamente dal porto di arrivo nell'isola al macello autorizzato, indicato sul certificato sanitario di scorta con lo stesso automezzo piombato all'origine; i suini devono essere macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello; b) da suini: 1) allevati in un'azienda, situata nella provincia di Sassari, Oristano o Cagliari, riconosciuta ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione europea; Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23/09/99 file:///D/HTML/ita31713.htm[15.01.2025 18:02:33] 2) rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine; 3) allevati in un'azienda che si trovi ad almeno dieci chilometri di distanza da focolaio di peste suina africana accertato negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione; 4) allevati in un'azienda in cui nessun suino sia stato introdotto nei trenta giorni precedenti la spedizione; 5) identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in un'azienda, dichiarata ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione della peste suina africana adottato con la decisione n. 98/703/CE della Commissione europea; 6) risultati negativi ad un programma di prove sierologiche per la peste suina africana nei dieci giorni precedenti il trasporto al macello. Il programma di controllo deve essere effettuato prelevando un campione di sangue su un numero di suini pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato I. All'atto del controllo ogni soggetto, sottoposto a prelievo sierologico, e' identificato mediante apposizione di una marca auricolare riportante un numero progressivo; 7) sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda di origine debbono essere stati esaminati ed i locali relativi ispezionati; 8) trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato II che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla lettera b); 9) macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al macello. 3. Le carni ottenute da suini da macello di cui al comma 2 devono essere tenute separate dalle carni che non soddisfano i requisiti previsti alle lettere a) e b) del medesimo comma 2. 4. Le spedizioni di suini da macello provenienti dal territorio nazionale e destinate in Sardegna devono essere comunicate con almeno quarantotto ore d'anticipo dal servizio veterinario della azienda U.S.L, di spedizione a quello di destinazione. Art. 3. 1. Le carni spedite dal territorio della Sardegna, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, anche se destinate al restante territorio nazionale, devono essere scortate dal certificato previsto all'art. 4, comma 1, lettera f), punto 2, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, integrato dalla seguente dicitura: "Carni conformi alla decisione della Commissione n. 95/108/CE, relativa ad alcune misure di protezione sanitaria contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)". Art 4. 1. E' vietata la spedizione dal territorio della regione Sardegna di prodotti a base di carni suine. 2. In deroga al comma 1 e' consentita la spedizione di prodotti a base di carni in zone al di fuori della regione Sardegna nel rispetto, in via alternativa, delle seguenti condizioni: a) prodotti ottenuti nel territorio della regione Sardegna che in via alternativa: 1) abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc e' pari o superiore a 3,00; 2) siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente autorizzato dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni che siano in via alternativa conformi alle disposizioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, ovvero introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne suina fresca in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche. b) prodotti ottenuti in stabilimenti al di fuori della regione Sardegna che abbiano mantenuto l'integrita' della confezione o dell'imballaggio originari. Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23/09/99 file:///D/HTML/ita31713.htm[15.01.2025 18:02:33] Art. 5. 1. I prodotti a base di carni di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 2, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, spediti dalla regione Sardegna, devono essere accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: "prodotti a base di carne conformi alla decisione n. 95/108/CE della Commissione relativa a determinate misure di protezione sanitaria contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)". 2. I prodotti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), devono essere accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: "prodotti a base di carni suine oggetto di spedizione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del presente decreto". 3. La compilazione del certificato di cui al comma 2 viene effettuata a cura del servizio veterinario sotto la cui competenza ricade territorialmente il luogo da cui avviene la spedizione; il medesimo servizio provvede inoltre a dare idonea comunicazione all'azienda U.S.L. di destinazione. Art. 6. 1. Al fine di evitare la diffusione delle pesti suine, e' vietata l'uscita di suidi vivi loro carni e prodotti a base di carne, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo effettuata, ad eccezione di quelli in cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 1), dalla provincia di Nuoro. Art. 7. 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 6 e' consentita: a) l'uscita di suini vivi da macello dalla provincia di Nuoro verso le province di Cagliari, Oristano e Sassari a condizione che detti suini: 1) siano originari da aziende ufficialmente indenni ai sensi del piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con decisione 98/703/CE della Commissione europea; 2) siano rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine ovvero, se di eta' inferiore, nati ed allevati nell'azienda di origine; 3) siano stati allevati in una azienda che si trovi almeno 10 km di distanza da qualsiasi focolaio di peste suina africana accertato nei tre mesi precedenti la spedizione; 4) siano stati allevati in una azienda in cui nessun suino proveniente da allevamenti localizzati in provincia di Nuoro sia stato introdotto nei sessanta giorni precedente la spedizione; 5) siano risultati negativi ad una prova sierologica per la peste suina africana effettuata nei dieci giorni precedenti il trasporto al macello. All'atto del controllo ogni soggetto, sottoposto a prelievo sierologico, e' identificato mediante apposizione di marca auricolare riportante un numero progressivo; 6) siano sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini della azienda di origine debbono essere stati esaminati ed i locali relativi ispezionati; 7) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato modello 1 che attesti il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo; 8) siano macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al macello; 9) siano identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in una azienda che sia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione della peste suina africana adottato con decisione 98/703/CE della Commissione europea; b) la commercializzazione dalla provincia di Nuoro verso le Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23/09/99 file:///D/HTML/ita31713.htm[15.01.2025 18:02:33] provincie di Cagliari, Oristano o Sassari: 1) di carni suine conformi a quanto indicato all'art. 2, comma 2, ovvero ottenute da suini che rispondano ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e macellati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ovvero introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne suina fresca, in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, oppure al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche; 2) di prodotti a base di carni suine ottenuti con carni conformi a quanto indicato al punto 1). Art. 8. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 7, e' consentita la spedizione al di fuori del territorio della provincia di Nuoro di prodotti a base di carne suina a condizione che siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente autorizzato dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni introdotte nel territorio regionale oppure da carni provenienti dalle provincie di Sassari, Oristano, e Cagliari ottenute in conformita' dell'art. 2, comma 2 e 3, del presente decreto; 2. I prodotti di cui al comma 1 devono essere spediti in conformita' a quanto stabilito all'art. 5, comma 1. Art. 9. 1. Il Ministero della sanita' trasmette agli altri Stati membri ed alla Commissione europea gli elenchi recanti il nome e l'ubicazione degli stabilimenti autorizzati a norma dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, lettera a), punto 2), e dell'art. 8, comma 1. 2. La regione Sardegna, onde consentire al Ministero della sanita' la trasmissione agli Stati membri ed alla Commissione europea, invia una relazione semestrale contenente informazioni sul numero di suini che sono stati sottoposti alle misure di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 6, nonche' i risultati delle prove sierologiche effettuate. Art. 10. 1. In tutto il territorio della regione, e' vietata la movimentazione di animali vivi, a qualsiasi titolo e scopo provenienti da allevamenti non accreditati. 2. Lo spostamento dei suini effettuato sul territorio della regione Sardegna, al di fuori del comune in cui si trova l'azienda, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 e dagli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, e dal decreto del Presidente Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deve avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: a) visita veterinaria e controllo dell'azienda prima del carico dei suini e contestuale rilascio del modello 4, al momento della partenza dell'automezzo; b) trasporto senza soste intermedie fino all'azienda di destinazione; c) rilascio del modello 4 in quattro copie di cui una e' conservata a cura del proprietario o detentore per almeno cinque anni nel registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una e' trattenuta dal servizio veterinario che provvede, dopo aver aggiornato l'anagrafe relativa allo scarico, a trasmetterne copia, via telefax, al servizio veterinario territorialmente competente sull'azienda di destinazione, sulla base di tale informazione il servizio veterinario potra' predisporre eventuali controlli tesi a verificare l'effettivo arrivo degli animali a destinazione e la corretta tenuta ed aggiornamento del registro aziendale, le rimanenti due copie scortano gli animali durante il trasporto e sono consegnate al responsabile dell'azienda di destinazione il quale e' tenuto a conservarne una nel registro aziendale e consegnare la restante, entro 24 ore dall'arrivo, al servizio veterinario che provvedera' all'aggiornamento dell'anagrafe relativa al carico. In questo modo il servizio veterinario di destinazione avra' una doppia informazione Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23/09/99 file:///D/HTML/ita31713.htm[15.01.2025 18:02:33] dell'arrivo degli animali; d) notifica della spedizione, con almeno 48 ore di anticipo, da parte del proprietario o detentore dei suini al servizio veterinario di destinazione. 3. Il modello 4, compilato conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dal veterinario ufficiale anche nell'attestazione sanitaria posta a tergo, deve riportare: 1) il numero d'ordine obbligatorio; 2) l'individuazione dell'azienda unita' sanitaria locale competente; 3) la targa dell'automezzo regolarmente autorizzato; 4) il cognome e nome del proprietario o speditore dei suini, l'indirizzo dell'azienda con il numero di codice della stessa; 5) l'esatta indicazione del destinatario e della destinazione; 6) il codice del tatuaggio di tutti i suini che sono stati spediti. 4. Delle prove sierologiche effettuate, ovvero della esenzione deve essere fornita attestazione sul modello 4. 5. Ai suini destinati al macello si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2; inoltre i suini destinati al macello diversi da quelli contemplati nell'art. 2, comma 2, lettera b), devono essere sottoposti alle norme di controllo sierologico contenute nel piano di eradicazione per la peste suina africana approvato con la decisione 98/703/CE della Commissione europea. 6. Il modello 4 che scorta gli animali al macello deve essere compilato in quattro copie. Delle quattro copie una e' conservata, a cura del proprietario o detentore per almeno cinque anni, nel registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una e' consegnata, entro sette giorni, al servizio veterinario competente sull'azienda di partenza al fine dell'aggiornamento dell'anagrafe relativa allo scarico e le rimanenti due copie scortano gli animali durante il trasporto e sono consegnate al veterinario ufficiale della struttura di macellazione. Il veterinario ufficiale trattiene agli atti del suo ufficio una copia del modello 4. La restante copia del modello 4, recante l'attestazione del veterinario responsabile della struttura dell'avvenuta macellazione, verra' inviata al servizio competente per territorio sull'azienda di spedizione affinche' possa procedere alla conferma dell'aggiornamento del registro informatico relativo allo scarico. Art. 11. 1. L'applicazione delle misure stabilite nel presente decreto e di quelle previste dal piano di eradicazione e sorveglianza per la peste suina africana approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione europea, e' verificata e coordinata anche mediante l'adozione di eventuali misure protettive supplementari, dal Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'. 2. Ai fini di cui al comma 1 e' costituito un Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza con il compito di: a) raccogliere dati sulle attivita' di sorveglianza svolte dalle autorita' della regione Sardegna; b) predisporre attrezzature per l'elaborazione dei dati; c) avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna. 3. Il comitato di cui al comma 2, che avra' durata triennale e' costituito da: a) il direttore generale del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, presidente; b) un dirigente veterinario del Ministero della sanita' con funzioni di vicepresidente; c) un esperto del settore; d) un dipendente appartenente all'area C del ruolo del Ministero della sanita', con funzioni di segretario; e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; f) un rappresentante della regione Sardegna; g) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna; h) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche; i) il direttore dell'ufficio veterinario adempimenti comunitari di Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23/09/99 file:///D/HTML/ita31713.htm[15.01.2025 18:02:33] Porto Torres (Sassari); j) un rappresentante della regione EmiliaRomagna; k) un rappresentante della regione Lombardia; l) un rappresentante della regione Toscana; m) un rappresentante della regione Piemonte; n) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; o) un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori suini; p) un rappresentante dell'Associazione industriali delle carni ASS.I.CA. 4. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' alla nomina dei componenti. 5. Ai componenti compete il rimborso delle spese di missione. 6. Il Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza puo' avvalersi della collaborazione di esperti appositamente convocati. 7. Le spese necessarie al funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza sono a carico degli interventi finanziati per l'attuazione del piano per l'eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello stato di previsione del Ministero della sanita'. Art. 12. 1. Le ordinanze ministeriali 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979 recanti norme per la profilassi della peste suina africana in Sardegna restano in vigore per le norme che non sono in contrasto o incompatibili con quelle del presente decreto. Art. 13. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 1995 e successive modificazioni. Art. 14. 1. Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana, possono essere modificate le disposizioni previste dal presente decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore del medesimo. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanita' ed entrera' in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 57 Allegato I Al fine di poter rilevare una prevalenza minima di suini sieropositivi del 5% con un livello minimo di confidenza del 95% il numero di suini da sottoporre a controllo sierologico per peste suina africana, nei dieci giorni prima dell'invio al macello, sara' il seguente: Numero suini per partita Numero suini da campionare <=26 tutti 27-30 26 31-40 31 41-50 35 51-100 47 101-600 57 oltre 600 59 Allegato II REGIONE SARDEGNA azienda sanitaria locale n. ........ provincia .............................. (denominazione ufficiale) Numero di serie ........................ (obbligatorio) Certificato sanitario Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23/09/99 file:///D/HTML/ita31713.htm[15.01.2025 18:02:33] per suini originari delle province di Cagliari, Sassari ed Oristano destinati al macello ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale ...................... (1). Il sottoscritto veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria U.S.L. n. ......... (indicare nome, cognome, qualifica in stampatello ed in modo leggibile) ....................................................; Attesta che la partita/lotto (2) di suini destinata/o al macello e' composta/o (2) di n. ....... capi, contrassegnati con i seguenti numeri di tatuaggio auricolare, originaria/proveniente/tenuta (2) presso l'allevamento di proprieta' della ditta/societa'....... (2) comune, ....................... provincia, .......................... con numero di codice, ....... trasportata con automezzo autorizzato targato .................... presso il macello della ditta ..........., comune ................, provincia ............, con numero di macello CEE ........, dove e' stata macellata in data .................. soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 4 luglio 1995. Data / timbro U.S.L. Firma del veterinario ufficiale ........................................ (leggibile) (1) Da allegare obbligatoriamente al modello 4. (2) Cancellare la menzione inutile.