Ministerial Decree regulating treatment and oenological practices allowed for the preparation of flavoured wines, wine-based flavoured beverages and flavoured cocktails of viniculture products
Made 1998-07-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- beverages, viticulture/oenological practices, food additives, treated food, food safety and quality
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Text
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Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31/08/98 file:///D/HTML/ita31862.htm[15.01.2025 18:02:39] Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31-08-1998 MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE DECRETO 14 luglio 1998. Disciplina dei trattamenti e delle pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1601/91 del 10 giugno 1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CE della Commissione n. 1972/78 del 16 agosto 1978 che fissa le modalita' di applicazione per le pratiche enologiche; Vista la notifica 96/497/I inoltrata alla Commissione ai sensi della direttiva 83/189 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e, in particolare, l'art. 5; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1967, che stabilisce le norme di impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 20 settembre 1967; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1986 che fissa caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1987; Considerato che il regolamento CEE n. 1601/91 non ha, finora, disciplinato i trattamenti e le pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli; Considerato che spetta agli Stati membri disciplinare la materia in attesa che intervenga l'apposita normativa comunitaria; Considerata la necessita' di disciplinare, in relazione alla piu' moderna tecnica enologica, i trattamenti e le pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli; Decreta: Articolo unico 1. Ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli possono essere effettuati i trattamenti e le pratiche enologiche seguenti: 1) arieggiamento o immissione di argon o azoto; 2) trattamenti termici; 3) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti inerti di filtrazione; 4) utilizzazione di anidride carbonica; 5) utilizzazione di anidride solforosa, di solfito acido di potassio, di metabisolfito di potassio, a condizione che il tenore di anidride solforosa nel prodotto finito immesso al consumo non sia superiore a 180 mg/litro; Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31/08/98 file:///D/HTML/ita31862.htm[15.01.2025 18:02:39] 6) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, a condizione che il tenore finale di acido sorbico nel prodotto finito immesso al consumo, non sia superiore a 200 mg/l; 7) aggiunta di acido L-ascorbico, nel limite di 150 mg/l; 8) aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione, a condizione che il tenore finale del prodotto trattato non sia superiore a 1 g/l; 9) impiego di acidificanti: acido tartarico, acido citrico e acido malico. Tale pratica puo' essere ripetuta piu' volte; 10) impiego di disacidificanti: tartrato neutro di potassio, bicarbonato di potassio, carbonato di calcio contenente, eventualmente, piccole quantita' di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (--) malico, tartrato di calcio o acido tartarico, preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e finemente polverizzate. Tale pratica puo' essere ripetuta piu' volte; 11) chiarificazione con una delle seguenti sostanze di uso enologico: gelatina alimentare, colla di pesce, caseina e caseinati di potassio, albumina animale, bentonite, diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, caolino, preparato enzimatico di betaglucanasi; 12) aggiunta di tannino; 13) taglio di vini e mosti bianchi con vini e mosti rossi per ottenere vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli rosati; 14) trattamento con carbone per uso enologico, nel limite di 200 gr di prodotto secco per ettolitro; 15) trattamento: con ferrocianuro di potassio alle condizioni di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1967 per i vini bianchi e rosati; con ferrocianuro di potassio alle condizioni di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1967 e con fitato di calcio nel limite massimo di 8 gr/hl per i vini rossi; 16) aggiunta di acido metatartarico, nel limite di 100 mg/l; 17) impiego di gomma arabica; 18) impiego di acido DL-tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione dell'eccesso di calcio; 19) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro; 20) impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite di 80 gr/hl; 21) trattamenti con "resine scambiatrici di cationi" limitatamente alle necessita' di stabilizzazione; 22) trattamento di concentrazione mediante "osmosi inversa", limitatamente ai mosti non destinati a successive fermentazioni; 23) elettrodialisi controllata per la stabilizzazione dei tartrati. 2. Le pratiche ed i trattamenti enologici previsti nel presente decreto non pregiudicano l'immissione in commercio di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli elaborati in altri Stati membri o nei Paesi firmatari dell'Accordo S.E.E con trattamenti e pratiche enologiche proprie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 1998 Il Ministro per le politiche agricole Pinto Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro delle finanze Visco Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 163 Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31/08/98 file:///D/HTML/ita31862.htm[15.01.2025 18:02:39]