Ministerial Decree regulating the production and placing on the market of vine propagating material of standard category
Made 1997-06-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, seeds/planting material, viticulture/oenological practices, pests/diseases, plant protection
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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D.M. 24 giugno 1997 (1). Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1997, n. 230. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, che auspica una progressiva scomparsa dei materiali di moltiplicazione della categoria standard in ragione della loro qualità inferiore rispetto a quelli appartenenti alle categorie base e certificato; Visto l'art. 12, comma 2, della stessa direttiva n. 68/193/CEE, che prevede la possibilità per gli Stati membri, ove non siano già state emanate analoghe prescrizioni comunitarie, che a partire da una determinata data i materiali di moltiplicazione della vite di certe varietà siano commercializzati solo come «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»; Considerato che altri Paesi dell'Unione europea hanno già recepito, con propri provvedimenti, le indicazioni della direttiva n. 68/193/CEE e che quindi è opportuno un adeguamento delle produzioni di materiali di moltiplicazione al fine di evitare la perdita di importanti fasce di mercato da parte dei vivaisti viticoli italiani; Considerato che il materiale di moltiplicazione della categoria standard offre garanzie minori in ordine alla possibilità di diffusione di virosi dannose per la vite e che l'evidenza sperimentale dimostra che tali malattie virali si sono diffuse attraverso l'utilizzo di materiali di varietà portinnesto appartenente a tale categoria; Considerato che esiste una generale disponibilità di materiale di moltiplicazione della categoria certificato tale da soddisfare i fabbisogni interni per la quasi totalità delle varietà di vite attualmente iscritte al catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969; Ravvisata peraltro la necessità di prevedere un intervallo di tempo entro il quale procedere ad un ampliamento delle superfici investite a piante madri portinnesto per talune varietà per le quali la produzione di materiali di moltiplicazione di categoria certificato è attualmente carente; Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite ha esaminato ed approvato la proposta di adozione del provvedimento in questione nella seduta del 18 ottobre 1996; Decreta: 1. A partire dal 1° gennaio 2002 non è ammessa la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto. 2. Gli impianti di piante madri portinnesto di categoria standard esistenti devono essere estirpati entro il 30 giugno 2001. 3. Successivamente al 1° gennaio 2002 il declassamento di impianti, dalle categorie base e certificato alla categoria standard, comporta l'obbligo di estirpazione dell'impianto prima dell'epoca di maturazione del legno. 4. Al fine di accelerare la produzione e l'impianto di campi di piante madri portinnesto di materiali certificati è ammessa la produzione di materiali di premoltiplicazione micropropagati di varietà portinnesto. 5. Il Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, nonché le regioni e le province autonome, nell'ambito delle specifiche competenze, sono tenuti alla verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei vivaisti.