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Laws of Italy

Ministerial Decree regulating the import of hares

Made 1993-09-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
international trade, authorization/permit, ranching/captive breeding, inspection, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures
Categories
*

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  1. 358. ZOOTECNIA G) Norme concernenti l'importazione degli animali D.M. 14 settembre 1993 (1). Norme per l'importazione dall'estero di lepri (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1993, n. 221 e ripubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1994, n. 226, a seguito della registrazione della Corte dei conti. (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1988, recante divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea; Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: 1. [1. Le importazioni di lepri vive da ripopolamento provenienti dall'estero sono soggette a preventiva autorizzazione ministeriale. 2. L'autorizzazione ministeriale di cui al precedente comma 1 ha validità di mesi sei; la relativa istanza deve essere inoltrata al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione IV, in conformità a quanto disposto dalla circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del Ministero della sanità con gli attestati di pagamento di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.] (2) (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 2. [1. Detta autorizzazione è valida esclusivamente ai fini sanitari e non comprende né sostituisce altre procedure autorizzative, in particolare quelle previste dall'art. 20, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (3).] (2) (3) Riportata alla voce Caccia. (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 3. [1. Le partite di lepri provenienti dall'estero sono presentate, per i relativi controlli sanitari, ad uno dei posti di ispezione frontalieri di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 (4) e scortate da un certificato sanitario conforme al modello allegato alla presente ordinanza. 2. Le partite di lepri di cui al comma precedente dovranno pervenire alla frontiera italiana in lotti settimanali non superiori al numero massimo di animali fissato nell'autorizzazione di cui al precedente art. 1 in funzione della capacità dell'azienda di destinazione; l'ufficio veterinario di cui al comma precedente pertanto, fermi restando i previsti accertamenti, autorizza l'inoltro della partita in esame solo se l'azienda di destinazione, a prescindere dal Paese di provenienza, non abbia oltrepassato il numero massimo di lepri introducibili in detta struttura per settimana.] (2) (4) Riportato al n. D/LX. (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 4. [1. Il posto di ispezione frontaliero sottopone ad accurato esame clinico le partite di lepri da ripopolamento pervenute, allo scopo di accertare lo stato di salute, con particolare riferimento a sintomi sospetti di sindrome della lepre bruna europea (EBHS) nonché la presenza di mortalità oltre i valori normalmente rilevati. 2. Nel caso in cui l'esame clinico non evidenzi alcuna anomalia nello stato di salute dei soggetti trasportati, né presenza di soggetti morti, la partita è avviata obbligatoriamente, nel più breve tempo possibile, alla destinazione indicata nell'autorizzazione ministeriale previa comunicazione telegrafica dell'inoltro al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione.] (2) (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 5. [1. L'eventuale riscontro, all'atto della visita sanitaria al confine, di soggetti con sintomi sospetti di EBHS o di altre malattie contagiose della specie, nonché di soggetti morti comporta: a) l'invio, nel più breve tempo possibile, dei soggetti rinvenuti morti al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause di morte con particolare riferimento alla ricerca virologica della EBHS eseguita tramite il metodo Elisa; b) l'inoltro della partita a destino in vincolo sanitario con isolamento degli animali in attesa degli esiti degli accertamenti anatomo-patologici e virologici di cui al precedente punto a); c) la comunicazione telegrafica da parte del posto di ispezione frontaliero, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione della partita, concernente le disposizioni di cui al precedente punto b), specificando che in nessun caso si potrà procedere al lancio delle lepri prima della comunicazione degli esiti delle ricerche condotte dall'istituto zooprofilattico sperimentale. 2. L'istituto zooprofilattico sperimentale che ha eseguito gli accertamenti dovrà comunicare tempestivamente a mezzo telefax gli esiti degli stessi al Ministero della sanità nonché al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione.] (2) (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 6. [1. Nel caso in cui il Paese terzo di origine non abbia proceduto alla dichiarazione di cui al punto e) dell'allegato certificato sanitario di scorta, relativo all'accertamento sierologico della partita, ma abbia semplicemente ottemperato all'obbligo di quarantena, il posto di ispezione frontaliero provvede ad inoltrare la partita a destino, disponendo il vincolo sanitario per la ricerca sierologica degli anticorpi anti EBHS da eseguirsi a cura di una delle sedi dell'istituto zooprofilattico sperimentale sul 10% dei soggetti costituenti la partita.] (2) (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 7. [1. Non appena pervenute a destinazione, le partite di lepri sono sottoposte ad un periodo di osservazione di almeno 24 ore durante il quale vengono eseguiti, a cura del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza territoriale, accertamenti sierologici nei confronti di EBHS e brucellosi tramite prelievo ematico su una percentuale di animali che compongono la partita non superiore al 5%, a scopo conoscitivo e senza che questo sia da considerarsi vincolante per la successiva liberalizzazione della partita.] (2) (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 8. [1. Nel caso in cui all'atto della visita a destino di lepri pervenute dal confine senza vincolo sanitario venga riscontrata la presenza di animali morti o presentanti sintomi sospetti la partita verrà bloccata e gli animali morti saranno inviati all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio allo scopo di accertare le cause di morte. 2. Il lancio delle predette lepri potrà avvenire alle condizioni indicate all'art. 7 della presente ordinanza e, in caso siano stati disposti controlli di laboratorio in conformità del precedente art. 5, solo dopo l'esito favorevole degli esami anatomo-patologici e virologici svolti dall'istituto zooprofilattico.] (2) (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 9. [1. In tutti i casi nei quali gli accertamenti di cui al precedente art. 5 dimostrino la presenza di EBHS nella partita importata, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio provvede ad emanare la disposizione di sequestro della partita. 2. In funzione delle strutture presenti in allevamento il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, anche sentito il parere dell'allevatore, dispone in via alternativa: a) l'abbattimento dell'intera partita senza indennizzo da parte dello Stato al proprietario degli animali; b) l'isolamento della partita, all'interno dell'allevamento in appositi locali per almeno tre settimane dall'accertamento di EBHS; al termine di detto periodo la partita verrà ricontrollata dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e solo i soggetti riscontrati sieropositivi potranno essere liberalizzati e inviati alle zone di lancio. Durante il periodo di isolamento nessun'altra partita può essere introdotta in allevamento.] (2) (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 10. [1. Qualora il lancio non avvenga nel territorio dell'unità sanitaria locale di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale unità sanitaria locale provvede a dare comunicazione dell'inoltro degli animali a quello dell'unità sanitaria locale competente per l'area di lancio, al fine di consentire la necessaria vigilanza veterinaria. 2. Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per il territorio di lancio invia comunque esplicita disposizione ai responsabili dell'immissione in libertà delle lepri affinché essi: a) provvedano a lanciare solo gruppi di lepri della stessa provenienza, evitando il mescolamento di soggetti di provenienza diversa; b) provvedano ad inviare nel più breve tempo possibile ogni lepre rinvenuta morta al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale, allo scopo di accertarne le cause di morte. Di tale invio dovrà essere data comunicazione anche al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale (5).] (2) (5) Così sostituito dall'art. 1, D.M. 5 ottobre 1993 (pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 1993, n. 238) e ripubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1994, n. 224, a seguito della registrazione della Corte dei conti. (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 11. [1. Le regioni a statuto ordinario e speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché le lepri vengano immesse in libertà nel rispetto degli eventuali piani di controllo attuati nei confronti di malattie trasmissibili della specie (6).] (2) (6) Così sostituito dall'art. 2, D.M. 5 ottobre 1993 (pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 1993, n. 238) e ripubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1994, n. 224, a seguito della registrazione della Corte dei conti. (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 12. [1. L'inosservanza delle precitate norme comporta la denuncia all'autorità giudiziaria e l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa. 2. Le spese relative agli accertamenti di laboratorio eseguiti dalle sedi degli istituti zooprofilattici sperimentali sono a carico degli importatori o loro mandatari.] (2) (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII. 13. [1. Le aziende interessate all'importazione di lepri vive da ripopolamento, in applicazione dell'art. 20, comma 2, della legge 11 febbraio 1922, n. 157 (7), devono disporre di adeguate strutture ed attrezzature, al fine di rendere possibili gli accertamenti previsti dalla presente ordinanza. 2. I requisiti igienico sanitari minimi delle strutture di cui al precedente comma sono i seguenti: a) locali di stabulazione dotati di idonea e sufficiente aerazione; b) disponibilità di idoneo sistema di raccolta delle deiezioni animali; c) dotazione di reparti diversi per partite di lepri di diversa provenienza, costruiti in modo da garantire adeguata protezione da ogni diretto contatto con altre lepri ed adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione; d) presenza, in loco o nelle immediate vicinanze, di apposita struttura adibita alla distruzione degli animali morti; e) presenza di un locale adibito al lavaggio e disinfezione del materiale utilizzato e delle gabbie impiegate per il trasporto e contenimento delle lepri; f) capienza dei locali di stabulazione di un numero totale di capi non superiore a quelli indicati nella richiesta di preventiva autorizzazione ministeriale; g) locali idonei per l'isolamento di cui al precedente art. 10. 3. I servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano dispongono i necessari accertamenti al fine di controllare la presenza dei requisiti di cui al precedente comma nelle aziende interessate all'importazione di lepri da ripopolamento dall'estero. 4. La lista delle aziende di cui al precedente comma 3 riconosciute idonee sono trasmesse al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, entro il 30 ottobre di ogni anno. 5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] (2) (7) Riportata alla voce Caccia. (2) Abrogato dall'art. 9, D.M. 30 marzo 1998, riportato al n. G/CXII.

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