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Laws of Italy

Ministerial Decree regulating the fishing for fry and Alphia minuta within three miles from the coast-line

Made 1989-12-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, territorial sea, fishing gear/fishing method, seasons, total allowable catch, marine fishes, data collection/reporting, fishery management and conservation, aquatic animals

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  1. D.M. 1 dicembre 1989 (1). Pesca del novellame da consumo e del rossetto entro tre miglia dalla costa (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294. (2) Modificato dall'art. 2, D.M. 3 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1994, n. 237), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'art. 3, D.M. 3 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1994, n. 237), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI. IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1986) riguardante la pesca del novellame da consumo e del rossetto entro tre miglia dalla costa; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 2 giugno 1986) sul rilascio delle licenze di pesca; Ritenuto opportuno e necessario dare carattere di uniformità alle norme in questione recependo anche prassi e norme tecniche di fatto già applicate; Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare; Decreta: 1. [1. La pesca professionale del novellame di sarda e alice (bianchetto) e del rossetto (Aphia minuta) può essere autorizzata per il periodo 15 gennaio-15 marzo di ciascun anno, senza limiti di distanza dalla costa, purché trattasi di armatori i quali abbiano, negli anni precedenti, già ottenuta e utilizzata la relativa autorizzazione per tale tipo di pesca. 2. L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a cooperative di pesca che abbiano avuto in armamento imbarcazioni di armatori in possesso del requisito di cui al comma precedente ovvero ad armatori che risultino subentrati per successione mortis causa (3)] (2/a). (3) Così sostituito dall'art. 2, D.M. 3 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1994, n. 237), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (2/a) Abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI. 2. [Per la cattura del bianchetto e del rossetto possono essere usati i seguenti attrezzi: reti a traino, sciabiche, reti a circuizione. Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a 5 millimetri e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento] (2/a). (2/a) Abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI. 3. [La pesca di cui all'art. 1 del presente decreto può essere esercitata dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali. È consentita la pesca nelle ore notturne se effettuata con attrazione luminosa e reti a circuizione] (2/a). (2/a) Abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI. 4. 1. [Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1, intendono esercitare la pesca del bianchetto e del rossetto devono inoltrare istanza al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e acquicoltura, entro il 31 ottobre di ciascun anno (4)] (2/a). (4) Così sostituito dall'art. 3, D.M. 3 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1994, n. 237), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (2/a) Abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI. 5. [Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul modulo allegato al presente decreto i dati concernenti le quantità di bianchetto pescate, le giornate di pesca, nonché le zone ove la pesca stessa viene praticata. Il modulo deve essere consegnato alla fine di ciascun mese di pesca alla capitaneria di porto competente, che provvederà ad inoltrarlo al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima. La mancata trasmissione dei dati, anche se negativi, comporterà, oltre alla revoca dell'autorizzazione, il mancato rinnovo di essa per le successive campagne di pesca] (2/a). (2/a) Abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI. 6. [Il decreto ministeriale 20 dicembre 1985 (5) è abrogato] (2/a). (5) Riportato al n. B/XLIV. (2/a) Abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI. 7. [Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca marittima nelle acque territoriali. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (2/a). Allegato A COMPARTIMENTO MARITTIMO DI............................................................................. Nome e numero di iscrizione dell'unita............................................................................... T.S.L......................................................HP......................................................................... Proprietario/i........................................................................................................................ Armatore/i............................................................................................................................ Mese.......................................................Anno..................................................................... Zona di pesca Giornate Quantita' pescate in Kg Quantita' pescate in Kg bianchetto rossetto (2/a) Abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI. (2/a) Abrogato dall'art. 8, D.M. 28 agosto 1996, riportato al n. B/CXI.

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