Ministerial Decree on the obligatory distillation of wine by-products
Made 1997-08-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, viticulture/oenological practices
Where to read it
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Text
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DM04/08/1997 Decreto Ministeriale 4 agosto 1997 (in Gazz. Uff., 26 agosto, n. 198). - Disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. DM04/08/1997 Il Ministro per le politiche agricole: Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 luglio 1987 e successive modifiche, relativo all'Organizzazione comune di mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989 e successive modifiche, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/1987; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1989 n. 452, recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione; Visto la comunicazione della Commissione U.E. n. 21753 del 30 maggio 1997, con la quale la Commissione stessa ha ritenuto che le misure proposte in ordine all'applicazione dell'art. 17 par. 1, lettera C, del regolamento (CEE) n. 2046/1989, così come risulta modificato dal regolamento CE n. 2468/1996, offrono le garanzie necessarie ai fini della corresponsione del prezzo minimo al produttore da parte del distillatore; Ritenuta l'opportunità di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 18, par. 3, del regolamento CEE n. 2046/1989, così come risulta modificato dal regolamento CEE n. 2468/1996, di procedere per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione alla corresponsione dei prezzi e degli aiuti in maniera differenziata; Ritenuta, altresì, l'opportunità di stabilire I termini per il completamento delle prestazioni viniche per I produttori che hanno adempiuto per almeno il 90% al proprio obbligo, così come previsto dall'art. 11 del regolamento CEE n. 2046/1989; Decreta: DM04/08/1997 Art. 1. Per quanto riguarda la distillazione di cui all'art. 35 del regolamento (CEE) n. 822/1987 relativo alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione la prova da parte del distillatore di aver corrisposto al produttore il prezzo minimo di acquisto delle vinacce e delle fecce, ai sensi della lettera C, par. 1, dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2046/1989, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 2468/1996, si considera fornita alle seguenti condizioni: A) il distillatore presenti un elenco nominativo dei produttori che hanno consegnato in distilleria le vinacce e le fecce, con le relative date di consegna e le quantità distillate, corredato da una dichiarazione attestante di aver pagato il prezzo minimo di acquisto nei termini stabiliti; B) i produttori interessati non abbiano comunicato all'A.I.M.A., entro due mesi dalla scadenza del termine di pagamento previsto dalla normativa comunitaria, mediante lettera raccomandata a.r., di non avere ricevuto il prezzo minimo di acquisto da parte del distillatore per i quantitativi di sottoprodotti consegnati in distilleria; C) il distillatore costituisca una cauzione pari al 110% dell'importo dell'aiuto richiesto, che sarà liberata non appena l'A.I.M.A. avrà accertato la condizione prevista alla precedente lettera A)>>. DM04/08/1997 Art. 2. In conformità all'art. 18, parag. 3, del regolamento CEE n. 2046/1989 per l'alcool ottenuto dalla distillazione di cui all'art. 35 del regolamento (CEE) n. 822/1989, si procede al pagamento degli aiuti e dei prezzi di acquisto agli aventi diritto in misura differenziata in relazione alle diverse materie prime distillate (vinacce, fecce o vino) secondo le modalità previste dall'A.I.M.A. DM04/08/1997 Art. 3. In conformità all'art. 11, par. 2, del regolamento (CEE) n. 2046/1989, citato nelle premesse, i produttori vinicoli soggetti all'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e che abbiano ottemperato all'obbligo, entro i termini previsti, almeno per il 90%, possono completare il loro obbligo consegnando vino per il quantitativo residuo entro il 30 aprile della campagna successiva. Il vino oggetto del completamento deve essere distillato entro il successivo 31 maggio, mentre l'alcool può essere consegnato all'A.I.M.A. entro il 30 giugno del medesimo anno.