Ministerial Decree on supplementary plant protection measures against the spreading of the harmful organism Pseudomonas solanacearum (Smith) on seed potatoes and potatoes destined to human consumption and processing originating from the Netherlands
Made 1997-11-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, pests/diseases, seeds/planting material, vegetables/legumes, international trade, plant production
- Categories
- *, agriculture
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Text
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D.M. 27 novembre 1997 (1). Misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) su tuberiseme, su patate destinate al consumo ed alla trasformazione originarie dell'Olanda (1/a). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298. (1/a) Vedi, anche, il D.M. 1° giugno 1999, n. 260. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel nostro territorio; Considerato che le misure fitosanitarie contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum contenute nella direttiva 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette; Vista la decisione della Commissione n. 97/2908/CE del 29 settembre 1997 che modifica la decisione n. 95/506/CE del 24 novembre 1995 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi; Decreta: 1. Scopo generale. I tuberi-seme di patate del raccolto 1997, originari dell'Olanda, introdotti e commercializzati nel territorio nazionale sino al 30 giugno 1998, devono essere assoggettati alle condizioni indicate dal presente decreto. Le patate da consumo, da foraggio e destinate alla trasformazione industriale del raccolto 1997, originarie dell'Olanda, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 30 settembre 1998, devono essere assoggettate alle condizioni indicate dal presente decreto. 2. Adempimenti per coloro che introducono e commercializzano tuberi-seme. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono e commercializzano nel territorio nazionale tuberi seme di patate di origine olandese, che devono essere scortati dal passaporto per le piante e dal cartellino ufficiale delle sementi, sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'introduzione, al servizio fitosanitario regionale competente nel cui territorio vengono stoccate le patate, le seguenti informazioni: a) indirizzo del primo stoccaggio e indirizzo esatto del primo acquirente; b) varietà, numero del lotto e quantità dei tuberi-seme introdotti. Gli agricoltori che utilizzano dette patate da seme possono, ai fini di tutelare la propria produzione, comunicare i luoghi di coltivazione e le quantità utilizzate di dette patate. Tutti i soggetti che introducono e commercializzano le patate in questione devono, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1996: essere iscritti nel registro dei produttori; essere in possesso del registro dei vegetali; essere autorizzati all'uso del passaporto di sostituzione ove necessario. Detti soggetti devono altresì fornire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le informazioni di cui al modello dell'allegato I. I tuberi-seme di patate devono essere tenuti a disposizione dei servizi fitosanitari regionali, nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica sopracitata. Durante tale periodo gli ispettori fitosanitari possono procedere ai controlli fitosanitari, documentali ed al prelievo dei campioni previsti. 3. Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono e commercializzano nel territorio nazionale patate destinate al consumo ed al foraggio di origine olandese, che devono essere identificate con il numero di iscrizione al registro della ditta speditrice, sono tenuti a notificare, al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel cui territorio vengono stoccate le patate, le seguenti informazioni: a) indirizzo del primo stoccaggio e indirizzo esatto del primo acquirente; b) varietà e quantità delle patate destinate al consumo introdotte. 4. Adempimenti per coloro che introducono patate destinate alla trasformazione. Per poter utilizzare patate di origine olandese ai fini della trasformazione industriale le ditte interessate debbono chiedere un'apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio. I servizi fitosanitari regionali rilasceranno l'autorizzazione alla trasformazione industriale delle patate di origine olandese previa verifica dell'esistenza di un ciclo di lavorazione, o di un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale. Gli utilizzatori di patate di origine olandese destinate alla trasformazione industriale debbono comunicare al servizio fitosanitario regionale competente per territorio i periodi dell'anno in cui vengono utilizzate tali patate. 5. Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali. I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare i controlli fitosanitari mediante ispezione visiva e prelievi di campioni asintomatici per le analisi di laboratorio su partite scelte casualmente. Tali controlli devono essere effettuati dai servizi fitosanitari su tuberi-seme, patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione provenienti dall'Olanda. Inoltre, durante il periodo di coltivazione, i servizi fitosanitari regionali devono effettuare controlli ufficiali in campo sulle coltivazioni di patate da consumo prodotte nel territorio nazionale utilizzando tuberi-seme di origine olandese. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole relazioni tecniche sui controlli ufficiali effettuati, rispettivamente entro il 30 maggio 1998 per i tuberi-seme ed il 30 novembre 1998 per le patate da consumo prodotte nel territorio nazionale. 6. Conservazione documenti che accompagnano le patate. Tutti coloro che, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono e commercializzano e utilizzano le patate di cui all'art. 1, devono conservare per almeno un anno e mettere a disposizione dei servizi fitosanitari regionali tutta la documentazione che ha accompagnato le partite di patate oggetto del presente decreto, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonché la quantità e la varietà commercializzata. 7. Misure fitosanitarie. I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (2), le misure di trattamento dei tuberi-seme nonché delle patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal batterio Pseudomonas solanacearum. I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (3), coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (4). Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Si omette il modello di autodichiarazione per la commercializzazione di patate da seme di origine olandese). (2) Riportata al n. A/I. (3) Riportato al n. B/XI. (4) Riportato al n. A/XXXIII.