Ministerial Decree of 7 January 1980 concerning modalities for the registration in the register of fishermen and regulating sport and underwater fishing
Made 1980-01-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, allocation/quota, fishing gear/fishing method, non-commercial fishing, molluscs, coral, fishery management and conservation, aquatic animals
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
DM 07/01/1980 Decreto Ministeriale 7 gennaio 1980 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 11). -- Modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione alla citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 32 della legge sopra citata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile la facoltà di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari; Considerato che la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 18 settembre 1979 ha espresso parere favorevole alla emanazione di disposizioni concernenti la pesca sportiva, la pesca subacquea e l'iscrizione nel registro dei pescatori, in deroga alle norme regolamentari, in attesa di una revisione completa ed organica della normativa vigente; Constatato: a) che la tutela delle risorse biologiche, prevista dalla vigente normativa, può essere ottenuta soltanto con disposizioni che consentano di realizzare la conservazione, la gestione razionale e lo sfruttamento ottimale delle risorse stesse; b) che i predetti obiettivi possono essere raggiunti mediante la regolazione dello <<sforzo di pesca>> in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare, in modo di assicurare un equilibrio dinamico tra capacità di cattura e potenzialità degli <<stocks>> che si vogliono sfruttare; c) che in attesa della emanazione della disciplina necessaria per regolare lo sforzo di pesca in modo organico e completo è urgente e necessario -- in relazione alle indagini di carattere scientifico sulle tecniche di pesca e sullo stato delle risorse biologiche dei mari italiani -- emanare disposizioni che: consentano di stabilire una regolamentazione più rigorosa ed incisiva dell'attività professionale, tale da assicurare un reddito adeguato a coloro che esercitano in modo esclusivo o prevalente tale attività in particolare ai pescatori addetti alla piccola pesca locale; impediscano ai pescatori sportivi l'uso di attrezzi che non possono essere individuati come mezzi volti all'esercizio della pesca per diletto od ai fini agonistici; impediscano il depauperamento o la estinzione delle specie che formano oggetto della pesca subacquea; Decreta: Articolo 1 Art. 1. Possono ottenere l'iscrizione nel registro dei pescatori coloro che, oltre ad avere i requisiti indicati nell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dichiarino di voler esercitare la pesca marittima quale attività esclusiva o prevalente e di assoggettarsi alle assicurazioni previdenziali del settore. La dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, è resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il capo del compartimento marittimo può attingere informazioni in qualsiasi momento al fine di verificare l'esattezza della dichiarazione predetta. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione è ammesso ricorso al Ministro della marina mercantile. Articolo 2 Art. 2. La pesca sportiva può essere effettuata esclusivamente con attrezzi individuali. Sono considerati attrezzi individuali: a) coppo o bilancia. Il lato della bilancia non deve essere superiore a 6 metri; b) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 metri; c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. Non possono essere usate più di 5 canne per pescatore; d) parangali fissi o derivanti. Il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 100, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni; f) nattelli per la pesca di superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi. La pesca sportiva non può essere effettuata con l'ausilio di fonti luminose, ad eccezione della torcia ammessa durante la pesca subacquea per motivi di sicurezza. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 chilogrammi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Giornalmente può essere catturato un solo esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. Articolo 3 Art. 3. La pesca subacquea, professionale o sportiva, è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. La utilizzazione degli apparecchi ausiliari di respirazione è consentita soltanto per finalità diverse dalla pesca. La raccolta di corallo o molluschi con la utilizzazione di apparecchi ausiliari di respirazione è consentita esclusivamente ai pescatori professionisti. Ai fini della sicurezza e salvaguardia dei pescatori subacquei è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto durante le ore diurne. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.