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Laws of Italy

Ministerial Decree of 31 December 1983 implementing EEC Regulation No. 3626/82 of 31 December 1982 and EEC Regulation No. 3418/83 of 28 November 1983 on the implementation in the European Union of the Convention on the International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)

Made 1983-12-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 - Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.
Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
wildlife products, endangered species, wild flora, international trade, protection of species, trade in species, biodiversity
Categories
*

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  1. Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 64 del 5 marzo 1984 Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I (70%) G.AZZETTA ~%; UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 marzo 1984 SI PUBBUCA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI DIREZIOIU E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA • UFFICIO PUBBUCAZIOIE DELLE LEG&I E DECRETI • C!ITll.\llfìO 65101 AMMINlllTRAZIONE PRESSO flSTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO· UBRERIA DELLO STATO· PIAZZA 6. VEIIDI, 10 • 00100 ROMA· CENTRALINO 85081 N. 14 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1983. Attuazione del regolamento (CEE) n .. 3626/82 del 31 dicen1.bre 1982 e del regolmento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 con~:ernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Vv ashington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 SOMMARIO MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1983 -Attuazione del regolamento (CEE) n.3626/82 del 31 dicembre 1982.e del regolamento (CEE) n.3418/83 del 28 novem­ bre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, 3 loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 Allegato A. - Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche m1nacc1a te di estinzione . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appendici I e II . . . . . . • . . . . . • .• Appendice III. . . . . . . . . . . . . . . . . Allegato B. - Parti o prodotti di animali o di piante di cui all'art. 2 ................ . Allegato C. - Elenco delle specie oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità .. Formulari: Allegato D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Allegato E . ..............•... Allegato F. - Elenco delle zone con l'indicazione dei Paesi e territori di appartenenza ...... . » 9 » 20 » 55 » 61 » 63 » 69 >> 79 » 85 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 de! 5 marzo 1984 5 LEGGI E DECRETI MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO MlNISTERIALE 31 dicembre·l983. Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selrntiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione. IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Ga::.zetta Ufficiale n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale IO gennaio 1975, e successive modificazioni, concernente la «tabella Export>), disposizioni particolari m matena di esportazioni di merci; Vista la legge n. 874 del 19 dicembre 1975. con la quale è stata ratificata la convenzione di Washington sul commercio mternazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976); Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1979 concernente rattuazione di detta convenzione; Visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983 pubblicati rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L384 del 31 dicembre 1982 e n. L344 del 7 dicembre 1983; Ritenuta la necessità di dare pratica attuazione a livello nazionale alle normative comunitarie; Ritenuta pertanto l'esigenza di modificare il regime d'importazione delle merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976. nonché il regime di esportazione delle merci di cui al decreto ministeriale IO gennaio 1975, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Definizioni - Allegati Ai fini dell'applicazione del presente decreto. conformemente all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, per esemplare deve intendersi: a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a parure da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente decreto, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie; b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice II della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencate nell'allegato B del presente decreto, nonché qualsiasi altra merce, se da un dveumento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dalla etichetta o da una qualsiasi altra circostanza nsulti trattarsi di partì o d1 prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie; e) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodùtto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente decreto. Le espressioni sottoinàicate hanno il seguente significato: 1mportaz10ne: l'importazione definitiva e la temporanea importazione o l'introduzione dal mare; esportazwne: l'esportazione definitiva e la temporanea esportazione di esemplari della flora e fauna italiana; rn:3portaz1one: l'esportazione di un esemplare comunque precedentemente importato. 6 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 I seguenti allegati fanno parte integrante del presente decreto: allegato A, riportante il testo della convenzione e le relative appendici I-Il-III. In queste appendici, gli esemplari sono contrassegnati con il simbolo Cl e C2 (specificamente elencati nell'allegato C, parte I e II) ovvero non sono contrassegnati da alcun simbolo, a seconda della disciplina ad essi riservata dal regolamento (CEE) n. 3626/82; allegato B. nel quale sono elencate le parti e prodotti ottenuti a partire da animali o da piante di cui alle lettere a), b), e) del presente articolo; allegato C, parte I, nella quale sono riportati gli esemplari elencati nelle appendici II e Ili della convenzione ai quali la CEE riserva un trattamento analogo a quello previsto per gli esemplari dell'appendice I; allegato C, parte II, nella quale sono riportati gli esemplari elencati nelle appendici Il e Il1 della convenzione, il cui ccmmercio, la Comunità europea ha sottoposto ad un controllo particolare; allegato D, formulario di licenza o di certificato di riesportazione; allegato E, formulario di «certificato CJTES»; allegato F, elenco delle zone con l'indicazione dei Paesi e territori di appartenenza. Art. 2. Importazione dai Paesi extracomunitari (Appendici I e Cl) L'importazione da Paesi extracomunitari (zone A2 -A3 - B - C) di esemplari riportati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte I (CI), nonché di loro parti e di prodotti derivati, di cui all'allegato B al presente decreto, è soggetta al rilascio di una licenza d'importazione, ai sensi dell'art. 5, par. I del regolamento (CEE) n. 3626/82. L'importazione degli esemplari di cui al primo comma non è consentita per scopi commerciali, salvo deroghe da concedere conformemente alla convenzione e nel quadro della normativa comunitaria. La domanda di licenza, redatta su formulario conforme allo schema riportato nell:allegato Dal presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Viale America - Roma, corredata dei seguenti documenti: certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e foreste, ai sensi dell'art. III, par. 3 della convenzione; permesso di esportazione o certificato di riesportazione rilasciato dall'organismo competente del Paese esportatore. Nel caso d'importazione di esemplari viventi, il richiedente deve indicare nella domanda l'indirizzo esatto e completo del destinatario dell'esemplare. È fatto obbligo a chiunque detenga o possegga o comunque rappresenti il legale proprietario di detto es,~mplare di comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ogni eventuale e successiva vanaz10ne di indirizzo. Art. 3. Dfrieto di commercializza::.ione In conseguenza del divieto d'importazione di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto e conformemente all'art. 6 del par. I del regolamento (CEE) n. 3626/82 è vietato esporre a scopi commerciali, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari dell'allegato A, appendice I e dell'allegato C, parte I, fatta eccezione: per le importazioni effettuate o autorizzate anteriormente al 1° gennaio 1984 in conformità alla convenzione; per gli altri casi previsti dal sopracitato art. 6 per i quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste può accordare specifica deroga. Art. 4. Importazione da Paesi extracomunitari (Appendice II - Appendice III e allegato C2) L'importazione dai Paesi extracomunitari (zona A2 - A3 - B - C) di esemplari elencati nell'allegato A, appendici Il e III e ndl'allegato C, parte II (C2), nonché di loro parti e di prodotti derivati di cui all'allegato B, al presente decreto, è soggetta al rilascio di una licenza d'importazione ai sensi dell'art. IO, par. I, lett. B) e par. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82. La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato all'allegato D) al presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Viale America - Roma, corredata d,~lla autorizzazione alla (ri)-esportazione rilasciata dall'organismo competente del Paese di origine e/o provenienza. Nel caso d'importazione di animali vivi inclusi nell'allegato C, parte li, la domanda dovrà essere corredata di un 'attestazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, riguardante le prescrizioni d,~ll'art. IO, par. I, lettera b), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3626/82. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 7 Art. 5. Importazione dai Paesi CEE L'importazione dai Paesi CEE di esemplari, parti o prodotti derivati, elencati negli allegati A. B, C al presente decreto è consentita mediante presentazione in dogana di uno dei sottoindicati documenti, vistato ai fini dei controlli previsti dall'art. 9, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, dal competente Servizio certificazioni CITES del Corpo forestale dello Stato, operante presso le dogane abilitate: copia della licenza riservata al titolare con la quale un Paese comunitario ha autorizzato l'importazione delresemplare da Paesi terzi; certificato «CITES» rilasciato dall'autorità di gestione del Paese (ri)-esportatore, ai sensi dell'art. 22 del regola:nento (CEE) n. 34!8j83 e conforme al modello allegato al presente decreto (allegato E); certificato fitosanitario rilasciato dalla competente autorità del Paese (ri)-esportatore, qualora si tratti di vegetali, ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 3418/83. Art. 6 Deroghe Per l'importazione di esemplari destinati ad uso personale o domestico, si applicano le disposizioni previste all'art. VII della convenz10ne e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 3626/82. In conformità all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3626/82, le dogane possono consentire l'importazione di esemplari da erbario e da museo di cui al citato art. 12 del regolamento n. 3626/82 a condizione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilasci apposito attestato. Art. 7. Esportazione verso Paesi extracomunitari L'esportazione verso i Paesi extracomunitari (zona A2, A3, B e C) di esemplari, loro parti o prodotti derivati, elencati nell'allegato A - appendici I, II, e nell'allegato C è soggetta al rilascio di una licenza di esportazione ai sensi dclrart. 10, par. 3 del regolamento (CEE) n. 3626/82. La rdativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato D al presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata di un null:::osta rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e dcih: fcreste ai sensi deg:.i articoli III e IV della convenzione. Art. 8. Esportazione rcrso Paesi CEE L'esportazione verso i Paesi CEE degli esemplari di cui al precedente art. 7 è consentita direttamente dalle dogane su presentazione del «certificato CITES», conforme al formulario riportato come allegato E al presente decreto, rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Art. 9. Riesportazione verso Paesi extracomunitari La riesportazione verso i Paesi extracomunitari di esemplari, parti o prodotti derivati, elencati negli allegati A, B, C al presente decreto, è soggetta al rilascio di un certificato di riesportazione, ai sensi dell'art. IO, par. 3 del regolamento (CEE) n. 3626/82. La rdativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato D al presente decreto, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, corredata dei documenti comprovanti che l'introduzione nella Comunità è avvenuta conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82. Art.10. Riesportazione verso Paesi CEE La riesportazione verso i Paesi comunitari degli esemplari di cui al precedente art. 9 è consentita dalle dogane su presentazione del «certificato CITES», che verrà rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La rdativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato E al presente decreto, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste • Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato. 8 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Art. 11. In conformità all'art. 8, par. 3 e all'art. 16, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3418/83, il titolare è tenuto a restituire l'originale e tutte le copie delle licenze d'importazione/esportazione non utilizzate, immediatamente dopo la loro scadenza. In conformità all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 3418/83, l'originale,delle licenze d'importazione/esportazione, debitamente scaricato. e restituito al Ministero del commercio cori l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Roma. Art. 12. li presente decreto costituisce rispettivamente, l'allegato A al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime d'importazione delle merci, e l'allegato n. 4 al decreto ministeriale IO gennaio 1975, concernente la «tabella Export». Art. 13. (! decreto ministeriale 31 dicembre 1979 concernente l'attuazione della convenzione di Washington è abrogato. Ogni riferimento ad t:sso s'intende fatto al presente decreto. Art. 14. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma. addì 31 dicembre 1983 J/ Ministro delle finanze VISENTINI Il Ministro. del commercio con /'es1ero CAPRIA li Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 ALLEGATO A CONVENZIONE sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione GLI STATI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; COSCIENTI del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, sc1entttico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche; RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche; RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la prote­ zwne di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale; CONVINTI che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : Articolo I Definizioni Ai fini della presente convenzione, e salvo che il contesto nchieda un'altra interpretazione, le espres­ sioni seguenti stgmficano : a) « specie » : ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e g,eograficamente isolato; b) « specimen » : i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti; ii) nel caso di un animale : per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogm parte oppure ogm prodotto ottenuto dall'animale, facil­ mente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta appendice; 111) nel caso di una pianta : per le specie iscritte nell'appendice I, ogm parte oppure ogm prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente 1dentificabili, e, per le specie iscritte nell'ap­ pendice Il o nell'appendice III, ogm parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono men­ z10nat1 nelle suddette appendici; c) « commercio » : l'esportazione, la nesporta­ z10ne, l'importazione e l'introduzione con pro­ vemenza dal mare; d) « riesportazione » : l'esportazione di qualunque spec,men precedentemente importato; c) « introduzione con provenienza dal mare»: il trasporto, m uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato; f) « autorità scientifica» un'autorità sc1ent1fica nazionale designata, conformemente all'arti­ col IX; g) « autorità amministrativa» : un'autorità ammi­ mstrat1va nazionale designata conformemente all'articolo IX; h) « parte » : uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata m vigore. Articolo Il Principi fondamentali 1. L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commerc10 degli spectmens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione partico­ larmente stretta allo scopo di non mettere ancora più m pencolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali. 9 10 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 2. L'appendice II comprende : a) tutte le specie che, pur non essendo necessaria­ mente mmacc1ate di estmz1one al momento attuale, potrebbero esserlo m un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento mcompat1bile con la loro sopravvivenza; b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace 11 controllo del commercio degli specimens di specie 1scntte nell'appendice II in applicazione deila lettera a) 3. L'appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfrutta­ mento, e tali da richiedere la cooperazione delle aiin: parn per ii comroiio òei commercio. 4. Le parti non permetteranno 1I commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appen­ dici I, II e Ili salvo che in conformità alle disposi­ z10m della presente convenzione. Articolo Ili Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte neli'appendice I 1. Ogni commercio di specimens di una specie 1scntta nell'appendice I dovrà essere conforme alle a1spos1Z1om dei presente articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una spe­ cie 1scntta nell'appendice I sarà soggetta alla pre­ ventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti : a) un'autorità sc1ent1fica dello Stato di esporta­ zione avrà emesso 11 parere che questa esporta­ z10ne non nuoce alla sopravvivenza della specie mteressata; b) un'autorità amministrativa dello Stato di espor­ tazione · avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore m questo Stato; c) un'autorità amministrativa dello Stato di espor­ tazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti; d) un 'autorità amministrativa dello Stato di espor­ tazione avrà la prova che un permesso di impor­ tazione è stato accordato per il suddetto, speci­ men. 3. L'importazione di uno specimen di una spe­ cie 1scntta nell'appendice I sarà soggetta alla pre­ ventiva concessione e presentaz10ne di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un per­ messo di importazione deve soddisfare alle condi­ z10m seguenti : a) un 'autorità scientifica dello Stato di importa­ zione avrà emesso il parere che gli scopi dell'im­ portazwne non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie; b) un'autorità scientifica dello Stato di 1mporta­ z10ne avrà la prova che, nel caso di uno speci­ men vivente, il destinatario possiede le installa­ z10m adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura; c) un'autorità amministrativa dello Stato di impor­ tazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali. 4. La riesportazione di uno specimen di una specie 1scntta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certi­ ficato di nesportaz1one. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti : a) un'autorità amm1mstrat1va dello Stato di ne­ sportaz1one avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione; b) un'autorità ammm1strat1va dello Stato di rie­ sportazione avrà la prova che qualunque speci­ men vivente sarà preparato e trasportato m mamera tale da evitare I rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti; c) un'autorità amm1mstrat1va dello Stato di ne­ sportaz1one avrà la prova che un permesso di 1mportaz1one è stato accordato per qualunque spec,men vivente. 5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno spec1men di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'autorità amm1mstrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato intro­ dotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'autorità scientifica dello Stato, nel quale lo spec1men è stato introdotto, avrà emesso ti parere che l'introduzione non nuoce alla soprav­ vivenza della detta specie; Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le istallazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura; c) un'autorità amministrativa dello Stato, nel quale Io specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo spec1men stesso non sarà utilizzato a fini pnnc1palmente commerciali. Articolo IV Re1~olameotazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice Il I. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'appendice II deve essere con­ forme alle disposizioni del presente articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una spe­ cie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla pre­ ventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti : a) un'autorità scientifica dello Stato di esporta­ zione avrà emesso 1I parere che questa esporta­ z10ne non nuoce alla sopravvivenza della specie mteressata; b) un'autorità amministrativa dello Stato di espor­ tazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto m contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore m questo Stato; c) un'autorità amministrativa dello Stato di espor­ tazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 3. Per ognuna delle parti, un'autorità scientifica sorvt:glierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima parte, dei permessi di espor­ tazione per gli specimens di specie iscritte all'ap­ pendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorità scientifica determi­ nerà che l'esportazione di specìmen di una qualun­ que di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cm s1 trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta spe­ cie nell'appendice I, essa mformerà l'autorità ammm1strat1va competente comunicando le misure appropnate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie. 4. L'importazione di uno specimen di una spe· c1e 1scntta nell'appendice Il sarà soggetta alla pre­ ventiva presentazione sia di un permesso di espor­ tazione, sia di un certificato di riesportazione. 5. La riesportazione di uno spec1men dì una specie 1scntta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certi­ ficato di nesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti : a) un'autorità ammm1strat1va dello Stato di rie­ sportazione avrà la prova che lo specimen e stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione; b) un'autorità amm1mstrat1va dello Stato di ne­ sportaz10ne avrà la prova che qualunque speci­ men vivente sara preparato e trasportato m mamera tale da evitare I rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno spec1men di una specie iscritta nell'appen­ dice II sarà soggetta alla preventì va concessione di un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato intro­ dotto. Detto certificato deve soddisfare alle condi­ z1om seguenti : a) un'autorità scientifica dello Stato nel quale detto spec1men e stato introdotto avrà emesso 11 parere che l'introduzione non nuoce alla soprav­ vivenza della detta specie; b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che 1ualunque specimen vivente sarà trattato m maniera tale da evitare I nschi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità sc1ent1fica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e, se del caso, con autontà scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introdu­ zione durante periodi non superiori a un anno. Articolo V Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice III l. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice III deve essere con­ forme alle disposizioni del presente articolo. 11 12 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 2. L'esportazione di uno specimcn di una spe­ cie ,scntta nell'appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'autorità amministrativa dello Stato di espor­ tazione avrà la prova che lo specimen in que­ stione non è stato ottenuto m contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato; b) un'autorità amministrativa dello Stato di espor­ tazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del pre­ sente articolo, l'importazione di qualunque speci­ men di una specie iscritta nell'appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certifi­ cato d'origine, e, nel caso di una importazione con provemenza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, di un permesso d'esporta­ z10ne. 4. Quando si tratta di una fiesportazione, un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen e stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà nesportato, costituirà prova per lo Stato di 1mportaz1one che le disposizioni della presente con­ venzione sono state rispettate per gli specimens in questione. Articolo VI Permessi e certificati 1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo. 2. Un permesso di esportazione deve contenere le mformazioni precisate nel modulo nprodotto nell'appendice IV; esso non sarà valevole per l'e­ sportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio. 3. Qualunque permesso o certificato deve con­ tenere il titolo della presente convenzione; contiene ti nome e il timbro dell'autorità amministrativa che Io ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall'autorità amministrativa. 4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia supulato altrimenti sulla copia. 5. Si nchiederà un permesso o un certificato separato per ogm spedizione di specimens. 6. Un 'autorità amm1mstrat1va dello Stato di 1mportaz10ne di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importa­ z10ne corrispondente presentato in relazione all'im­ portaz1one del detto specimen. 7. Quando ciò sia fattibile e appropnato, un'autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identifica­ z10ne. A tale scopo, marca s1gmfica qualunque 1mpressione o stampiglia mdelebile, s1g1llo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno spec1men, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autonzzate sia resa più difficile possi­ bile. Articolo VII Esenzioni e altre disposizioni speciali in relazione al commercio I. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non s1 applicheranno al transito o trasbordo di speci­ mens attraverso il territorio, o nel territorio, di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale. 2. Quando un'autorità ammm1strat1va dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà veri­ ficato che uno spec1men fu acqmstato antenor­ mente alla data m cm entrarono m vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto. 3. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non SI applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peral­ tro non SI applicheranno nei seguenti casi : a) nel caso di specimens iscritti nell'appendice I, se I medesimi furono acqms1t1 dal propnetano fuori del suo Stato di normale residenza e ven­ gano Importati in questo Stato; oppure b) nel caso di specimens iscritti nell'appendice III : 1) se i medesimi furono acquisiti dal proprieta­ no fuori del suo Stato di normale residenza Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFìCIALE n. 64 del 5 marzo \984 e m uno Stato nel cui ambiente selvatico si è venficata la cattura o la raccolta; u) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario; m) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qual­ s1as1 esportazione di detti specimens; a meno che un'autorità ammm1strat1va non abbia verificato che gli specimens furono acqui­ siti pnma che le disposizioni della presente convenzione entrassero m vigore rispetto a tale spec1men. 4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'appendice I e allevati in cattività per fini com­ merc:1ali, o di una specie vegetale iscritta nell'ap­ pendice I e riprodotti artificialmente per fini com­ merc1ali, saranno considerati specimens delle specie 1scntte nell'appendice II. 5. Quando un'autorità amm1mstrat1va dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato m sost1tuz1one dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III, IV o V. 6. La disposizioni degli articoli III, IV e V non s1 applicheranno al prestito, donazione o mter­ scambio non commerciale fra scienziati o 1stitu­ z10ni scientifiche che risultano registrati da una autorità ammm1strativa del loro Stato, relativa­ mente a spec1mens da erbario, altri specimens con­ servati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'autorità amministrativa. 7. Un'autorità amm1mstrat1va di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti deglii articoli III, IV e V, e permettere il movi­ mento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre 1tmeranti, a condizione che : a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteri­ stiche complete di questi specimens all'autorità ammm1strat1va; b) i detti specimens rientrino nelle categorie speci­ ficate al paragrafo 2 o S del presente articolo; c) l'autorità ammm1strativa abbia venficato che qualunque spec1men vivente venga trasportato e 1 -- Libreria· S. o. G. U p I. n 64. curato m maniera tale che si riduca al minimo il nschio di ferite, di malattie o di maltrattamenti. Articolo VI I I Misure che dovranno essere preSi! dalle parti l. Le parti adotteranno le misure appropriate m vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire ii commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno : a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens; b) la confisca o 11 rmvw allo Stato esportatore degli specimens in questione. 2. Oltre alle misure prese m conformità al paragrafo I del presente articolo, qualunque parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di nmborso interno per le spese mcontrate a seguito della confisca di uno spec1men acqms1to m v10iazione delle misure prese m applicazione della presente convenzione. 3. Per quanto possibile, le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli speci­ mens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle parti dovrà designare dei porti dì uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le partì dovranno verificare che ogm spec1men vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 4. Nel caso di confisca dì uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo I del presente articolo : a) lo specimen sarà affidato ad una autorità ammi­ mstrauva dello Stato che effettua la confisca; b) l'autorità ammm1strativa, dopo una consulta­ z10ne con lo Stato di esportazione, rimanderà lo spec1men al suddetto Stato a spese del mede­ simo, oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità ammm1strativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente conven­ z10ne; e) l'autorità amministrativa potrà ottenere il consi­ glio di un'autorità scientifica, oppure, quando lo nterrà desiderabile, potrà consultarsi con la 13 14 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo. 5. Un centro di osservazione e salvaguardia, come definito dal paragrafo 4 del presente articolo, è un'istituzione designata da un'autorità ammini­ strativa per aver cura degli specimens viventi, spe­ ,cialmente di quelli che fossero stati confiscati. 6. Ognuna delle parti dovrà tenere registri rela­ t1v 1 al commercio di specimen delle specie iscritte nelle" appendici I, II- e III, ·i quali registri dovranno contenere a) ì nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; b) il numero è la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e tipi di speci­ mens, i nomi delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, e,-se del 1::aso, la grandezza e il sesso dei detti specimens. · 7. Ognuna delle parti, preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti perioéli"ci in merito all'appli­ cazione delle disposizioni dèlla presente conven­ zione, e in particolare a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 dèl presente articolo; b) un rapporto biennale in merito alle misure legi­ slative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della pre­ sente convenzione. 8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponi­ bili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e rego­ lamentari della parte interessata. Articolo IX Autorità amministrative e scientifiche I. Ai fini della presente convenzione, ognuna delle parti designerà : a) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte; b) una o più autorità scientifiche. 2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l'indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria. 3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispon­ dente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti. 4. Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità ammi­ nistrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli, e altri mezzi utilizzati per aµtenticare permessi o certificati. Articolo X Commercio con Stati che non sono parti della convenzione Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essen­ ziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione. Articolo Xl Conferenza delle parti I. La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione. 2. Successivamente, la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle parti. 3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza, le parti esamineranno l'applicaziòne della presente convenzione e potranno a) adottare qualunque misura necessaria per facili­ tare il disimpegno delle funzioni della segrete­ ria; Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 b) considerare e adottare emendamenti alle appen­ dici I e Il in conformità con quanto dispone l'articolo XV; c) analizzare il progresso realizzato nella restaura­ zione e conservaz10ne delle specie iscritte nelle appendici 1, II e III; d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti; e) se del caso, formulare raccomandazioni desti­ nate a migliorare l'efficacia della presente con­ venzione. 4. In ogni riunione ordinaria della conferenza, le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 5. In qualunque numone, le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa. 6. La Nazioni Unite, i relativi organismi specia­ lizzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente convenzione, potranno essere rappresen­ tati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto. 7. Quaìunque orgamsmo o ente tecnicamente qualificato neìla protezione, preservazione o ammi­ mstraz1one della fauna e della flora selvatiche e che sta compreso m una qualsiasi delle categorie men­ z10nate m seguito potrà comunicare alla segreteria 1I suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti : a) crganismì o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali; b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autonzzati a questo scopo dallo Stato 111 cui sono domiciliati. Una. volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della numone. Articolo XII La segreteria l. All'entrata in vigore della presente conven­ z10ne, 11 direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fornirà una segrete­ na. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organi sm1 o enti mternazionali o nazionali, governativi o non governat1v1, con competenza tecnica nella pro­ tezione, conservaz10ne e ammm1strazione della fauna e della flora selvatiche. 2. Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti : a) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi; b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con glì articoli XV e XVI della presente convenzione; e) realizzare studi scientifici e tecmc1, m confor­ mità con programmi autonzzati dal!a confe­ renza delle parti, che contnbuiscano a!la migliore applicazione della presente conven­ z10ne, compresi studi connessi con le norme reìat1ve all'adeguata preparazione e imbarco di spec1mens v1vent1 e a: mezzi per la loro identifi­ cazione; d) studiare le informazioni delle parti nonché 1 rapporti delle medesime e nchiedere ad esse qualunque mformazione addizionale che da questo punto di vìsta fosse necessaria per assicu­ rare la migliore applicazione de!ia presente con­ venzione; e) segnalare all'attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenz10ne; f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle parti, endizioni revisionate delle appendici I, 11 e Hl, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle ct~tte appendici; g) preparare rapporti annuali per le partì in merito alle attività della segreteria e sull'applicazione della presente convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle pari.i; h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente con­ venz10ne, compreso Io scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica; 1) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti. Articolo XIII Misure internazionali I. Quando la segreteria, in base ad informa­ z10ne ncevuta. si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è mmacciata dal commercio di specimens di detta specie. oppure che le disposizioni della presente 15 16 Suppleme1Jlo ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la segreteria comunicherà questa informa­ zione all'autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate. 2. Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo I del presente articolo, essa informerà,.iJ più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la segreteria di tutti ì fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la parte sti­ merà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere esegui.ta da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte. 3. Le informazioni fornite dalla parte o proce­ denti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente arti­ colo, sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna. Articolo XIV Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I, II e III, misure che possono arrivare tino all'inter­ dizione completa; oppure b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I, Il o III. 2. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di speci­ mens, già in vigore o con entrata in vigore poste­ riore per qualunque delle parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali. 3. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accord·i internazionali conclusi fra Stati e che creano un 'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le bar riere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo. 4. Uno Stato parte della presente convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, e le cui disposizioni accor­ dano una protezione alle specie. marine iscritte nell'appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della pre­ sente convenzione per ciò che concerne il commer­ cio degli specimens di specie iscritte nelrappen­ dice Il catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta convenzione o del detto accordo internazionale. 5. Nonostante le disposizioni degli articoli I II, IV e V della presente convenzione, per l'esporta­ zione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà sol­ tanto un certificato di un 'autorità amministrativa dello Stato dove avveniene l'introduzione, che atte­ sti che lo specimen è stato cattùrato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi. 6. Nessuna disposizione della presente conven­ zione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, né ie rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera. Articolo XV Ememfamelilti aHe appendici I e II Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle appendici I e Il a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interes­ sati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e e) del paragrafo 2 del presente Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione; b) gli emendamenti saranno adottati da una mag­ g10ranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A questo fine, « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggio­ ranza dei due terzi richiesta per l'adozione del­ l'emendamento; c) gli emendamenti adottati in una riunione entre­ ranno m vigore per tutte le parti 90 giorni dopo ìa numone, con reccezione della parti che for­ muleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo. 2. In relazione agli emendam.:!nti alle appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti, st applicheranno le seguenti disposizioni : a) qualunque parte potra proporre emendamenti delle appendici I e Il affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza mediante ti procedimento per cornspondenza {:nunciato nel presente paragrafo; b) per ciò che si riferisce alle specie marine, la segretena, all'atto di ricevere il testo dell'emen­ damento proposto, lo comunicherà immediata­ mente a tutte le parti. Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, partico­ larmente allo scopo di ottenere qualunque infor­ rnazwne sc1ent1fica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti. La segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti, aggmngendo le propne conclusioni e raccomandazioni; c) per ciò che si riferisce alle specie non marine, la segretena, all'atto di ricevere il testo dell'emen­ damento proposto, lo comunicherà immediata­ mente a tutte le parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo. d) qualunque parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti m conformità coi c:apoverst b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla segreteria i suoi propn com­ menti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione; e) la segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, ms1eme con le proprie raccomandazioni; t) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emer.damento proposto nei 30 giorni decor­ renti dalla data in cui essa comunicò le risposte ncevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emenda­ mento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo; g) se la segreteria riceverà un'obiezione da qualun­ que parte, l'emendamento proposto sarà messo m votazrnne per cornspondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h), 1) e j) del presente paragrafo; h) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ncevuta un'obiezione; 1) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli, contran o astenuti di aimeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente para­ grafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente rmmone della conferenza delle parti; J) nel caso m cui I voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle pa1ii, l'emendamento pro­ posto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro; k) la segreteria notificherà a tutte le parti il risul­ tato della votazione; I) se s1 adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notifica la sua adozione, salvo per le parti che formuleranno nserve m conformità alle disposizioni del para­ grafo 3 del presente articolo. 3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo I o nel capoverso I) del paragrafo 2 del presente articolo, qualunque parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scntta al governo depositario. Finché non ntuerà la sua riserva, la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenz10ne per ciò che riguarda il com­ merc10 della specie relativa. Articolo XVI Appendice III e suoi emendamenti l. Qualunque parte potrà, m qualunque momento, inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel para­ grafo 3 dell'articolo Il. Nell'appendice III si inclu. 17 18 Supplemenfa ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 deranno il nome della parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della spe~ie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b) dell'articolo I. 2. La segreteria comunicherà alle parti, il pm rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo I del presente articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comu­ nicazione della detta lista, qualunque parte può, a mezzo notifica per iscritto al governo depositario, formulare una riserva in· merito a qualùnque spe­ cie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali apparte­ nenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta. 3. Qualunque parte che invia una lista di spe­ cie, da iscrivere nell'appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento, mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica. 4. Qualunque parte che presenti una lista con­ forme alle disposizioni del paragrafo I del presente articolo. consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla prote­ zione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria. La parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa neil'appendice Hl, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adot­ tate. Articolo XVII Emendamenti alla convenzione La segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle parti, convocherà una riu­ nione straordinaria della conferenza delle parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti pre­ senti e votanti. A tale scopo, « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emenda­ mento. 2. La segreteria trasmett~rà a tutte le parti i testi delle proposte di emendàmentÒ almeno 90 giorni. prima della reiativa discussiòne dà parte della conferenza. 3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento, A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualun­ que altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo. Articolo XVIII Risoluzione di controversie I. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti, in merito all'interpretazione o ali' applicazione delle disposizioni della presente convenzione, sarà sottoposa a negoziato fra le parti in controversia. 2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo I del presente articolo, le parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre ìa controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia e le parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale. Articolo XIX Firme La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974. Articolo XX Ratifica, accettazione e approvazione La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di rati­ fica, accettazione o approvazione saranno deposi­ tati presso il governo della confederazione svizzera, che sarà il governo depositario. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Articolo XXi Adesione La presente convenzione resterà mdefinìtamente aperta atradesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario. Articolo XXII Entrata in vigore 1 . La presente convenzione entrerà in vigore 90 gwrm dopo la data in cui sarà stato depositato presso ti governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entrera m vigore 90 g1orm dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approva­ zione o adesione. Articolo XXIII Riserve I. La presente convenzione non è soggetta a nserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve spec11iche m conformità alle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli XV e XVI. 2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del propno strumento di ratifica, accettazione, appro­ vazione o adesione, potrà formulare una nserva specifica relativamente a · a) qualunque specie compresa nelle appendici I, H e III; h) qualunque parte o derivato specificato relativa­ mente ad una specie inclusa nell'appendice Il I. 3. Finché una delle parti della presente conven­ ZIOne non rmrerà la riserva dalla stessa formulata m conformità con le disposizioni dei presente arti­ colo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merilo al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva. Articolo XXIV Denuncia Qualunque parte potrà denunciare 10 qualunque momento la presente convenzione mediante noti­ fica scntta al governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il governo deposita­ no avra ncevuto la notificazione. Articolo XXV Depositario I. L'originale della presente convenzione, i cui tesu in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il governo depositario, il quale invierà copie certifi­ cate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta convenzione. 2. Il governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la segreteria, in mento alle firme, a1 depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata m vigore della presente convenzione, agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di nserve e alle notifiche di denuncia. 3. Quando la presente convenzione entrerà in vigore, il governo depositario trasmetterà una copia cenificata alla segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'anicolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. [n fede di che, i plenipotenziari infrascritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Washington, il giorno tre marzo òel millenovecentosettantatré. 19 20 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendici I e Il (I) (2) Interpretazione I. Le specie, che figurano nelle presenti appendici, sono indicate : a) secondo il nome delle specie, oppure, b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon. 2. L'abbreviazione « spp. » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore. 3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione. 4. L'abbreviazione « p.e. » serve a designare specie probabilmente estinte. 5. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o pm popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon st trovano rncluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie s1 trovano escluse dall'appendice li. 6. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o pu.1 popolnioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'appendice II e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice I. 7. Il simbolo « - >> seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon supenore mdica che popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, sono escluse dall'appendice in questione, come segue: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan. Panthera tìgris altaica ( = amurensìs). Popolazione della Groenlandia occidentale. Popolazione australiana. Popolazioni dell'Afganistan, del Bhutan, della Birmania, dell'India, del Nepal e del Pakistan. Cathartidae. Popolazione del!' America del Nord, Groenlandia esclusa. Popolazione degli Stati Uniti d'America. Melopsittacus undulatus, Nymphicus ho//andicus, e Psìttacula kramerì. Popolazione dello Zimbabwe (allevamento in« ranch»). Popolazione di Papuasia-Nuova Guinea. Popolazione del Cile. Popolazione costiera del Cile. Tutte le specie non succulente. 8. Il segno « + » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon supenore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'appendice in questione, come segue: + 201 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan. + 202 Tutte le sottospecie dell'America del Nord e popolazione europea, URSS esclusa. + 203 Popolazione asiatica. ( 1) Le menzioni «(CI)» o « (C 2) » poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore mdicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'allegato C, parte I o parte 2, del regolamento. (2) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 +204 +205 +206 +207 +208 +209 +210 +211 +212 +213 Popolazione deli'lndia. Popolazione australiana. Popolazioni dell' Afganistan, del Bhutan, della Birmania, dell'India, del Nepal e del Pakistan. Popolazione del Messico. Popolazione dell'America del Sud. Popolazioni dell'Algeria, dell'Alto Volta, del Mali, del Marocco, della Nigeria, della Repubblica Centrafricana, della Repubblica unita del Camerun, del Senegal, del Sudan e del Ciad. Tutte le specie della Nuova Zelanda. Popolazione del Cile. Tutte le specie della famiglia nelle Americhe. Popolazione costiera del Cile. 9. Il segno « = » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon supenore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue: =301 =302 =303 =304 =305 =306 =307 =308 =309 =310 =311 =312 =313 =314 =315 =316 =317 =318 =319 =320 =321 =322 =323 =324 =325 =326 comprende i sinonimi Bradypus boliviensis e Bradypus griseus. comprende il sinonimo Priodontes gìganteus. comprende il genere Varecia. comprende il sinonimo generico Avahi. comprende il sinonimo Co/obus badius kirki. comprende il sinonimo Colobus badius rufomitratus. comprende il sinonimo generico Simias. comprende il genere Hylobates e il suo sinonimo Symphalangus. comprende i sinonimi Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum e Lucra platensis. comprende il sinonimo Eupleres major. denominato altresì Lynx caracal; comprende il sinonimo generico Caracal. denominato altresì Lynx rufus escuinapae. comprende il sinonimo Physeter catodon. comprende il sinonimo generico Eubalaena. denominato altresì Equus onager khur. comprende il sinonimo generico Dama; comprende il sinonimo Dama. comprende i sinonimi generici Axis e Hyelaphus. comprende il sinonimo Bos frontalis. comprende il sinonimo Bos grunniens. comprende il sinonimo generico Novibos. comprende il sinonimo Oryx tao. comprende il sinonimo Ovis aries ophion. sovente commercializzato sotto il nome Ara caninde sinomin·o di Ara ararauna. comprende i sinonimi generici Nicoria e Geoemyda (in parte). comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae. comprende le sottofamiglie Boinae, Erycinae e Pythoninae. IO. Agli effetti della convenzione il simbolo « > » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue: > I serve ad indicare le radici. > 2 serve ad indicare il legname. > 3 serve ad indicare i tronchi. Le sementi, le spore, le colture di tessuti ed i fiori rec1s1 d' orchidee riprodotte artificial­ mente sono esclusi dalle disposizioni della convenzione. 21 22 MONOTREMATA Monotremi Tachyg/ossidae Echidne MARSUPIALIA Marsupiali Dasruridae DasÌuridi 711vlacinidae Tifaci nidi Peramelidae Pera me lidi Phalangeridae 1-"alangeridi Burram,,idae Burram-idi lvlacropodidae Canguri Supplemenzo ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo i984 Appendice I FAUNA MAMMALIA MAMMIFERI Sminthopsis longicaudata Topo marsupiale dalla coda lunga Smìnthopsis psammophila Topo marsupiale delle sabbie Thylacìnus c:rnocephal11s p.e. Tilacino o Lupo marsupiale chaeropus ecaudatus p.e. Peramele o Bandicoot a piedi di porco Macrotis lagotis Bandicoot-coniglio Macrotis leucura Bandicoot-coniglio dalla coda bianca Peramcles bougainrille Perarnele nasuto di Bougainville o P striato Be11ongia spp. Bettongie Caloprymnus campestris p.e. Ratto canguro campestre Zaglossus spp. Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea Appendice Il Phalanger maculatus Falangere o Cusco macchiato Phala11ger orientalis Falangere lanoso Burramys parvus Opossum pigmeo di montagna Dendrolagus bennelfianus Canguro arboricolo di Bennet Dendrolagus inustus Canguro arboricolo grigio Dendrolagus /umholfzi Canguro arboricolo di Lumholtz Dendrolagus ursinus Canguro arboricolo orsino o nero (C 2) (C 2) (C 2) (C 2) (C 2) Vombalidae Vombatidi EDENTATA Sdentati M l'rmecophagidae Formichieri Bradrpod1dae Bradipi Dasrpodidae Armadilli INSECT/ VORA Insettivori Erinaceidae Ricci PRIMATES Primati Cheirogaleidae Chirogaleidi Lemundae Lemuri lndriidae lndrièi Daubentoniidae Daubentonidi Callithricidae Uistitì Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Lagorchesles hirsu/us Canguro lepre occidentale o Warrup Lagostrophus fasciatus Canguro striato Onychogalea fraenata Uallabia dalle briglie Onychogalea lunata Uallabia dall'unghia lunata Lasiorhinus krefftii Vombato dal naso peloso del Queens!and Priodontes maximus = 302 Armadillo o Tatù gigante Allocebus spp. Chirogalei con le orecchie pelose Cheirogaleus spp. Chirogalei Microcebus spp. Microcebi o Lemuri nani Phaner spp. Valuvi Hapalemur spp. Apalemuri Lemur spp. = 303 Lemuri Lepilemur spp. Lepilemuri Jndri spp. Indri Lichanotus spp. = 304 Avahi Propithecus spp. Sifaka Daubentonia madagascariensis Ayè-Ayè Callithrix aurita U istiti dalie orecchie bianche Callithrix flaviceps Uistitì dalla testa gialla Leontopilhecus (= Leontideus) spp. Scimmie leonine Appendice Il Myrmecophaga trìdactyla Formichiere gigante (C I) Tamandua Jetradacty/a chapadensis (C I) Tamandua tetradattilo del Mato grosso Bradypus varìegatus = 30/ Bradipo boliviano Erinaceus frontalis Riccio del Capo PRIMATES spp. (") Scimmie e Proscimmie (tutte le specie) (C 2) 23 24 Callimiconidae Callimiconidi Cebidae Cebidi Cercopithecidae Cercopiteet Hylobatidae Gibboni Pongidae Scimmie antropomorfe Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice ! Saguinus bicolor Uistitì calvo bicolore Saguinus leucopus Tamarino a piedi bianchi Saguinus aedipus (geoffroyi} Tamarino Edipo Callimico goe/dii Tamarino di Goeldi A louatta palliata Aluatta del Guatemala o A. col mantello A teles geojfroyi fronlatus Atele di Geoffroy Ate/es geojfroyi panamensis Atele di Panama Brachyteles arachnoides Murichi Cacajao spp. Uakari Chiropotes albinasus Saki dal naso bianco Lagothrix flavicauda Lagotrice a coda gialla Saimiri oerstedii Testina di morto o Scimmia scoiattolo dal dorso rosso Cercocebus galerìtus galeritus Cercocebo dal berretto Cercopithecus diana (roloway) Cercopiteco Diana Colobus pennanlì kirki = 305 Colobo di Zanzibar Colobus rufomitratus = 306 Colobo ferruginoso del fiume Tana Macaca silcm.!s Uanderù o Scimmia dalla barba bianca Nasalis son. = 307 Nasica · · Papio (= Mandrìllus) leucophaeus Drillo Papio (= Mandrìflus) sphinx Mandrillo Presbytis entellus Entello Presbytis geei Presbite d'oro Presbytis pileatus Presbite dal ciuffo Presbytis potenziani Presbite di Mentawai Pygathrix 11emaeus Langur duca Hylobatidae spp. = 308 Gibboni (tutte le specie) Pongìdae spp. Pongidi (Scimpanzé, Gorilla e Orango) (tutte le specie) Appendice li CARNIVORA Carnivori Canidae Canidi Ursidae Orsi Proc!'onidae Procionidi Mustefìdae Mustelidi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Canis lupus(**) + 20 I Lupo comune Speothos venatìrns Speoto o ltticione A iluropoda me/ano!euca Panda gigante Helarctos malavanus Orso malese o ·Biruang Selenarctos thibetanus Orso tibetano o O. dal collare Tremarctos ornatus Orso dagli occhiali Ursus arctos isabeltin11s Orso bruno dell'Himalaia Ursus arctos ne/soni Orso bruno del Messico Ursus arctos pruinosus Orso bruno del Tibet Aonvx mìcrodon Lon.tra dalle guance bianche del Camerun Enhvdra lutris nereis Lontra di mare meridionale Lutra felina Lontra marina Lutra /ongicaudis = 309 Lontra a coda lunga del centro e sud Ame­ rica Lutra lutra Lontra comune Lutra provocax Lontra di fiume meridionale o L. del Cile Mastela nìgrìpes Puzzola dai piedi neri Appendice Il Canis lupus(*) -101 Lupo comune Chrysocyon brachyurus Crisocìone o Lupo dalla criniera Cyon a/pìnus Cuon alpino Dusìcyon culpaeus Volpe delle Ande Dusicyon fulvipes Volpe del Cile Dusicyon griseus Volpe grigia dell'Argentina Vulpes cana Volpe di Blanford Ursus arctos (*) + 202 Orso bruno Ursus (= Tha!arctos) maritimus Orso bianco o O. polare Ailurus fulgens Panda minore o P. rosso o P. dorato Conepatus humbofdtii Skunk della Patagonia Lutrinae spp. {*) Lontre (tutte le specie) 25 (C 2) (C 2) (C 2) (C 2) 26 Virerridae Viverridi Hvaenidae lene Felidae Felidi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Pteronura brasìiiensìs Lontra gigante del Brasile o Arirai Prionodon pardicolor Linsango macchiato Hvaena brunnea Iena bruna Acinonyx jubalus Ghepardo Fe/is bengalensis bengalensis Gatto leopardo del Bengala Felis caracal (**) +203 = 311 Caracal o Lince africana o L. del deserto Felis concolor coryi Puma della Florida Felis concolor costaricensis Puma (jelr America centrale Felis concolpr cougar Puma orientale Felis jacobita Gatto delle Ande Fe/is marmorata Gatto rnarmorato Cryptoprocta ferox Fossa Cynogale benne/ti Appendice !I Civetta lolltra o Mampalnn Eupleres goudotii = 31 O Eupleride di Goudot Fossa.fossa Civei!a del Madagascar o f'<!naloka Hemigalus derbyanus Civetta delle palme fasciata Prionodon linsang Linsango fasciato Felidae spp. (*) [C 2 Felidi (tutte le specie) Felis bengalensis (*) Gatto leopardo Felis concolor Puma Fe/is geojjroi Gatto di monte Felis pajeros Gatto delle Pampas Felis pardalis (*) Ocelot o Gattopardo americano Felis servai (C I) (C I) (C I) (C I) Servai o Gattopardo africano Felis tigrina(*) Gatto tigre Felis wiedii (*) Margay Felis yagouaroundi (*) Jaguarondi o Gatto moro Felis lynx (*) Lince comune o europea Felis syfvestris Gatto selvatico) PINNIPEDIA Pinnipedi Otariidae Otarie Phocidae Foche Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Felis nigripes Gatto dai piedi neri Felis pardalis mearnsi Ocelot di Costa Rica Felis pardalis miris Ocelot del Brasile Felis planiceps Gatto a testa piatta Felis rubiginosa (*") + 204 Gatto rugginoso Felis rufa escuinapae = 312 Lince rossa del Messico Fe/is remmincki Gatto dorato asiatico Felis tigrina oncilla Gatto tigre del Costa Rica Felis wiedii nicaraguae Margay del Nicaragua Felis wiedii salvinia Margay del Guatemala Felis yagouaroundi cacomitli Jaguarondi del Messico orientale Felis yagouaroundi fossata Jaguarondi del Messico meridionale Felis yagouaroundi panamensis Jaguarondi di Panama Felis yagouaroundi tolteca Jaguarondi del Messico occidentale Neofelis nebulosa Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa Panthera leo persica Leone asiatico Panthera onca Giaguaro Panthera pardus Leopardo o Pantera Panrhera tigris (**) - 102 Tigre Panthera uncia Leopardo delle nevi o I rbis Arctocephalus townsendi Arctocefalo della Guadalupa Monachus spp. Foche monache Appendice Il Arctocephalus spp. (") Arctocefali Mirounga angustirostris Elefante marino del Nord Mirounga leonina Elefante marino del Sud 27 (CI) (CI) 28 CETACEA Cetacei Platanisiidae Platanistidi Delphinidae Delfini Phocoenidae Focene Phy~Naridae Capodogli Ziphiidae Zifidi Eschrichtidae Esc!'ic,idf Balaenopteridae Balenottere Balaenidae Balene SIRENIA Sirenidi Dugongidae Dugonghi Trichechidae Manati e, Lamantini Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Lipotes vexiflifer Lipote vessillifero o Delfino lacustre cinese Platanista spp. Platanista Sotalia spp. Sotalie Sousa spp. Sousa Neophocaena phocaenoides Neomeride focenoide o Marsuino senza pinna Phocoena sinus Focena del Pacifico Phv.~Ner macroceohalus = 313 cà'podoglio . Berardius spp. Berardi Hyperoodon spp. lperodonti Eschrichtius robustus (= glaucus) Balena grigia Balaenoptera acutorostrata ( 1) (* *) - I 03 Balenottera rostrata Balaenoptera borealis Balenottera boreale Balaenoptera edeni Balenottera di Brayde Balaenoptera musculus Balenottera azzurra Ba/aenoptera physalus Balenottera comune Megaptera novaeangliae Megattera Balaena spp. = 314 Balene franche Caperea marginata (l) Balena marginata Dugong dugon (*") - I 04 Dugongo Trichechus inunguis Manato senza unghie Trichechus manatus Manato comune o Vacca marina Appendice 11 CETACEA spp. (*) Cetacei (tutte le specie) Dugong dugon (*) + 205 Dugongo Trichechus senegalensis Mmato africano ( 1) Entn!rà in vigore il 1° gennaio 1986. (CI) (CI) (C I) PROBOSCIDEA Proboscidati Elephantidae Elefanti PERJSSODACTYLA Perissodattili Equidae Equidi Tapiridae Tapiridi Rhinocerotidae Rinoceronti TUBULIDENTATA Tubulidentati Orycteropodidae Oritteropodidi ARTJODACTYLA Artiodattiili Suidae Suidi Hippopotamidae Ippopotami Camelidae Camelidi Cervidae Cervi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Elephas maximus Elefante indiano o asiatico Equus africanus Asino selvatico africano Equus grevyi Zebra reale o Z. di Grevy Equus hemionus hemionus Asino selvatico o Emione della Mongolia Equus hemionus khur = 315 Khur Equus przewa/skii Cavallo di Przewalski Equus zebra zebra Zebra di montagna del Capo Tapirus bairdii Tapiro di Baird o Tapirella Tapirus indicus Tapiro della gualdrappa o T. indiano Tapirus pinchaque Tapiro dei monti o T. delle Ande Rhinocerotidae spp. Rinoceronti (tutte le specie) Babyrousa babyrussa Babirussa o Porco cervo Sus salvanius Cinghiale nano Vicugna vicugna Vigogna Blastocerus dichotomus Cervo delle paludi Cervus dama mesopotamicus = 3 16 Daino della Mesopotamia Loxodonta africana Elefante africano Appendice Il Equus hemionus (*) Asino selvatico asiatico Equus zebra hartmannae Zebra di Hartrnann Tapirus terrestrìs Tapiro sudamene.ano Orycteropus afer Oritteropo Choeropsis liberiensis Ippopotamo pigmeo o I. nano Lama guanicoe Guanaco 3 - Libreria • S. o. G l- p 1. n. 64 29 (C 2l (C l) (C I) (C I) (C 2) 30 Bo~idue Bovidi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice r Cervus du~·auceli Barasinga o Cervo di Duvaucel Cervus elaphus hang/u Hanglu o Cervo del Kàshmir Cervus eldì Tameng o Cervo di Eld Cervus porcinus annamiticus = 317 Cervo porcino dell'Indocina Cervus porcinus calamianensis = 317 Cervo porcino di Calamian Cervus porcinus kuhfi = 317 Cervo porcino di Bawean o di Kuhl Hippncamelus antisensis Huemul del Nord o H. peruviano Hippocamelus bisulcus ~w•mnl ,lp) Surl Moschus spp. ( .. ) + 206 Cervi muschiati Ozotoceros bezoarticus Cervo delle Pampas Pudu pudu Pudu comune o P. del Sud Addax nasomaculatus Antilope addax Antilocapra americana peninsularis Antilocapra delìa Ba~sa California Antilocapra americana sonnriPn.'ìis Antilocapra di Sonora Bison bison athabascae Bisonte dei boschi Bos gaurus = 318 Gaur Bos mutus = 319 Yack selvatico Bos sauveli = 320 Couprey Bubalus (= Anoa) depressìcornis Anoa o Bufalo pigmeo di pianura Bubalus ( = Anoa) mindorensis Bufalo di Mindoro o Tamarù Bubalus (= Anoa) quarlesi Anoa di montagna Capra falconeri chìltanensis Markor di Chiltan Capra falconeri jerdoni Markor del Punjab Appendice I! Cervus elaphus bactrianus Cervo di Bukara o del Turkestan Moschus spp. (*) - fos Cervi muschiati Pu.du mephistophiles Pudu mefistofele o P. del Nord Ammotragus /ervia Pecora crinita o Ammotrago Antilocapra americana mexicana Antilocapra del Messico Capra falconeri (*) Markor o C. di Falconer (C 2) (C I) (C I) PHOLWOTA Folidoti Manidae Pangolini RODENTIA Roditori Sciurit!ae Sciuridi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Capra fa/conerì megaceros Markor di Kabul Capricornis sumatraensis Capricorno di Sumatra o Seran Gazella dama Gazzella Dama Hippotragus niger mriani Antilope nera gigante Nemorhaedus gora/ Goral Oryx dammah = 321 Orice dalle corna a sciabola Oryx /eucoryx Orice bianco o d. Arabia Ovis ammnn hodgsonì Muflone dell'Himalaya O vis orientalis ophion = 322 Muflone di Cipro Oi•is vignei Muflone del Kashmir o Urial Pantholops hodgsoni Pantalopo di Hodgson o Chìru Rupicapra rupicapra ornata Camoscio d'Abruzzo Manis temmincki Pangolino dì Temminck Ci,nomvs mexicanus Cane di prateria o C. del Messico Appendice Il Cephalophus dorsalis Cefalofo della schiena nera Cepha/ophus jentinki Cefalofo di Jentink Cephalophus monticola Cefalofo azzurro Cepha!ophus ogilbyi Cefalofo di Fernando Poo Cephalophus sylvicultor Cefalofo dei boschi o della schiena gialla Cephalophus zebra Cefalofo zebra Damaliscùs dorcas dorcas Bontebock o Antilope pìgarga Hippotragus equinus Antilope equina o roana Kobus teche Cobo lichi Ovis ammon (*) Argali o Muflone asiatico O vis canadensis + 207 Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose Manis crassicaudata Pangolino indiano Manis javanica Pangolino di Giava Manis pentadactyla Pangolino cinese 31 (C 2) (CI) (CI) (CI) 32 Heteromyidae Eteromidi Muridae Muridi Chinchillidae Chincilla LAGG,HORPHA Lagomorfi Leporidae Leporidi STRUTHJONIFORMES Struzioniformi Strwhionidae Struzzi RHEIFORMES Reiformi Rheidae Nandù T!NA!vlIFORMES Tinamiformi Tinamidae Tinamidi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 App=dice I Leporillus conditor Leporillo costrultore Pseudomys fumeus Falso topo fuligginoso Pseudomys praeconis Falso topo della Baia di Shark Xeromys myoides Falso ratto d'acqua Zyzo;uys pedunculatus Ratto di roccia dalla grossa coda o di Macdormell Chinchilla spp. + 208 Chinchìlla Caprofagus hispidus Coniglio dell 'Assam Romerolagus dia=i Coniglio dei vulcani Stnuhio camelus + 209 AVES UCCELLI Struzzo del Nord Africa e area Sud saha­ riana Pterocnemia pennata Nandù o Rea di Darwin Appendice Il Lariscus hosei Spermofilo a quat!ro bande Ratufa spp. Scoiattoli gigànti Dipodomys phillipsii phillipsii Ratto canguro di Phillips Notomys spp. Topi saltatori d'Australia Pseudomys shortridgei Falso topo di Shortridge Nesolagus nets,:heri Coniglio di Sumatra Rhea americana a/bescens Nandù d'Argentina Rhynchotus rufescens macu/icollis Tinamo rosso (Pollo delle pampas) della Bolivia (CI) Rhynchotus nifescens pallescens Tinamo rosso (Pollo delle pampas) dell'Argentina SPHENISCIFORMES Sfenìscifo:rmi Spheniscìdae Pinguini POD!C!PEDIFORMES Podicipediformi Podiciped1dae Svassi PROCELLARIIFORMES Procellariformi Diomedeidae Albatri PELECANIFORMES Pelecaniformi Pelecanidae Pellicani Sulidae Sule Fregatidae Fregate CICONllFORMES Ciconiformi Ciconiidae Cicogne Threskiomithidae Ibis e Spatole Phoenicopteridae Fenicotteri Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 33 Tinamus solitarius Tinamo solitario Appendice I Spheniscus humboldri Sfenisco di Humboldti Podilymbus gigas Podilimbo gigante Diomedea afbatrus Albatro comune o A. di Steller Pelecanus crispus Pellicano crespo o P. riccio Sula abbatti Sula dai piedi grigi o di Abbott Fregata andrewsi Fregata di Andrews Ciconia ciconia boyciana Cicogna dal becco nero Geronticus eremita Ibis eremita o dal ciuffo Nipponia nippon Ibis del Giappone Appendice Il Rhynchotus rufescens rufescens Tìnamo rosso (Pollo delle pampas) del Brasile Spheniscus demersus Sfenisco del Capo Ciconia nigra Cicogna nera Geronticus calvus Ibis calvo Platalea leucorodia Spatola (CI) (CI) (C I) Phoenicopteridae spp. (C I : Phoenicoparrus andinus Fenicotteri Fenicottero delle Ande (tutte le specie) Phoenicoparrus jamesi Fenicottero di James o dal becco corto Phoenicopterus ruber chi­ lensis Fenicottero del Cile Phoenicopterus ruber ruber Fenicottero rosso Caraibi) 34 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 ANSERIF0RMES Anseriformi Anatidae Anatidi FALC0NIF0RMES Rapaci diurni Cathar.ridae Avvoltoi americani o Condor A ccipitridae Accipitridi Appendice I Anas aucklandica nesiotis Anatra di Campbell Anas laysanensis Germano di Laysan Anas oustaleti Germano delle Marianne Branta canadensis leucopareia Oca delle Aleutine Branta sandvicensis Oca delle Hawaii Cairina scutulata Anatra della Malesia Rhodonessa caryophy/lacea p.e. Anatra dalla testa rosa Gymnogyps californianus Condor della California Vultur gryphus Condor o avvoltoio delle Ande Aquila he/iaca Aquila imperiale Chondrohierax wi/sonii Nibbio di Wilson o di Cuba Hafiaeetus albicilla Aquila di mare Haliaeetus leucocephalus Aquila di mare dalla testa bianca Harpia harpyja Arpia Pithecophaga jefferyi Aquila delle scimmie Appendice Il Anas aucklandica aucklandica Anatra delle Auckland Anas auck/am{ica chlorotis Anatra della Nuova Zelanda Anas bernieri Anatra di Bernier del Madagascar Branta rojìcollis Oca collo rosso Coscoroba coscoroba Cigno coscoroba Cygnus bewickii jankowskii Cigno di Jankowsky C. di Bewick orientale Cygnus melancoryphus Cigno dal collo nero Dendrocygna arborea Dendrocigna di Cuba Oxyura leucocephala Gobbo rugginoso Sarkidiornis mefanotos Sarcidiorne dalla cresta FALC0NIF0RMES spp. (*) - 106 Rapaci diurni (tutte le specie) (C 2) (C 2) (C 2) (< I) (C I) (C I) (C I) Falconidae Falchi GALLIFORMES Galliformi Megapodiidae Megapodidi Cracidae Cracidi Tetraonidae Tetraonidi Phasianidae Fasianidi Supplememo ordinw·io alla Gt\ZZETTA UFFICIALE n. 64 dei 5 marzo 1984 Appendice I Falco araea Gheppio delle Seychelks Falco newtoni aldabranus Gheppio dell'Isola Aldabra Falco peregrinus (peligrinoides/ babylonirns) Falcone pellegrino Falco punctatus Gheppio delle Mauritius Falco rus/icolus(*") - 107 Girfalco Macrocephalon maleo Maleo delle Celebes Crax blumenbachii Hocco a becco rosso Mitu mitu mitu Mitu o Hocco a becco di rasoio Oreophasis derbianus Oreofasìde derbiano Penelope a!bipennis Penelope dalle ali bianche Pipite jacutinga Pene!ope dalla fronte nera Pipi/e pipi/e pipi/e Penelope di Trinidad Tympanuchus cupido attwateri Tetraone di prateria di Attwatcr Catraeus wallichii Fagiano di Wallich Colinus virginianus ridgwayi Colino dalla Virginia mascherato Crossopti/on crossoptilon Fagiano orecchiuto bianco Crossoptilon manichuricum fagiano orecchiuto bruno Ap!)'!ndice Il Megapodius freycinet abboHi Megapodìo di Abbott Megapodius freycinet t1icobariet1sis Megapodio delle Nicobare Lyrurus mlokosiewiczi Fagiano di monte del Caucaso Argusianus argus Argo Cyrtonyx montezuma~ meamsi - 108 Quaglia dì Montezuma di Mearns Cyrtonyx momezumae montezumae Quaglia di Montezuma Francolinus ochropectm Francolino dal petto oc~a o di Todi 35 (CI) (CI) (CI) (CI) 36 Supplememo ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 ,--------------------,-----· GRUIFORMES Gruiformi Tumicidae Turnicidi Pedionomidae Pedionomidi Gruidae Gru Appendice I Lophophorus impejanus Lofoforo splendente Lophophorus lhuysìi Lofoforo cinese Lophophorus sc/areri Lofoforo di Sclater, Lophura edwardsi Fagiano di Edwards Lophura imperìalìs Fagiano imperiale Lophura swinhoii Fagiano di Swinhoe o di Formosa Polyplectron emphanum Speroniere Napoleone o di Palawan Syrmaticus el/ioti Fagiano di Elliot Syrmaticus hum.iae Fagiano di Hume Syrmaticus mikado Fagiano Mikado Terraogal/us caspius Tetraogallo del Caspio Tetraogal/us tìbetanus Tetraogallo del Tibet Tragopan blythiì Tragopano di Blyth Tragopan caboti Tragopano di Cabot Tragopan melanocepha/us Tragopano di Hasting o T. occidentale Appendice Il Francolinus swierstrai Francolino di Swierstra Gallus sonneratii Gallo di Sonilerat o G. grigio lthaginìs cruentus Fagiano insanguinato Pavo mutìcus Pavone mutico o verde Polyplectron bicalcararum Speroniere chinqui o grigio Polyplectron germaìni Speroniere di Germain Po~vplectron malacense Speroniere o malese di Hardwicke Turni,; melanogaster Emipt,<:ie dal ventre nero Pedionomus torquatus Pedionomo errante o Emipode dal collare Anthoropoides Virga Damigella di Numidia Balearica regulorum Gru coronata del Capo (CI) (C I) (CI) (CI) (C I) Rallidae Rallidi Rhynachetidae Rinochetidi Otidìdae Otarde CHARADR/IJUR \fES Caradriformì Scalopacìdae Scolopacidi Laridae Gabbiani COLUMBJFORMES Columbiformi Columbidae Colombi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Grus americana Gru americana o urlatrice Grus canadensìs nesiotes Gru canadese di Cuba Grus canadensìs pullo Gru canadese del Mississippi Grus japonensis Gru della Manciuria o del Giappone Grus leucogeranus Gru bianca asiatica Grus monacha Gru monaca Grus nìgrìcollis Gru dal collo nero Grus vìpio Gru dal collo bianco Tricholimnas 51,fvestris Rallo di Lord ·Howe Rh;,nochetos jubatus Kagu Chlamydotis undulata Ubara africana Choriotìs nigriceps Grande otarda dell'India Eupodotis bengalensis Otarda del Bengala Numenius borealis Chiurlo boreale Numenìus tenuìrostris Chiurlottello Tringa guttif er Piro-Piro macchiato Larus re/ictus Gabbiano della Mongolia Caloenas nicobarica Colomba delle Nicobare Ducula mindorensis Colomba imperiale di Mindoro Append;ce Il Grus canadensis pratensis Gru canadese della Florida Gallirallus australis hectori Rallo weka orientale Otis tarda Otarda comune Numenius minutus Chiurlo nano Larus brunnicephalus Gabbiano testabruna 37 (C I) (C 2) (C 1) (CI} 38 PSITTACJFORMES Pappagalli Psittacidae Pappagalli Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Ap~ndice l Amazona ara11siaca Amazzonia dal collo rosso Amazona barbadensis Amazzonia a spalle gialle Amazona brasiliensìs Amazzonia dalla coda rossa Amazona guilàingii Amazzonia di Guilding o di St. Vincent A ma zona imperialis Amazzonia imperiale Amazona leucocephafa Amazzonia dalla testa bianca A ma zona pretrei pretrei Amazzonia dalla faccia rossa Amazona rhodocorytha Amazzonia a corona rossa Amazona versicolor Amazzonia variopinta o di Santa Lucia Amazona rinacea Amazzonia vinacea Amazona vitta/a Amazzonia di Porto Rico Anodorhynchus glaucus p.e. Ara blu Anodorhl'nchus leari Ara di Lear Ara g/aucogularis = 323 Ara di Wagler Ara rubrogenys Ara a fronte rossa Aratinga guaruba Guaruba, Parrocchetto dorato Cyanopsitta sp1:·di Ara de Spix Cyanoramphus auriceps forbesi Kakariki a pileo giallo delle Chatham Cyanoramphus novaeze/andiae Kakariki a fronte rossa Appendice Il Gallicolumba luzonica Colomba pugnalata Goura cristata Gura coronata Goura scheepmakeri Gura di Scheepmaker Goura victoria Gura coronata di Victor o G. Vittoria PSITTACIFORMES spp. - 109 (C 2) (C l) (C I) (CI) Pappagalli (tutte le (C 2: Psi11acidae spp. - 109) specie) Pappagalli CUCUL/FORMt;S Cuculiforrni Musophagidae Turachi STR/GIFORMES Rapaci nc,tturni Tytonidae Barbagianni Strigidae Strigidi APODIFORMES Apodiformi Trochilidae Colibrì Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice l Cyclopsitta ( = Opopsitta) diophtalma coxeni Pappagallo dei fichi di Coxen Geopsiuacus occidentalis p.e. Pappagallo notturno ·'-' Neophema chrysogaster Parrocchetto a ventre arancione Ognorhynchus icterotìs Conuro a orecchie gialle Pezoporus wallicus Parrocchetto terragnolo Pionopsitta pileata Pappagallo a cappuccio rosso Psephotus chrysopterygius Parrocchetto ali gialle Psephotus pulcherrimus p.e. Parrocchetto del paradiso Psittacu/a krameri echo Parrocchetto dal collare di Mauritius Psittacus erithacus princeps Pappagallo cinerino Pyrrhura croentata Conure a gola azzurra Rhynchopsitta spp. Parrocchetti a becco grosso o Parrocchetti ara Strigops habroptilus Kakapo Tyto soumagnei Barbagianni del Madagascar A thene blewìtti Civetta macchiata delle foreste Nìnox novaeseelandiae royana Ulula australiana Ninox squamipila natalìs Ulula delle Isole Christmas Otus gurneyi Assiolo gigante Ramphodon dohrnìì Colibrì dal becco curvo Appendice li Gallirex porphyreolophus Turaco dal ciuffo violetto Tauraco corythaix Turaco dal ciuffo verde del Sudafrica STRIGIFORMES spp. (*) Rapaci notturni (tutte le specie) 39 (CI) (CI) (CI) 40 TROGONIFORMES Trogor.iformi Trogonidae Trogonidi CORAC/IFORMES Coraciformi BucerOt'idae Buceri P/CJFORMES Piciformi Picidae Picchi PASSER/FORMES Passeriformi Pi11idae Pitte Co1ing1dae Cotingidì A trichornithidae Atricomitidì Hirundinidae Rondini Muscicapidae Muscìcapidi Supplemento ()rdinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Pharomachrus mocinno costaricensis Quetzal o Trogone splendido di Costa Rica Pharomachrus mocinno mocinno Quetzal o Trogone splendido messicano Buceros bicornis homrai Calao o Bucero bicorne del Nord Rhinoplax vigil Calao o Bucero dal casco Campephilus imperialis Picchio imperiale Dryocopus jave:nsis richardsi Picchio nero dal ventre bianco di Corea Pitta kochi ritta di Koch Cotinga maculata Cotinga macchiata Xipholena atropurpurea Cotinga dalle ali bianche Atrichornis damosa Uccello dei cespugli rumoroso Dasyornis brachyptcrus longirostris Pigliamosche di erba dal becco lungo Da.ryornis broadbenti littoralis p.e. Pigliamosche rosso occidentale Appendice li Aceros narcondami Calao o Bucero di Narcondam Buceros bicornis (*) Calao o Bucero bicorne Buceros hydrocorax hydrocorax Calao o Bucero delle Filippine Buceros rhinoceros rhinoceros Calao o Bucero rinoceronte Picus squamatus J1a•·irostris Picchio verde squamoso Pilla brachyura nyrnplia Pitta bengalese del Giappone Rupicola peru.·iana Galletto di roccia peruviano Rupicola rupicola Rupicola o Galletto di roccia comune Pseudoche/idon sirintarae Rondine dagli occhiali (C 1) (C l) (C I) (C 1) (C I) (C 2) (C 2) (Ci) Zasteropidae Uccelli dagli occhiali Meliphagirlae Melifagidi Fringillidae Fringillidi Estrildidae Astrildidi Sturnidae Storni Paradisaeidae Paradisee TESTUDJNATA Testudinati Dermatemydidae Dermatemidi Emvdidae Emididi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 41 Appendice I Picathartes gymnocephalus Picatarte dalla testa nuda Picathartes oreas Picatarte del Camerun Zosterops albogularis Uccello dagli occhiali dal petto bianco Meliphaga cassidix Melifago dall'elmo Spinus cucullatus Cardellino rosso Leucopsar rothschildi Storno o Maina di Rothschild o Maina di Bali Batagur baska Tartaruga nuviale indiana Geodemys hamiltonii Tartaruga di Hamilton REPTILIA RETTILI Melanochell's tricarinata = 324 Tartaruga tÌ-icarinata Kachuga tecla tecta Tartaruga a tetto dell'India Morenia ocellata Tartaruga di Birmania Terrapene coahuila Tartaruga-botte acquatica Appendice Il Muscicapa ruecki Pigliamosche di Rucek P.rnphodes nigrogu/aris (C 2) Psofode a gola nera o Tirnalide occidentale Spinus J'arrellii Cardellino di Yarrell Emblema oculata Diamante dalle orecchie rosse Poephila cincta cincia Diamante a bavetta Paradisaeidae spp. Paradisee (tutte le specie) Dermatemys mawii Dermatemide Clemmys muhlenbergi Clemmìde di Mtihlenberg (C I) 42 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Testudinidae Testuggini Che1onuaae Tartarughe di mare Dermochelyidae Dermochelidi Trionvchidae Trion .. ici Pelomedusidae Pelomedusidi Chelidae Tartarughe dal collo di serpente CROCODYLIA Coccodrilli AlligalOridae Alligatori Appendice I Geochelone (= Testudo) elephantopus Testuggine gigante delle Galapagos Geochelone (= Testudo) radiata Testuggine raggiata Geochelone (= Testudo) yniphora Testuggine a sperone del Madagascar Gopherus .flavomarginatus Testuggine dal bordo giallo Psammobales (= Tesludo) geometricus Testuggine geometrica Cheloniidae spp. Tartarughe di mare Dermochelys coriacea Dermochelide coriacea o Tartaruga liuto o sfargide Lissemys punctata punctata Lissemìde puntata Trionl'X ater Trionice nera Trionyx gangetilus Trionice del Gange Trionrx hurum Trion.ice pavone Trionyx nigricans Trionice scuro Pseudemydura umbrina Tartaruga dal collo corto Alligator sinensis Alligatore della Cina Caiman crocodilus apaporiensis Caimano del Rio Apaporis Caìman /atìrostris Jacarè o Caimano dal muso largo Melanosuchus niger Caimano o Melanosuco nero Testudinidae spp. (*) Testuggini (tutte le specie) Podocnemis spp. Tartarughe nuviali Appendice Il (C 2) (C I : Testudo graeca Testuggine greca Testudo hermanni Testuggine di Hermann o comune Testudo marginata Testuggine marginata) (C 2) CROCOD YLIA spp. (*) = 325 Coccodrilli, Alligatori, Gaviali (tutte le specie) (C 2) Crocodylidae Coccodrilli Gavialidae Gaviali RHYNCHOCEPHALIA Rincocefal i Sphenodontidae Sfenodonti SA URIA Sauri Gekkonidae Gechi Pygopodidae Pigopodidi Agamidae Agame Chamae/eonidae Camaleonti lguanidae Iguane Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 43 Appendice I Crocodylus acutus Coccodrillo americano o acuto Crocodylus cataphractus Coccodrillo catafratto o Falso gaviale afri­ cano Crocodylus intermedius Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco Crocodylus moreletii Coccodrillo di Morelet Crocodylus niloticus (* *) - I IO Coccodrillo del Nilo Crocodylus novaeguìneae mindorensis Coccodrillo di Mindoro Crocodylus pa!ustris Coccodrillo di palude Crocodylus porosus(**) - 111 Coccodrillo marino Crocodylus rhombifer Coccodrillo di Cuba o rombifero Crocodylus siamensìs Coccodrillo siamese Osteolaemus tetraspis 0steolerno o Coccodrillo dal muso corto del Congo Tomistoma schlegelìi Falso gaviale o Tomistoma Gavialis gangeticus Gaviale del Gange Sphenodvn punctatus Sfenodonte o Tuatara o Rincocefalo Appendice I ( Cyrtodactylus serpensinsula Geco dell'Isola Serpente Phelsuma spp. Gechi diurni o Felsume Paradelma orientalis (C 2) Paradelma o Serpente - lucertola del Queensland Uromastyx spp. Uromastici Chamaeleo spp. Camaleonti (C 2) (C I : Chamaeleo chamaeleon Camaleonte comune) Amblyrhynchus cristatus Iguana marina (C 2) (C 2) Conolophus spp. Iguana terrestri 44 Cortfrlidae Cordilidi Teiidae Teidi Jlelodamaridae Elorde:rmi Varanidae Yaran.i SERPENTES Serpenti Boidae Boa Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 dei 5 marzo 1984 Brachylophus spp. Brachilofi Cyclura spp. Iguane cornute Sauromalus varius Appendice I Chuckwalla dell'Isola di San Esteban Varanus bengalensis Varano del Bengala Varanus flavescens Varano giallo Varanus griseus Varano del deserto Varanus komodoensis Drago o Varano di Komodo Acranlophis spp. Boa del Madagascar Bolyeria multocarinata Boa di Round Casarea dussumìeri Boa di Dussumier Epicrates inornatus Boa di Porto Rico Epicrates monensis Boa di Mona Iguana spp. Iguane Appendice Il Phrynosoma coronatum blainvillei Frinosoma coronata di San Diego Cordylus spp. Cordili Pseudocordylus spp. Pseudocordili Cnemidophorus hyperythrus Cnemidoforo dalla gola arancione Crocodilurus lacertmus Drago lacertino Dracaena guianensis Dracena ùeiia Guayana Tupinambis spp. Tegu He/oderma spp. Elodermi Varanus spp. (*) Varani (C I) (C I) (C 2) Boidae spp. (*) = 326 (C 2: Constrictor (= Boa) constrictor Boidi (tutte le specie) Boa costrittore Eunectes spp. Anaconda Python spp. (*) Pitoni Eryx jaculus Erice jaculo) <'nluhridm Colubridi URODELA Urodeli Cryptobranchidae Salamandri! giganti Ambrstomidae Ambistomidi SALIENTJA Anuri Bufonidae Rospi A telopodidae Atelopodidì COELACA NTHIFORMES C elacantifo1rmi Coelacanthidae Celacanti Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 ma;zo 1984 Appendice ! Epicrates subjlavus Boa della Giamaica Python molurus molurus Pitone dell'India Sanzinia madagascariensis Boa arboreo del Madagascar AMPHIBIA ANFIBI Andrias (= Megalobatrachus) davidianus Salamandra gigante di padre David o della Cina Andrìas (= Megalobatrachus) japonìcus Salamandra gigante del Giappone Bufo periglenes Rospo rosso Bufo supercilìaris Rospo del Camerun Nectophrynoides spp. Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani A te/opus varius zeteki Rospo dorato di Zetek P/SCES PESCI Cvc!agras gigas Falso cobra Appendice !! Elachistodon wes1ermanni Mangiatore di uova indiano Pseudoboa cloelia Mussurano Thamnophis elegans hammondi Serpente dalle due strisce Ambystoma dumerilii Salamandra del Lago Patzanaro Ambystoma lermaensis Salamandra del Lago Lerma Ambystoma rnexicanum Salamandra tigre o Axolot Bufo retiformis Rospo verde di Sonora Latimeria chalumnae Latimeria 45 {C 2} ((. 2) 46 CERATODJFORMES Ceratodiformi Ceratodidae Ceratodi ACll'ENSERIFORMES Acip(:nseriformi Acipenseridae Storioni OSTEOGLOSSIFORMES Ostecglossiformi Osteoglossidae Ostec,glossidi SALMONIFORMES Salmoniformi Sa/monidae Salmo nidi CYPRJNIFORMES Cipriniformi Cvprinidae Ciprinidi Catastomidae Catastomidi SILURIFORMES Siluriformi Schilbeidae Schilbeidì ATHERINIFORMES Ateriniformi Cyprlnodontidae Ciprinodontidi Supplemc:nto ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I Acipenser brevirosrrum Storione dal rostro breve Acipenser st11rio Storione comune Scleropages formosus Scleropage asiatico Probarbus jullieni llan temoloch Chasmistes cujus Cui-ui Pangasianodon gigas Siluro gigante Appendice Il Neoceratodus forsreri Neceratodo di Forster Acipenser oxrrhvnchus Storione delÌ'AÌlantico Arapaima gìgas Arapaima Salmo chrysogaster Salmone dorato messicano Stenodus leucìchthys leucìchihys Salmone bianco Caecobarbus geertsi Barbo cerco del Congo Plagopterus argentissimus Plagoptero argentato Ptychocheilus lucius Ciprinide del F. Colorado Cynolebias constanciae Pesce perla dì Cabo Frio Cynoiebias marmoratus Pesce perh marmorato (CI) Poecì/iidae Pecilidi PERC/FORMES Sciaenidae Scienidi ANISOMYARIA Anisomiari Mytilidae Mitili o Muscoli VENERO/DA Veneroidi Tridacnidae NAIADOIDA Unionidae Unionidi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendtce I Cynoscion macdonaldi Totoaba o Acoupa di Mac Donald Conradi/la caelata Dromus dromas MOLLUSCA MOLLUSCHI Epioblasma ( = Dysnomia) fiorentina curtisi Epioblasma (= Dysnomia) fiorentina fioren­ tina Epioblasma (= Dysnomia) sampso:ii Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua Epioblasma ( ;= Dysnomia) torulosa gubema­ culum Epioblosmo (= Dysnomia) torulosa torulosa Ci•nolebias minimus Pésce perla nano Appendice Il Cynolebias opalescens Pesce perla opalescente Cynolebias splendens Pesce perla brillante Xiphophorus couchianus Xifoforo di Mouterrey Mytilus chorus Tridacna derasa Tridacna gigante meridionale Tridacna gigas Tridacna gigante Cyprogenia aberti Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana 47 48 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 STYLOMMATOPHORA Stilornmatofori Cameanidae Camenidi Pan•phantidae Appendice I Epioblasma (= Dysnomia) turgidula Epioblasma (= Dysnomia) walkeri Fusconaia rnneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Lampsilis rirescens Plethobasus cicatricosus Plcthobasus cooperianus Pleurobema plenum Potamilus (= Proptera) capax Quadru/a inlermedia Quadru/a sparsa Toxolasma (= Caruncu/ina) cylindretla Unio ( Megalonaiasl ?I) nickliniana Unio ( Lampsilisl ?I) tampicoensis /ecomatensis Villosa(= Micromya) trabalìs Appendice Il Fusconaìa subrotunda Lampsilis brevicula Lexingtonia dolabelloides Pleurobema clava Papustyla ( = Papuina) pulcherrima Paryphanta spp. +210 PROSOBRANCH/A Prosobranchi Hydrobiidae ldrobidi LEPIDOPTERA Lepidotteri Papilionidae Papilionidi ANTIPATHARJA Antipatari AGAVACEAE Suppleme1110 ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice I INSECTA INSETTI ANTHOZOA Agave arizonica Agave dell'Arizona ~gave parvi.flora Agave a fiore piccolo FLORA Appendice Il Coahui/ix hu6bsi Cochfiopina mi/Ieri Durangone!Ìa coalwilae Mexipyrgus carranzae Mexipyrgus churinceanus Mexipyrgus escobedae Mexip;•rgus lugoi Mexipyrgus mojarralis Mexipyrgus multifineatus Mexithauma quadripaludium Nymphophilus minckleyi Paludiscafa caramba Ornithoptera spp. (sensu D"Abrera) Ornitottere Parnassius apollo Parnassio Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera) Ornitottere Troide.r spp. (sensu D'Abrera) Omitottere 4NTJPATJJAR/A spp. Antipatari o Coralli neri Agave victoriae-regirrae Agave della regina Vittoria 49 (CI) (CI) (C l) (CI) (C 2) 50 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 APOCYNACEAE ARACEAE ARALIACEAE ARAUCARIACEAE ASCLEPIADA CEAE BYBL/DACEAE CACTACEAE Cacius Appendice I Notina interrala Nolina di S. Diego Pachypodium namaquanum Palma della Namibia Alocasia sanderana Alocasia di Sander Alocasia zebrina Alocasia Araucaria arauca11a (**) +211 Araucaria o Pino del Cile (popolazione cilena) AncisJrocacrus tobuschii A rìocarpus agavoides Ariocarpus scapharostrus Arìocarpus /rigonus Aztekium rii/eri Backebergia militaris Coryphanta minima Coryphanta sneedii Coryphanta werdermanniì Echinocereus lìndsayi Leuchtenbergia principìs Lobeira macdouga/lii Mammillaria pectinifera ( = Solisia pectina/a) Mammillaria piumosa Mammillaria solisioides Neolloydia erectocentra Neolloydia mariposensis Obregonia denegrii Pediocactus bradyi Pediocactus despainii Pediocactus knowltonìi Pedìocactus papyracanthus Pediocaclus paradinei Appendice Il Pachypodium spp. (*) Palme del Madagascar Panax quinquefolius > Ginseng americano Araucaria araucana (*) - 112 > 2 Araucaria o Pino del Cile (popolazione extracilena) Ceropegia spp. Frerea indica Byblis spp. CACTACEAE spp. (*) +212 Cactus Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 CARYOCARACEAE CARYOPHYLLACEAE CEPHALOTACEAE COMPOSITA E CRASSULACEAE CUPRESSACEAE CYATHEACEAE CYCADACEAE DIAPENSIACEAE DICKSONIACEAE DIDIERE.4.CEAE DIOSCO.RE.4.CEAE Appendice I Pediocact11s peeNesim,11s Pediocactus si/eri Pediocactus winkleri Pe/ecyphora ase/liformis Pe/ecyphora strobilif ormis Sclerocactus glaucus Sclerocac1us mesae - verdae Sclerocactus pubispinus Sclerocac/Us wrightiae Strombocµctus disciformis Turbinicarpus spp. Wilcoxia schmollii Caryocar costaricense Noce della Costa Rica Gymnocarpos przewalskù Melandrium mongolicus Melandrio della Mongolia Si/ene mongolica Silene della Mongolia Stellaria pufrinata Dudleya stolonifera Dudleya della sabbia Dud/eya traskiae Dudleya dell'Isola di S. Barbara Fitzroya cupressoides ("*) - I 13 Larice del Cile Pì/gerodendron uviferum Larice uvifero Microcycas calocoma Cicas nana Rhipsafìs spp. Cacti giunchiformi Appendice Il Cephalotus f ollicularis Pianta carnivora di Albany Saussurea lappa > Lappa Bardana Fitzroya cupressoides (•) + 213 Larice del Cile CYATHEACEAE spp. > 3 Felci arboree CYCADACEAE spp. (*) Cicas Shorlia galacifolia Shortia della Carolina DICKSONJACEAE spp. > 3 Felci arboree DIDIEREACEAE spp. Felci arboree del Madagascar Dioscorea deltoidea > I Dioscoria o Yam della Cina 51 52 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 ERICACEA E EUPHORBJACEAE FAGACEA E FOUQUIERfACEAE GENTJANACEAE HAEMODORACEAE HUMIRIACEAE JUGLANDACEAE LEGUMINOSAE LILJA.CEAE MELASTOMATACEAE MEUACEAE MORACEAE NEPE.'VTHACEAE ORCHIDACEA E Appendice I Fnuquieria fasciculata Fouquìeria purpusìi Prepusa hookeriana Genziana di Hooker Vantanea barbourii Engelhardtia pterocarpa Ammopiptanthus mongolicum Cynome1ra hemitomophyl/a Platymiscium p/eiostacbyum Tachigalia versicolar Aloe a/bida Aloe bianca Aloe pil/ansii Aloe polyphylla Aloe spiralata Aloe Thomcropftii Aloe di Thorncropft Aloe vossiì Aloe di Voss Lavoìsiera itambana Guarea /ongipetio/a Guarea o mogano a picciolo lungo Batocarpus costaricensis Gelso della Costa Rica Nepenlhes rajah Nepente o Pianta da brocche della Malesia Cattleya skinneri Fiore di S. Sebastiano o di Skinner Kalmia cuneata Lauro americano Euphorbia spp. - 114 Euforbie succulente Appendice Il Quercus copeyensis > 2 Quercia di Copey Fouquierìa columnarìs Anigozafllhos spp. Zampa di canguro o giglio dell'Australia Macropìdia fuligìnosa Zampa nera di canguro Thermopsìs mongolica Lupino della Mongolia Aloe spp. (*) Aloe Swietenia humilis > 2 Mogano Messicano ORCHIDACEAE spp. ('') (C I : 106 species) Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 53 PALMAE PINACEAE PODOCARPACEAE PORTULACACEAE PRIMULACEAE PROTEACEAE Appendice I Cattleya trianae Didiciea cunninghamii Laelia jongheana Laelia lobata Lycaste virginalis var. alba Lycaste bianco Peristeria elata Fiore dello Spirito Santo Renanthera imschootiana Vanda rossa Vancia coerulea Vanda cerulea Abies guatemalensis Abete del Guatemala Podocarpus costalis Podocarpus parlatorei Pino del cerro o P. di Parlatore Appendice Il Areca ipol Chrysalidocarpus decipiens Chrysatidocarpus lutescens Neodypsis decaryi Phoenix hanceana var. philippinensis Dattero delle Filippine Zalacca clemensiana Palma della Malesia Anacampseros spp. Lewisia cotyledon Lewisia maguirei Lewisia di Maguire Lewisia serrata Lewisia seghettata Lewisia tweedyi Lewisia di Tweedy Cyclamen spp. Ciclamino Banksia spp. Conospermum spp. Dryandra formosa [C I : Cyclamen graecum (incl. Cyclamen mindler1) Cyclamen creticum Cyclamen balearicum Cyclamen persicum C 2 : Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum) Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum auct . Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)] Dryandra polycephala 54 Suppleniento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 RUBIACEAE RUTACEAE SARRACEN/ACEAE STANGERIACEAE STERCULIACEA E THYMELAEACEAE VERBENACEA E WELWITSCHIACEAE ZAMIACEAE ZfNGIBERACEAE ZYGOPHYLLACEAE Appendice I Orothamnus zeyheri Rosa della palude Protea odorata Waboom Balmea stormae Sarracenia alabamensis alabamensis Pianta carnivora dell'Alabama Sarracenia jonesii Pianta carnivora di Jones Sarracenia oreophila Pianta carnivora montana Stangeria eriopus Welwitscl1ia bainesii Welwitschia di Baine Encephalartos spp. Palma del pane Hedychium philippinense Giglio delle farfalle Xylomelum spp. Pero legnoso Buronia .rpp. Crowea spp. Geleznowia v!'rrucosa Appendice [l Darling!onia ca/ifornica Pianta carnivora della California STANGERIACEAE spp. (*) Cicadi Basi/oxy/on excelsum > 2 Pimelea physodes Caryopteris mongolica Barba blu della Mongolia o Nutwing WELWITSCHIACEAE spp. (*) ZAMIACEAE spp. (*) Cicadi Guaiacum .rnnctum > 2 Legno santo Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Appendice Ili (I) (2) Interpretaziolle 1. Le specie, che figurano nella presente appendice, sono indicate : a) secondo il nome delle specie, oppure b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon. 2. L'abbrevazione « spp. » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore. 3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione. 4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o pm popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon s1 trovano incluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie s1 trovano escluse dall'appendice III. 5. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o pm popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di tale specie o taxon figurano nell'appendice II e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice III. 6. Il segno « ( =) » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che la denominazione di detta specie va interpretata come segue : = 327 = 328 = 329 = 330 = 331 = 332 = 333 comprende il sinonimo Cabassous gymnurus. comprende il sinonimo generico Fennecus. comprende il sinonimo Galictis allamandi. comprende il sinonimo generico Vfrerra. denominato altresì Tragelaphus eurycerus: comprende il sinonimo generico Tauro­ tragus. comprende il sinonimo Manis longicaudata. comprende il sinonimo generico Coendou. 7. I nomi di Stato posti dopo il nome delle specie o di altri taxa sono quelli delle parti che hanno fatto iscrivere dette specie o detti taxa nella presente appendice. 8. Qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, appartenente ad una specie o ad un altro taxon che figura nella presente appendice è compreso nelle disposizioni della convenzione, nonché a qualsiasi parte o prodotto derivato facilmente identificabile. Tuttavia le sementi, le spore, le colture di tessuti ed i fiori recisi d'orchidee riprodotte art1ficia!mente sono esclusi dalle disposizioni della convenzione. ( 1) Le menzioni « (C !) » o « (C 2) » poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'allegato C, parte l o parte 2, del regolamento. (2) Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo. 55 56 EDENTATA Sdentati Myrmecophagidae Formichieri Bradvpodidae Bradipi Dasypodidae Armadilli CHIROPTERA Pipistrelli Phyllostomatidae Fillostomatidi CARN/YORA Carnivori Canidae Canidi Ursidae Procyonidae Procionidi Mustelidae Mustelidi Vi\'erridae Viverridi Hvaenidae lene PINNIPED/A Pinnipedi Odobenidae Trichechi ART/ODACn'LA Artiodattili Tayassuidae Pecari Hippopotamidae lppopotamidi Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Specie FAUNA MAMMALIA Tamandua tetradactyla ("*) Tamandua tetràdattilo Choloepus hojf manni Colepo di Hoffmann Cabassous centralis Tatou dell'America centrale Cabassous tatouay = 327 Vampyrops lineatus Vampiro dalle strisce bianche Vulpes zerda = 328 Fennec Ailuropoda melanoleuca Bassaricyion gabbii Bassariscus sumichrasti Bassarisco del Centro America Nasua nasua solitaria Nasua o Coati rosso Galictis vìttata = 329 Grigìone maggiore Mellivora capensis Tasso del miele Civetticitis cive/ta = 330 Civetta zibetto Proteles cristarus Protele crestato Odobenus rosmarus Tricheco Tayassu tajacu Pecari dal collare Hippopotamus ampliibìus Ippopotamo Paese Guatemala Costa Rica Costa Rica Uruguay Uruguay Tunisia Repubblica popolare di Cìna Costa Rica Costa Rica Uruguay Costa Rica Ghana, Botswana Botswana Botswana Canada Guatemala (C 2) Ghana Tragulidae Tragulidi Cervidae Cervidi Bovidae Bovidi PHOLIDOTA Folidoti Manidae Pangolini RODENTIA Roditori Sciuridae Sciuridi Anomaluridae Anomaluridi Hystricidcre Istrici Erethizon.ridae Eretizontidi RHEIFORMES Reiformi Rheidae Nandù Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Specie Hyemoschus aquaticus Iemosco acquatico Cervus elaphus barbarus Cervo dell'Atlante Mazama americana cerasina Mazama grande Odocoileus virginianus mayensis Cervo a coda bianca del Guatemala Antilope cervicapra Antilope cervicapra Boocercus eurycerus = 331 Bongo Bubalus bubalis Bufalo indiano Damaliscus lunatus Damalisco Gazella dorcas Gazzella Dorcade Gazella cuvieri Gazzella di Cuvier Gazella leptoceros Gazzella bianca Tetracerus quadricornis Antilope quadricorne Tragelaphus spekei Sitatunga Manis gigantea Pangolino gigante Manis tetradactyla = 332 Pangolino dalla coda lunga Manis tricuspis Pangolino tricuspide Epixerus ebìi Scoiattolo delle palme Sciurus deppei Anomalurus spp. Anomaluri ldiurus spp. ldiuri Hystrix spp. Istrici Sphiggurus spinosus = 333 Coendou spinoso Rhea americana{*") Nandù AVES UCCELLI Ghana Tunisia Guatemala Guatemala Nepal Ghana Nepal Ghana Tunisia Tunisia Tunisia Nepal Ghana (CI) Ghana (CI) Ghana (C 1) Ghana Ghana Costa Rica Ghana Ghana Ghana Uruguay Uruguay Paese 51 58 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Ci'CONIIFORMES Ciconiformi Ardeidae Aironi Ciconiidae Cicogne Threskiornithidae Ibis e Spatole ANSER/FORMES Anseriformi Anatidae Anatidi GALLIFORMES Galliformi Cracidae Cracidi Phasianidae Fasianidi . Meleagrididae Meleagrididì CHARADRllFORMES Burhinidae Occhioni COLUMBJFORMES Columbiformi Columbidae Colombi Ardea goliath Airone gigante Bubulcus ibis Airone guardabuoi Casmerodius a/bus Airone bianco Egretta garzetta Garzetta Specie Ephippiorhynchus senegalensis Mitteria del Senegal Leptopti/os crumeniferus Marabù d'Africa Hagedashia hagedash Hagedash Lampribis rara Ibis raro Threskiomis aethiopica Ibis sacro Anatidae spp. (*) ( 0 ) (C I : Alopochen aegyptiacus Oca egiziana Anas querquedula Marzaiola Aythya nyroca Moretta tabaccata) Crax rubra Hocco messicano Ortalìs vetula Ciacialaca Penclopìna nìgra Ciacialaca nero del Guatemala Agelastes meleagrides Agelaste Tragopan satyra Tragopano satiro Agriocharis ocellata Tacchino ocellato Burhinus bistriatus Occhione americano Ghana (CI) Ghana (CI) Ghana (CI) Ghana Ghana Ghana Ghana Ghana Ghana Ghana (C 2) Costa Rica, Guatemala (C 2) Guatemala Ghana Nepal Guatemala Guatemala Columbidae spp. (*)(**) Columbidi (C I : Columba livìa Ghana Piccione selvatico) Nesoenas mawrì Colomba di Mauritius Mauritius Paese Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 PSITTACJFORMES Pappagalli Psittacidae Pappagalli CUCUUFORMES Cuculiformi Musophagidae Turachi PICJFORMES Piciformi Rhamplwstidae Tucani PASSERJFORMES P..isseriformi Muscicapidae Muscicapidi Emberizidae Emberizidi lcteridae ltteridi Fringillia'ae Fringillidi P/oceida,~ Ploceidi TESTUDINATA Testudinati Trionvchidae Trìonichidi Pelomedusidae Pelomedusidi SERPENTES Colubridae Elapidae Viperidae Specie Psillacula krameri (*) Parrocchetto dal collare africano Musophagidae spp. (**) Turachi (tutte le specie) Ramphastos sulphuratus Tucano sulfureo Bebrornis rodericanus Tchitrea (Terpsiphone} bourbonnensis Gubernatrix cristata Cardinale Verde Xanthopsar flavus Frìngil/idae spp. (*) (**) Fringillidi Ploceidae spp, Ploceidi Trionyx triunguis Trionice africana Pe/omedusa subrufa Pelusios spp. Atretium schistosum Cerberus rhynchops Natrix piscator Ptyas mucosus Naja naja Ophiophagus hannah Vipera nissellii REPTILJA RETTILI Ghana Ghana Guatemala Mauritius Mauritius Uruguay Uruguay Ghana Ghana Ghana Ghana Ghana India India India India India India India Paese 59 60 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 S~cic Paese FLORA GNETACEAE Gnelum montanum Nepal MAGNIOLIACEAE Talauma hodgsonii Nepal PAPA VERACEAE Meconopsis regia Nepal PODOCARPACEAE Podocarpus nerifolius Nepal TETRACENTRACEAE Tetracentron spp. Nepal Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Numero d'ordine 1 a) 1 b) 2 3 a) 3 b) 4 5 6 7 8 9 IO ALLEGATO B Parti o prodotti di animali o di piante di cui all'articolo 2 Numero della tari!T a doganale comune ex 41.01 ex 41.02 C ex 41.05 B ex 43.01 ex 43.02 ex 43.03 B ex 05.09 ex 05.15 B ex 99.05 ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05 ex capitoli 66, 71, 92, 97, 98 e 99 ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05 ex 05.14 ex 53.02 B ex 53.05 ex 02.04 e ex 02.06 e ex 05.15 B ex 16.03 ex 23.01 A ex 05.09 ex 15.04 ex 15.08 ex 15.12 15.15A ex capitolo 41 ex capitoli e 64 ex 05.07 B ex 67.01 ex 99.05 42, ex 04.05 A II ex 99.05 ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05 43 Designazione delle merci Pellicce e pelli (intere o ventre e fianchi) degli animali delle specie Canidae, Ursidae, Lutrinae, Viverridae, Feli­ dae, Arctocephalus, Elephantidae. Equidae e Camelidae, elencate nelle appendici I, II e III della convenzione, nonché delle specie di Colabus angolensis, Colobus gue­ reza e Colobus polykomos Oggetti di confezione, coperte, tappeti e tappezzerie fabbricate con le pellicce e le pelli di cui al punto I a) Crani, parti di crani con corna, trofei o parti di animali delle specie Elephantidae, Rhinocerotidae, Suidae, Cervi­ dae, Bovidae e Choeropsis liben'ensis, elencate nelle appendici I, II e III della convenzione Zanne di Elephantidae, Monodon monoceros e Odobenus rosmarus Oggetti ricavati, in tutto o in parte, dall'avorio di cui al punto 3 a) Coma, anche lavorate, di Rhinocerotidae Muschio di tutte le specie di Moschus Lana di Vicugna vicugna e di Lama guanicoe Carni e frattaglie, di tutte le specie di Cetacea; estratti, sughi, farine e polveri di carne e frattaglie di tutte le specie di Cetacea Fanoni di balena, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata Grassi ed oli di cetacei Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche artificialmente colorato Cuoi e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato Tutti i prodotti qui di seguito, trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato, o confezionati a partire da cuoi e pelli trattati con questo stesso olio : Lavori di cuoi, oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili conteni­ tori; lavori di budella Pelli di uccelli, parti di pelli di uccelli e piume di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e Hl della convenzione ed oggetti fabbricati con le medesime Uova e gusci di uova di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione Elmi di Rhinoplax vigil e prodotti scolpiti nella loro materia 61 62 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Numero d'ordine Il a) li b) 12 13 14 15 16 Numero della tariffa doganale comune ex 41.01 ex 41.05 ex 99.05 ex 42.02 B ex 42.03 ex 05.09 ex 05.15 B ex 95.05 B ex 99.05 ex 02.04C Il ex 02.06C II ex 21.05 A ex 05.15 B ex 99.05 ex 99.05 ex 06.02 ex 06.04 ex 43.03 B Designazione delle merci Pellì intere e parti sostanziali di pelli di rettili delle specie elencate nelle appendici I, II e III della conven­ zione Oggetti da viaggio, borse da donna e contenitori simili e oggetti dì vestiario e loro accessori confezionati con le pelli dì cui al punto 11 a) Carapaci di tartarughe terrestri o marine, greggi o sem­ plicemente preparati e scagliati Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga Alti di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e Il della convenzione e merci fabbricate con queste ali Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione Tronchi di cyatheaceae e dì dycksoniaceae, nonché il legname e le radici indicate nell'appendice II della con­ venzione Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 ALLEGATO C ELENCO DELLE SPECIE oggetto di un .trattamento specifico da parte della Comunità NB: Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o ptu popolazioni geografiche isolate, .sottospecie o specie, della detta specie o del detto taxon sono già incluse nell'appendice I della convenzione. PARTE I SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 EDENTATA fvtymie,·ophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamandua tetradactyla chapadensis CARNIVORA Jliverridae Cynogale bennetti Eupleres goudotii = 310 Fossa fossa Prionodon linsang PJNNJPEDIA Phocislae Mirounga angustirostris Mirounga leonina CETA CEA spp. (*) (1) SJRENIA Dugoi1gidae Dugong dugon (") + 205 FAUNA MAMMALIA Trichechidae Trh:heclms senegalensis PERISSODACTYLA Equidae Equus hemionus(") Equus zebra hartmannae Tapiridae Tapirus terrestris ARTIODACTYLA Bovidae Antilocapra americana mexicana Capra fafconeri (*) PHOLIDOTA Manidae Manis spp. {*) RODENTIA Sciu,.idae Rarufa spp. (1) Esclusi gli specimen <lelle specie di cui all'allegato li della convenzione nonché i loro prodotti e derivati catturati dai groenlandesi su licenza concessa dalle competenti autorità della Groenlandia e della Danimarca. Dichiarazione ad arlicolo l Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, in considerazione della natura principalmente culturale di taluni articoli artigianali fabbricati ìn Groenlandia con esemplari di cetacei e dello scarso volume di questa attività, quest'ultima non va considerata come avente caraitere pnnc1patrnente commerciate e che la concessione di licenze d'esportazione e d"irnportazione a questo fine può pertanto considerarsi conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento. In consultazmne con la Commissione, le autorità di gestione danesi sorveglieranno queste esportazioni ed importazioni che non dovranno superare m modo significativo l'attuale basso livello. 63 64 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 SPHENJSCJFORMES Sphenisddae Spheniscus demersus ClCONIIFORMES Ardeidae Bubulcus ibis Casmerodius a/bus Egretta garzetta Ciconiidae Cicoma nigra Threshiornit.'iidae Platalea leucorodia Phoenicopteridae Phoenfr:oparrus andinus Plwenicopam1s jamesì Phoenicovlerus ruber chilensis Phoenìcopterus ruber ruber ANSERIFORMES Anatidae Coscomba coscoroba Cvgn;,;s bewickii jankowskii Branta r,;ficollis Alopochen aegyptiacus A::as querqueàula A ,·thya nyroca FALCONIFORMES ,WP· (*) - 106 GALLIFORMES Phasianidae Argr,sianus argus · Cvrtonvx montezumae mearnsi - IOR C;,rionyx montezumae montezumae Francolinus ochropectus Gallus rnnneratii ltlrnginis cntentus Po!vplectron bicalcaratum Po!yplectran germaini Po!yp/ecrron ma/acense TESTUD!NATA Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata AVES GRUIFORMES Gruidae Grus canadensis pratensis Otidiae Otis tarda CHARADRIJFOR,\ffS Laridae Larus bnmnicephalus COLUMBIFORMES Cofomhidae Columba livia Goura cristata Goura scheepmakeri Goura victoria CUCULJFORMES Musophagidae Gallirex porphyreolophus Tauraco corythaix STRIGJFORMES spp. (*) CORACIIFORMES Bucerotidae Aceros narcondami Buceros bicornis (*) Buceros hydrocorax hydrocorax Buceros rhinoceros rhinoceros PJCIFORMES Picidae Picus squamatus flavirostris PASSERIFORMES llirundinidae Pseudochelidon sirinlarae Paradisaeidae spp. REPTIL!A SAURIA Cl,amaeleonidae Chamaeleo chamaeleon Teiidae Cnemidorphorus hyperythrus Helodermatidae Heloderma spp. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae Arapaima gìgas LEPJDOPTERA Pùpilionidae Omìrlwptera spp. (sensu D'Abrera) ORCHIDACEA E Crpripediwn ca/ceo/us Epipactis palustris Epìpactis helleborìne Epipactis leptochifa Epipactis mue/Ieri Epipactis dunensis Epipactis purpura/a Epipactis phyllanthes Epipactis atrornbens Epipactis mìcrophylla Cephalanthera damasonìum Cephalalllhera long{folia Cephalanthera cucullata Cephalanthera epipactoides Cephalanthera rubra Limcdorum abortìvum Epipogium. aphylfum Neot.ria nidus-aris Listera ovata Listera cordata Spìranthes spìralis Spìranihes aestivalis Spiranthes roman;:offìana Gnodvera repens Gennaria diphylki Herminium monorchis Neotrianthe cucul!ata P!aumthera bifo/ia Platanthera chlorantha Chamorchìs alpina Gvmnadenia conopsea Gvmnadenia odoratissima Pseudorchis albida Pseudorchis fril'aldii Nigritella nigra Coe/oglossum l'iride Dact;•lorhiza iberica Dact14orhiza sambucina Dactylorhiza su!phurea Dactvlorhiza incarnata Dactvlorhiza majalis Daco,forhiza cordigera Dactvlorhiza traunsteìneri Dach•lorhiza russowiì Dactvlorhiza e/ata Dactrlorhiza maculata PISCES !NSECTA Parnassius apollo Trogonoptera spp. (ffnsu D'Abrera) Troides spp. (sensu D'Abrera) FLORA Dactylorhiza fuchsii Dactylorhiza saccifera Neotinea maculata Traunsteinera g/obosa Orchis papilionacea Orchìs boryi Orchis moria Orchìs longicomu Orchis coriophora Orchis sancta Orchis ustulata Orchis trìdenrata Orchis /actea Orchìs italica Orchis simia Orchis militaris Orchìs punctulata Orchis purpurea Orchìs saccata Orchis patens Orchis spitzelii Orchis mascula Orchis paflens Orchis p,m,incialis Orchis anotolica Orchis quadripunctaca Orchis laxi/lora Aceras anthropophomm Himantog!ossum hìrcinum Barlia robertiana Anacamplis pyramidalis Serapws cordigera Serapias neg!ecta Serapias l'0meracea Serapias lingua Serapias parviflora Ophrys insectìfera Ophrys speculum Ophrys (urea Ophrys /usca Ophrys pallida Ophrys sphegodes Ophrys spruneri Ophrys ferrum-equinum Ophrys bertolonii Ophrys lunulata Oplirys argolica Oplirys reinholdii 65 66 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 Ophrys eretica Ophrys carme/i Ophrys scolopax Ophrys fucìjlora Ophrys arachnitiformis Ophrys tenthredinifera Ophrys apifera Ophrys bombyfiflora Corallorhiza trifida MONO TREMATA Tachyglossidae Zaglossus spp. MARSUPIALIA Macropodidae Dendrolagus bennellianus Dendrolagus inustus Dendrolagus lumholizi De11drolagus ursinus PR/MATES spp. (") CARNIVORA Canidae Canis lupus(*) Chrysocyon brachyurus Ursidae Ursus ( = Thalarctos) marilimus Procyonidae Ailurus fulgens Felidae Felis bengalensis (*) ANSERIFORMES Anatidae Anas aucklandica aucklandica Anas aucklandica chlorotis Anas bernieri Liparis loeselii Microstylis monophyllos Hammarbya paludosa PRIMULACEAE Cyclamen graecum (ind. Cyclamen mindlerÌ) Cyclamen creticum Cvclamen balearicum Cvclamen persicum PARTE 2 SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 FAUNA MAMMAUA AVES Felis concolor(*) frlis geojfroyi Felis pajeros Felis pardalis (*) Felis servai Felis tigrina(*) Felis wìedii (*) Felis vagouaroimJi (*) Felis lvnx (*} Felis syfreslris PROBOSCIDEA Elephannaae Loxodonta africana ART/ODACTYLA Hippopotamidae Choeropsis liberiensis Hippopotamus amphibius Cen•idae Pudu mephistopliiles B;;1vidae Ovis ammon (*) GALlfFORMES Cracidae Crax mbra Ortalis vetula Pene/opina nigra Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 GRUIFORMES Rallitlae Gal!irallus australis hectori COLUMBJFORMES Columbidae Gallicoillmba luzonica PSITTACIFORMES Psittacidae spp. - I 09 TESTUDINATA PASSERIFORMES l'ittìdae Pitia brachyura nympha CotÌligidae Rupicola peruviana Rupicola rupirn!a M11scicapidae I'sophod.:s nigrogularis REPT/LIA Testudinìdae spp. (escluse le seguenti tre specie : Testudo gtae<.a, Testudo hermanni e Testudo marginata, che figu­ rano nella parte 1 dell'allegato C) lguanidae Amblyrhynchus crista/m Conolophus spp. Yaranidae Pelomedusidae Podocnemis spp. CROCOD YLIA spp. (*) = 325 SA URIA Geklwnidae Phelsuma spp. Agamidae Uromast}'X spp. SALJENTIA Bufmi'itlae Bufo retiformis ANTJPATHAR/A spp. PRJMULACEAE Crclamen hederifolium (C,vclamen neapolitanum) Cydamen purpurascens (Cyclamen europaeum autc) Cvclamen repandum (Cyclamen vernale) Varanus spp. ('') SERPENTES Boidae Constrictor constrictor (çyn. Boa constricfOr) Euna:tes spp. Pvthon spp. (*) Errx jaculus Colubridae Cl'dagras gigas AMPHIBIA ANTHOZOA FLORA 67 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 69 ALLEGATO D CITES CERTIFICATO 1COMUNITÀ EUROPEA D LICENZA 01 IMPORTAZIONE D 01 IMPORTAZIONE 1 Esportatore o riesportatore D LICENZA DI ESPORTAZIONE D CERTIFICATO 01 RIESPORTAZIONE ORIGINALE 2 Numero 3 Ullimo giorno di validità 4 lmpor1atore (destinatario) 5 AUTORITA DI RILASCIO 6 Indirizzo permanente p;esso il quale saranno custoditi gli animali vivi 7 Paes9 di (ri)esponazione 8 Paese di d3slina?ione S Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.) 10 N. tariffa doganale 11 Massa nena 12 Quantità (kg) 13 Paese d'origine A 14 N. licenza paese d'origine t 5 App./ Ali. n. 16 Fcr.te (·) 17 Nome scientifico 118 Nome comune S Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.) 10 N. tariffa doganale 11 Massa netta 12 Quantità (kg) 13 Paese d'origine 8 14 N. licenza paese d'origine 15 ApiJ/AII. n. 16 Fonte(') 11 Nome scientifico 11 e Nome comune 9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.) 10 N. tariffa doganale 11 Massa netta 12 Ouantità (k~) 13 Paese d'origine e 14 N. licenza paese d'origine 15 App./AII. n. 16 Fo.~!e (') 17 Noma scientiiico I 13 Nome comune I 19 LJ L'iMPORTAZIONE LJ U1 (Rl)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA OESCfilTT[t AUTORIZZATA I documenti di (ri)asportazione rilasciati da: paese di (ri)esportazione O sono stati oresentati O davano essere presentali ai ;ervizi doganali d·impoztazione. Condizioni particolari: , I I I I I (luogo• ~atal {Firma) I {Timbro ufficiale) 2U RISERVATO Al.LA DOGANA Merci D importate O (ri)esporta!e: D I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione sono stati presentati. Massa netta {kg) Ouarr!ità Oocumenlo doganale A modello: numero: B dala: e (Firma) (Timbro ufficiale) (i 1/edi a !2lgo. 70 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 (*) W - Gli esemplari sono stati catturali allo stato selvatico. C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali d1 riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodoltì di tali animali. A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali. P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore. Il termine .. acquistati" significa: (i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o (ii) l'acquisizione personale dì qualsiasi parte o prodotto. La dala di acquisto deve essere indicata. U - I dati non sono disponibili o conosciuti. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 71 C ITES CERTffl~ATO COMUNITÀ EUROPEA D ucrnZA Ol lMl'ORJAZ!O:'.l: D Ili !MFl:,liAZ!il!I~ 1 Esportatore o rìosportatore D LICENZA DI ESPO!ITAZ!Ofi~ D CER'iflr.AfO !Il Rli:SPO!!TAZ!Ofll, COPIA per il titolare o 2 Numsro j 3 Ul:J"1o gicmo di velie'.,,~ 4 Importatore (destinatario) 5 AUTCRIT~ 01 P.ILASCIO ., ' I i ! i 6 Indirizzo permanente presso il quare saranno custod,t, gli animali vivi , roo• o> ,,,.,.,,,;Joo, =] • Passa ,, '""""""" I 9 Descrizione completa delle merci (sesso. età, contrassegni, etc.) 10 N. tariffa dog;:naie 11 Massa netta (ky) 12 Ouanrilà I 13 Paese d'or1g'm1 A 14 N. licenza paese d'origine 15 App./AII. n i& for::r e; 17 Nome scìentiiìco 116 N ame comune 9 Descrizione completa delie mere; (sesso. età, contrasseuni, eic.) Hl N. tantìa dogcnale H Massa r,e'.la 11 Q~é:'iUà I {r-g) 13 Paese d'orrg:r.o B 14 N. licenza paese d'origrne 15 App./Alt. n. \6 fG,,te (') 17 Nome scientìfìco I 18 Nome comune 9 Descrizmr.e completa delle mDrcì (sesso. età, cor.trassegni, etc.) 10 N. tariffa do~en~ie 11 fl.'òssa net,a 12 Ouan!ilà (kg) 13 Paese d'origine e 14 N. lrcer.za paese d'origme 15 Anp./A!L n. 16 Funie ('i 17 Nome scienti!rco J 1& No:ne comune I 19 j L'IMPORTAZIONE LJ LA (Rl)ESPOATAZIOt-JE OEUE MERCI SOPRA OESCRITTEt AUTORIZZATA. I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese dì (ri)esportazione D sono stati ornsentatr D devoilo essere presentati ai servizi doganali d'rmp~r,azione. Condizioni particolari: , I I I I I (luo,o e data) (f:rma) I (l1mbrn ufficiale) 20 RISERVATO Al.LA OOGAIJA Merci D importate D (ri)esporta!e: D I documenti dì (ri)espertazione rilasciati dal paese òi (ri)esportazione sono stati presentai; Massa netta (kg) Quantità Documento doganale modello: A numero: B data: e (Firma) (Timbrp u!iicia!e) (•) Ve,di a tergo. 72 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 (*) W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico. C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione m ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali. A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali. P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenz'1one entrassero in vigore. Il termine ,,acquistati" significa: (i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o (ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto. La data di acquisto deve essere indicata. U - I dati non sono disponibili o conosciuti. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 cmTES CERilfltAi!ì COMUNITÀ EIJROl'EA D UCEilZA DI IMl'ORTiiZl!ì~IE D Ili IMP081AZIOl!E 1 Esportatore o ri6sportatore o UCtrlZil Di ESPOR1HHJNE D CEliTlflCATO DI RIESPlllllAZIO;JE COPIA da restituire da!la dogana all'autorlta di rilascio fj 2 Numero 3 Uitimo giorno d, v;,!idi:à I I 4 Importatore (des!inatarm) 5 AUTORITÀ 01 HILASr!D i I j i I G lndiriao pem.-òr.ente pmsso il quale sarsn~o custoditi gll animJli v1v1 7 Paese di (ri)asportazicne I O Paese di des!maz1une 9 Descrilmnz completa del!e merci {sesso, eta, con!ras!!egrn, eic.} 10 I'< tnif!:. dJgan.als 11 Massa nona 12 Dvanhlà (kg) 13 P"ese ifmigme /i, 14 N. hcenz3 paese d'migme 15 App.!AIL n. 16 Fonte(') i , 7 Neme scientit1co 118 tfome comrne I, ; ' """"'''" ,~,,,, cteHe merci {~~sso, età. cun!r~ssegm, e:c.) ~.~ N. tar;tfa d,ganale ~ 11 Mùssa rn;Hz t2 Quamitd (k9) I S Paese if ongmB ! !, I 14 N. hcenza paese d'ong1ne 115 App/i\il. ;1. Hi Fonte(') I :-- i : 17 ~t:;me SC!Eflhl:CO 116 N JmE c.;cr,one ! I i I 9 Oe~cr;n,JrH~ Ct1mplelt: de1fe n~irc1 (sesso, ttà, CGn:rassegr\ ere) I 10 N tani/a aogara/e ! 1 l Massa iwJa 12 Q1;af!i1ta I ; (kg) I I I ! 13 Pòese O'l'ng!nt i I ! I r14N l~è,QZc paese d r, n ~,-r,·-e-----,, 1-5-App /Al! I ~1 7 N D~-1te-sc-,e-'ll ti fiC D '! 1 8 N o ,-;t·-,-:.-1a·1·:; ! 8 ~ Hl For.tB (') I I ;---.,,-------~-~~--------! =:::---:---.,...------------------·---------.... 19 j UMPGHìADONE L j LA {Rl)ESPDRfA.l!GrJt DELLE Mi:RCl ~~A UE~;Crt:: l[ È AU1QR1lL~: , i Gocumenli di (rtìesportazrnne riiasciuti da! paest: d1 (n)esporta.::ic:1€ L J serie ~t:J: 1 c:e::;er!zt: ~J Conti:ziont part1ccdari: (lccgo e rlat;i) 20 R:SERVATQ Al i.A OOGMJ,I\ M"rcr O 1m,rnta1, O {n)csf)G<ialc. ~------.-::---,--·~ M;;ssa nella (kg) Quant,tà A ·-----f-------; 8 I e rJ Vf,d1 a te1go Oocumemo dngar1die modello numero data (Fuma) ì - - -- - - O l docu:nenti d1 (n)es;,ortaz;om, riiasci2!1 dal paese d1 (n)e:;portaz1one sono stati presen!at1. I hmbro ulhc,ale) 73 74 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 (*) W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico. C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali. A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali. P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore. Il termine ,,acquistati" significa: (i) la rimozione inizialf:l dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o (il) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto. La data di acquisto deve essere indicata. U - I dati non sono disponibili o conosciuti. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 I I i •t lr:1porta~ure ~de:.,na;.sric} ·--------- ---, C &TE S · 1=7 tlCE", ZA 1111MPORr•21""E cEr.rmc;.rn I l " ''- "" 1H iMPIJP.ìALillì'l:E I 1 UCENZI. m ~SPOnTAZìCHE r -ì crnTm:;,uo ' - J 01 RtEsrolirnZ!fllff COPIA destina!a all'autorita cli ri!;iscio ! 0 I ' J I I I ~------------ -------------------,L,---------------------------l li liidmzzn ~e:manent~ ~ressu 11 quale saranno cusi:::0111 gli animai! v1v1 7 Paese ò, (nìespòrt,wonr, I , §1 Oescnzicne cornple!a delle mere, (sesso, età. contra,segm etc J 10 N. tanffa doganale 11 Massa netta 12 Ouan1,1a (kg) 13 Paese d'arigme A 14 N licenza paese d'or:gme 15 App i Ali. n. 16 Fonte {') 17 Nome sc,entll,co 118 Nome comune !l Oescnz,or.e ccmpleta delle mere, (sesso. etz. cor;trasscgm, etc) 1 O N tanffa doganai.e 11 Massa nena 12 Quantità (kg) 13 Paese d'ongine e I 14 N. licenza paese d'ongine 15 Ap?.IAII o. j 16 Fonte (•i I 17 Nome sc,enliko 118 Nome comune i B Descr:11one completa delle merci (sessa età, contrassegni. elc.) 10 N. tanffa doganale 11 Mdssa netta 'f 2 Ul1ant1t~ (kg) 13 Paese d'origina e 14 N !:cenza paese ,l'origine 15 App./A11. n. 16 Fonte (') 17 Nome scientifico 118 Nome comune 19 j l"IMPORIAZiONE lJ LA (Rl)ESPORTAZiONE DEW MERCI SGPRA OESCRIHEÈ AUTORIZZATA I rncumenti d1 (n)esportanone rilasciati dal paese d1 (n)esportaz,cna D sono stati oresenlall D devono essere presentati a: serv1z1 doganali d'importazione. c.ind11ion1 particolari: , I I I I I (lt•ego e data) (Ftrma) I (Timbro uthc1z!e) r) Vedi a tergo. 75 76 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 (') W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico. C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da ammali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali. A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali. P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore. Il termine ,acquistati" significa: (i} la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o (i1) l'acquisizione personale dì qualsiasi parte o prodotto. La data di acquisto deve essere indicata. U - I dati non sono disponibili o conosciuti. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 77 C ITES CERTIFICATO COMUNITÀ EUROPEA LJ LICENZA DI IMPORTAZIO:~E D DI IMPORTAZIONE 1 Esportatore o riesportatore D LICENZA DI ESPORTAZIO~E D CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DOMANDA 2 Numero 3 Ultimo giorno d1 validità 4 Importatore (destmatarm) 5 AUTORITÀ OI RILASCIO 6 Indirizzo permanente presso li quale saranijo custodìlì gli animali vivi 7 Paese d1 (n)esportaz1one 8 Paese di destinazione 9 Oescn11one completa delle merci (sesso, età, contrassegm, ere.) I O N. lantra /Joganale 11 Massa netta 12 Quantità (kg) 13 Paese d'origine A 14 N. licenza paese d'ongine 15 App.lAIL n. 16 Fonte (') 17 Nome scìenlilico 118 Nome comune 9 Oescmione completa ilelle merci (sesso, elà, contrassegni, etc.) 1 O N. tanf!a doganale 11 Massa netta 12 Quantità (kg) ~ 13 Paese d'origine 8 14 N. licenza paese d'ungine 15 App./ Ali. n. 16 fonte (") 17 Nome scient1fico 118 Nome comune 9 Oescr111one completa delle merci (sesso. età, conlrassegm, etc.) 1 O N tanfla doganale 11 Massa netta 12 Quanl!tà (kg) 13 Paese d'o119me e 14 N. licenza paese d'ongme 15 App/AII. n. 16 fonte{') 17 Nome scientifico j 18 Nome comune I 19 [A) In caso d'importazione di esemplan d1 cui all'Appendice I ed all'Allegato C 1: (8) In caso di (n)esportaz1one Motivi per cw viene chiesta l'importazione: [J Ho acquistato g/1 esemplari i! ( .. ) o I prodotl! sono stati introdo!ti nella Comunità m conformità delle d1spos1zioni loro applicabili a tale data ("). ( .. I Ailegare documenti giustil,catrv1. 20 DOMANDA :1 sottosc1itto fa domanda d1 D licenza d'importazione D licenza d'espMazione D certificato d, flesportazmne per le merci sopra descrit1e. 11 sottoscritlo è1ch1ara dr essere a conoscenza delle leggi sulla protezione della natura vigenti nel paese di 1mportaz1one/(1i)esportazione e che - per quanto d1 sua conoscenza tutti i particolari della presente domanda e re/auva documenlazione sono corretll. (luogo e datai tfnma) ri v,d, a teigo 78 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 i'*) W - Gli esemplari sono stati catturati allo staio selvatico. C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti dì tali animali. A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali. P - Gli esemplari sono stati acquistali prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore. Il termine .,acquistali" significa: (i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o (ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parie o prodotto. La data di acquisto deve essere indicata. U - I dati non sono disponibili o conosciuti. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 79 ALLEGATO E COMUNITA' EUROPEA 1 Tìtolaie CITES CERTIFICATO 2 Numero ORIGINALE 3 AUTORITÀ DI RILASCIO MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE Corpo Forestale dello Stato Servizio Certificazione CITES 4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.) 5 Paese d'ongine e n. di licenza 6 Massa netta 7 Quanlltà (kg) A 8 Data deli'acqu1,!o 9 A~p.lAIL n. 10 fonte r) 11 Nome scienlifico 112 Nome comune 4 Descrizione completa delle me1ci (sesso, età, contrnssegni, etc.) 5 Paese d'ongine e n. di hcenza 6 Massa netta 7 Cuant,là {kg) B 8 Data dell'acquisto 9 App.lAII. o. 10 Funte rJ 11 Nome scienlifico 112 Nome comune 4 Oescnzione completa delle merci (sesso. età, contrassegni. etc.) 5 Paese d'origine e n. di licenza 6 Massa nena 7 Quantità (kg) e 8 Data dell'acquisto 9 AppJAII n. 1 O fonte (') 11 Nome scientifico 112 Nome comune 4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.) 5 Paese d'origine e n. di licenza 6 Massa netta 7 Quantità (kg) D 8 Data dell'acquisto 9 App.lAII. n. 10 Fonte (') 11 Nome scientifico 112 Nome comune 13 SI CERTIFICA CHE GLI ESEMPLIIRI SOPRA DESCRITTI: D sono entrati, conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82, prima dell'entrata in vigore dello stesso. D sono stati introdotli nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82. D sono stati acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie in . .. .. {Stato membro). D sono nati ed allevati in cattivìtà o sono parte di questo animale o sono da mo derivati. D sono stati riprndolli artificialmente o sooo parte di questo vegetale o sono da esso derivati. D sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenlì. D sono stati 1olli dal loro ambiente naturale con l'autorizzazione delle autorilà competenti. r I I I I I (luogo e dala) {firma) I (Timbro ufficiale) (') l'edi a tergo. 80 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 (") W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico. C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione m ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali. A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali. P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore. Il termine ,,acquistati" significa: (i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o (ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto. La data di acquisto deve essere indicata. U - I dati non sono disponibili o conosciuti. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 81 COMUNITK EUROPEA 1 Titolare C ITES CERTIFICATO 2 Numero COPIA 3 AUTORITÀ O/ RILASCIO MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE Corpo Forestale dello Stato Servizio Certificazione CITES 4 Descrizione complela celle merci (sesso, età, contrassegni, etc./ 5 Paese d'origine e n. dì licenza 6 Massa netta 7 Quantità (kg) A B Data dell'acquisto 9 App./AII. n. 10 Fonte r) 11 Nome scientifico 112 Nome comune 4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni. etc.) 5 Paese d'origine e n. di licenza 6 Massa netta 7 Quantità (kg) i 8 B Data dell'acquisto 9 App/All. n. 1 O Fonte (') 11 Nome scientifico 112 Nome comune 4 Descrizione completa delle merci (sesso. età. contrassegni, etc.) 5 Paese d'origine e n. dr licenza 6 Massa netta 1 Quantità (lg) e 8 Oala dell'acquisto 9 App./AIL n. 10 Fonte (') 11 Nome scientifico 112 Nome comune 4 Descrizione completa delle merci (sesso, età. contrassegni, etc.) 5 Paese d'origine e n. di licenza 6 Massa netta 7 Quantità (kg) D 8 Data dell'acquisto 9 App.lAII. n. 10 Fonte (1 11 Nome scientmco 112 Nome comune 13: SI CERTIFICA CHE Gli ESEMPLARI SOPRA DESCRITTI: o sono entrati. conformemente alla Convenzione. nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82. prima dell'entrata in vigore dello stesso. D sono slati introdotti nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82. o sono stati acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie in . (Stato membro). o sono nalr ed allevali in ca!tivìtà o sono parte di questo animale o sono d, mo denvati. D sono stati riprodol!i arttticialmente o sono parte d1 questo vegetale o sono d• mo òe1ivah o sono stati lolti dal loro ambiente naturale m virtù di disposrzronr vigenti o sono stati tolti dal loro ambiente naturale con l'autonzzaz1one delle autontà competenti r I I l I I (luogo e dala) (fuma) I (T1mb10 umc,ale) n 1/ed, a tergo 82 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 (*) W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico. C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di talì animali. A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali. P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore. Il termine ,,acquistati" significa: (i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o (ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto. La data di acquisto deve essere indicata. U - I dati non sono disponibili o conosciuti. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 83 CO MUNITA° EUROPEA 1 Titolare CITES CERTIFICATO 2 Numero DOMANDA 3 AUTORITÀ OI RILASC,O MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE Corpo Forestale dello Stato Servizio Certificazione CITES 4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegm, etc.) 5 Paese d'ongine e n. di licenza 6 Massa netta 7 Quantità (kg) A 8 Data dell'acq.Jìslo 9 App/Atl. n. 10 fonte(') 11 Nome scienllflco 112 Nome comune 4 Descrizione completa delle mem (sesso, età, contrassegni. etc.) 5 Paese d'ong1oe e n. d1 licenza 6 Massa netla 7 Quantità (kg) a 8 !lata dell'acqrns10 9 App/Alt n. 10 Fonte(") 11 Nome scientifico 112 Nome comune 4 Descnzione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.) 5 Paese d'ongme e n d1 licenza 6 Massa netta 7 Quantità (kg) e 8 Oaia dell'acquisto 9 App./AII. n. 10 fonte(") 11 Nome screntd,co 112 Nome comune 4 Descrizione completa delle ~rei (sesso, età, conlrassegnì, etc.) 5 Paese d'ongme e n. di licenza 6 Massa nena 7 Ouanlìtà (kg) D 8 Data dell'aCQUISIO 9 App./AII. n. 1 O fonte rJ 11 Nome scientifico 112 Nome comune 1,1 Il SOTTOSCRITTO FA DOMANDA OI UN CERTlflCATO ATTESTANTE CHE Gli ESEMPLARI SOPRA DESCRITTI: D sono entrati conformemente alla Convenzmne, nel te11itorio cm si applica il regolamento (CEE) n 3526/82, prima dell'entrata m vigore dello stesso D sono stai! mtrodoHI nella Comunità conformemente alle d1sposwom del regolamento (CEE) n 3626182 CJ sono stat, acqwstat1 pnma che la Convennone fosse appì1cab1le alla relat,va specie ,n (Staio membro) o sono nati ed atleva11 m cat111'1tà o sono oarte d1 questo animale o sono da mo de11val! D sono stai! 11p<0dot11 art1!ic1almente o sono parte d1 questo vegetale a sono da ma denval1 D sono sta!! tolti dal loro amb,ente r.awrale m v.rtù d, d1spos1zmn1 vigent, CJ sono stati tolt, dal loro ambiente naturale con l'autmrzzaz1oc,e delle autor,ta competent, (luogo e data) (f11ma) 1') ~ed, a tergo 84 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 r) W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico. C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generaz;one succéssiva, proveniente da an;maJi di rip;oduz:one in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali. A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodott: di tali vegetali. P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione ernrassero in vigore. Il termine ,,acquistati" significa: (i) la rimozione 1niz1ale dell'intero esemp1are vivo o morto dal suo ambiente natura1e, o (ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto la data di acquisto deve essere indicata. U - I dati non sono disponibili o conosciuti. Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 ALLEGATO F ELENCO DELLE ZONE CON L'INDICAZIONE DEI PAESI E TERRITORI DI APPARTENENZA ZONA A 1 C'OMUN1TÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) l. Belgio, Danimarca, Francia. Germania (Repubblica Federale), Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprese le isole Normanne e l'Isola di Mann, Irlanda, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi (CEE). 2. Guadalupe, Guyana, Martinica, Réunion (DOM), Saint-Pierre e Miquelon. ZONA A2 a) PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA CEE (PTOM) I, Paesi d'oltremare nella sfera del Regno dei Paesi Bassi: Antille Olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, S. Eustachio e la parte meridionale di S. Martin). 2. Territori d'oltremare della Repubblica Francese: Mayotte Nuova Caledonia e dipendenze Polinesia Francese Terre austrar1 e antartiche francesi Wallis e Futuna (Isole) 3. Paesi e territori d'oltremare nella sfera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Belize; Brunei Cayrnan (Isole) Falkland e dipendenze (Isole) Stati associati del mar dei Caraibi: Anguilla, Nevis, S. Christophe Territ. Britannico dell'Antartico Montserrat Pitcairn Sant'Elena e dipendenze Territ. Britannico dell'Oceano Indiano b) STATI A.C.P. (Stati Africani, dei Caraibi e del Pacifico associati alla CEE): Alto Volta Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Benin Botswana Burundi Camerun Capo Verde Ccntrafrica (Rep.) Ciad Comore Congo (Rep. Popolare) Costa d'Avorio Dominica Etiopia Figi Gabon Gambia Ghana Giamaica Gibuti Grenada (comp. le Grenadine Meridionali) Guinea Guinea Bissau Guinea Equatoriale Guyana Kenya Kiribati (ex Gilbert) Lesotho Liberia Malgascia (Rep.) Malawi Mali Mauritania Maurizio Niger Nigeria Papua - Nuova Guinea Ruanda Salomone S. Lucia e) STATI DELLA ZONA DI LIBERO SCAMBIO (ZLS) Austria Finlandia Islanda Norvegia Turks e Caicos (Isole) Vergini Britanniche (Isole) S. Vincent (comp. le Grenadine Settentrionali) Samoa Occidentale Sào Tome e Principe Seichelles Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Swaziland Tanzania Togo Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu Uganda Vanuatu (ex Nuove Ebridi) Zaire Zambia Zimbabwe (ex Rhodesia) Portogallo Svezia Svizzera 85 86 (1175) Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 64 del 5 marzo 1984 d) STATI ASSOCIATI ALLA CEE E STATI CON ACCORDI PARTICOLARI (SAP) Algeria Cipro Egitto Giordania Faeroer Israele Jugoslavia Libano Malta Marocco (Magreb: Algeria, Marocco e Tunisia). (Mashrak: Egitto, Giordania, Libano e Siria). ZONA A 3 Abu Dhabi (I) Afghanistan Ajman (I) Alhucemas (Spagna) Andorra Angola e Cabinda Arabia Saudita Argentina Australia (e terr. amministrati) Azzorre Bahrein Bangladesh Bermuda Bhutan Birmania Bolivia Brasile Busingen (terr., Germania R.F.) Cambogia Canada Canarie Ceuta Cile Colombia Corea del Sud Costarica Cuba Dominicana (Rep.) ZONAB Albania Bulgaria Cecoslovacchia Cina (Repubblica Popolare) Corea del Nord ZONAC Giappone (l) Unione Emirati Arabi. Dubai (I) Ecuador El Salvador Filippine Fujairah (I) Gibilterra Groenlandia Guatemala Haiti Helgoland (Isola, Germania Rep. Federale) Honduras Hong Kong India Indonesia lrak Iran Khmèr (Cambogia) Kuwait Laos Libia Macao Malaysia Maldive Melilla Messico Mozambico Nauru Mongolia (Repubblica Popolare) Polonia Repubblica Democratica Tedesca Siria Spagna Tunisia Turchia Nepal Nicaragua Nuova Zelanda (e territori amministrati) Oman Pakistan Panama Paraguay Perù Qatar Ras al Khaimah (I) Sharjah (1) Sikkim Singapore Sri Lanka Stati Uniti d'America (e territori ammm1stralt) Sud Africa Taiwan Territori sotto l'Alta Commissione del Pacifico dell'Est Thailandia Uruguay Venezuela Yemen (del Nord) Yemen del Sud (Rep. Popolare) Umm Al Quaiwain (l) Romania Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche Ungheria Vietnam (Repubblica Socialista) ERNESTO LUPC, direttore DINO EGIDIO MARTINA. redattore FRANCESCO NOCITA, vice redattore (5651042/1) Roma - lsLituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200840640) L. 3.000

Ministerial Decree of 31 December 1983 implementing EEC Regulation No. 3626/82 of 31 December 1982 and EEC Regulation No. 3418/83 of 28 November 1983 on the implementation in the European Union of the Convention on the International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) · Nelum