Ministerial Decree of 28 February 1997 making further provisions in matter of bivalve mollusc fishing with drag net
Made 1997-02-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, fishing area, molluscs, fishery management and conservation
Where to read it
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Text
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D.M. 28 febbraio 1997 (1). Ulteriori misure in materia di pesca di molluschi bivalvi. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 94. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modifiche, in legge 28 febbraio 1996, n. 107; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi a favore dei titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica che possono dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività in parola; Considerato che nei compartimenti marittimi di Manfredonia e Molfetta il numero delle domande presentate per ottenere il ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi risulta inferiore al limite massimo consentito dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996; Sentito il sottocomitato molluschi che, nella seduta del 7 gennaio 1997, ha proposto di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 1996: a) suddividendo i compartimenti marittimi di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996 nelle seguenti fasce a seconda del permanere dello stato di sofferenza della risorsa molluschi bivalvi: fascia A (San Benedetto del Tronto, Pescara, Manfredonia e Napoli); fascia B (Termoli e Molfetta); fascia C (Castellammare di Stabia); B) prendendo in considerazione, in via preliminare, le domande già presentate in applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 1996; C) prevedendo un'ulteriore fase di presentazione di domande nell'ipotesi in cui applicando i criteri di cui alle lettere a) e b), vi fossero ulteriori autorizzazioni da ritirare; Ritenuta l'opportunità di seguire la proposta del sottocomitato molluschi, che risponde anche ad esigenze di economia e snellezza del procedimento amministrativo in questione, ad esclusione di ciò che concerne i compartimenti da inserire nelle tre fasce, comprendendo nella fascia A, in relazione allo stato della risorsa molluschi, solo San Benedetto del Tronto e Pescara con conseguente inserimento nella fascia B anche dei compartimenti di Napoli e Manfredonia; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella seduta del 10 febbraio 1997 hanno espresso parere favorevole all'unanimità; Decreta: 1. 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 2 agosto 1996 (2), le autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi che possono essere ritirate quale differenziale residuale alle procedure di cui al citato decreto ministeriale, saranno ripartite nei compartimenti marittimi di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996 (2) che, in considerazione dello stato della risorsa molluschi bivalvi, sono suddivisi nelle seguenti fasce: fascia A: San Benedetto del Tronto e Pescara; fascia B: Manfredonia, Napoli, Molfetta e Termoli; fascia C: Castellammare di Stabia. 2. Al fine della individuazione delle autorizzazioni da ritirare, tra quelle per le quali è stata presentata regolare istanza nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 2 agosto 1996 (2), i cui titolari possono dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività in parola con l'attrezzo turbosoffiante, verrà considerata la data di presentazione della domanda stessa, attribuendo priorità, nel caso di medesima data di presentazione, all'anzianità della licenza di draga idraulica in capo allo stesso titolare per l'unità oggetto dell'istanza di ammissione. (2) Riportato al n. B/CIX. (2) Riportato al n. B/CIX. (2) Riportato al n. B/CIX.