Ministerial Decree of 22 March 1991 concerning provisions in matter of live spat for rearing and repopulation purposes
Made 1991-03-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, mariculture, molluscs, size, mesh, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquaculture, fishing gear/fishing method
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Text
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DM 22/03/1991 Decreto Ministeriale 22 marzo 1991 (in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 97). -- Disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti. Preambolo Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1981 <<Disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti>>; Considerato che è necessario adeguare le disposizioni tecniche in vigore allo scopo di conseguire una migliore tutela delle risorse biologiche del mare, tenuto conto delle conoscenze scientifiche acquisite nonchè dello sviluppo che si è riscontrato nel settore stesso; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione; Decreta: Articolo 1 Art. 1. L'imprenditore, che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 intenda esercitare la raccolta del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, deve presentare, entro il 30 novembre di ciascun anno, una istanza in carta legale indirizzata al Ministero della marina mercantile Direzione generale della pesca marittima, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto. Alla domanda dovrà essere allegata eventuale copia della licenza di pesca. Articolo 2 Art. 2. Le autorizzazioni alla raccolta del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti successive alla prima, possono essere concesse soltanto dietro presentazione, da parte delle ditte richiedenti non titolari di impianto, delle fatture di vendita dell'anno precedente mentre dai titolari d'impianto, in alternativa alla fattura, dovrà essere presentata idonea documentazione sulla utilizzazione del novellame pescato e sulle caratteristiche dell'impianto. Articolo 3 Art. 3. Le autorizzazioni alla raccolta del novellame di mitili sono rilasciate solo ai titolari di impianto di allevamento o agli imprenditori che indicano le ditte titolari di impianto di allevamento alle quali il prodotto è destinato. Le autorizzazioni alla raccolta di vongole veraci sono rilasciate solo ai titolari di apposita concessione demaniale. Articolo 4 Art. 4. L'inizio della campagna di pesca per la raccolta di specie ittiche esclusa quella di anguilla (ceca) da destinare agli allevamenti ed ai ripopolamenti decorre dal secondo lunedì del mese di marzo di ciascun anno. L'Amministrazione, sentito il Comitato nazionale di gestione, valuterà eccezionali situazioni meteo climatiche che potranno richiedere un diverso inizio per quel determinato anno. La suddetta pesca compreso il novellame di anguilla è vietata nel periodo 15 giugno-15 settembre. La pesca del novellame di mitili per l'anno 1990 è vietata nei mesi di luglio ed agosto. A decorrere dal 1991 la pesca del novellame di mitili è autorizzata nel periodo 15 aprile-15 giugno e 15 settembre-15 novembre. La pesca del novellame vongola verace è consentita nel periodo 15 aprile-15 maggio e 15 ottobre-15 novembre. Articolo 5 Art. 5. Le specie pescabili nonchè i quantitativi massimi pescabili da ciascuna ditta verranno indicati annualmente dal Ministero della marina mercantile sentito il Comitato nazionale di gestione. Articolo 6 Art. 6. Le dimensioni del novellame di molluschi bivalvi pescabili non potranno essere superiori a: cm 1,5 vongola verace; cm 2,5 mitilo. Articolo 7 Art. 7. La pesca del novellame di pesce ad esclusione della ceca allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con reti (sciabiche, tratte, trattine, ecc.) di lunghezza totale alla linea dei sugheri non superiore a 40 metri, formate da maglie aventi lato non inferiore ad un millimetro. L'operazione di pesca deve essere effettuata senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione. Articolo 8 Art. 8. Il trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con mezzi muniti di impianto erogatore di ossigeno od aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalità del prodotto. Articolo 9 Art. 9. La pesca del novellame di molluschi bivalvi (lamellibranchi) allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con strumenti azionati a mano. É vietata qualsiasi forma di prelievo del predetto novellame con l'uso di attrezzi meccanici o idraulici, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. Articolo 10 Art. 10. Gli imprenditori autorizzati alla raccolta di novellame per allevamento o ripopolamento devono annotare sul modulo annesso al presente decreto (allegato B) i dati concernenti i giorni di pesca, il compartimento di pesca ed i quantitativi effettivamente pescati per ciascuna specie autorizzata. Il modulo dovrà essere trasmesso al Ministero della marina mercantile entro il 30 novembre di ciascun anno. A coloro che non trasmetteranno i dati statistici non verrà rinnovata l'autorizzazione per le successive campagne di pesca. Articolo 11 Art. 11. L'esportazione del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita solo dietro espressa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero a seguito di nulla osta del Ministero della marina mercantile. Per ottenere la predetta autorizzazione l'imprenditore deve presentare apposita istanza al Ministero della marina mercantile ed al Ministero del commercio con l'estero. Nell'istanza dovrà essere specificata la provenienza del novellame. É vietata in ogni caso la destinazione al consumo del novellame stesso. Articolo 12 Art. 12. Il decreto ministeriale 10 dicembre 1981 e successive modifiche, è abrogato. Allegato 1 (Si omettono gli allegati).