Ministerial Decree of 10 December 1981 making provisions for the fishing of live fry for rearing and repopulation purposes
Made 1981-12-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, aquaculture, mariculture, fishing gear/fishing method, mesh, molluscs, international trade, fishery management and conservation
- Categories
- *
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Text
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DM 10/12/1981 Decreto Ministeriale 10 dicembre 1981 (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 349) - Disposizioni in materia di pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 125 del regolamento sopra indicato, concernente la pesca del novellame per allevamento; Visto l'art. 32 della legge n. 963 sopra menzionata, con il quale è attribuito al Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa; Visto lo studio effettuato dall'istituto di zoologia e biologia generale della Università di Ferrara; Articolo 1 Art. 1. La pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con reti (sciabiche, tratte, trattine, ecc.) di lunghezza totale alla linea dei sugheri non superiore a 40 metri formate da maglie aventi lato non inferiore ad un millimetro. L'operazione di pesca deve essere effettuata senza l'ausilio del motore della imbarcazione. Articolo 2 Art. 2. Il trasporto del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con mezzi muniti di impianto erogatore di ossigeno od aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalità del pesce stesso. Articolo 3 Art. 3. La pesca del novellame di molluschi bivalvi (lamellibranchi) allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata con strumenti azionati a mano ovvero con l'ausilio di appositi raschini, paletti o distanziatori azionati a mano. é vietata qualsiasi forma di prelievo del predetto novellame con l'uso di attrezzi meccanici o idraulici, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. Articolo 4 Art. 4. E vietata l'esportazione del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti raccolto naturalmente, salvo espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. é consentito esportare il predetto novellame prodotto artificialmente. é vietata in ogni caso la destinazione al consumo del novellame stesso. Articolo 5 Art. 5. L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve presentare, entro il 30 novembre di ciascun anno, una istanza in duplice copia, indirizzata rispettivamente al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima ed al compartimento in cui intende esercitare la pesca, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto. Il Ministero della marina mercantile deve pronunciarsi in merito entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per l'anno 1982, l'imprenditore deve presentare la domanda entro il 31 gennaio ed il Ministero deve pronunciarsi sulla stessa entro il 28 febbraio successivo. Chiunque contravvenga alle disposizioni previste dal presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Allegato 1 (é omesso l'allegato).