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Laws of Italy

Ministerial Decree of 1 August 1995 approving the new declaration form regarding grapes harvesting and wine making

Made 1995-08-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, viticulture/oenological practices, standards, data collection/reporting

Where to read it

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Text

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  1. DM 01/08/1995 Decreto Ministeriale 1° agosto 1995 (in Suppl. ordinario n. 103, alla Gazz. Uff. n. 193, del 19 agosto). Adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino. Preambolo Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Visto il regolamento CE n. 822/87 del marzo 1987 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CE n. 3929/87 del 17 dicembre 1987 e successive modificazioni, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento CE n. 441/88 del 17 febbraio 1988 e successive modificazioni recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CE n. 822/87; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazione con legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Visto il proprio decreto 8 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 25 agosto 1986, con il quale sono stati stabiliti il termine e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione vino e dei prodotti vinicoli; Visto il proprio decreto 10 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 1991, riguardante la sostituzione dei modelli relativi alle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione vino e prodotti vinicoli; Considerato opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 3929/87 che consente agli Stati membri di esonerare taluni produttori dalla dichiarazione di raccolta uve; Considerato opportuno avvalersi delle facoltà previste dall'art. 5 del citato regolamento CE n. 3929/87 il quale prevede che gli Stati membri possono fissare una data cui fare riferimento per la determinazione dei quantitativi dei prodotti detenuti da indicare nella dichiarazione nonchè di stabilire un'unica data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino; Considerato opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13, ultimo comma, del regolamento CE n. 3929/87 che prevede la possibilità per gli Stati membri di disporre che nelle dichiarazioni di raccolta uve le quantità siano espresse in quintali anzichè in ettolitri di vino feccioso; Considerata la necessità di adottare le misure necessarie volte a consentire a coloro che acquistano prodotti a monte del vino di disporre tempestivamente delle informazioni da indicare nelle dichiarazioni vitivinicole ed, in particolare, di quelle relative alle rese per ettaro; Considerato che, a tal fine, per poter disporre di informazioni uniformi occorre prevedere appositi modelli per coloro che cedono prodotti a monte del vino; Considerato, altresì, che ai fini dell'espletamento del controllo è necessario prevedere l'obbligo della presentazione della dichiarazione vitivinicola anche per coloro che hanno prodotto e/o commercializzato prodotti a monte del vino e li hanno ceduti antecedentemente alla data di presentazione della medesima; Considerata la necessità di sostituire i modelli annessi al citato decreto ministeriale del 10 ottobre 1991 al fine di semplificare gli adempimenti dei produttori vitivinicoli e di disporre di informazioni più rispondenti alle esigenze conoscitive nazionali e comunitarie; Tenuto conto, dell'opportunità di prevedere che informazioni dettagliate relative alle superfici vitate destinate alla produzione di vino siano contenute in un'apposita dichiarazione le cui modalità di presentazione dovranno essere previste dall'A.I.M.A. ai sensi dei Regg. CE n. 2392/86 e n. 649/87; Ritenuto opportuno, altresì, in relazione alle esigenze dei dichiaranti, che la presentazione della dichiarazione vitivinicola e dei relativi allegati possa essere effettuata anche utilizzando modelli per la compilazione meccanografica della stessa; Decreta: Articolo 1 Art. 1. I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola allegati al decreto ministeriale 10 ottobre 1991 sono sostituiti a decorrere dalla campagna 1995/96, dal modello e dagli allegati annessi al presente decreto. La dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola in appresso denominata <<dichiarazione>>, prevista agli articoli 1 e 2 del regolamento CE n. 3929/87 di seguito denominato <<Regolamento>>, devono essere compilate in conformità alle <<avvertenze generali>> ed alle <<istruzioni>> contenute in allegato al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. Sono obbligati alla presentazione della <<dichiarazione>> i produttori indicati agli articoli 1 e 2 del <<Regolamento>> e coloro che nel corso della campagna hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, secondo trattino, del <<Regolamento>>, sono esonerati dalla presentazione della parte della <<dichiarazione>> relativa alla raccolta uve i produttori che cedono la totalità delle uve di propria produzione ad un unico organismo associativo. I produttori di cui al precedente comma sono obbligati a compilare il modello allegato alla <<dichiarazione>> denominato <<F2>>, attenendosi per le modalità di presentazione e per i termini al successivo art. 4. Articolo 3 Art. 3. La <<dichiarazione>> deve essere presentata al comune competente entro la data del 7 dicembre di ciascun anno, compilata in cinque copie su stampati conformi al modello allegato al presente decreto. Il comune tratterrà una copia per sè, ne restituirà una all'interessato con il proprio Visto di ricevuta e provvederà a trasmettere entro e non oltre il 12 dicembre:- l'originale al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali c/o A.I.M.A. - Centro di gestione per lo schedario viticolo - Via G. V. Bona, 65 - 00156 Roma;- una copia all'ufficio provinciale competente all'assessorato regionale dell'agricoltura;- una copia all'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Possono essere utilizzati modelli meccanografici -- in cinque copie identiche -- riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <<Attenzione: da non staccare>>. I modelli devono presentare le seguenti caratteristiche:- conformità di struttura e di sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;- le dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:- larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;- altezza minima cm 29,2 massima cm 31,5. La dichiarazione di produzione vinicola, di cui al primo comma dell'art. 2 del <<Regolamento>> deve riguardare il vino prodotto dall'inizio della campagna al 30 novembre di ciascun anno, anche se non detenuto, nonchè i prodotti diversi dal vino (uve, mosti, mosti parzialmente fermentati e vino nuovo ancora in fermentazione) ottenuti a partire dall'inizio della campagna e detenuti alla stessa data del 30 novembre. I quantitativi di tutti i prodotti menzionati nel presente comma devono essere espressi in ettolitri di vino feccioso, fatta eccezione per l'uva il cui quantitativo deve essere espresso in cento chilogrammi. Articolo 4 Art. 4. Ai sensi dell'art. 3 del <<Regolamento>> i produttori che cedono a terzi prodotti a monte del vino (uve, mosti, mosti parzialmente fermentati e vino nuovo ancora in fermentazione) sono obbligati a far pervenire ai destinatari di tali prodotti, almeno 6 giorni prima del termine ultimo stabilito al precedente art. 3 primo comma, l'attestato di consegna uve o mosti denominato <<F1>> allegato alla <<dichiarazione>>. Il destinatario dei prodotti a monte del vino deve apporre la propria firma in calce al modello <<F1>>, allegare l'originale alla propria dichiarazione da inviare al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e copie del medesimo agli altri indirizzi specificati al precedente art. 3. Deve, altresì, fornire copia controfirmata del suindicato <<attestato di consegna uve o mosti>> al fornitore. Articolo 5 Art. 5. I produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello allegato alla <<dichiarazione>> in luogo del prescritto registro di carico e scarico. In tal caso, il retro della copia del modello di <<dichiarazione>> in possesso del produttore dovrà riportare, nell'apposito spazio, la data ed il timbro del comune che ha ricevuto la <<dichiarazione>> stessa. Articolo 6 Art. 6. Ai sensi del regolamento CE n. 822/87 e successive modifiche ed integrazioni sono considerate varietà di uve a duplice attitudine, da tavola e per la vinificazione: il <<Moscato di Terracina>> coltivato nella Provincia di Latina, la <<Regina>> e <<Regina dei vigneti>> ottenute nella Provincia di Chieti. Articolo 7 Art. 7. Il coefficiente da utilizzare per la conversione in ettolitri di vino feccioso delle uve, dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, da indicare nella <<dichiarazione>>, è pari alla media delle normali rese in vino constatate nella stessa zona di produzione. Articolo 8 Art. 8. é abrogato il decreto ministeriale 8 agosto 1986 contenente i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione vino e dei prodotti vinicoli, nonchè il decreto ministeriale 10 ottobre 1991 concernente la sostituzione dei modelli relativi alle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione vino e prodotti vinicoli. Allegato 1 (Sono omessi gli allegati).

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