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Laws of Italy

Ministerial Decree No. 684 implementing Directive 95/45/EC of the Commission on the establishment of purity standards for colouring agents

Made 1996-11-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto Ministeriale n. 684: Regolamento recante recepimento della direttiva 95/45/ CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti.
Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, food additives, standards

Where to read it

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Text

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  1. 13-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - a 9 S O M M A R I O MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1996, n. 684. - Regolamento recante recepimento della direttiva 95/45/ CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguar dante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti ........................................................................................................................................Pa& 3 Allegato ............................................................................................................................................................................................ ” 4 Note ..................................................................................................................................................................................................” 47 2 13-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generale – n. 9 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO 27 novembre 1996, n. 684. Regolamento recante recepimento della direttin 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'articolo 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Visto il regolamento ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, riguardante la disciplina degli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano. Recepimento delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95~2/CE e 95/31/CE; Vista la direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 concernente i requisiti specifici di purezza delle sostanze coloranti per uso alimentare; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopra citata; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 17 gennaio 1996; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Ritenuto di dover prevedere la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE che consente di commercializzare, fino all'esaurimento delle scorte, i prodotti non conformi alla direttiva stessa immessi in commercio o etichettati prima del 1° luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 19 settembre 1996; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. 1 coloranti di cui all'allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato firmato dal proponente che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Sono abrogate le sezioni A/II ed A/III dell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968 modificato dal decreto ministeriale 3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre 1976, e l'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209. 3. I coloranti immessi in commercio o etichettati prima del 1° luglio 1996, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 novembre 1996 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: FLICH Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996. Registro n. 1 Sanità, foglio n. 355. 13-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 9 Descrizione Polvere o granuli di colore blu scuro o verde scuro Identificazione A. Spettrometria Estinzione massima in soluzione acquosa a circa 632 nm B. Soluzione acquosa blu o verde Purezza Sostanze insolubili in acqua non più di 0,2% Coloranti accessori non più di 1,0% Composti organici diversi dai coloranti alcool 4,4'-bis(dimetilammino) benzidrilico non più di 0,1% 4,4'-bis(dimetilammino)benzofenone non più di 0,1% acido 3-idrossinaftalen-2,î-disolfonico non più di 0,2% Leuco base non più di 5,0% Ammine primarie aromatiche solfonate non più di 0,01 % (calcolate come non anilina) Sostanze estraibili in etere non più di 0,2 % in condizioni di neutralità Arsenico non più di 3 mg/kg Piombo non più di 10 mg/kg Mercurio non più di 1 mg/kg Cadmio non più di 1 mg/kg Metalli pesanti (quali Pb) non p iù di 40 mglkg E 150 a CARAMELLO SEMPLICE Definizione II caramello semplice viene preparato mediante- riscaldamento controllato dei carboidrati (dolcificanti per alimenti dotati di potere nutritivo e disponibili in commercio, costituiti dai monomeri glucosio e fruttosio e/o da loro polimeri ovvero da sciroppi di glucosio, da saccarosio, e/o da sciroppi di zucchero invertito, e da destrosio). Per ottenere la caramellizzazione si possono impiega re acidi, alcali e sali, ad eccezione dei composti ammoniacali e dei solfitì. EINECS 232-435-9 Descrizione Liquidi o solidi di colore da marrone scuro a nero Purezza Sostanze coloranti legate dalla DEAE cellulosa non più del 50% Sostanze coloranti l egate dalla fosforil cellulosa non più del 50% Intensità (') del colore 0,01-0,12 Azoto totale non più di 0,1 (') L'intensità della colorazione è definita come I'assorbanza misurata a 610 nm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1% (p/v) in una cella di 1 cm. 24 Zolfo totale non più di 0,2% Arsenico non più di 1 mg/kg Piombo non più di 2 mg/kg Mercuno non più di 1 mg/kg Cadmio non più di 1 mg/kg Meralli pesanti (quali Pb) non più di 25 mg/kg E 150 b CARAMELLO SOLFITO -CAUSTICO Definizione I1 caramello solfito-caustico viene preparato mediante riscaldamento controlla to dei carboidrati (dolcificanti per alimenti dotati di potere nutritivo e disponibili in commercio, costituiti dai monomeri glucosio e fruttosio e/o da loro polimeri ovvero da sciroppi di glucosio, da saccarosio, e/o da sciroppi di zucchero invertito, e da destrosio) con o senza acidi o alcali, in presenza di composti a base di solfito (acido solforoso, solfito di potassio, bisolfito di potassio, solfito di sodio e bisolfito di sodio); non sono usati composti ammoniacali. ENECS 232-435-9 Descrizione Liquidi o solidi da marrone scuro a nero Purezza Sostanze coloranti legate dalla DEAE cellulosa più del 50% Intensità del colore (1) 0,05-0,13 Azoto totale non più di 0,3%(2) Anidride solforosa non più di 0,2 % (2) Zolfo totale 0,3-3,5 % (2) Zolfo legato dalla DEAE cellulosa più del 40% Rapporto dell'assorbanza del colore legato dalla DEAE cellulosa 19-34 Rapporto delle assorbanze (A 280/A 560) maggiore di 50 Arsenico non più d i 1 mg/kg Piombo non più di 2 mg/kg Mercurio non più di 1 mg/kg Cadmio non più di 1 mg/kg Meralli pesanti (quali Pb) non più di 25 mg/kg E 150 c CARAMELLO AMMONIACALE Definizione II caramello aínmoniacale viene preparato mediante riscaldamento controllato dei carboidrati (dolcificanti per alimenti dotati di potere nutritivo e disponibili in commercio, costituiti dai monomeri glucosio e fruttosio e/o da loro polimeri, ovvero da sciroppi di glucosio, da saccarosio, e/o da sciroppi di zucchero invertito, e da destrosio) con o senza acidi o alcali, in presenza di composti ammoniacali (idrossido di ammonio, carbonato di ammonio, bicarbonato di ammonio e fosfato di ammonio); non sono usati compost i a base di solfito. EINECS 232435-9 (1) L'intensità della colorazione è definita come 1'assorbanza misurata a 610 nm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1% (p/v) in una cella di 1 cm. (2) Espresso sulla base di una colorazione equivalente, ovvero espresso come un prodotto avente un'intensità di colore pari a. 0,1 unità di.assorbanza: 25 13-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serre generale - n. 9 13-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n 9 Descrizione Liquidi o solidi di colore da marrone scuro a nero Purezza Sostanze coloranti legate dalla DEAE cellulosa non più del 50% Sostanze coloranti legate dalla fosfonl cellulosa più del 50% Intensità del colore (1) 0,08-0,36 Azoto ammoniacale non più di 0,3 % (2) 4-metilimmidazolo non più di 250 mg/kg (2) 2-acetil -4-tetraidrossi -butilimmidazolo non più di 10 mg/kg (2) Zolfo totale non più di 0,2% (2) Azoto totale 0,7-3,3 % (2) Rapporto delle assorbanze delle sostanze coloranti legate dalla fosforil cellulosa 13-35 Arsenico non più di 1 mg/kg Piombo non più di 2 mg/kg Mercurio non più di 1 mg/kg Cadmio non più di 1 mg/kg Metalli pesanti (quali Pb) non più di 25 mg/kg E 150 d CARAMELLO SOLFITO -AMMONIACALE Definizione Il caramello solfito-ammoniacale viene preparato mediante riscaldamento con trollato dei carboidrati (dolcificanti per alimenti dotati di potere nutritivo e disponibili in commercio, costituiti dai monomeri glucosio e fruttosio e/o da loro polimeri ovvero da sciroppi di glucosio, da saccarosio, e/o da sciroppi di zucchero invertito, e da destrosio) con o senza .acidi o alcali in presenza di composti a base di solfito o ammoniacali (acido solforoso, solfito di potassio, bisolfito d i potassio, solfito di sodio, bisolfito di sodio, idrossido di ammonio, carbonato di ammonio, bicarbonato di ammonio, fosfato di ammonio, solfato di ammonio, solfito di ammonio e solfito acido di ammonio). EINECS 232-435-9 Descrizione Liquidi o solidi di colore da marrone scuro a nero Purezza . Colorante legato dalla DEAE cellulosa più del 50% Intensità del colore (1) 0,10-0,60 Azoto ammoniacale non più di 0,6 % (2) Anidride solforosa non più di 0,2% (2) 4-metilimmidazolo non più di 250 mg/kg (2), Azoto totale 0,3-1,7 % (2) Zolfo totale 0,8-2,5% (2) (1) L'intensità della colorazione è definita come 1'assorbanza misurata a 610 nm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1 % (p/v) in una cella dì 1 cm. (2) Espresso sulla base di una colorazione equivalente, ovvero espresso come un prodotto avente un'intensità di colore pari a 0,1 unità di assorbanza. 26 – 13-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE -Serie generale - n. 9 Rapporto Azoto/Zolfo del prodotto precipitato con alcool 0,7 –2,7 Rapporto delle assorbanze del precipitato con alcool (1) 8-14 Rapporto delle assorbanze (A 280/560 ) non più di 50 Arsenico non più di 1 mg/kg Piombo non più di 2 mg/kg Mercurio non più di 1 mg/kg Cadmio non più di 1 mglkg Metalli pesanti (quali Pb) non più di 25 mglkg (1)Il rapporto delle assorbanze del precipitato alcolico è definito come I'assorbanza del precipitato a 280 nm divisa per I'assorbanza a 560 nm (in una cella di 1 cm). 27

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