Ministerial Decree No. 611 regulating the termination of fishing activities
Made 1994-10-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, special fund
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Text
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D.M. 14 ottobre 1994, n. 611 (1). Regolamento recante norme in materia di fermo definitivo dell'attività di pesca (1/a) (1/circ). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1994, n. 257. (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. (1/circ) Vedi Circ. 11 giugno 1998, n. 601229, emanata da: Ministero per le politiche agricole. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento del Consiglio n. 2080/93 del 20 luglio 1993, recante istituzione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che abroga, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, il regolamento CEE n. 4028/86; Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 3699/93 recante le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, concernente ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti della Unione europea in materia di fermo definitivo; Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge 16 aprile 1987, n. 183; Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1994; Vista la comunicazione in data 10 ottobre 1994 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento; Adotta il seguente regolamento: 1. [1. Ai fini dell'applicazione in Italia delle norme previste dai regolamenti CEE del Consiglio n. 2080/93 e n. 3699/93, per le navi adibite alla pesca marittima, rispondenti alle tipologie, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite nei suddetti regolamenti della Comunità economica europea, ritirate dall'attività di pesca, è concesso il premio per l'arresto dall'attività conseguente a: a) demolizione o affondamento volontario; b) destinazione definitiva ad attività diversa dalla pesca; c) trasferimento definitivo in un Paese non appartenente alla Unione europea. 2. Non sono consentite modalità di ritiro diverse da quelle previste dal comma 1. 3. Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 TSL costituisce operazione di fermo definitivo ai sensi del presente regolamento esclusivamente la demolizione.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 2. [1. Il premio di cui all'art. 1 è concesso nelle misure stabilite nell'allegato IV del regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni. 2. Il relativo importo, arrotondato alle lire 5.000 inferiori, è corrisposto in lire italiane al cambio del tasso ECU contabile annualmente stabilito dai regolamenti comunitari in vigore al mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda di concessione del premio.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 3. [1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del premio di arresto definitivo, il proprietario della nave presenta domanda in duplice copia, di cui una in bollo e con firma autenticata, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. 2. La domanda contiene, oltre all'oggetto della richiesta, le generalità complete, il domicilio ed il numero di codice fiscale del richiedente, nonché gli estremi di identificazione (nominativo e numero di immatricolazione) della nave da ritirare. 3. Alla domanda sono allegati in duplice copia i seguenti documenti: a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca dell'impresa armatrice della nave da ritirare; detto certificato è richiesto anche se l'attività di pesca non è esercitata dal proprietario richiedente; b) estratto matricolare o del registro navi minori e galleggianti della nave da ritirare; c) copia della licenza di pesca della nave da ritirare ovvero attestazione provvisoria all'esercizio della pesca; d) certificato di stazza della nave da ritirare; e) attestazione dell'autorità marittima o consolare, da cui risulti che la nave da ritirare sia stata posta in armamento per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda di concessione; f) fotografia, vistata dall'autorità marittima competente, del natante da ritirare.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 4. [1. Non sono ammissibili le istanze relative a navi, che siano state ritirate dall'attività di pesca in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 5. [1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali esamina nell'ordine cronologico le domande complete degli elementi e documenti richiesti e provvede con decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, alla ammissione delle istanze ai benefici del premio di arresto definitivo, utilizzando il 50% della disponibilità finanziaria annuale. 2. L'ulteriore disponibilità finanziaria del 50% è destinata nella misura: a) del 50% al ritiro delle navi iscritte nei compartimenti marittimi individuati come bacini di crisi ovvero di risorse alieutiche; b) del 50% a coloro che avendo presentato domanda di concessione provvedono all'immediato ritiro dell'imbarcazione e alla presentazione della domanda di liquidazione entro il 31 ottobre di ciascun anno completa dei documenti di cui all'art. 9 del presente regolamento. 3. I fondi destinati a ciascuna delle iniziative di cui al comma 2 che alla data del 31 ottobre di ciascun anno risultino inutilizzati vengono destinati su parere del Comitato finanziamento alle altre iniziative. 4. Se entro il termine di cui al comma 1 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non ha provveduto espressamente, la domanda si intende accolta.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 6. [1. Le domande di fermo definitivo pervenute all'Amministrazione ai sensi del regolamento CEE n. 4028/86 entro la data del 31 dicembre 1993 sono istruite ai sensi dell'art. 24 del regolamento CEE n. 4028/86, tenendo conto dei premi fissati con il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226 (2), calcolati applicando il valore dell'ECU contabile del mese di gennaio 1993. 2. Alle domande di cui al comma 1 del presente articolo sono estese le modalità di ritiro previste dall'art. 7 del presente regolamento.] (1/a) (2) Riportato al n. B/LXXVI. (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 7. [1. Il ritiro della nave dall'attività di pesca è effettuato entro il termine perentorio di trecentosessantacinque giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, eseguita a mezzo di raccomandata postale. 2. Il ritiro di cui al comma 1 si attua mediante: a) radiazione della nave dai registri di iscrizione; b) radiazione dal registro comunitario delle navi da pesca, istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dei regolamenti CEE n. 183/89 e n. 109/94. 3. Il ritiro di cui alla lettera b) del comma 2 può essere attuato previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia della futura radiazione della nave dai registri di iscrizione, che è effettuata entro un tempo massimo di due anni dalla data di notifica del decreto di concessione.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 8. [1. I beneficiari del premio riconsegnano la licenza di pesca all'autorità che l'ha emessa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del decreto di concessione. 2. È consentita una proroga del termine nel caso in cui l'imbarcazione sia impiegata, alla data della notifica del decreto di concessione, in associazioni temporanee di pesca finanziate ai sensi dei regolamenti comunitari. 3. A seguito della consegna della licenza di pesca l'autorità redige il relativo processo verbale, trasmettendolo al beneficiario a mezzo di raccomandata postale.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 9. [1. Per conseguire la corresponsione del premio di arresto definitivo i proprietari delle navi ritirate dall'attività di pesca presentano, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ritiro del natante, apposita domanda di corresponsione in duplice copia, di cui una in bollo e con firma autenticata, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 2. Alla domanda, completa dei riferimenti bancari necessari per l'accredito del premio, sono allegati i seguenti documenti: a) processo verbale di riconsegna della licenza di pesca della nave ritirata; b) estratto matricolare o del registro navi minori e galleggianti della nave ritirata, contenente l'annotazione degli estremi della causale dell'avvenuta cancellazione; qualora il ritiro sia avvenuto con destinazione, nell'ambito della Unione europea, della nave a fini diversi dalla pesca comportanti una nuova immatricolazione della nave, è allegato anche un certificato della nuova immatricolazione contenente l'annotazione del vincolo irrevocabile che la nave non può essere adibita alla pesca nelle acque della Unione europea. In alternativa estratto matricolare nel quale sia annotata l'interdizione definitiva alla pesca in attesa della definitiva cancellazione unitamente ad una fidejussione bancaria a favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, per un importo equivalente al premio di ritiro definitivo, la cui validità sia estesa fino all'atto di restituzione a titolo di svincolo, a garanzia della futura radiazione della nave dai registri di iscrizione; c) in caso di demolizione della nave, verbale di demolizione o affondamento volontario redatto dall'autorità marittima; d) dichiarazione del beneficiario che la nave non ha beneficiato di contributi nazionali o comunitari negli ultimi dieci anni e che la stessa non è oggetto di iniziative regionali analoghe in materia di fermo definitivo; e) per le società certificato di iscrizione alla camera di commercio; f) certificato del competente tribunale, da cui risulti che l'impresa non si trova in stato fallimentare o di concordato preventivo. 3. Nel caso in cui la domanda di corresponsione sia presentata prima dell'emanazione del decreto di ammissione di cui all'art. 5, il decreto di ammissione è integrato con l'autorizzazione al pagamento del premio.] (1/a) (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 10. [1. In accoglimento della domanda di cui all'art. 9 il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - su richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da effettuarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa - provvede alla corresponsione del premio, da effettuarsi tramite accredito sul conto corrente bancario indicato sulla domanda di liquidazione. 2. Se entro il termine di cui al comma 1 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non ha provveduto espressamente, la domanda si intende accolta] (1/a). (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 11. [1. Le domande di concessione, pervenute all'amministrazione dopo il 1° gennaio 1994, sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritte nell'ordine cronologico e sono integrate ai sensi del presente regolamento. 2.Le domande di concessione presentate ai sensi del presente decreto, seguono nell'ordine cronologico le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226 (3)] (1/a). (3) Riportato al n. B/LXXVI. (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 12. [1. Il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226 (3), è abrogato] (1/a). (3) Riportato al n. B/LXXVI. (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII. 13. [1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] (1/a). (1/a) Abrogato dall'art. 9, D.M. 2 gennaio 1998, n. 36, riportato al n. B/CXXIII.