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Laws of Italy

Ministerial Decree No. 600 implementing EEC Directives Nos. 86/109/CEE and 86/155/CEE relevant to the trade of seeds

Made 1987-12-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, certification, standards, internal trade
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. DM 14/12/1987 Num.600 Decreto Ministeriale 14 dicembre 1987, n. 600 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 92, del 20 aprile). Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi. Preambolo Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie: Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 86/109/CEE, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate <<sementi di base>> o <<sementi certificate>>, e la n. 86/155/CEE, che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che recano modificazioni ed integrazioni allesuddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195; Visto il decreto del Presidente dellaRepubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809 e 18 gennaio 1984, n. 27; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive; Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto: Articolo 1 Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Le direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. 1. Ai sensi della direttiva n. 86/109/CEE, gli allegati 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, risultano sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto. Articolo 3 Art. 3. 1. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE l'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 risulta sostituito dall'allegato III al presente decreto. 2. Ai sensi della direttiva n. 85/155/CEE le lettere B) , C) e D) del punto V) dell'art. 21 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite: <<B) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca). C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone). D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone)>>. 3. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE le titolazioni delle lettere B) e C) dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano così sostituite: <<B) Sementi di base di granoturco e sorgo spp. C) Sementi certificate di segale, granoturco, sorgo spp e scagliola>>. 4. Ai sensi della direttiva n. 86/155/CEE gli allegati 2 (peso dei lotti e dei campioni), 4 (piccoli imballaggi), 5 (contrassegno degli imballaggi), 6 (condizioni cui debbono, soddisfare le sementi) e 7 (condizioni alle quali debbono soddisfare le colture ai fini della certificazione) del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, risultano modificati secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV al presente decreto. Articolo 4 Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Allegato 1 (Sono omessi gli allegati).

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