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Laws of Italy

Ministerial Decree No. 538 updating Ministerial Decree of 21 March 1973 concerning the hygienic requirements of packages, containers and other tools destined to come into contact with food or other substances for personal use

Made 2000-02-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, packaging/labelling, standards

Where to read it

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Text

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  1. 4-2-2000 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 28 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA SANITA DECRETO 17 dicembre 1999, n. 538. RegolameDto recante aggiorDameDto del decreto ministe riale 21 marzo 1973, coocemeDte la dlsciplioa igieoka degll imballaggi, recipieDti, uteosili destioati a veoire io coDtatto coD le sostaoze alimeDtari o COD sostaoze d'uso persoDale. IL MINISTRO DELLA SANITA Vista l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'arti colo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Vista ii decreto del Ministro della sanita 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz zetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concemente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con ii decreto del Ministro della sanita 22 luglio 1998, n. 338; Vista ii decreto 8 febbraio 1995 recante recepi mento della direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo 1993 concemente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da suc chiotti e tettarelle di elastomero o di gamma naturale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 68 del 22 marzo 1995; Vista la raccomandazione della Commissione del l'Unione europea n. 98/485/CE del 1 ° luglio 1998 rela tiva agli articoli di puericultura ed ai giocattoli desti nati ad essere messi in bocca da parte di bambini di eta inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido conte nente determinati ftalati; Ritenuto di dover limitare, in relazione alle loro caratteristiche tossicologiche, l'impiego degli esteri del l'acido ftalico sia negli articoli di puericultura che nei materiali destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e/ o sostanze d'uso personale; Vista ii decreto 1° luglio 1994, n. 556, con ii quale sono state recepite le direttive 93/10/CEE e 93/ 111 /CE concementi, ed in particolare l'allegato I, parte seconda; Ritenuto di dover apportare correzione al titolo del l'allegato I, parte seconda, del sopra citato decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, al fine di confor marlo al testo della citata direttiva 93/10/CEE; Ritenuto di dover provvedere ai predetti fini a modi ficazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Vista l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito ii Consiglio superiore di sanita che si e espresso nella seduta del 26 maggio 1999; Udito ii parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; Ritenuto di aderire alla richiesta del sopra citato Consiglio di Stato di apporre un termine alla commer cializzazione di cui all'articolo 1, comma 5; Vista la comunicazione alla Commissione del l'Unione europea effettuata in data 10 giugno 1999 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 16 dicembre 1999; AD OTTA ii seguente regolamento: Art. 1. 1. All'allegato II - sezione 2, parte B - «Additivi per materie plastiche» del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificata da ultimo con ii decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, le dizioni riportate nella colonna «Restrizioni» relativamente agli esteri dell'acido ftalico, sono sostituite dalle seguenti: a) «In quantita non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali e previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura», limitatamente a «di-isodecile ftalato, di-2-etilesile ftalato, di-isononile ftalato, dibutile fta lato». b) «In quantita non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali e previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la pue ricultura», limitatamente a «di-isoottile ftalato, dici cloesile ftalato, dietile ftalato, dimetilcicloesile ftalato e dimetossietile ftalato». c) «Per PVC rigido e non per alimenti per i quali e previsto l'impiego del simulante D. LMS = 1,5 ppm. In quantita non superiore al 5%, come somma di tutti gli 7 4-2-2000 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbrica zione di articoli per la puericultura», limitatamente a «dicetil/ distearil-ftalato». 2. All'allegato II - sezione 2: «Gomme» - Parte B «Additivi per elastomeri» del decreto ministeriale 21 marzo 1973, le dizioni riguardanti le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego degli esteri dell'acido ftalico sono sostituite dalle seguenti: a) «In quantita non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per gli alimenti per i quali e pre visto l'impiego del simulante D. Non per le gomme destinate alla fabbricazione di articoli per la puericul tura», limitatamente a «butilbenzile ftalato, di-2-etile sile ftalato, di-isodecile ftalato e dibutile ftalato». b) «In quantita non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, nelle gomme destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali e previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericul tura», limitatamente a «dietile ftalato e diisoottile fta lato». 3. Nell'allegato I parte seconda del decreto ministe riale 1 ° luglio 1994, n. 556, la dizione «Pellicole di cellu losa rigenerata non verniciata» e sostituita dalla seguente «Pellicole di cellulosa rigenerata verniciata». 4. Gli articoli di puericultura sono i prodotti destinati a facilitare il sonno, il rilassamento, l'alimentazione e la suzione dei bambini. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si appli cano agli articoli per la puericultura ed ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti immessi in commercio o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che possono essere com mercializzati fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. 11 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufliciale degli atti norma tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun que spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 dicembre 1999 II Ministro: BINDI Visto, ii Guardasigi/li: DILIBERTO Registrato al/a Corte dei conti ii 24 gennaio 2000 Registro n. 1 Sanita, fog/io n. 15 8 Serie generate - n. 28

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