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Laws of Italy

Ministerial Decree No. 482 entrusting to the Regions the duty of controlling the fulfilment of the obligation to classify the carcasses and half-carcasses of animals slaughtered in slaughterhouses authorized according to EEC Regulation No. 1186/90 of the Council and to EEC Regulation No. 344/91 of the Commission

Made 1996-05-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy
Subjects
Food and nutrition
Keywords
classification/declassification, meat, slaughtering

Where to read it

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Text

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  1. D.M. 6 maggio 1996, n. 482 (1). Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1996, n. 218. (2) Per le sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, vedi il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 29, riportato al n. LXXV. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del 28 aprile 1981 del Consiglio che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; Visto il regolamento CEE n. 344/91 del 13 febbraio 1991 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono le modalità di attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, relativa al «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»; Considerato che i succitati regolamenti comunitari prescrivono che i controlli debbano effettuarsi due volte per trimestre nello stesso stabilimento di macellazione; Considerato che le funzioni relative ai suddetti controlli possono essere efficacemente attribuite agli organismi regionali; Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 19 luglio 1995; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1872 dell'8 settembre 1995; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996, n. 54/96; Adotta il seguente regolamento: 1. 1. Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo CEE ai sensi della direttiva 64/433/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligati ad effettuare la classificazione commerciale delle carcasse di bovini adulti, come sancito dai regolamenti comunitari n. 1186/90 del Consiglio e n. 344/91 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981. 2. 1. L'identificazione e la classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati sono effettuate negli stabilimenti secondo la succitata normativa comunitaria, da tecnici in possesso di licenza rilasciata dal Comitato nazionale bovini. 3. 1. L'esercizio del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, da effettuarsi con la cadenza prescritta dai regolamenti comunitari, è attribuito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 491 del 1993 (3) citata nelle premesse, alle regioni, che espletano i controlli secondo le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, servendosi di personale estraneo al macello in possesso di abilitazione rilasciata dal Comitato nazionale bovini istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 agosto 1984. (3) Riportata alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 4. 1. Il personale che ha effettuato la visita di controllo presso lo stabilimento di macellazione redige apposito verbale in tre copie, delle quali una rimane all'organismo regionale, una agli atti dell'opificio visitato, un'altra, infine, va inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali. 5. 1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali supervisiona l'operato degli organismi regionali nonché quello degli opifici di macellazione, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione, e successive integrazioni. 6. 1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministerial Decree No. 482 entrusting to the Regions the duty of controlling the fulfilment of the obligation to classify the carcasses and half-carcasses of animals slaughtered in slaughterhouses authorized according to EEC Regulation No. 1186/90 of the Council and to EEC Regulation No. 344/91 of the Commission · Nelum